Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17-05-1999
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999,
n.135
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici. (GU n. 113 del 17-5-1999)
note:
Entrata in vigore del decreto: 18-5-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per la solidarieta'
sociale, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per i beni e le attivita' culturali, della sanita', della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti
pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a
particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto
delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalita' di interesse
pubblico, per il cui perseguimento e' consentito detto trattamento,
nonche' le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere
trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31
dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le
disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale, in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a
provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24
della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente
Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque
effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1),
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2,
della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della
riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988,
supplemento ordinario, concerne la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri"; in particolare il testo
dell'art. 14 e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio
dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca
norme in materia di "Tutela delle persone o di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca
norme di "Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
- La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: "Differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
dei dati personali".
- Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre
1998, reca: "Disposizioni in materia di trattamento di
dati particolari da parte di soggetti pubblici".
Note all'art. 1:
- L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con
lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione di
legge e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della
presente legge, emanati in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali
e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e
rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi
di dati e di operazioni strettamente pertinenti e
necessari in relazione alle finalita' perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vista sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art.
43, comma 2".
- L'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'art. 686 del codice di procedura penale). - 1. Il
trattamento dei dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate".
- L'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico).
- 1. La presente legge non si applica al trattamento
di dati personali effettuato:
a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui
dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in
virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n.
778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17,
18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per
i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34".
- L'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, come
modificato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 maggio
1997, n. 123, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega per l'emanazione di disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali). - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati
personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di
statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella
raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre
1983 dal Consiglio d'Europa, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla durata
della loro conservazione ed alle garanzie adeguate
prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati
raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici
o scientifici e successivamente conservati per tali,
diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi
previsti dalla legislazione in materia di dati
personali nell'ambito dei diversi settori di attivita',
nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi
della normativa comunitaria e delle seguenti
raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati
sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati
utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati
per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalita' di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in
materia di dati personali utilizzati per finalita' di
pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi
pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione
dei dati personali nel settore dei servizi di
telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi
telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del
personale del Garante per la protezione dei dati
personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento
per ogni altra Autorita' di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformita' a parita' di
responsabilita' costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un
numero di identificazione personale, ivi compreso il
codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e
delle informazioni ad esso connesse, nonche' per il
collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione,
prevedendo nella pubblica amministrazione, prevedendo
adeguate garanzie con riferimento ai numeri di
identificazione personale connessi a dati di carattere
sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di
procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per
l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre
modificazioni dei dati effettuati in conseguenza
dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco
ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del
trattamento dei dati personali e del loro
trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai
trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli
sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di
procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal
relativo obbligo per trattamenti da individuare
preventivamente che, in ragione delle relative modalita' o
della natura dei dati personali, non presentino rischi di
un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita'
delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti
a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano
imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni
relative al trattamento dei dati da parte di chi
esercita la professione di giornalista, ad eccezione
delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai
soggetti che esercitano con carattere di continuita'
l'attivita' di pubblicista o di praticante giornalista
iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico
esclusi dall'applicazione della legislazione in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, i principi
desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei
seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 96, nonche' della
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di
cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17
settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici
titolari dei trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi
trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi
indispensabili dalla specificita' degli interessi
perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per i trattamenti di
dati che implichino maggiori rischi di un danno
all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si
svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di
legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito
pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo
dell'informatica giuridica e le modalita' di collegamento,
per l'autorita' giudiziaria e per l'autorita' di pubblica
sicurezza, con le banche dati della pubblica
amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del
Garante per la protezione dei dati personali e
quelle dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, anche modificando le disposizioni della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, nonche' l'armonizzazione dello
stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione
in materia di protezione dei dati personali ai servizi
di comunicazione e di informazione offerti per via
telematica, individuando i titolari del trattamento di dati
inerenti i servizi accessibili al pubblico e la
corrispondenza privata, nonche' i compiti del gestore
anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su
base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della
comunicazione o della diffusione di dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati".
- La legge 8 aprile 1998, n. 94, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria". L'art. 1 della predetta legge e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, recante disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre
misure in materia sanitaria, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei principi
contenuti nella medesima legge nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge,
e' disciplinata l'intera materia della riservatezza dei
dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 2.
Modalita' del trattamento e informativa agli interessati
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con
modalita' atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato; adottano, inoltre, le
misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.
2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della
legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato
il trattamento.
Nota all'art. 2:
- L'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica
e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la
richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto ai
fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia".
Art. 3.
Dati trattati
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati
essenziali per svolgere attivita' istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della
legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi
e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la
verifica dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti
con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e
la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessita'.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per
finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali
dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti
dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono
tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test
psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.
Nota all'art. 3:
- L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti dei dati
personali). - 1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati".
Art. 4.
Operazioni eseguibili
1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a
svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente
necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il
trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi
esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di
dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con
l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati
di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Note all'art. 4:
- L'art. 17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 17 (Limiti all'utilizzabilita' di dati
personali). - 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario
o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano puo' essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garazie individuate dalla legge".
- L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 23 (Dati inerenti alla salute). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
di tutela dell'incolumita' fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano
un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia".
Art. 5.
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge e' inserito il
seguente:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a
finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari
con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o
enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati.".
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge e' sostituito dal
seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del
comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti
a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 22 della legge,
introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre
1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3
dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto,
entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante
medesimo e' di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei
dati gia' in corso puo' essere proseguito sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis, della
legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono
attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente
decreto.
Note all'art. 5:
- Per l'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, come modificato dal presente decreto legislativo, v.
le note all'art. 1.
- Per la legge 31 dicembre 1996, n. 676, v. le note alle
premesse.
