Gazzetta Ufficiale n. 101 del 04-05-1998

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 1998, n. 126.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE
in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che
autorizza il recepimento, in via regolamentare della direttiva
94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Udito il parere del Consiglio di Sta to, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno
parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento
anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere
potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine
di evitare rischi di esplosione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi',
ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente
medico;
b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di
esplosione e' dovuto esclusivamente alla presenza di materie
esplosive o di materie chimiche instabili;
c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e
non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva puo'
essere provocata unicamente da una fuga accidentale di gas;
d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
e) alle navi marittime e alle unita' mobili offshore, nonche' alle
attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita';
f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi,
destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle
reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di
trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie
oppure per via navigabile;
g ) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera
b), del trattato CEE.
5. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o
mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di
rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati
alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla
regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di
materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che
sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione;
b) "sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli
apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli
apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione e' arrestare le
esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi
separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome;
c) "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli
apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;
d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche,
di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga
all'insieme della miscela non bruciata;
e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di
trasformarsi in atmosfera eplosiva a causa delle condizioni locali ed
operative;
f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori in
sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di
superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisu' ovvero di
polveri combustibili, individuati secondo i criteri di cui
all'allegato I;
g) "gruppo di apparecchi II" gli apparecchi destinati ad essere
utilizzati in altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive,
individuati secondo i criteri di cui all'allegato I;
h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in conformita' alla
destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere
f) e g), nonche' alle indicazioni fornite dal fabbricante e
necessarie per un corretto funzionamento degli stessi.

Art. 2.
Requisiti essenziali di sicurezza

1. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, sono immessi in commercio e posti in
servizio solo se, qualora debitamente installati, mantenuti in
efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non
compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e
dei beni.
2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano
nell'allegato II.
3. In occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni, e' ammessa
la presentazione di apparecchi, di sistemi di protezione e di
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, non conformi alle
disposizioni del presente regolamento, purche' un cartello visibile
ne indichi chiaramente la non conformita', nonche' l'impossibilita'
di acquisto degli stessi prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione europea. Nel
corso di tali dimostrazioni devono essere adottate adeguate misure di
sicurezza per assicurare la protezione delle persone.

Art. 3.
Presunzione di conformita'

1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente
regolamento, comprese le procedure di valutazione della conformita'
prevista dall'articolo 6:
a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, corredati dell'attestazione CE di
conformita' di cui all'allegato X e muniti della marcatura CE
prevista dall'articolo 5;
b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c),
corredati dell'attestazione di conformita' prevista dall'articolo 6,
comma 3.
2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma
2, gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, fabbricati in conformita' alle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
3. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, sono individuate le norme e le specifiche
tecniche esistenti che rilevano ai fini della sussistenza dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.

Art. 4.
Immissione in commercio

1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli
apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente
corredati della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato X
o privi della marcatura CE.
2. Non possono altresi' essere immessi in commercio o posti in
servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), non
corredati della dichiarazione scritta di conformita' di cui
all'articolo 6, comma 3.

Art. 5.
Marcatura CE di conformita'

1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali CE,
secondo il modello di cui all'allegato X. La marcatura CE e' seguita
dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora
quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.
2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, in modo
chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni
previste al punto 1.0.5. dell'allegato II.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e
sui dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, marcature che possono
indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico
della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi puo' essere apposta ogni altra marcatura, purche' essa
non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

Art. 6.
Procedure di valutazione della conformita'

1. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di
protezione di cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi di
cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti procedure :
a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di
apparecchi II categoria 1:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente
alla procedura relativa alla garanzia qualita' produzione di cui
all'allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su
prodotto di cui all'allegato V;
oppure:
procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui
all'allegato IX.
b) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di
apparecchi II categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi
elettrici:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente
alla procedura relativa alla conformita' al tipo di cui all'allegato
VI, oppure alla procedura relativa alla garanzia di qualita' dei
prodotti di cui all'allegato VII;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato
IX.
c) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di
apparecchi II categoria 2, apparecchi non contemplati alla lettera
b):
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui
all'allegato VIII con trasmissione della documentazione prevista al
paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un organismo notificato, che ha
l'obbligo di conservare la stessa e dare avviso dell'avvenuto
ricevimento;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato
IX.
d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3:
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui
all'allegato VIII.
2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformita'
deve essere stabilita a norma del comma 1, lettera a).
3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), ad eccezione dell'apposizione
della marcatura CE. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea rilasciano un attestato scritto di conformita',
specificando le caratteristiche dei componenti e le condizioni di
incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione che
contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli
apparecchi o sistemi di protezione completi.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza di cui
all'allegato II, punto 1.2.7, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea puo', per l'apposizione della marcatura
CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione
interno di cui all'allegato VIII.
5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite
le procedure previste nei predetti commi, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', sentito il
Ministero dell'interno, su richiesta congruamente motivata,
autorizzare temporaneamente la commercializzazione e la messa in
servizio degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei singoli
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, a condizione che il
relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a condizione che
le medesime esigenze non possano essere soddisfatte ricorrendo
all'uso di apparecchi o sistemi di protezione gia' autorizzati con le
procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere redatti in lingua italiana,
oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato.

