Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-05-1998

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                         
23 marzo 1998, n. 139.                                                        
Regolamento  recante   norme  per  la  revisione   dei  criteri  di           
accatastamento dei fabbricati rurali,  a norma dell'articolo 3, comma           
156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.                                      
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;                        
     Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662,           
   con  il  quale  e'  stata  disposta,  la  revisione  dei  criteri  di           
   accatastamento dei fabbricati rurali;                                           
     Visti i commi  1 e 3 dell'articolo 9 del  decreto-legge 30 dicembre           
   1993, n. 557, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio           
   1994, n.  133, che  disciplinano rispettivamente la  costituzione del           
   catasto dei fabbricati e i  criteri di riconoscimento della ruralita'           
   ai fini fiscali;                                                                
     Visto l'articolo  3, comma  154, della legge  23 dicembre  1996, n.           
   662, con il quale e' stata  disposta la revisione generale delle zone           
   censuarie,    delle   tariffe    d'estimo,   della    qualificazione,           
   classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi           
   criteri, nonche' delle commissioni censuarie;                                   
     Visto  il  regolamento  per  la  conservazione  del  nuovo  catasto           
   terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;                  
     Visto il regolamento  per la formazione del  nuovo catasto edilizio           
   urbano,  approvato  con decreto  del  Presidente  della Repubblica  1           
   dicembre 1949, n. 1142;                                                         
     Visto l'articolo  2 della  legge 5 dicembre  1985, n.  730, recante           
   disciplina dell'agriturismo;                                                    
     Vista la legge 31 gennaio 1994,  n. 97, che reca nuove disposizioni           
   per le zone montane;                                                            
     Visto il  decreto del Ministro  dei lavori pubblici 2  agosto 1969,           
   adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.           
   408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,           
   che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;                    
     Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  23 dicembre  1992,           
   concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio,           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;                    
     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;           
     Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,           
   adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;                                     
     Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie           
   locali  reso,  ai  sensi  dell'articolo   9,  comma  3,  del  decreto           
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;                    
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 27 febbraio 1998;                                                  
     Sulla proposta dei Ministro delle finanze;                                    
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                         Norme per l'accatastamento                                
                                                                                   
     1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali           
   in  base  ai  criteri  previsti   dall'articolo  2  si  applicano  le           
   disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.                      
     2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti           
   di ruralita'  di cui  all'articolo 2,  ovvero delle  costruzioni gia'           
   censite al  catasto terreni  per le quali  non sussistono  i suddetti           
   requisiti,  si applicano  le  disposizioni per  la conservazione  del           
   catasto edilizio urbano.                                                        
     3.  Ai fini  inventariali, le  unita' immobiliari  gia' censite  al           
   catasto  edilizio  urbano  non  sono oggetto  di  variazione  qualora           
   vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.                          
     4. Le  costruzioni rurali costituenti unita'  immobiliari destinate           
   ad  abitazione  e  loro   pertinenze  vengono  censite  autonomamente           
   mediante  l'attribuzione di  classamento,  sulla base  dei quadri  di           
   qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.                              
     5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola           
   diverse  dalle abitazioni,  comprese  quelle  destinate ad  attivita'           
   agrituristiche,  vengono censite  nella  categoria  speciale "D/10  -           
   fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole",           
   nel  caso in  cui le  caratteristiche di  destinazione e  tipologiche           
   siano  tali da  non  consentire, senza  radicali trasformazioni,  una           
   destinazione diversa  da quella  per la quale  furono originariamente           
   costruite.                                                                      
     6. Le  disposizioni di  cui ai  commi 1,  2 e  5 si  applicano fino           
   all'entrata in vigore delle nuove  discipline per la costituzione del           
   catasto  dei  fabbricati,  di  cui   all'articolo  9,  comma  1,  del           
   decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con           
   modificazioni,  dalla  legge 26  febbraio  1994,  n.  133, e  per  la           
   qualificazione,   classificazione   e    classamento   delle   unita'           
   immobiliari,  di  cui  all'articolo  3, comma  154,  della  legge  23           
   dicembre 1996, n. 662.                                                          
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
         Criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali                 
                                                                                   
     1. L'articolo  9, comma 3,  del decreto-legge 30 dicembre  1993, n.           
   557, convertito,  con modificazioni,  in legge  26 febbraio  1994, n.           
   133, e' cosi' sostituito:                                                       
     " 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli           
   effetti fiscali, i  fabbricati o porzioni di  fabbricati destinati ad           
   edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:                    
     a) il  fabbricato deve essere  posseduto dal soggetto  titolare del           
   diritto di  proprieta' o di  altro diritto reale sul  terreno, ovvero           
   dall'affittuario  del terreno  stesso  o dal  soggetto  che ad  altro           
   titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari           
   conviventi a loro carico  risultanti dalle certificazioni anagrafiche           
   o  da soggetti  titolari di  trattamenti pensionistici  corrisposti a           
   seguito di attivita' svolta in  agricoltura o da coadiuvanti iscritti           
   come tali ai fini previdenziali;                                                
     b) l'immobile deve essere  utilizzato quale abitazione dai soggetti           
   di cui  alla lettera a),  sulla base di  un titolo idoneo,  ovvero da           
   dipendenti  esercitanti  attivita'   agricole  nell'azienda  a  tempo           
   indeterminato o a  tempo determinato per un numero  annuo di giornate           
   lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in           
   materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di           
   alpeggio in zone di montagna;                                                   
     c) il terreno cui il  fabbricato e' asservito deve avere superficie           
   non inferiore  a 10.000 metri  quadrati ed essere censito  al catasto           
   terreni  con attribuzione  di  reddito agrario.  Qualora sul  terreno           
   siano praticate colture  specializzate in serra o  la funghicoltura o           
   altra  coltura intensiva,  ovvero  il terreno  e'  ubicato in  comune           
   considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31           
   gennaio 1994, n.  97, il suddetto limite viene ridotto  a 3.000 metri           
   quadrati;                                                                       
     d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto           
   che  conduce il  fondo deve  risultare superiore  alla meta'  del suo           
   reddito  complessivo,  determinato  senza  far confluire  in  esso  i           
   trattamenti pensionistici  corrisposti a seguito di  attivita' svolta           
   in  agricoltura.  Se il  terreno  e'  ubicato in  comune  considerato           
   montano ai  sensi della  citata legge  n. 97 del  1994, il  volume di           
   affari derivante  da attivita' agricole  del soggetto che  conduce il           
   fondo  deve  risultare  superiore  ad   un  quarto  del  suo  reddito           
   complessivo,   determinato  secondo   la  disposizione   del  periodo           
   precedente. Il  volume d'affari  dei soggetti  che non  presentano la           
   dichiarazione  ai fini  dell'IVA si  presume pari  al limite  massimo           
   previsto per  l'esonero dall'articolo  34 del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;                                       
     e)  i fabbricati  ad uso  abitativo, che  hanno le  caratteristiche           
   delle unita'  immobiliari urbane  appartenenti alle categorie  A/1 ed           
   A/8,  ovvero le  caratteristiche di  lusso previste  dal decreto  del           
   Ministro dei  lavori pubblici 2  agosto 1969, adottato  in attuazione           
   dell'articolo  13 della  legge 2  luglio 1949,  n. 408,  e pubblicato           
   nella  Gazzetta Ufficiale  n. 218  del  27 agosto  1969, non  possono           
   comunque essere riconosciuti rurali.                                            
     3-bis.  Ai fini  fiscali  deve riconoscersi  carattere rurale  alle           
   costruzioni strumentali  alle attivita' agricole di  cui all'articolo           
   29 del testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato con decreto           
   del  Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917.  Deve,           
   altresi', riconoscersi carattere  rurale alle costruzioni strumentali           
   all'attivita' agricola  destinate alla protezione delle  piante, alla           
   conservazione dei  prodotti agricoli,  alla custodia  delle macchine,           
   degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche'           
   ai fabbricati destinati all'agriturismo.".                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
           Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralita'                  
                                                                                   
     1. Le disposizioni di cui  al presente regolamento rilevano ai soli           
   fini catastali e fiscali.                                                       
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                Norma finale                                       
                                                                                   
     1. Le disposizioni del presente  regolamento che fissano funzioni e           
   competenze  di organi  amministrativi dell'amministrazione  statale e           
   degli enti locali cessano  di essere efficaci, qualora incompatibili,           
   dalla  data di  decorrenza dell'esercizio  da parte  delle regioni  e           
   degli enti locali  delle funzioni in materia  conferite in attuazione           
   delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998                                             
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Visco, Ministro delle finanze                
                                                                                   
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998                             
     Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 12                                
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,           
             sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della           
             Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della           
             Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre           
             1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura           
             delle  disposizioni  di  legge  alle  quali e'   operato il           
             rinvio. Restano  invariati, il  valore e  l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               - Il testo dell'art.  87,  comma  5,  della  Costituzione           
             italiana e' il seguente:                                              