Capo II
Individuazione di alcune rilevanti finalita' di interesse pubblico
Art. 6.
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
nonche' delle liste elettorali.
Art. 7.
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti
di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge
23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del
medesimo articolo.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e', in particolare, ammesso
il trattamento dei dati strettamente necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari, nonche' alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione
degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
Note all'art. 7:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 93, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n.
86 del 14 aprile 1998, reca norme in materia di
"Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'art.
K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un
Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del
protocollo concernente l'interpretazione, in via
pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della
Corte di giustizia delle Comunita' europee, con
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996".
- Per l'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
v. le note all'art. 1.
Art. 8.
Esercizio dei diritti politici e pubblicita' dell'attivita'
di determinati organi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche'
all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in
materia di documentazione dell'attivita' istituzionale di organi
pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica della relativa regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni d'inchiesta,
il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
4. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati per le finalita' di cui al comma 1, in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti
dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento
della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato
ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire
l'espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 possono
essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti anche per via telematica. Non e' comunque consentita la
divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad
assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita'
istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma
4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota all'art. 8:
- Per l'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
v. la nota all'art. 12.
Art. 9.
Rapporti di lavoro
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'instaurazione ed alla gestione di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonche' obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza
ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli
istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o
di terzi;
j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti
di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
m) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalita',
individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n.
93. Gli interessati sono edotti delle modalita' di tale trattamento,
anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma
2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato
29 luglio 1947, n. 804, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197, del 29 agosto 1947, reca norme in
materia di "Riconoscimento giuridico degli istituti di
patronato e di assistenza sociale".
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, n. 131 del 27 maggio 1970, n. 131,
reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
In particolare l'art. 4 e' il seguente:
"Art. 4 (Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita'
dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali
impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma
del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalita' di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro,
di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 e' la
seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego". In
particolare l'art. 24 di tale legge e' il seguente:
"Art. 24 (Installazioni di impianti audiovisivi e visite
personali di controllo). - E' vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non
disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature di controllo, che siano richiesti da
esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la
possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di
controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita'
di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono
disposte previa delibera del consiglio di
amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei
dipendenti di cui al successivo art. 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la
competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre
disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di
altre apparecchiature dirette a combattere la
criminalita'.
Avverso la deliberazione di cui al secondo
comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono
ricorrere, al competente tribunale amministrativo
regionale, anche gli organismi rappresentativi
nonche' i sindacati dei lavoratori indicati ne
successivo art. 25.
- L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123, e' il seguente:
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della
raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il proseguimento delle finalita' di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data
al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o qualora sia prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresi', quando i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro
proseguimento".
Art. 10.
Materia tributaria e doganale
1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle
dogane.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano,
inoltre, di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria, nonche' al controllo ed
all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 11.
Attivita' di controllo e ispettive
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le finalita' di verifica della legittimita', del buon
andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita',
economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1
possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati
presso i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresi' di rilevante
interesse pubblico le attivita' di accertamento, nei limiti delle
proprie finalita' istituzionali, con riferimento a dati relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 12.
I s t r u z i o n e
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' di istruzione e di formazione, in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 13.
Benefici economici e abilitazioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in
campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla
normativa comunitaria.
4. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in
cui cio' sia indispensabile per la trasparenza delle attivita'
indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per
finalita' di vigilanza e di controllo conseguente alle attivita'
medesime.
Art. 14.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per quanto di
propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche' di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi,
di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 15.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le
attivita' dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Note all'art. 15:
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1998, reca: "Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza".
Art. 16.
Attivita' sanzionatorie e di predisposizione di elementi
di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati:
a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per cio'
che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale;
c) effettuati in conformita' alle leggi e ai regolamenti per
l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato.
Art. 17.
Tutela della salute
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le seguenti attivita' rientranti nei compiti del servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel
rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonche' l'assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza,
l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attivita' certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza
della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi
nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della
profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. L'identificazione dell'interessato e' riservata ai soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'accesso
alle diverse tipologie di dati e' consentito ai soli incaricati del
trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle
attivita' di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza
dei dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie e' fatto oggetto di appositi codici di
deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione
e' condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli
incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto
professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono
tenuti in base alla legge al segreto professionale;
b) le modalita' di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della
legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalita' semplificate per l'informativa agli interessati per la
prestazione del loro consenso.
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge,
sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei
trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici
identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto
dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono
di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici e' consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito
il Ministro della sanita', che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanita'.
Note all'art. 17:
- Per l'art. 23, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
v. le note all'art. 12.
- La legge 4 maggio 1990, n. 107, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1990, reca
norme in materia di "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati".
- L'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 31 (Compiti del Garante). - 1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art.
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalita', nonche'
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporre il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare,
vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone, rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989,
n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'art. 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'art. 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l),
del presente articolo, puo' essere proposta opposizione
ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo
a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attivita'
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria".
- L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".
Art. 18.
Interruzione volontaria della gravidanza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di tutela sociale della maternita' e
sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per
gli interventi di interruzione della gravidanza.
Art. 19.
Tossicodipendenze
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di
lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza sociosanitaria
ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure
amministrative previste.
Art. 20.
Portatori di handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine
di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche'
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona
handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del
portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei casi
previsti dalla legge;
d) realizzare comunita'-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21.
Rapporti con enti di culto
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunita' religiose.
Art. 22.
S t a t i s t i c a
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte
del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 1989, reca: "Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400".
Art. 23.
Ricerca storica e archivi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca
e di documentazione, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Note all'art. 23:
- Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963,
reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale
degli archivi di Stato".
Dato a Roma, addi' 11 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Bindi, Ministro della sanita'
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione
Zecchino, Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto