Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-05-1999
DECRETO 19 marzo 1999, n.147
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25,
convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile.
(GU n. 119 del 24-5-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in particolare,
l'articolo 3, comma 9, il quale prevede:
che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti
all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori,
in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella
conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un
progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in
agricoltura;
che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissati
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 18 febbraio 1998, n. 306,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197
del 25 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il regolamento
recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie
all'imprenditorialita' giovanile;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota n. 487 del 22 gennaio 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3
sono presentate dai soggetti i quali:
a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi
per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o
superiore al 50% del proprio reddito totale e dedicano alle attivita'
esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla meta'
del proprio tempo di lavoro totale;
b) abbiano un'eta' compresa tra i 18 e 35 anni;
c) siano residenti, alla data della presentazione della domanda,
nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b , cosi' come definiti
dal regolamento CE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e
successive modificazioni;
d) subentrino ad un parente entro il secondo grado nella conduzione
dell'azienda agricola localizzata nei predetti territori, assumendo
la responsabilita' civile e fiscale della gestione.
2. I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale all'atto della presentazione della domanda si
impegnano a conseguirla entro due anni dall'accoglimento della
domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.
3. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso
dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso
da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 3, del
decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135/1997:
"9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad
eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno,
sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non
meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle
zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento
(CE) 2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni,
che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al
familiare e che presentano un progetto di produzione,
commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, e' il seguente:
"2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della
normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,
entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni,
denominata societa' per l'imprenditorialita'
giovanile, cui e' affidato il compito di produrre
servizi a favore di organismi ed enti anche
territoriali, imprese ed altri soggetti economici,
finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno
delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente
da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate
esclusivamente da giovani fra i 18 e i 35 anni, nonche'
allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sua costituzione, la societa'
subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal
comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della
medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme
destinate alle esigenze di finanziamento del comitato,
determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700
milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e
partecipare al capitale sociale di altre societa'
operanti a livello regionale per le medesime
finalita', cui partecipano anche le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni
regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di
piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale
stesso. Al capitale sociale della societa' possono
altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese
ed altri soggetti economici comprese le societa' di
cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le
finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non
piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le
associazioni di categoria sulla base di criteri fissati
con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo'
essere destinataria di finanziamenti nazionali e
dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione
agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento,
sara' disciplinata sulla base di apposite convenzioni con
i soggetti finanziatori".
- Il testo vigente dei commi 3 e 4, dell'art. 17,
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle da regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2.
Progetti finanziabili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono
la realizzazione di progetti nel settore agricolo con investimenti
non superiori a 2 miliardi di lire. Per i progetti di
commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli la
consistenza degli investimenti deve essere adeguata alle capacita'
produttive dell'azienda, maggiorate del 100%.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto e' svolta per un
periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento
di ammissione alle agevolazioni.
Art. 3.
Agevolazioni
1. Sui progetti approvati sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale e mutuo agevolato, secondo i limiti
fissanti dall'Unione europea in termini di ESN o di ESL, calcolati
sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4;
b) contributo in conto gestione nella misura definita dall'articolo
5;
c) servizi di assistenza tecnica (tutoraggio o formazione) nella
fase di realizzazione dell'investimento e nella fase di avvio
dell'iniziativa.
Art. 4.
Spese ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le seguenti
spese, al netto dell'IVA:
a) per studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) per opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) per opere murarie inerenti l'attivita' produttiva, comprese le
spese necessarie per la progettazione esecutiva;
d) per oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) per allacciamenti e per macchinari, impianti ed attrezzature
nuovi di fabbrica;
f) per progettazione e registrazione del marchio aziendale;
g) per acquisto di animali, piante madre ed alte;
h) per altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2% dell'investimento da realizzare. Le opere murarie sono
ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva
necessaria per la realizzazione del progetto, elevabile al 60% in
relazione all'indirizzo produttivo e nel caso di attivita' relativa
all'allevamento ittico. Non sono ammissibili le spese sostenute
anteriormente alla data di presentazione della domanda, quelle
relative all'acquisto del terreno e quelle di costruzione o
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con
l'attivita' produttiva.
3. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova
domanda da parte del medesimo soggetto sono ammissibili solo le spese
sostenute dopo la presentazione della prima domanda.
Art. 5.
Contributo spese di gestione
1. Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite
del volume di spesa previsto nel progetto, per un periodo di due
anni, per le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute
e documentate:
a) spese per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti;
b) spese per prestazioni di servizi;
c) oneri finanziari, esclusi quelli riferiti a prestiti agevolati.
2. Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
a) canoni di locazione per immobili o per terreni;
b) stipendi, salari e rimborsi anche ai soci;
c) spese legali e per arbitrati;
d) canoni di leasing.
3. Il contributo e' concesso nella misura del 50% delle spese
ammesse e, comunque, per un ammontare non superiore a 400 milioni di
lire per anno per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo 1
e a 100.000 ECU per quelle delle aree degli obiettivi 2 e 5b. Per il
primo esercizio puo' essere erogata un'anticipazione pari al 40% del
contributo concesso.
4. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono
compatibili con eventuali indennita' compensative annue concesse a
favore delle attivita' agricole.
5. Per la sola attivita' di commercializzazione le spese
ammissibili di cui alla lettera a) del comma 1 non potranno superare,
limitatamente alla voce "prodotti finiti", il 20% delle spese
ammesse.
Art. 6.
Presentazione delle domande
di ammissione alle agevolazioni
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., di seguito
"Societa'" ed e' redatta secondo il modello allegato, che fa parte
integrante del presente regolamento.
2. Alla domanda, redatta su carta semplice, e' allegata in duplice
copia la seguente documentazione:
a) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente
informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del
soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento,
sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola e
sulla redditivita' attesa dell'iniziativa;
b) certificazione inerente la piena disponibilita' dei terreni di
proprieta' oppure in affitto, in comodato o comunque in uso da almeno
due anni da parte del soggetto cedente;
c) certificati catastali dei terreni aziendali;
d) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva dello
stesso.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. La Societa' adotta le misure necessarie affinche', del totale
delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi
effettuati ai sensi del presente regolamento in ciascun anno, non
meno di due terzi siano destinate ai giovani agricoltori residenti
nelle zone di cui all'obiettivo 1, sempreche' ne ricorrano le
condizioni in base alle domande da essi presentate e ritenute
ammissibili.
2. La Societa' presenta annualmente al Ministero per le politiche
agricole e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica una relazione sulle iniziative approvate.
3 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
regolamento n. 306 del 18 febbraio 1998, recante norme per la
concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita'
giovanile.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 19 marzo 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro per le politiche agricole
De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmmazione economica, foglio
n. 121