Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-05-1998

 

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1998.
Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle
avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6
maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno,
Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con
conseguenti dissesti idrogeologici;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli
interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al
soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
Sentita la regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:
Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti
ai territori dei comuni di Quindici della provincia di Avellino, S.
Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e
Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.
2. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai comuni
interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elaborata
avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi
idrogeologiche (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e
predispone, d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I
comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che
devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle
predette aree nuovi insediamenti pubblici o privati ed opere di
qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate a ridurre il
rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali
che non ostacolino il deflusso delle acque. Tale vincolo restera' in
vigore fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno state
realizzate, potendosi prevedere, con la stessa procedura, una
progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte
dei comuni, delle disposizioni del presente comma, vigilano le
rispettive province.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario
delegato per gli inteventi disciplinati dalla presente ordinanza, con
esclusione di quelli affidati ai prefetti di cui all'art. 9.
2. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di
interventi infrastrutturali di emergenza e di quelli di somma urgenza
relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonche' all'attuazione
del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai soggetti
attuatori secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di cui
all'art. 3.
3. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la
popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita'
progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree
interessate. Il piano deve tenere, altresi', conto delle connessioni
con gli interventi, se ancora realizzabili, gia' previsti nel piano
infrastrutturale di emergenza di cui alle ordinanze n. 2499 del 25
gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile 1997, e successive modifiche ed
integrazioni; il piano dovra' raccordarsi con i programmi delle
autorita' di bacino territorialmente competenti. Il piano dovra'
prevedere stralci da predisporre tra venti e quarantacinque giorni
dalla data della presente ordinanza, relativi agli interventi di
somma urgenza, necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e
per il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi.
4. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi
previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse
finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario si avvale
degli uffici regionali e delle altre amministrazioni interessate.
6. Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci,
alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e puo'
essere rimodulato e integrato con la stessa procedura.
7. Il commissario costituisce presso ogni comune gruppi di
rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati
con inagibilita' totale e parziale e quelli da demolire perche' non
piu' recuperabili. I gruppi sono costituiti da tecnici della regione,
delle province, dei comuni e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ed operano sulla base di schede predisposte dal gruppo di
lavoro di cui all'art. 4, comma 1. I sindaci provvedono, sulla base
delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di
sgombero totale o parziale o di demolizione. Gli interventi di
demolizione sono eseguti prioritariamente dalle squadre del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal genio militare, secondo
programmi coordinati dai centri operativi misti territorialmente
competenti.

Art. 3.

1. E' istituito un comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato
per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, e
composto dal presidente della regione Campania, dai prefetti, dai
presidenti delle province e dai sindaci dei comuni danneggiati o loro
delegati. Alle riunioni del comitato possano essere invitati
rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private interessate. Le
spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui
bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento
dei propri compiti il comitato si avvale delle competenti strutture
del Dipartimento della protezione civile.
2. Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le
istituzioni interessate, predispone, entro novanta giorni dalla data
della presente ordinanza, il piano di cui all'art. 2, comma 2,
avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1,
individua i soggetti attuatori degli interventi, provvede alla
ripartizione delle risorse disponibili e vigila sulla attuazione
degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attivita' tecniche previste dall'art. 2
e' costituito un gruppo di lavoro presieduto dal coordinatore
dell'ufficio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della
protezione civile, o suo delegato e composto dai dirigenti dei
settori provinciali del genio civile competenti, dal provveditore
alle opere pubbliche della Campania e da quattro funzionari del
Dipartimento della protezione civile. Il gruppo di lavoro elabora il
piano complessivo degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, ed i
relativi stralci urgenti recependo i risultati dell'unita' operativa
di cui al successivo comma 2, e acquisendo dagli enti locali le
indicazioni relative alle infrastrutture da ripristinare o
ricostruire. Il gruppo di lavoro, avvalendosi della medesima unita'
operativa, assicura inoltre la vigilanza sulla progettazione e sulla
realizzazione delle opere.
2. Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unita' operativa gia'
costituita presso l'Universita' di Salerno, assicura la prosecuzione
delle indagini e delle attivita' di supporto tecnico e di
monitoraggio, finalizzate alla gestione dei piani di emergenza,
predisponendo anche' l'attivazione di idonei presidi territoriali.
L'unita' operativa, provvede, altresi', a individuare, tra venti e
quarantacinque giorni, avvalendosi anche della collaborazione dei
servizi tecnici nazionali e dei segretari generali delle autorita' di
bacino territorialmente competenti, gli interventi urgenti per la
riduzione del rischio idrogeologico nei territori dei comuni di cui
all'art. l e a fornire le relative linee di indirizzo per le
progettazioni.
3. L'unita' operativa di cui al comma 2, avvalendosi della
collaborazione di altre unita' operative del GNDCI, dei servizi
tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la vulcanologia del CNR
(GNV) e dell'Osservatorio vesuviano, provvede entro novanta giorni,
alla delimitazione delle aree a rischio di colate di fango nel
territorio della regione Campania avente le stesse caratteristiche
geologiche e geomorfologiche della zona interessata dai dissesti del
5 e 6 maggio 1998. La relativa documentazione tecnica viene trasmessa
al Dipartimento della protezione civile per l'adozione di misure
urgenti per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate (sistemi di allertamento e di allarme, pianificazione
dell'emergenza) ed alle autorita' di bacino regionali competenti per
territorio, per la programmazione degli interventi di riduzione del
rischio.
4. Per le attivita' di cui al comma 2, l'Universita' di Salerno e'
autorizzata ad avvalersi di liberi professionisti iscritti agli albi
dei geologi e degli ingegneri o di altro personale laureato o
diplomato, anche mediante contratto di collaborazione a tempo
determinato. E' autorizzata, altresi', ad acquisire pareri da parte
di esperti nazionali ed internazionali in materia di rischio
idrogeologico. Per l'espletamento delle medesime attivita' e'
assegnato all'Universita' di Salerno un contributo straordinario di
lire 2 miliardi a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23. Per
la gestione del contributo si applicano le regole amministrative
relative ai contributi alle universita' del Consiglio nazionale delle
ricerche. Per i maggiori oneri connessi alle attivita' previste dai
commi 2 e 3, e' assegnato un contributo di lire 300 milioni al
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e l'Osservatorio vesuviano
e' autorizzato ad avvalersi, per le attivita' proprie e delle unita'
di ricerca del GNV, delle disponibilita' di cui all'art. 15-quater
del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Art. 5.