               "Promulga  le  leggi ed emana i  decreti aventi valore di           
             legge e i regolamenti".                                               
               - Il  testo  dell'art.  3,  comma  156,  della  legge  23           
             dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:                               
               "156.  Con  uno  o piu' regolamenti   da emanare ai sensi           
             dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,           
             e'  disposta la revisione dei  criteri   di  accatastamento           
             dei   fabbricati      rurali    previsti  dall'art.  9  del           
             decreto-legge  30  dicembre 1993,   n. 557, convertito, con           
             modificazioni, dalla  legge 26   febbraio 1994,    n.  133,           
             tenendo  conto   del fatto  che  la normativa  deve  essere           
             applicata    soltanto  all'edilizia  rurale  abitativa  con           
             particolare  riguardo  ai fabbricati siti in zone montane e           
             che  si deve provvedere all'istituzione di una categoria di           
             immobili a destinazione   speciale per il  classamento  dei           
             fabbricati  strumentali,    ivi compresi quelli   destinati           
             all'attivita' agrituristica,  considerando inoltre  per  le           
             aree   montane     l'elevato  frazionamento    fondiario  e           
             l'elevata frammentazione   delle superfici agrarie    e  il           
             ruolo  fondamentale    in esse   dell'agricoltura a   tempo           
             parziale    e  dell'integrazione    fra  piu'     attivita'           
             economiche   per la cura dell'ambiente.  Il termine  del 31           
             dicembre 1995,  previsto dai commi 8, primo  periodo,  e  9           
             dell'art.  9  del  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 557,           
             convertito, con   modificazioni, dalla  legge  26  febbraio           
             1994, n. 133, e  successive modificazioni, e' ulteriormente           
             differito al 31 dicembre 1997".                                       
               -  Il  testo  dell'art.  9,  commi  1    e 3, del D.L. 30           
             dicembre 1993, n.    557,  convertito,  con  modificazioni,           
             dalla  legge 26 febbraio 1994, n.  133, e' il seguente:               
               "1.  Al    fine di realizzare   un'inventario completo ed           
             uniforme del patrimonio  edilizio,   il  Ministero    delle           
             finanze   provvede  al censimento di  tutti i fabbricati  o           
             porzioni  di  fabbricati   rurali e alla   loro iscrizione,           
             mantenendo tale   qualificazione,  nel    catasto  edilizio           
             urbano, che  assumera'  la denominazione  di ''catasto  dei           
             fabbricati''.    L'amministrazione    finanziaria  provvede           
             inoltre  alla individuazione delle   unita' immobiliari  di           
             qualsiasi     natura  che  non  hanno  formato  oggetto  di           
             dichiarazione   al  catasto.  Si  provvede  anche  mediante           
             ricognizione   generale   del      territorio   basata   su           
             informazioni derivanti da rilievi aerofotografici".                   
               "3. Ai fini del riconoscimento    della  ruralita'  degli           
             immobili agli effetti  fiscali,  i  fabbricati  o  porzioni           
             di  fabbricati  devono soddisfare le seguenti condizioni:             
               a)  il    fabbricato deve essere   posseduto dal soggetto           
             titolare del diritto di   proprieta' o di    altro  diritto           
             reale  sul   terreno, ovvero detenuto dall'affittuario  del           
             terreno stesso   o  dal  soggetto    che  ad  altro  titolo           
             conduce  il    terreno cui l'immobile   e' asservito  o dai           
             familiari conviventi   a loro   carico  risultanti    dalle           
             certificazioni anagrafiche;                                           
               b)     l'immobile    deve    essere    utilizzato,  quale           
             abitazione   o    per  funzioni  strumentali  all'attivita'           
             agricola, dai soggetti di cui alla lettera  a), sulla  base           
             di    un titolo   idoneo, ovvero  da dipendenti esercitanti           
             attivita' agricole nella  azienda a tempo indeterminato o a           
             tempo  determinato per   un   numero   annuo di    giornate           
             lavorative  superiore  a  cento, assunti nel rispetto della           
             normativa in materia di collocamento;                                 
               c) il terreno cui il  fabbricato e' asservito deve  avere           
             superficie  non  inferiore    a  10.000 metri   quadrati ed           
             essere censito  al catasto terreni   con attribuzione    di           
             reddito  agrario.   Qualora sul   terreno siano   praticate           
             colture    specializzate     in     serra,   ovvero      la           
             funghicoltura,   il   suddetto   limite   viene  ridotto  a           
             3.000  metri quadrati;                                                
               d) il volume di affari derivante  da  attivita'  agricole           
             del  soggetto  che    conduce  il    fondo deve   risultare           
             superiore  alla meta'  del suo reddito   complessivo.    Il           
             volume    di affari   dei  soggetti  che  non presentano la           
             dichiarazione ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto  si           
             presume  pari al limite massimo  di cui all'art. 34,  terzo           
             comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26           
             ottobre 1972, n. 633;                                                 
               e)    i  fabbricati    ad uso   abitativo, che   hanno le           
             caratteristiche   delle   unita'      immobiliari    urbane           
             appartenenti  alle  categorie    A/1  ed  A/8,    ovvero le           
             caratteristiche di   lusso  previste    dal  decreto    del           
             Ministro  dei  lavori pubblici 2  agosto 1969, adottato  in           
             attuazione dell'art. 13   della legge 2 luglio    1949,  n.           