Art. 7.
Disposizioni comuni per la marcatura CE
e per le attestazioni di conformita'

1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi
di cui all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive
comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se il
predetto materiale e' conforme anche a tali direttive.
2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facolta' di scegliere il
regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle
direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli
apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive
comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.
3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli el enchi delle
attestazioni di conformita' rilasciate, nonche' le eventuali revoche
delle stesse.
4. In caso di diniego dell'attestazione di conformita' da parte di
uno degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato
puo' richiedere il riesame dell'istanza di attestazione di
conformita' al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta
suddetta.

Art. 8.
Organismi di certificazione

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 6, i soggetti che
soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in
vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti e le
prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli
allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla
relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla ricezione
dell'istanza, indica i compiti specifici attribuiti all'organismo.
Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo autorizzato.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e per il tramite
del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri dell'Unione europea l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed
ogni successiva variazione.

Art. 9.
V i g i l a n z a

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e'
demandata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Al fine di verificare la conformit a' degli apparecchi alle
prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli
mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio
possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli
importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine e'
consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi di
organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme
della serie EN 45000, diversi da quelli di cui all'articolo 8,
specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza la
documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento, per
il periodo di tempo previsto dagli allegati stessi.
6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato della non conformita' degli apparecchi e
dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni del
presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di far cessare
l'infrazione.
7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformita'
al presente regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e
dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ordina al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
o al responsabile d ell'immissione in commercio di adottare tutte le
misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando
un termine non superiore a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina l'immediato
ritiro dal commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del soggetto
destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le misure
atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a
garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile
dell'immissione in commercio.

Art. 10.
Ritiro dal mercato

1. Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di
protezione e i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, pur
accompagnati dalla dichiarazione di conformita' ed utilizzati
conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la
sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina,a cura e
spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione
europea, il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di
utilizzazione. Il presente comma si applica, altresi', nel caso in
cui il ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto alla
violazione degli obblighi di tenuta della documentazione e di
collaborazione degli interessati.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
motivati e notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.

Art. 11.
Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformita' degli
apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi, disciplinati
dal presente regolamento, a quelle di riesame delle istanze per la
valutazione della conformita', alle procedure finalizzate alle
autorizzazioni degli organismi e alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonche' all'effettuazione de i controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.

Art. 12.
Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 giugno 2003 e' ammessa la commercializzazione e la
messa in servizio del materiale elettrico corredato dalla
certificazione di conformita' prevista dai decreti del Presidente
della Repubblica n. 727 e n. 675 del 21 luglio 1982 e dalla legge del
17 aprile 1989, n. 150, purche' detta certificazione non scada prima
di tale data.
2. Il certificato di conformita' di cui al comma 1 attesta
esclusivamente che il tipo di materiale elettrico e' conforme alle
norme armonizzate.
3. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 8, ai fini
della valutazione di conformita' alle disposizioni del presente
regolamento del materiale elettrico immesso sul mercato prima del 1
luglio 2003, tengono conto dei risultati delle prove e delle
verifiche effettuate in base alle norme di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 10

Allegato I
(art. 1, comma 5, lettera f)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE

1. Gruppo di apparecchi I
a) La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e,
eventualmente, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari
per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti
al rischio di sprigionamento di grisu' e/o di polveri combustibili.
Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in
atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale
dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali
che:
- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo
mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,
oppure
- al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia
garantito il livello di sicurezza richiesto.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.
b) La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per
funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante e basati su un livello di protezione elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti
al rischio di sprigionamento di grisu' e/o di polveri combustibili;
in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di
energia di questi apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.
I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria
assicurano il livello di protezione richiesto durante il
funzionamento normale, compreso in condizioni di funzionamento
gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da
continue variazioni ambientali.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.
2. Gruppo di apparecchi II
a) La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e
garantire un livello di protezione molto elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera
esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di
aria e polveri.
Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di
protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale
dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali
che:
- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo
mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,
oppure
- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, il
livello di protezione richiesto sia garantito.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.
b) La categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e
garantire un livello di protezione elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
vi e' probabilita' che si manifestino atmosfere esplosive dovute a
gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria
devono garantire il livello di protezione richiesto anche in presenza
di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi
di cui occorre abitualmente tener conto.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.
c) La categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e
garantire un livello di protezione normale.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui
vi sono scarse probabilita' che si manifestino, e comunque solo per
breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o
miscele di aria e polveri.
Gli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello
di protezione richiesto a funzionamento normale.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.