1. In relazione all'esigenza di realizzare con la massima urgenza
le prime opere necessarie per il ripristino delle infrastrutture e
per la riduzione del rischio idrogeologico nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, identificate negli stralci di cui all'art. 2, comma 3, il
commissario delegato provvede ad affidare ad una o piu' societa' di
capitale un incarico di servizi per la progettazione, predisposizione
della documentazione per l'affidamento dei lavori, direzione lavori,
assistenza, misurazione e contabilita'.
2. Il commissario delegato provvede, entro venti giorni,
all'affidamento delle attivita' di servizio di cui al comma 1, a
trattativa privata previa gara informale tra un numero di societa' di
capitale, con comprovata esperienza nelle attivita' da espletare,
congruo ad assicurare una effettiva concorrenza.
3. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera
come soggetto attuatore, approva i progetti previa conferenza di
servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilita' dei
progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore puo'
comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale
paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario
delegato o del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art.
14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette
giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti
nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga
all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
5. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o
l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a
trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di
ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e
capacita' tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso
lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle
opere.
6. Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle
attivita' svolte dalla o dalle societa' di servizi di cui al comma 1,
e' istituita una commissione di alta vigilanza, presieduta da un
magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del
Consiglio di Stato e composta dal capo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato o suo delegato e da un docente
universitario esperto nel settore del rischio idrogeologico. La
commissione e' nominata con provvedimento del Sottosegretario di
Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce
anche il relativo compenso, che gravera' sulle disponibilita' di cui
all'art. 23.
7. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnicoamministrativo,
composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Il
Dipartimento della protezione civile designa il presidente. Alla
liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai
sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il
soggetto affidatario dei lavori.

Art. 6.

1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 5, delle
progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza e'
autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo
comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9,
27, 28 e 29;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 24, 25, 28, 29 e
32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
2. Al fine di consentire un'adeguata riprogrammazione degli
interventi in materia di difesa del suolo alla luce degli eventi
calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il termine di presentazione dei
programmi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997 e' prorogato di ulteriori centoventi
giorni per la regione Campania.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, i sindaci e i prefetti, per le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui
alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Il prefetto di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 4
dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e successive modificazione
ed integrazioni, anche attraverso i Prefetti delle province
interessate, provvede a reperire e mettere a disposizione le
discariche necessarie per gli interventi di cui alla presente
ordinanza, comprese le aree per lo stoccaggio temporaneo del
materiale proveniente dagli scavi.

Art. 9.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi,
l'assistenza e' la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per
quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli
oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione
civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato,
compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari
impiegati, e' assegnata ai prefetti competenti la complessiva somma
di lire 10 miliardi, a carico delle disponibilita' di cui all'art.
23.
2. Sulla disponibilita' di cui al comma 1 graveranno anche gli
oneri relativi al trattamento di missione e per lavoro straordinario
concernente il personale di pubbliche amministrazioni autorizzato dal
Dipartimento della protezione civile a svolgere attivita' di supporto
ai centri operativi nei territori interessati.
3. In deroga all'art. 88, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
del 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella fase della prima
emergenza per il trasporto a discarica o nelle aree di stoccaggio
temporaneo del materiale proveniente dagli scavi e' autorizzato
l'impiego di mezzi privati anche privi delle autorizzazioni al
trasporto per conto terzi.