             408, e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 218 del  27           
             agosto  1969,  non    possono  comunque essere riconosciuti           
             rurali".                                                              
               - Il  testo  dell'art.  3,  comma  154,  della  legge  23           
             dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:                               
               "154.  Con  uno  o  piu' regolamenti, da emanare ai sensi           
             dell'art. 17, comma    2,  della    legge     23     agosto           
             1988,     n.     400,   al    fine dell'aggiornamento   del           
             catasto  e  della sua  gestione unitaria   con  province  e           
             comuni,   anche per favorire il  recupero dell'evasione, e'           
             disposta la   revisione generale    delle  zone  censuarie,           
             delle    tariffe    d'estimo,   della       qualificazione,           
             classificazione e  classamento delle unita' immobiliari   e           
             dei  relativi criteri  nonche' delle commissioni censuarie,           
             secondo i seguenti principi:                                          
               a)  attribuzione  ai  comuni  di  competenze  in   ordine           
             all'articolazione  del  territorio  comunale  in  microzone           
             omogenee,     secondo     criteri   generali      uniformi.           
             L'articolazione    suddetta,      in    sede    di    prima           
             applicazione, e' deliberata  entro il 31 dicembre 1997    e           
             puo' essere periodicamente modificata;                                
               b)    individuazione    delle   tariffe     d'estimo   di           
             reddito  facendo riferimento,   al  fine   di   determinare           
             la  redditivita'   media ordinariamente ritraibile    dalla           
             unita'    immobiliare,  ai  valori    e  ai  redditi   medi           
             espressi dal   mercato   immobiliare   con esclusione    di           
             regimi legali di determinazione dei canoni;                           
               c)   intervento      dei  comuni  nel  procedimento    di           
             determinazione delle tariffe d'estimo.   A tal fine    sono           
             indette conferenze di  servizi in applicazione dell'art. 14           
             della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la           
             determinazione delle stesse e'  devoluta agli organi di cui           
             alla lettera d);                                                      
               d)  revisione della disciplina  in materia di commissioni           
             censuarie.   La   composizione delle    commissioni  e    i           
             procedimenti  di nomina  dei componenti  sono   ispirati  a           
             criteri    di   semplificazione    e  di rappresentativita'           
             tecnica anche delle  regioni, delle province e dei comuni;            
               e) attribuzione  della rendita   catastale alle    unita'           
             appartenenti  alle  varie categorie  ordinarie con  criteri           
             che  tengono conto   dei caratteri specifici    dell'unita'           
             immobiliare, del fabbricato  e della microzona ove l'unita'           
             e' sita".                                                             
               -  Il testo dell'art. 2, della legge  5 dicembre 1985, n.           
             730, e' il seguente:                                                  
               "Art. 2. -  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono           
             esclusivamente  le      attivita'   di     ricezione     ed           
             ospitalita'  esercitate    dagli imprenditori  agricoli  di           
             cui  all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati,           
             e  da  loro  familiari   di cui all'art. 230-bis del codice           
             civile, attraverso l'utilizzazione della  propria  azienda,           
             in rapporto di  connessione   e  complementarita'  rispetto           
             alle   attivita'  di coltivazione del  fondo, silvicoltura,           
             allevamento  del    bestiame,  che devono comunque rimanere           
             principali.                                                           
               Lo   svolgimento di   attivita'    agrituristiche,    nel           
             rispetto    delle  norme  di cui   alla presente legge, non           
             costituisce distrazione  della  destinazione  agricola  dei           
             fondi e degli edifici interessati.                                    