Allegato II
(art. 2, comma 2)

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA
PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE
DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Osservazioni preliminari
A. Occorre tener conto delle conoscenze tecnologiche, soggette a
rapida evoluzione, nonche' applicarle, per quanto possibile, con la
massima celerita'
B. Per i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, i requisiti
essenziali si applicano soltanto se sono necessari per la
manipolazione ed il funzionamento sicuri ed affidabili per quanto
concerne i rischi di esplosione.
1. REQUISITI COMUNI RELATIVI AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI
PROTEZIONE
1.0. Requisiti generali
1.0.1. Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni
Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati
secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.
A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:
- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e
sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere
esplosive;
- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva tenendo
conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco,
elettrica e non elettrica;
- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che puo' mettere
in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un
effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o
circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione
derivante dall'esplosione, secondo un livello di sicurezza
sufficiente.
1.0.2. Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere
progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di
funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.
Va considerata anche l'eventualita' di un impiego errato,
ragionevolmente prevedibile.
1.0.3. Condizioni particolari di controllo e manutenzione
Gli apparecchi e sistemi di protezione soggetti a condizioni
particolari di controllo e manutenzione devono essere progettati e
costruiti in funzione di tali condizioni.
1.0.4. Condizioni ambientali circostanti
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e
costruiti in funzione delle condizioni ambientali circostanti
esistenti o prevedibili.
1.0.5. Marcatura
Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in
modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- marcatura CE (cfr. allegato X, punto A);
- designazione della serie o del tipo;
- numero di serie (se esiste);
- anno di costruzione;
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex, seguita dal
simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria,
- per il gruppo di apparecchi II, la lettera "G" (relativa alle
atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di
nebbie)
e/o
la lettera "D" relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza
di polveri.
Essi devono inoltre recare, qualora cio' paia necessario, tutte le
indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.
1.0.6. Istruzioni per l'uso
a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di
istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:
- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad
eccezione del numero di serie (cfr. punto 1.0.5), eventualmente
completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione
(ad esempio: indirizzo dell'importatore, del riparatore, ecc.);
- le istruzioni per effettuare senza rischi:
- la messa in servizio,
- l'impiego,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
- l'installazione,
- la regolazione;
- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in
prossimita' degli scarichi di pressione;
- se necessario, le istruzioni per la formazione;
- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di
causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema
di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e
nelle condizioni di impiego previsti;
- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle
superfici o altri valori limite;
- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le
indicazioni relative agli arrori d'uso rivelatisi piu' probabili in
base all'esperienza;
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che
possono essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue
comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunita'
Alla messa in servizio, ogni apparecchio o sistema di protezione deve
essere corredato della traduzione di dette istruzioni in italiano.
Alla traduzione provvede il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunita', ovvero la persona che immette l'apparecchio o il
sistema di protezione in Italia.
Tuttavia, le istruzioni per la manutenzione destinate a personale
specializzato alle dipendenze del fabbricante o del suo mandatario
possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da
detto personale.
c) Le istruzioni per l'uso contengono piani e schemi necessari alla
messa in servizio, alla manutenzione, all'ispezione, alla verifica
del corretto funzionamento e, eventualmente, alla riparazione
dell'apparecchio o del sistema di protezione, nonche' tutte le
istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza.
d) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi
documentazione relativa all'apparecchio o al sistema di protezione
non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l'uso.
1.1. Selezione dei materiali
1.1.1. I materiali utilizzati nella costruzione degli apparecchi e
dei sistemi di protezione non devono provocare l'innesco di
un'esplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento
prevedibili.
1.1.2. Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal
fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera
esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare la
situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle
esplosioni.
1.1.3. I materiali debbono essere scelti in modo che i cambiamenti
prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilita' con altri
materiali impiegati congiuntamente non diminuiscano la protezione
assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla
corrosione, la resistenza all'usura, la conducibilita' elettrica, la
resistenza agli urti, l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni
di temperatura.
1.2. Progettazione e fabbricazione
1.2.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione debbono essere
progettati e fabbricati tenendo conto delle conoscenze tecnologiche
in materia di protezione contro le esplosioni, affinche' essi possano
funzionare in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento
prevista.
1.2.2. I componenti destinati ad essere inseriti o utilizzati come
pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi di protezione
debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati
secondo le istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di
