Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-05-1998
DECRETO 13 maggio 1998.
Annullamento del decreto 22 novembre 1997 di riconoscimento di
titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo degli avvocati.
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 282 del 3 dicembre l997 con il quale e' stato
riconosciuto al sig. Mussa Giorgio il titolo di studio postsecondario
denominato "maitrise en droit public" conseguito presso l'Universita'
di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso e dell'esercizio in
Italia della professione di avvocato;
Rilevato che, nel suddetto decreto, il riconoscimento del titolo e'
stato subordinato al positivo compimento di un tirocinio secondo la
legislazione italiana vigente nonche' al superamento di un esame
composto da una prova scritta ed una prova orale;
Considerato, pertanto, che al Mussa, in possesso del solo titolo
accademico, sono stati, in tal modo, consentiti l'accesso e
l'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati;
Ritenuto che la direttiva comunitaria n. 89/48/CEE del 21 dicembre
1988 e' preordinata a consentire ai cittadini degli Stati membri di
esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello nel
quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
Ritenuto, pertanto, che ai fini della possibile applicabilita'
della direttiva in questione appare necessario da un lato che il
migrante si qualifichi come professionista abilitato nel proprio
Paese di provenienza, e dall'altro che il riconoscimento sia
preordinato - eventualmente previa applicazione di una misura
compensativa - alla iscrizione in un albo professionale;
Rilevato che, affinche' possa trovare applicazione la direttiva
89/48/CEE, ai sensi dell'art. 1, e', infatti, necessario che il
migrante sia in possesso di un diploma, certificato od altro titolo,
rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro di origine e
dal quale risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di
studi postsecondario di durata minima di tre anni e che lo stesso
"possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una
professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla";
Ritenuto, pertanto che, riguardata nella prospettiva del migrante,
la disposizione ora richiamata implica necessariamente che questi
abbia concluso - nel Paese di provenienza - l'intero percorso
formativo e sia percio' ivi autorizzato ad esercitare la professione;
Ritenuto che, in relazione alla situazione del signor Mussa le
condizioni predette non si sono realizzate, in quanto il medesimo -
in possesso del solo titolo accademico di maitrise en droit public -
non ha completato in Francia l'iter formativo preordinato a svolgere
la professione di avocat;
Considerato, sotto altro profilo, che l'iscrizione nell'albo dei
praticanti avvocati non appare consentito alla luce del dettato delle
disposizioni comunitarie, non potendo essere considerata - quella del
praticante - una professione regolamentata nel senso della direttiva,
rappresentando, per converso, una fase del percorso formativo
previsto dal nostro ordinamento per l'accesso alla professione di
avvocato;
Ritenuto, pertanto, opportuno, nell'esercizio del potere di
autotutela della pubblica amministrazione provvedere all'annullamento
del decreto di riconoscimento emesso in favore di Mussa Giorgio;
Decreta:
E' annullato il decreto di riconoscimento emesso in favore di Mussa
Giorgio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
282 del 3 dicembre 1997.
Roma, 13 maggio 1998
Il direttore generale: Hinna Danesi