Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-05-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 marzo 1998, n. 139.
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma
156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662,
con il quale e' stata disposta, la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali;
Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente la costituzione del
catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralita'
ai fini fiscali;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi
criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante
disciplina dell'agriturismo;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni
per le zone montane;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992,
concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie
locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta dei Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Norme per l'accatastamento
1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali
in base ai criteri previsti dall'articolo 2 si applicano le
disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.
2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti
di ruralita' di cui all'articolo 2, ovvero delle costruzioni gia'
censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti
requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del
catasto edilizio urbano.
3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al
catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora
vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate
ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente
mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di
qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola
diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita'
agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 -
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole",
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche
siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una
destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente
costruite.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino
all'entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione del
catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e per la
qualificazione, classificazione e classamento delle unita'
immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 2.
Criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali
1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n.
133, e' cosi' sostituito:
" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti
di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da
dipendenti esercitanti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di
alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo
reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo
previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed
A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve,
altresi', riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche'
ai fabbricati destinati all'agriturismo.".
Art. 3.
Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralita'
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli
fini catastali e fiscali.
Art. 4.
Norma finale
1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e
competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e
degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili,
dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e
degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione
delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 12
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, comma 5, della Costituzione
italiana e' il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del fatto che la normativa deve essere
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con
particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e
che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di
immobili a destinazione speciale per il classamento dei
fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati
all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le
aree montane l'elevato frazionamento fondiario e
l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il
ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo
parziale e dell'integrazione fra piu' attivita'
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9
dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente
differito al 31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il seguente:
"1. Al fine di realizzare un'inventario completo ed
uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle
finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio
urbano, che assumera' la denominazione di ''catasto dei
fabbricati''. L'amministrazione finanziaria provvede
inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di
qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di
dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante
ricognizione generale del territorio basata su
informazioni derivanti da rilievi aerofotografici".
"3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni
di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto
reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai
familiari conviventi a loro carico risultanti dalle
certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale
abitazione o per funzioni strumentali all'attivita'
agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base
di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attivita' agricole nella azienda a tempo indeterminato o a
tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della
normativa in materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra, ovvero la
funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a
3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla meta' del suo reddito complessivo. Il
volume di affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si
presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in
attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti
rurali".
- Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del
catasto e della sua gestione unitaria con province e
comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e'
disposta la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e
dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie,
secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine
all'articolazione del territorio comunale in microzone
omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima
applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e
puo' essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di
reddito facendo riferimento, al fine di determinare
la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla
unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi
espressi dal mercato immobiliare con esclusione di
regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di
determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono
indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui
alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni
censuarie. La composizione delle commissioni e i
procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a
criteri di semplificazione e di rappresentativita'
tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita'
appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri
che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita'
immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita'
e' sita".
- Il testo dell'art. 2, della legge 5 dicembre 1985, n.
730, e' il seguente:
"Art. 2. - Per attivita' agrituristiche si intendono
esclusivamente le attivita' di ricezione ed
ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di
cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati,
e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice
civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda,
in rapporto di connessione e complementarita' rispetto
alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere
principali.
Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione della destinazione agricola dei
fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attivita':
a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti
e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri,
ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attivita' ricreative o culturali
nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria
produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da
materie prime dell'azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 154, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle
premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, e' il seguente:
"3. Quando non diversamente specificato, le
disposizioni della presente legge si applicano ai
territori delle comunita' montane ridelimitate ai sensi
dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini
della presente legge, per ''comuni montani'' si
intendono ''comuni facenti parte di comunita'
montane'' ovvero ''comuni interamente montani
classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, e successive modificazioni'' in mancanza della
ridelimitazione".
- Il testo dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 settembre
1997, n. 313, reca al comma 6:
"6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la
dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di
numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a
norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se
acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura,
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando
le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento
abitanti ricompresi negli altri comuni montani
individuati dalle rispettive regioni come previsto
dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite
di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato a
quindici milioni di lire. I produttori agricoli che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a
quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi
da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi
di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39,
di versamento annuale dell'imposta e di presentazione
della dichiarazione annuale con le modalita' semplificate
da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti
periodi del presente comma cessano comunque di avere
applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sono state superate i limiti
rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di
quaranta milioni di lire a condizione che non venga
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla
applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo
periodo del presente comma dandone comunicazione per
iscritto all'ufficio competente entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione".
- Il D.M. 2 agosto 1969, reca: "Caratteristiche delle
abitazioni di lusso".
- Il testo dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e' il seguente:
"Art. 13. - Le case di abitazione, anche se comprendono
uffici e negozi, che non abbiano il carattere di
abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro
il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio
successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni
dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla
data della dichiarazione di abitabilita'.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno
fissate le caratteristiche per la classifica delle
abitazioni di lusso".
- Il testo dell'art. 29, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"Art. 29. - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla
parte del reddito medio ordinario dei terreni
imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del
terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che
rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo
la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto
prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero
dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei
terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario
i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note
alle premesse.
Nota all'art. 5:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".