funzionamento adeguata all'impiego cui sono destinati, per quanto
riguarda la protezione contro le esplosioni.
1.2.3. Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di
tenuta
Per gli apparecchi che possono essere all'origine di gas o di polveri
infiammabili, si debbono prevedere, per quanto possibile, solo
ambienti chiusi.
Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi
devono, per quanto possibile, far si' che le emissioni di gas o di
polveri non possano provocare, all'esterno, la formazione di
atmosfere esplosive.
Gli orifizi di riempimento e di svuotamento debbono essere concepiti
ed attrezzati in modo da limitare, al momento del riempimento e dello
svuotamento, per quanto possibile, le emissioni di materie
infiammabili.
1.2.4. Depositi di polveri
Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone polverose
debbono essere progettati in modo da non provocare l'infiammazione
dei depositi di polveri che si formano sulla loro superficie.
Di norma, i depositi delle polveri debbono essere limitati al
massimo. La pulizia degli apparecchi e sistemi di protezione deve
essere agevole.
Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi debbono
essere nettamente inferiori alle temperature d'incandescenza delle
polveri che vi si depositano.
Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si
depositano e, se necessario, prendere misure di limitazione delle
temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.
1.2.5. Mezzi di protezione supplementari
Gli apparecchi e sistemi di protezione che possono essere esposti a
determinati tipi di sollecitazioni esterne debbono essere dotati, se
necessario, di mezzi di protezione supplementari.
Gli apparecchi debbono poter resistere alle sollecitazioni cui sono
soggetti senza che la protezione contro le esplosioni subisca
alterazioni.
1.2.6. Apertura senza pericoli
Se gli apparecchi e sistemi di protezione sono alloggiati in un
contenitore (rigido o flessibile) facente parte della protezione
stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto
con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.
1.2.7. Protezione contro altri rischi
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e
costruiti in modo da:
a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti
diretti o indiretti;
b) evitare che si producano temperature superficiali delle parti
accessibili o irradiamenti atti a generare pericoli;
c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in
base all'esperienza;
d) far si' che le condizioni di sovraccarico previste non determinino
situazioni pericolose.
Quando, per gli apparecchi e sistemi di protezione, i rischi di cui
al presente paragrafo sono contemplati, totalmente o parzialmente, da
altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o
cessa di essere applicata per detti apparecchi e sistemi di
protezione e per detti rischi, a partire dall'applicazione di tali
direttive specifiche.
1.2.8. Sovraccarico degli apparecchi
Allo scopo di evitare di sovraccaricare pericolosamente gli
apparecchi occorre, prevedere, fin dal momento della loro
progettazione, dispositivi integrati di misurazione, di comando e di
regolazione quali limitatori di sovracorrente, limitatori di
temperatura, interruttori di pressione differenziale,
flussometri, rele' a temporizzatore, contagiri e/o dispositivi di
controllo analoghi.
1.2.9. Sistemi di protezione antideflagrante
Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva sono
chiuse in un contenitore flessibile, occore accertarsi che questo
resista alla pressione sviluppata da un'esplosione interna di una
miscela esplosiva ed impedisca la trasmissione dell'esplosione
all'atmosfera esplosiva circostante.
1.3. Sorgenti potenziali di innesco di esplosione
1.3.1. Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco di esplosione
Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille,
fiamme, archi elettrici, temperature superficiali elevate, emissioni
di energia acustica, radiazioni ottiche, onde elettromagnetiche o
altre sorgenti.
1.3.2. Pericoli provenienti dall'elettricita' statica
Occorre evitare, con misure appropriate, formazione di cariche
elettrostatiche che potrebbero provocare scariche pericolose.
1.3.3. Pericoli derivanti dalle correnti elettriche parassite e dalle
fughe di corrente
Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si
formino correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per
esempio, alla formazione di corrosioni pericolose, al riscaldamento
delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.
1.3.4. Pericoli risultanti da surriscaldamento
In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il
surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti che
possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in moto relativo o
per compenetrazione di corpi estranei.
1.3.5. Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle pressioni
I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati,
sin dalla progettazione, rispettivamente con dispositivi integrati di
misurazione, di controllo o di regolazione, in modo da non provocare
onde d'urto o di compressione che possono provocare inneschi.
1.4. Pericoli derivanti da perturbazioni esterne
1.4.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere
progettati e fabbricati in modo da svolgere con la massima sicurezza
la funzione per la quale sono previsti, anche in presenza di
variazioni ambientali, di tensioni parassite, di umidita', di
vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne, tenuto
conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal
fabbricante.
1.4.2. Le parti degli apparecchi devono essere adeguate alle
sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere all'azione
aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.
1.5. Requisiti delle attrezzature di sicurezza
1.5.1. I dispositivi di sicurezza debbono funzionare
indipendentemente dai dispositivi di misurazione e di comando
necessari all'esercizio.
Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di
sicurezza deve essere individuato con sufficiente rapidita', con
l'ausilio di mezzi tecnici appropriati, in modo da ridurre al
minimo le probabilita' di insorgenza di una situazione pericolosa.
Di norma, va applicato il principio della sicurezza positiva (fail-
safe).
Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli
organi di controllo interessati, senza intermediazione del software.
1.5.2. Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di
sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione devono essere
messi in posizione di sicurezza.
1.5.3. I sistemi di arresto d'emergenza dei dispositivi di sicurezza
devono, per quanto possibile, essere muniti di un sistema di blocco
che impedisca la ripresa non intenzionale del funzionamento. Un nuovo
ordine di avvio deve poter agire sul funzionamento normale soltanto