Art. 10.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro
straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal
decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito con modificazioni,
della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
2. Per le finalita' di cui ai comma 1 e' assegnata la somma di lire
10 miliardi a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23,
comprensiva anche delle spese di missione del personale, dei costi
operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sara' versata
dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato
per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero
dell'interno.

Art. 11.

ll finanziamenti per gli interventi urgenti necessari al ripristino
della funzionalita' ospedaliera nella zona interessata dall'emergenza
sono autorizzati dal Ministro della sanita' in deroga alle procedure
fissate dal CIPE, sulla base di richiesta presentata dalla regione
Campania nell'ambito del programma di investimenti ex art. 20 legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, a valere
sulla quota accantonata per interventi destinati alla sicurezza delle
strutture.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione
dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni
colpite; e' autorizzato, altresi', per il periodo dell'emergenza e
per le attivita' di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4,
commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con
contratto a termine nel limite di 20 unita'.
2. Nello stanziamento di cui al comma 3, sono ricompresi gli oneri
necessari per consentire al Dipartimento della protezione civile e
raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile
di provvedere alla manutenzione e rimessa in efficienza dei beni
mobili nonche' all'acquisto di materiali strettamente necessari per
l'emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si
fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio integrati dalla
somma di lire 6,3 miliardi, posta a carico delle disponibilita' di
cui all'art. 23.
4. Il personale del raggruppamento autonomo recupero beni mobili
della protezione civile e' autorizzato ad effettuare lavoro
straordinario in eccedenza rispetto a quello previsto dalla vigente
normativa avvalendosi delle proprie risorse.
5. Per le finalita' di cui ai commi precedenti sono autorizzate le
seguenti deroghe normative, oltre a quelle previste dall'art. 6:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 articoli 1, 5 e 9;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 117;
decretolegislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articoli 8, 9, 12, 13 e
14;
art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile
1994, n. 367;
art. 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1983, n. 939;
articoli 16 e 19 del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440;
art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076;
capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992.

Art. 13.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i
macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della
presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade
della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto
trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su
specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 14.

1. Nei confronti dei soggetti residenti alla data dell'evento
calamitoso all'interno delle aree a rischio di cui all'art. 1, comma
2, o gravemente danneggiati, sono sospesi, a decorrere dal 5 maggio
1998 e fino al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei
contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il
versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della
predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o
altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri
derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 200 milioni
sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23.

Art. 15.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci
lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni
individuati ai sensi dall'art. 1, comma 1, della presente ordinanza,
non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di
cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,
e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione
dell'orario e comunque non oltre il 30 settembre 1998, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta
riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' dovuta anche ai lavoratori
dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1,
comma 1, che, dal 5 al 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati
a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere
temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla
propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia
o per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto. Tale
indennita', che non e' cumulabile con quella di cui al comma 1, e'
proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con
estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti.
3. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, i periodi di
trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date
dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai
fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme
vigenti.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste
dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
5. L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, e' posto a
carico delle disponibilita' di cui all'art. 23.

Art. 16.

1. I progetti dei lavori socialmente utili, gia' attivati nei
comuni di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi dell'art. 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'art. l del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.

Art. 17.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di
sostituti d'imposta che alla data del 5 maggio 1998 avevano il
domicilio o la residenza nelle aree a rischio di cui all'art. 1,
comma 2, o gravemente danneggiate, sono sospesi, a decorrere dal 5
maggio 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, nonche' i
versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata,
dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche
locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta,
diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 5 maggio
1998 nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, o gravemente
danneggiati, nonche' a tutti i soggetti aventi residenza o sede
altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via
esclusiva alle attivita' svolte nelle stesse aree.
3. Indipendentemente dal domicilio fiscale i sostituti di imposta,
a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono
operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica
soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente
per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino
alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi, a
condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante
la distruzione ovvero l'inagibilita' totale o parziale dei
fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici
finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi
dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti
che scadono tra il 5 maggio 1998 ed il 31 dicembre 1998. Sono
sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre
1998, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e
giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della
riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 1998 i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei
soggetti di cui ai commi 1 e 2.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto puo'
prevedere rateizzazioni fino ad un massimo di dodici mesi, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui
al comma 7 provvede la regione.
9. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei
tributi per i comuni della regione Campania individuati ai sensi
dell'art. l della presente ordinanza e' concessa, su richiesta degli
stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, una
anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per
i quali opera la sospensione dei termini di cui alla presente
ordinanza, in misura da stabilirsi con decreto del Ministero delle
finanze correlativamente a quelli percepiti per l'anno 1997. I
compensi ordinariamente spettanti ai concessionari relativamente alla
riscossione dei tributi per i quali opera detta sospensione dei
termini sono determinati, al termine del periodo di sospensione
stesso, al netto delle anticipazioni percepite ai sensi del presente
comma.

Art. 18.

1. I soggetti residenti nelle aree a rischio individuate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, o gravemente danneggiati sono esonerati fino al
31 dicembre 1998 dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato
in lire 500 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' di cui
all'art. 23. Il Dipartimento della protezione civile provvede a
trasferire i fondi su richiesta documentata della regione Campania.

Art. 19.

1. Per favorire il rapido rientro negli alloggi danneggiati e'
assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 30 milioni per
ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni
immobili e mobili sulla base di autocertificazione ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il
contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo corrisposte.
2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati
dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente
inagibile, e' assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000 per
il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti
provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai
sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati,
entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della
documentazione necessaria e tenendo conto delle disponibilita'
stabilite nel piano finanziario adottato dal comitato di cui all'art.
3.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati dai
sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
5. Il commissario delegato provvede a definire i criteri per la
concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
6. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su
eventuali future provvidenze a qualsiasi titolo corrisposte.

Art. 20.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali,
commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il
commissario delegato e' autorizzato ad erogare ad ogni soggetto
interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo
rapportato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e
con un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni
la perizia giurata potra' essere sostituita da autocertificazione ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Il commissario provvede a definire i criteri per la concessione
dei contributi, tenendo conto delle disponibilita' stabilite nel
piano finanziario adottato dal comitato di cui dall'art. 3.
3. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future
provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attivita'
di cui al comma 1.

Art. 21.

1. La regione Campania e' autorizzata, a fronte delle esigenze
determinatesi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, a modificare i
piani di edilizia scolastica gia' predisposti ai sensi dell'art. 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche inserendo nuove opere
precedentemente non programmate. Le scuole, le cui strutture siano
state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni,
possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il
recupero del mancato, regolare svolgimento delle attivita'
didattiche, come la flessibilita' dell'orario delle lezioni,
l'adattamento del calendario scolastico nonche' l'articolazione delle
classi o sezioni. In dette scuole il corrente anno scolastico e',
comunque, valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e
da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni.
2. Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dal comma 3-bis del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, e per le scuole in essi comprese il Ministro
della pubblica istruzione potra' emanare, ove necessario, ogni
opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali.

Art. 22.

1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613, si applicano anche ai volontari
appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati dal
Dipartimento della protezione civile, ai volontari iscritti nelle
liste delle prefetture interessate e impegnati espressamente dalle
medesime, ai volontari singoli impegnati direttamente ed
espressamente dai sindaci dei comuni colpiti, nonche' ai volontari
lavoratori autonomi appartenenti ad una delle categorie di cui sopra.

Art. 23.

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 9,
10, 12, 14, 15, 18, per complessive lire trenta miliardi, si provvede
a carico dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione
civile" dello stato di previsione della Presidenza dei Consiglio dei
Ministri. Con onere a carico della stessa unita' previsionale di base
vengono trasferiti ad apposita contabilita' speciale intestata al
commissario delegato lire venti miliardi per l'avvio degli interventi
di cui agli articoli 2, 19 e 20.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e
20, nonche' per la copertura delle spese sostenute dagli enti locali
nella prima fase dell'emergenza ed eccedenti le disponibilita'
assegnate ai prefetti di cui all'art. 9, la regione Campania e'
autorizzata a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e
prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al
limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. A tal fine
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere
con contributi ventennali pari a lire 15 miliardi annui a decorrere
dal 1998 e fino al 2017. I proventi dei mutui affluiscono alla
contabilita' speciale del commissario delegato.
3. Per i mutui da contrarre con enti creditizi nazionali ed esteri,
la regione Campania, in deroga alla normativa vigente, provvede alla
stipula entro quindici giorni, previa gara informale. Per gli
eventuali mutui da stipulare con la Cassa depositi e prestiti si
applicano le procedure di cui all'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997.
4. All'onere di cui al comma 2, pari a lire quindici miliardi annui
per gli anni 1998-2017, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della
protezione civile".
5. Entro sette giorni dalla data della presente ordinanza la
regione Campania, il Dipartimento della protezione civile e il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvedono ad una ricognizione dei fondi del quadro comunitario di
sostegno assegnati alla regione Campania, ai fine di elaborare una
proposta di riprogrammazione da sottoporre al relativo comitato di
sorveglianza, che preveda l'integrazione del programma operativo
"protezione civile" approvato con decisione comunitaria C(97) 3498
del 5 dicembre 1997, da destinare agli interventi infrastrutturali
urgenti di cui alla presente ordinanza.

Art. 24.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario
delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione
delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13
della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 25.

1. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed
ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della
protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 26.

1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente
ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o
contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci
dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 1998
Il Ministro: Napolitano