Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-05-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
2 marzo 1998, n. 157.
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di
istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle
autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti
per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3 che ha reso
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra
l'altro, dell'articolo 2 dei decretilegge 12 marzo 1996, n. 118, e 10
maggio 1996, n. 255;
Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che
prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione
di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Aggregazione di scuole
1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore,
anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi
coordinate, aggregati in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione
scolastica dotata di personalita' giuridica e di autonomia
amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra
istituti ad amministrazione statale.
2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'articolo 1,
comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto
definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti
locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione
del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la
conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti
criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della
rete scolastica.
Art. 2.
Denominazione dell'Istituto
1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica
conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione.
2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1
viene cosi' identificata: "Istituto statale di istruzione ...( a)...
= ...( b)... =", precisando in ( a) i diversi ordini di istruzione e
in ( b) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico.
3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla
nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.
Art. 3.
Patrimonio
1. Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati
trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.
23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.
2. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i
beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione
scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei
beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.
3. Passano anche nella proprieta' della nuova istituzione
scolastica la titolarita' di eventuali crediti degli istituti
aggregati, ferme restando le finalita' ad essi connessi.
Art. 4.
Inventari
1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene
redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2
dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale
elenco e' utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di
istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni
dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della
nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto
aggregante.
2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche
i beni mobili in uso, di proprieta' degli enti locali o di altri
enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovra'
essere rimessa all'ente proprietario.
Art. 5.
Nomina di commissario
1. Il provveditore agli studi, all'atto della costituzione del
nuovo istituto nomina un commissario per l'amministrazione
straordinaria delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al
Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica
istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975, che resta in carica sino
all'entrata in funzione del consiglio di istituto.
2. Non si fa luogo alla nomina del commissario di cui al comma 1,
qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad
istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio
di istituto; in tal caso si procedera' subito al rinnovo di detto
organo collegiale.
Art. 6.
Consiglio di istituto
1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la
normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo
decreto legislativo.
2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti,
genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di
candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme
di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un
seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di
ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente
dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al
corrispondente personale dello Stato.
Art. 7.
Collegio dei docenti
1. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico
collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le
scuole presenti nella nuova istituzione.
2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche
specifiche, ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di
sperimentazione, ecc., riferite alla singola scuola il capo di
istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le
pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.
3. L'attivita' di ciascuna sezione deve essere coerente con il
piano annuale delle attivita' formative dell'istituto e con la
programmazione didattico - educativa generale, la cui elaborazione
compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'articolo
7, comma 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 297 del
1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione
scolastica, avendo cura di assicurare per quanto possibile la
rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i
collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo
cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di
scuola diverso dal proprio.
Art. 8.
Comitato per la valutazione del servizio
1. Il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti,
assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti
appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della
aggregazione.
Art. 9.
Bilancio
1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli
istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio ed e'
regolata dalla disciplina contenuta nel decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28
maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino
ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n.
24-25 del 12- 19 giugno 1975.
2. I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi
contrattuali e le disponibilita' finanziarie, fondo cassa, che fanno
capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa con
l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova istituzione
scolastica. Ove occorra, nel bilancio di quest'ultima, saranno
apportate le variazioni alle previsioni e sara' operato il necessario
assestamento.
3. Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti di
gestione e finanziari, nonche' la gestione della fase transitoria del
passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario,
di specifiche disposizioni del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 10.
Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati
1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per
le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle
spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario facciano carico a piu' soggetti, questi
procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita
convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle
spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati
potranno anche costituirsi in consorzio.
Art. 11.
Province di Bolzano e Trento
regione Sicilia e Valle d'Aosta
1. Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di
Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine
all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell'articolo 1,
comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli
istituti rientranti nella propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1998
SCALFARO
Prodi: Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer: Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo farne di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 (Norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di
scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle
per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento
ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali
locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli
edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto
1996, n. 431 (Interventi urgenti per l'edilizia
scolastica), e' il seguente:
"Art. 3 (Norme di sanatoria). - 1. Restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base: dell'art. 12 del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, e del
D.L. 20 settembre 1995, n. 396; dell'art. 14 del D.L. 25
novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31,
del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, e del D.L. 25 maggio
1996, n. 286; dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n.
118, e del D.L. 10 maggio 1996, n. 255, nonche' del
D.M. 18 aprile 1996 della pubblica istruzione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1996".
- Il testo dell'art. 1, comma 20 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso
ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o
coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine
di consentire la creazione di istituti alle condizioni
stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico
approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di
personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di
istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in
sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati,
degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;
c) la conservazione delle denominazioni delle scuole
aggregate".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa
complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita
la conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti
criteri e parametri generali per la riorganizzazione
graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno
scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con
riguardo alle zone definite a rischio per problemi di
devianza giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e
ai disagi di che possono determinarsi in relazione a
specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e
zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede
altresi' una graduale riduzione del numero massimo degli
alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con
difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno
essere costituiti, su tutto il territorio nazionale,
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale
direttivo della scuola elementare o della scuola media.
Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete
scolastica saranno adottate per i convitti e gli
educandati dello Stato, anche unificando i servizi
amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con
accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio
della particolare utenza accolta. In attuazione del
suddetto decreto e nei limiti dell'organico
provinciale complessivo determinato a norma del comma 71,
i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali
interessati e i consigli scolastici provinciali,
adottano, con propri decreti aventi carattere
definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione,
soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con
minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati,
esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli
istituti superiori per le industrie artistiche".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 20, della gia' citata
legge 28 dicembre 1995, n. 549, v. nelle note alle
premesse.
- Per il testo del comma 70 dell'art. 1 della legge n.
662/1996, v. nelle note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Per il titolo della legge 11 gennaio 1996, n. 23, v.
nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 8 agosto 1996, n. 431, v.
nelle note alle premesse.
Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado) e' il seguente:
"Art. 8 (Consiglio di circolo o di istituto e giunta
esecutiva). - 1. Il consiglio di circolo o di
istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino
a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui
6 rappresentanti del personale docente, uno del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle
scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
e' costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore
didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria
superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni
sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a
tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte
del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli
studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore
eta' non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti
dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal
corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in
servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori
degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da
chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti,
ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle
riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medicopsicopedagogici
e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto
da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella
prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza
relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel
suo seno una giunta esecutiva, composta di un
docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di
diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria
che svolge anche funzioni di segretario della giunta
stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria
superiore la rappresentanza dei genitori e' ridotta di
una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della
giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta
esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per
essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di
circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad
un membro del consiglio stesso.
"Art. 10 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di
istituto e della giunta esecutiva). - 1. Il consiglio di
circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto
consultivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le
competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della
vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o
dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalita'
per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la
vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute
del consiglio ai sensi dell art. 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle
attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le
dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle
attivita' parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti
al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad
attivita' culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o
dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica,
altresi', i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse
dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle
lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo
dei consigli di intersezione, di interclasse o di
classe; esprime parere sull'andamento generale,
didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto,
e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di
sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli
276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art.
94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il
collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico
aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua
competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza,
esso invia annualmente una relazione al provveditore agli
studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio
preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del
consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui
all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono
adottate su proposta del rispettivo consiglio di
classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare
della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore
agli studi che decide in via definitiva sentita la
sezione del consiglio scolastico provinciale avente
competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno".
- Il testo della Corte 1 - Titolo 1 - Capo VI -
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il
seguente:
"Parte I
NORME GENERALI
Titolo I - Organi collegiali della scuola
e assemblee degli studenti e dei genitori
(Omissis).
Capo VI
Norme comuni
Art. 30 (Categorie di eleggibili nei singoli organi
collegiali). - 1. L'elettorato attivo e passivo per le
singole rappresentanze negli organi collegiali previste
dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tali
organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta
ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
rappresentanti degli alunni spetta agli studenti
delle classi della scuola secondaria superiore,
qualunque sia la loro eta'.
Art. 31 (Elezioni). - 1. Le elezioni dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli
di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo
per ciascuna componente sulla base di una unica lista
comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore puo'
votare la meta' dei membri da eleggere se gli elegendi sono
in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei
consigli di circolo o di istituto, nei consigli
scolastici distrettuali, nei consigli scolastici
provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale
sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da
un numero progressivo riflettente l'ordine di
presentazione.
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione
di piu' di una lista; nessun candidato puo' essere
incluso in piu' liste per elezioni dello stesso livello
ne' puo' presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di
candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di
preferenza per un solo candidato quando il numero di
seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a
tre; puo' esprimere non piu' di due preferenze quando il
numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque;
negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei
seggi da attribuire.
9. Il voto e' personale, libero e segreto.
Art. 32 (Liste dei candidati del personale docente e
direttivo). - 1. Per i rappresentanti del personale docente
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel
consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per la scuola
materna, la scuola elementare, la scuola media, gli
istituti di istruzione secondaria superiore e gli
istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto,
eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente
dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il
diritto di elettorato unitamente al personale docente
degli istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei
artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto
di elettorato unitamente al personale direttivo degli
istituti di istruzione artistica.