dopo che sia stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco
che impedise la ripresa del funzionamento.
1.5.4. Dispositivi di segnalazione e di comando
Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando debbono
essere progettati secondo principi ergonomici, per ottenere la
massima sicurezza di impiego per quanto riguarda il rischio di
esplosione.
1.5.5. Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di
misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni
I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda
apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono
essere progettati e costruiti in modo conforme alle capacita' di
funzionamento prevedibili e alle loro condizioni speciali di impiego.
1.5.6. In caso di necessita', la precisione di lettura e la capacita'
di funzionamento dei dispositivi con funzioni di misurazione devono
poter essere controllate.
1.5.7. Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di
misurazione, si deve tener conto di un coefficiente di sicurezza che
garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti
di esplosivita' e/o di innesco dell'atmosfera da analizzare,
prendendo segnatamente in considerazione le condizioni di
funzionamento dell'impianto e le possibili imprecisioni dei sistemi
di misurazione.
1.5.8. Rischi provenienti dal software
Gia' in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di
protezione e dei dispositivi di sicurezza comandati da software,
occorre tenere conto particolarmente dei rischi provenienti dalle
anomalie dei programmi.
1.6. Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema
1.6.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione incorporati in processi
automatici che deviano dalle condizioni di funzionamento previste
debbono poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non
comprometta le condizioni generali di sicurezza.
1.6.2. Le energie accumulate devono essere dissipate nel modo piu'
rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono azionati gli
interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di
pericolo.
Cio' non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.
1.6.3. Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente
Gli apparecchi e sistemi di protezione in cui un'interruzione della
corrente puo' peggiorare la situazione di pericolo devono poter
essere mantenuti in condizioni di funzionamento sicure
indipendentemente dal resto dell'impianto.
1.6.4. Rischi derivanti dagli allacciamenti
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere muniti di
adeguate entrate per i cavi e per le condutture.
Quando gli apparecchi e sistemi di protezione sono destinati ad
essere utilizzati congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di
protezione, le interfacce non devono costituire una fonte di
pericolo.
1.6.5. Installazione di dispositivi di allarme quali parti
integranti di un apparecchio
Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di
dispositivi di individuazione o di allarme destinati a controllare la
formazione di un'atmosfera esplosiva, devono essere fornite le
indicazioni necessarie per collocare detti dispositivi nei luoghi
appropriati.
2. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI APPARECCHI
2.0. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M del
gruppo I
2.0.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 1 del
gruppo I
2.0.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo
che non si attivino sorgenti di innesco, neanche in caso di
anomalie eccezionali dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un
secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione
richiesto
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia
assicurato il livello di protezione richiesto.
Se necessario, detti apparecchi debbono essere muniti di speciali
strumenti supplementari di protezione, che debbono restare operativi
in presenza atmosfere esplosive.
2.0.1.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere fabbricati in
modo che la polvere non possa penetrare all'interno.
2.0.1.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in sospensione, le
temperature superficiali degli apparecchi devono essere nettamente
inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela aria-
polvere prevedibile.
2.0.1.4. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia
possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di
sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il
fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti
apribili degli apparecchi.
Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di
apertura supplementari adeguati.
2.0.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 2 del
gruppo I
2.0.2.1. Gli apparecchi devono essere muniti di mezzi di protezione
in modo che non possano attivarsi sorgenti di innesco durante il
funzionamento normale, neppure in condizioni di esercizio gravose,
dovute in particolare ad un uso severo dell'apparecchio e a continue
variazioni ambientali.
In presenza di atmosfere esplosive, l'alimentazione di energia di
detti apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.
2.0.2.2. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che
l'apertura delle parti che possono costituire una sorgente di innesco
sia possibile soltanto in assenza di energia o con meccanismi di
apertura appropriati. Qualora non sia possibile disattivare gli
apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento
sulle parti apribili degli apparecchi.
2.0.2.3. Per quanto concerne le misure di protezione contro le
esplosioni derivanti dalla presenza di polveri, devono essere
rispettati i requisiti corrispondenti della categoria M 1.
2.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 1 del
gruppo II
2.1.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o
nebbie
2.1.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo
da evitare che si attivi sorgenti di innesco, anche quelle derivanti
da una anomalia eccezionale dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un
secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione
richiesto
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia
assicurato il livello di protezione richiesto.
2.1.1.2. Per gli apparecchi le cui superfici possono riscaldarsi,
occorre fare in modo che, anche nelle peggiori ipotesi, non venga
raggiunta la temperatura superficiale massima prescritta.
Devono essere presi in considerazione anche gli aumenti di
temperatura derivanti da un accumulo di calore e da reazioni
chimiche.
2.1.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia
possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di
sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il
fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti
apribili degli apparecchi.
Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di