                Rientrano fra tali attivita':                                      
               a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti           
             destinati alla sosta di campeggiatori;                                
               b)   somministrare per  la consumazione  sul posto  pasti           
             e  bevande costituiti prevalentemente da prodotti   propri,           
             ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;             
               c)    organizzare    attivita'  ricreative  o   culturali           
             nell'ambito dell'azienda.  Sono  considerati    di  propria           
             produzione  le    bevande e i cibi   prodotti   e  lavorati           
             nell'azienda   agricola   nonche'    quelli  ricavati    da           
             materie   prime   dell'azienda   agricola anche  attraverso           
             lavorazioni esterne".                                                 
               - Il   testo dell'art. 17,  comma    2,  della  legge  23           
             agosto 1988, n.  400, e' il seguente:                                 
               "2.      Con    decreto      del     Presidente     della           
             Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei           
             Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i           
             regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte           
             da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,           
             per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando           
             l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,           
             determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia           
             e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con           
             effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme           
             regolamentari".                                                       
              Note all'art. 1:                                                     
               -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma    1, del D.L. 30           
             dicembre 1993, n.    557,  convertito,  con  modificazioni,           
             dalla  legge 26 febbraio 1994, n.  133, si rinvia alle note           
             alle premesse.                                                        
               -  Per   il testo   dell'art. 3,  comma 154,  della legge           
             23  dicembre  1996,  n.  662,  si  rinvia  alle  note  alle           
             premesse.                                                             
              Note all'art. 2:                                                     
               -  Il    testo  dell'art.  1,  comma    3, della legge 31           
             gennaio 1994, n.  97, e' il seguente:                                 
               "3.    Quando  non    diversamente    specificato,     le           
             disposizioni    della  presente   legge si   applicano   ai           
             territori  delle comunita'  montane ridelimitate  ai  sensi           
             dell'art.  28  della  legge 8 giugno 1990, n. 142.  Ai fini           
             della  presente    legge,  per    ''comuni  montani''    si           
             intendono  ''comuni    facenti    parte    di     comunita'           
             montane''      ovvero      ''comuni   interamente   montani           
             classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.           
             1102,   e  successive  modificazioni''  in  mancanza  della           
             ridelimitazione".                                                     
               - Il  testo dell'art. 34 del  D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.           
             633, come sostituito dall'art. 5   del D.Lgs.  2  settembre           
             1997, n.  313, reca al comma 6:                                       
               "6.    I  produttori    agricoli  che    nell'anno solare           
             precedente  hanno  realizzato  un   volume   d'affari   non           
             superiore  a cinque milioni di lire, costituito per  almeno           
             due terzi  da cessioni  di prodotti di   cui  al  comma  1,           
             sono esonerati dal  versamento dell'imposta e da  tutti gli           
             obblighi    documentali   e   contabili,      compresa   la           
             dichiarazione  annuale,  fermo  restando     l'obbligo   di           
             numerare e conservare  le fatture  e le bollette doganali a           
             norma  dell'art.  39;  i  cessionari  e  i  committenti, se           
             acquistano     i   beni     o   utilizzano   i      servizi           
             nell'esercizio  dell'impresa,   debbono  emettere  fattura,           
             con le  modalita'  e  nei termini  di  cui  all'art.    21,           
             indicandovi   la  relativa  imposta, determinata applicando           
             le   aliquote   corrispondenti    alle    percentuali    di           
             compensazione,  consegnarne  copia al produttore agricolo e           
             registrarla separatamente a  norma dell'art.   25. Per    i           
             produttori    agricoli  che  esercitano la   loro attivita'           
             esclusivamente nei  comuni    montani  con  meno  di  mille           
             abitanti  e  nei  centri  abitati con   meno di cinquecento           
             abitanti    ricompresi  negli    altri    comuni    montani           
             individuati      dalle  rispettive  regioni  come  previsto           
             dall'art.  16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite           
             di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato    a           
             quindici   milioni   di lire.  I  produttori  agricoli  che           
             nell'anno  solare  precedente  hanno realizzato  un  volume           
             d'affari superiore a  cinque ovvero a  quindici ma   non  a           
             quaranta   milioni di lire, costituito per almeno due terzi           
             da cessioni  di  prodotti  di  cui  al    comma    1,  sono           
             esonerati   dalle  liquidazioni periodiche  e  dai relativi           
             versamenti dell'imposta e  debbono assolvere  gli  obblighi           
             di  fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di           
             conservazione dei  documenti   ai  sensi    dell'art.   39,           
             di     versamento  annuale dell'imposta e  di presentazione           
             della dichiarazione annuale  con le modalita'  semplificate           
             da  determinarsi  con decreto del Ministro delle finanze da           
             adottare ai sensi dell'art.  17, comma 3, della   legge  23           
             agosto    1988, n.   400.  Le disposizioni  dei  precedenti           
             periodi  del presente  comma  cessano comunque   di   avere           
             applicazione  a    partire  dall'anno solare   successivo a           
             quello  in  cui     sono   state      superate   i   limiti           
             rispettivamente    di  cinque   ovvero di   quindici e   di           
             quaranta milioni di  lire    a  condizione  che  non  venga           
             superato    il limite di un terzo delle  cessioni di  altri           
             beni.   I produttori    agricoli  possono  rinunciare  alla           
             applicazione delle  disposizioni del primo, secondo e terzo           
             periodo    del  presente  comma dandone   comunicazione per           
             iscritto all'ufficio    competente    entro    il   termine           
             stabilito   per   la presentazione della dichiarazione".              
               -  Il  D.M.  2  agosto 1969, reca: "Caratteristiche delle           
             abitazioni di lusso".                                                 
               - Il testo  dell'art. 13 della legge  2 luglio  1949,  n.           
             408, e' il seguente:                                                  
               "Art. 13.  - Le case di  abitazione, anche se comprendono           
             uffici   e  negozi,  che  non    abbiano  il  carattere  di           
             abitazione di  lusso, la cui costruzione sia iniziata entro           
             il    31  dicembre  1953  ed  ultimata  entro  il   biennio           
             successivo  all'inizio, saranno esenti per venticinque anni           
             dall'imposta sui fabbricati e  relative sovraimposte  dalla           
             data della dichiarazione di abitabilita'.                             
               Nel  termine  di    sei  mesi dalla pubblicazione   della           
             presente legge, con decreto del    Ministro  per  i  lavori           
             pubblici,    sentito  il  Ministro  per le finanze, saranno           
             fissate    le  caratteristiche  per  la  classifica   delle           
             abitazioni di lusso".                                                 
               -  Il  testo  dell'art. 29, del testo unico delle imposte           
             sui redditi, approvato  con  D.P.R. 22  dicembre  1986,  n.           
             917,  come  modificato dall'art. 3,  comma 4, della   legge           
             23 dicembre  1996, n. 662,  e' il seguente:                           
               "Art.  29.  - 1. Il  reddito agrario  e' costituito dalla           
             parte del reddito     medio   ordinario      dei    terreni           
             imputabile    al      capitale  d'esercizio  e al lavoro di           
             organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'           
             del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di           
             esso.                                                                 
                2. Sono considerate attivita' agricole:                            
               a)   le   attivita' dirette   alla    coltivazione    del           
             terreno  e  alla silvicoltura;                                        
               b)  l'allevamento  di animali con  mangimi ottenibili per           
             almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla           
             produzione  di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di strutture           
             fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita           
             alla produzione  non eccede il doppio di quella del terreno           
             su cui la produzione stessa insiste;                                  
               c)   le    attivita'    dirette    alla    manipolazione,           
             trasformazione    e  alienazione  di    prodotti agricoli e           
             zootecnici,    ancorche'  non  svolte  sul    terreno,  che           
             rientrino  nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo           
             la tecnica che lo  governa    e  che  abbiano  per  oggetto           
             prodotti  ottenuti per almeno la meta' dal  terreno e dagli           
             animali allevati su di esso.                                          
               3.   Con decreto   del  Ministro    delle    finanze,  di           
             concerto   con     il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle           
             foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero           
             dei capi  che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del           
             comma 2, tenuto conto  della potenzialita'  produttiva  dei           
             terreni  e   delle  unita' foraggere  occorrenti  a seconda           
             della specie allevata.                                                
               4.  Non si  considerano  produttivi di  reddito   agrario           
             i  terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".                        
              Nota all'art. 4:                                                     
               -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma    3, del D.L. 30           
             dicembre 1993, n.    557,  convertito,  con  modificazioni,           
             dalla  legge 26 febbraio 1994, n.  133, si rinvia alle note           
             alle premesse.                                                        
              Nota all'art. 5:                                                     
                - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:                             
               "Delega  al  Governo   per il conferimento di funzioni  e           
             compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della           
             pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione           
             amministrativa".