Art. 33 (Svolgimento delle elezioni). - 1. Con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni,
per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento
degli organi collegiali elettivi in applicazione del
presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli
elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari
livelli con la partecipazione di persone facenti parte di
tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei
presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di
lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le
categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al
fine di non turbare l'attivita' didattica, va fatta al
di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei
vari tipi di schede;
ebis) il numero degli elettori necessario per la
presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli
organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve
avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni
di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione
degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi
collegiali, distinte per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate, quando e' possibile,
congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non
lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da
stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34 (Nomina dei membri e costituzione degli organi
collegiali). - 1. Il comitato di valutazione dei
docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe sono nominati con provvedimento del
direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio
scolastico distrettuale e il consiglio scolastico
provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli
studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'
nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
Art. 35 (Surroga dei membri cessati). - 1. Per la
sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a
durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a
cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i
requisiti di eleggibilita', si procede alla nomina di
coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i
primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti
locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi
nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi
dalla carica allo scadere del periodo di durata
dell'organo.
Art. 36 (Elezione e partecipazione dei genitori nelle
scuole con particolari finalita'). - 1. I genitori
residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare
l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per
corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare
l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le
modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione.
Art. 37 (Costituzione degli organi e
validita' delle deliberazioni). - 1. L'organo
collegiale e' validamente costituito anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei
docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, del consiglio
scolastico provinciale e relative sezioni, del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta
la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in
carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parita', prevale il voto del presidente.
4. La votazione e' segreta solo quando si faccia
questione di persone.
Art. 38 (Decadenza). - 1. I membri eletti e quelli
designati, i quali non intervengono, senza giustificati
motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui
fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con
le modalita' previste dall'art. 35.
Art. 39 (Adunanze degli organi collegiali). - 1. Le
adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al
presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli
impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40 (Regolamenti tipo). - 1. In mancanza dei
regolamenti interni previsti dal presente titolo gli
organi collegiali operano sulla base di regolamenti
tipo predisposti dal Ministero della pubblica
istruzione.
Art. 41 (Rimborso spese ai componenti degli organi
collegiali). - 1. La partecipazione agli organi
collegiali previsti dal presente titolo e' gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello
distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese
di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e
secondo le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42 (Pubblicita' delle sedute del consiglio di
circolo e istituto e del consiglio scolastico
distrettuale). - 1. Alle sedute del consiglio di circolo e
di istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono
pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce
nel proprio regolamento le modalita' di ammissione in
relazione all'accertamento del titolo di elettore e
alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili,
nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio
scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio
regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare
alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del
comune o dei comuni interessati, dei loro organi di
decentramento democratico, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti
nel territorio, al fine di approfondire l'esame di
problemi, riguardanti la vita e il funzionamento
della scuola, che interessino anche le comunita' locali o
componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita'
stesse.
Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio
scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di
circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai
consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del
consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente
esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla
legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta
l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di
discussione e di deliberazione, il presidente dispone la
sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in
forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico
distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto
non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone.
Art. 43 (Pubblicita' degli atti). - 1. Gli atti del
consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in
apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio
scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo
presso la sede del distretto e negli albi del comune
e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto;
quelli del consiglio scolastico provinciale sono
pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli
albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono
pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di
accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado), e' il seguente:
"Art. 7 (Collegio dei docenti). - 1. Il collegio dei
docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno
altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di
soste- gno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5,
assumono la contitolarita' di classi del circolo o
istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un
proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al
comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto. In particolare
cura la programmazione dell'azione educativa anche al
fine di adeguare nell'ambito degli ordinamenti della
scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso
esercita tale potere nel rispetto della liberta' di
insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al
preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e
unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i
consigli di interclasse o di classe e, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie
competenze iniziative di sperimentazione in conformita'
degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del
circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200
alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre
nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside
in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui
all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte
finalizzate all'istruzione ed educazione di minori
portatori di handicap anche nei casi in cui il numero
degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a
duecento il collegio dei docenti elegge due docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o
preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di
circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del
comitato per la valutazione del servizio del personale
docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno
degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni
figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste
dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, sociopsicopedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere
in ordine alla sospensione dal servizio e alla
sospensione cautelare del personale docente quando
ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli
articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in
ordine alle iniziative dirette alla educazione della
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
previste dall'art. 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito
dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio
dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e
pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di
classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il
direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita'
oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni
trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante
l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario
di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno
dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera
h)".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e' il seguente:
"Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei
docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto
scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del
servizio dei docenti.
2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore
didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2
o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti
quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto
abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei
docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha
luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del
direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un
membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui
lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono
attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del
comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizo esercita
altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501
in materia di anno di formazione del personale docente
del circolo o istituto e di riabilitazione del
personale docente".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 51, comma 6, del citato D.Lgs. 16
aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
"6. Il Ministro della pubblica istruzione puo'
disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione
secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei
comuni montani con meno di 5000 abitanti possono
essere costituiti istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita'
stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione".
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 20, della legge 28
dicembre 1955, n. 549, vedi nelle note alle premesse.