apertura supplementari adeguati.
2.1.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-
polveri
2.1.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo
da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quelle
dovute ad un'anomalia eccezionale dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un
secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione
richiesto
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia
assicurato il livello di protezione richiesto.
2.1.2.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere costruiti in
modo che la penetrazione o la fuoriuscita di polveri sia possibile
solo nei punti dell'apparecchio previsti a tal fine.
Anche le entrate dei cavi e dei raccordi devono soddisfare a questo
requisito.
2.1.2.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in sospensione, le
temperature superficiali delle parti degli apparecchi devono essere
nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela
aria-polveri prevedibile.
2.1.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo di parti
dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.1.1.3.
2.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 2 del
gruppo II
2.2.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o
nebbie
2.2.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo
da evitare le sorgenti di innesco, anche in caso di anomalie
ricorrenti o di difetti di funzionamento degli apparecchi di cui
occorre abitualmente tener conto.
2.2.1.2. Le parti degli apparecchi devono esser progettate e
costruite in modo che le temperature superficiale massima
prescritta non sia superata, neppure nel caso in cui i rischi
provengano da situazioni anormali previste dal fabbricante.
2.2.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che
l'apertura delle parti che possono costituire sorgente di innesco sia
possibile soltanto in assenza di energia o attraverso meccanismi di
apertura adeguati. Qualora non sia possibile disattivare gli
apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento
sulle parti apribili degli apparecchi.
2.2.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-
polveri
2.2.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo
da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche quella
derivante da anomalie ricorrenti o da difetti di funzionamento degli
apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
2.2.2.2. Per quanto concerne le temperature delle superfici, si
applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.
2.2.2.3. Per quanto concerne la protezione contro la polvere, si
applica il requisito di cui al punto 2.1.2.2.
2.2.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo delle parti di
apparecchi, si applica il requisito di cui al punto 2.2.1.3.
2.3. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 3 del
gruppo II
2.3.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o
nebbie
2.3.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo
da evitare le sorgenti di innesco prevedibili durante il
funzionamento normale.
2.3.1.2. Nelle condizioni di funzionamento previste, le temperature
superficiali non devono superare le temperature massime indicate. Un
eventuale superamento e' tollerabile, in casi ecezionali, se il
fabbricante adotta misure di protezione speciali supplementari.
2.3.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-
polveri
2.3.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo
che le sorgenti di innesco prevedibili in condizioni normali di
funzionamento non rischino di infiammare le miscele aria-polveri.
2.3.2.2. Per quanto concerne le temperature superficiali, va
applicato il requisito di cui al punto 2.1.2.3.
2.3.2.3. Gli apparecchi, comprese le entrate dei cavi e dei raccordi
previsti, devono essere fabbricati tenendo conto delle dimensioni
delle particelle di polveri per impedire la formazione di miscele
potenzialmente esplosive aria-polveri o di depositi di polvere
pericolosi all'interno.
3. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER I SISTEMI DI PROTEZIONE
3.0. Requisiti generali
3.0.1. I sistemi di protezione devono essere dimensionati in modo da
ricondurre gli effetti di un'esplosione ad un livello di sicurezza
sufficiente.
3.0.2. I sistemi di protezione devono essere progettati e installati
in modo da impedire che le esplosioni si trasmettano pericolosamente
per reazione a catena oppure irraggiamento del calore e che le
esplosioni si trasformino sul nascere in detonazioni.
3.0.3. In caso di interruzione dell'alimentazione, i sistemi di
protezione devono conservare la capacita' di funzionamento per un
periodo adeguato, onde evitare situazioni pericolose.
3.0.4. I sistemi di protezione non devono presentare anomalie di
funzionamento dovute a perturbazioni esterne.
3.1. Studio e progettazione
3.1.1. Caratteristiche dei materiali
La pressione e la temperatura massime di riferimento per lo studio
delle caratteristiche dei materiali sono la pressione prevedibile in
caso di esplosione innescatasi in condizioni di esercizio estreme e
l'effetto di riscaldamento provocato dalla fiamma prevedibile.
3.1.2. I sistemi di protezione progettati per resistere alle
esplosioni o contenerle devono resistere all'onda d'urto senza
perdere la loro integrita'
3.1.3. Gli accessori collegati ai sistemi di protezione devono
resistere alla pressione massima di esplosione prevista, senza
perdere la capacita' di funzionamento.
3.1.4. Nello studio e nella progettazione dei sistemi di protezione,
si deve tener conto delle conseguenze derivanti dalla pressione sulle
attrezzature periferiche e sulle tubature di allacciamento.
3.1.5. Scarichi
Se si prevede che i sistemi di protezione utilizzati saranno
sollecitati al di la' della loro resistenza, si dovranno prevedere
fin dalla progettazione scarichi adeguati, che non espongano a
pericoli il personale che si trova nelle vicinanze.
3.1.6. Sistemi di soffocamento delle esplosioni
I sistemi di soffocamento delle esplosioni devono essere studiati e
progettati in modo che, in caso di incidente, controllino il piu'
rapidamente possibile l'esplosione sul nascere e la contrastino in
modo ottimale, tenendo conto dell'aumento di pressione piu' rapido e
della pressione massima dell'esplosione.
3.1.7. Sistemi di disinserimento
I sistemi previsti per disinserire determinati apparecchi sul nascere
dell'esplosione, con dispositivi adeguati ed entro brevissimo tempo,
devono essere studiati e progettati in modo da rimanere stagni alla
trasmissione della fiamma interna e conservare la resistenza
meccanica nelle condizioni di funzionamento.
3.1.8. I sistemi di protezione devono poter essere integrati nei
circuiti con una soglia di allarme adeguata, affinche' , in caso di
necessita', vengano interrotti l'arrivo e l'uscita dei prodotti e
vengano disinserite quelle parti degli apparecchi che non
garantiscono piu' un funzionamento sicuro.

Allegato III
(art. 6, comma 1, lettera a)

MODULO: ESAME CE DEL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un
organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare
rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni
della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato
un esemplare rappresentativo della produzione considerata,
qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo'
chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia
necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti della direttiva; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contenere, nella
misura necessaria ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in tutto o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di
cui a detto articolo;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di cui all'articolo 3 nonche' gli elementi progettati senza applicare
le disposizioni previste da tali norme;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali del regolamento qualora non siano
state applicate le norme di cui all'articolo 3;
4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
conformarsi alle norme relative, tali norme siano state
effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le
necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del regolamento,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al
richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo
del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari
per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una
copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame
del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto e prendere in esame un
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di
tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione
approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali
modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali
o modalita' di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione
viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato
originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo
ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli
attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati
degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi
notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli
attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno
dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio o
sistema di protezione.
Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

Allegato IV
(art. 6, comma 1, lettera a)

MODULO: GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa agli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i
prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del regolamento ad essi
applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunita' appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una
dichiarazione di conformita'. La marcatura CE dev'essere accompagnata
dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per
la produzione, eseguire l'ispezione e le prove dell'apparecchio
finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere
assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema qualita' per gli apparecchi interessati ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli
apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai
requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato
sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle
tecniche di controllo e garanzia della qualita';
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualita' quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della
qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema
qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per
determinare se soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo
incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La
procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli
impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema
qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche
ispettive effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo
trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita'
rilasciate o ritirate.

Allegato V
(art. 6, comma 1, lettera a)

MODULO: VERIFICA SU PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il
suo mandatario stabilito nella Comunita', si accerta e dichiara che
gli apparecchi cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo
3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e
soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si
applicano.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli apparecchi
al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti
del regolamento che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su
ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso
per verificare la conformita' dell'apparecchio ai requisiti della
direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo
quanto stabilito al paragrafo 4.
Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione dell'apparecchio.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo apparecchio
4.1. Tutti gli apparecchi vengono esaminati singolarmente e su di
essi vengono effettuate opportune prove, in conformita' delle rela-
tive norme di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per verificarne
la conformita' al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e
ai requisiti del regolamento ad essi applicabili.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di
identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un
attestato di conformita' inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di
esibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo
notificato.

Allegato VI
(art. 6, comma 1, lettera b)

MODULO: CONFORMITA' AL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta
e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti
del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun
apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' degli apparecchi al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del
regolamento ad essi applicabili.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui ne' il fabbricante
ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di
tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell'immissione dell'apparecchio o sistema di protezione
nel mercato comunitario.
Per ciascun apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante
o per suo conto, le prove concernenti gli aspetti tecnici di
protezione contro le esplosioni. Tali prove vengono effettuate sotto
la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo
notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso
della fabbricazione.

Allegato VII
(art. 6, comma 1, lettera b)

MODULO: GARANZIA QUALITA' PRODOTTI

1. Questo modulo descrive la procedura con cui fabbricante che
soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che gli
apparecchi sono conformi al tipo oggetto del'attestato di esame CE
del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunita' appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una
dichiarazione di conformita'. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per
l'ispezione finale e le prove dell'apparecchio secondo quanto
specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo
sistema qualita' per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema qualita' ciascun apparecchio viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate
nelle norme relative di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per
verificarne la conformita' ai requisiti del regolamento. Tutti i
criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione
relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione
uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza
con la qualita'
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione e di qualita' del prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualita';
- della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del
fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita', ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed
efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi previsto
miglioramento del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se
e' necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza e' di garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema
qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualita', quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per
assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema
qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo
effettuato.
4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite non
preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato puo' effettuare o fare effettuare, se necessario, prove
per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'; esso
fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state
effettuate prove, una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo
trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualita'
rilasciate o ritirate.

Allegato VIII
(art. 6, comma 1, lettera c)

MODULO: CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi
di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi
soddisfano i requisiti del regolamento ad essi applicabili. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la
marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta
di conformita'
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunita' la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione dell'apparecchio.
Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti del
regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a
tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il
funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene:
- la descrizione generale dell'apparecchio;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali
disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio;
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di
sicurezza della presente direttiva qualora non siano state applicate
norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli apparecchi
alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti
del regolamento che ad essi si applicano.

Allegato IX
(art. 6, comma 1, lettera b)

MODULO: VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta
e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione considerato, cui
e' stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, e' conforme ai
requisiti del regolamento ad esso relativi. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE
sull'apparecchio o sistema di protezione e redige una dichiarazione
di conformita'
2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio o sistema di
protezione e procede alle opportune prove, in conformita' delle rela-
tive norme di cui all'articolo 3 o a prove equivalenti, per
verificarne la conformita' ai corrispondenti requisiti del
regolamento.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione sull'apparecchio approvato e redige un attestato di
conformita' relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' dell'apparecchio o del sistema di protezione ai requisiti
della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione
ed il suo funzionamento.
La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti
disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in tutto o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai
requisiti del regolamento qualora non siano state applicate le norme
di cui all'articolo 3;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

Allegato X
(art. 3, comma 1, lettera a)

A. Marcatura CE

La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali CE
secondo il simbolo grafico che segue:

---* vedere simbolo a pag. 53 della G.U. *---

In caso di riduzione o di ingradimento della marcatura CE, dovranno
essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato di cui
sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5 mm.
Si puo' derogare a detta dimensione minima per gli apparecchi, i
sistemi di protezione o i dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 2, di piccole dimensioni.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformita'
La dichiarazione CE di conformita' deve contenere gli elementi
seguenti:
- nome o marchio d'identificazione ed indirizzo del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nella Comunita';
- descrizione dell'apparecchio, del sistema di protezione o del
dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2;
- tutte le pertinenti disposizioni cui soddisfa l'apparecchio, il
sistema di protezione o il dispositivo di cui all'articolo 1,
comma 2;
- eventualmente, nome, numero d'identificazione ed indirizzo
dell'organismo notificato nonche' numero dell'attestato CE del tipo;
- eventuale riferimento alle norme armonizzate;
- se del caso, le norme e specifiche tecniche utilizzate;
- se del caso, il riferimento delle altre direttive comunitarie
applicate;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'

Allegato XI
(art. 8, comma 1)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato dello
svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere ne' il
progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore
degli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, oggetto del controllo, ne' il mandatario di
una di queste persone. Essi non possono intervenire ne'
direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi,
sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2.
Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni
tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono
eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita'
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi
da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura
finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati
del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di
persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi
necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed
amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve
poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche
eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai
controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali
controlli;
- le capacita' necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le
relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere
garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere
commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne' ai risultati
di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilita'
civile salvo quando tale responsabilita' sia direttamente coperta
dallo Stato in base alla legislazione vigente o quando si tratti di
un organismo pubblico.
7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale
(salvo che nei confronti delle autorita' amministrative competenti
dello Stato in cui esercita le sue attivita') nel quadro della
presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di
diritto interno.

Allegato XII
(art. 8, comma 1)

MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 7 deve essere. indirizzata al Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato D.G.P.I. - Ispettorato tecnico. Alla
domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal
legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto
privato;
b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto
per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i
soggetti di diritto pubblico;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato
delle caratteristiche tecniche e operative;
d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle
mansioni, nonche' del rapporto esistente con l'organismo stesso, con
particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4
e 5 dell'allegato Xl;
e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale
non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita' in
ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi
pubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione
dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto,
normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata,
ente che ha effettuato la taratura e scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in
cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
dei "requisiti minimi" di cui all'allegato XI;
i) documentazione comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti
dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del
lavoro.
Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta, dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
ispezione in loco.
Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verra' redatto
apposito verbale al fine della emanazione del decreto di
autorizzazione previsto dall'articolo 7.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislat ivi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- La legge 2 febbraio 1996, n. 52, reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994. L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad
attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3,
comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
citata legge n. 86 del 1989".
- La direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, concerne il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed e'
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 100/1 del 19 aprile 1994.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del
21 dicembre 1989, in mate ria di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
di protezione individuale.
- Il trattato CEE, art. 223, paragrafo 1, lettera b),
cosi' recita:
"1. Le disposizioni del presente trattato non ostano
alle norme seguenti:
a ) (omissis);
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o
al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali
misure non devono alterare le condizioni di concorrenza
nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non
siano destinati a fini specificamente militari".
Nota all'art. 11:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per il
titolo ved. nelle note alle premesse), cosi' recita:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese
relative alle procedure di certificazione e/o
attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste
dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante
o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma
1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative
ai successivi controlli sugli organismi autorizzati
sono a carico di tutti gli organismi autorizzati
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli
possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei
prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione
dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distr ibutori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le
tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e
per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche'
le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi
dovuti, in base alla vigente normativa, al
personale dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1
e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo
gratuito e la successiva eventuale restituzione dei
prodotti ai fini dei controlli sul mercato
effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito
dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi
del presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 21
luglio 1982, n. 727, reca attuazione della direttiva
(CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in "atmosfera
esplosiva".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 21
luglio 1982, n. 675, reca attuazione della direttiva
(CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva,
per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- La legge 17 aprile 1989, n. 150, reca attuazione della
direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la
costruzione e la vendita di material e elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.