Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27-05-1998
MINISTERO PER LE POLITICHE
AGRICOLE
DECRETO 27 marzo 1998, n. 159.
Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n.
746/96 in materia di controlli e decadenze.
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno
1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio
naturale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 del
Consiglio del 30 novembre 1995;
Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile
1996, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE)
2078/92, in particolare gli articoli 19 e 20 in materia di controlli
e regime delle decadenze;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18
dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita';
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e
di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23
dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio
1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalita'
di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari;
Vista la legge 12 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'articolo
4, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE,
relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive
modicazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti
comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio", e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che
disciplinano l'attivita' normativa ministeriale e interministeriale;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella riunione dell'8 gennaio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi, nell'adunanza
del 9 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Verifiche istruttorie
1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura
degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di
attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle
domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di
documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale
di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio
istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede
all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalita'
delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le
modalita' di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n.
746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un
campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura
elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il
5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono
apposito processo verbale delle attivita' compiute nel corso del
sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.
4. I sopralluoghi vengono effettuati con le modalita' precisate
all'articolo 3.
5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi
sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale
attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo
scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che
un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di piu'
aiuti incompatibili tra loro o riceva piu' aiuti per lo stesso
intervento.
Art. 2.
Esito dell'istruttoria
1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative,
qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni
rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo
20 del regolamento (CE) n. 746/96, la domanda e' respinta ed al
responsabile e' precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto
previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 per un periodo di
due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.
2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo
quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4
del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita',
incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di
concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente
normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2078/92.
3. La domanda e' inoltre respinta, per la singola misura, qualora
si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la
superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile
all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per
oggetto capi di bestiame, la domanda e' respinta nel caso in cui la
differenza superi il 20% delle unita' di bovino adulto (di seguito
UBA) dichiarate in domanda.
4. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore
procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con
le seguenti modalita':
A) Nel caso di aiuti per superfici:
1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella
dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla
base della superficie dichiarata;
2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi
la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale
ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato
in domanda e quanto effettivamente accertato e' maggiore del 3% o di
2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai
fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente
accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la
differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini
verra' considerata la superficie effettiva.
B) Per le UBA:
1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA
eccedente quello indicato nella domanda di aiuto;
2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale
individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di
aiuto non puo' superare detto limite;
3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una
domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del
controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero
delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e
previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del
regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo
anno, viene cosi diminuito:
a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se
essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto
dichiarato in domanda;
2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa e'
superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a
quanto dichiarato in domanda;
b) negli altri casi:
1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se
essa e' inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda;
2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata e' superiore
al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.
5. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni
tecnici da assolversi, in base alla domanda, anteriormente alla data
della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.
Art. 3.
Controlli in corso di impegno
1. I controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle
autorita' di cui al successivo articolo 7.
2. Essi sono mirati alla verifica delle superfici, delle UBA, delle
opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime
di aiuti nonche' al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di
tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda
di aiuto e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed hanno
inoltre ad oggetto l'accertamento della compatibilita' delle tecniche
applicate in azienda con gli obiettivi del regolamento (CEE) n.
2078/92 e del programma regionale di attuazione.
3. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario
verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario
vengono controllati, se necessario sotto il profilo agronomico, in
diversi periodi dell'anno.
4. L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalita'
dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5,
del regolamento (CE) n. 746/96.
5. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali
oggetto di controllo e' quello stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli
4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali e le cui norme tecniche di
indirizzo e di applicazione sono riportate nella circolare del
Ministero della sanita' del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 1996.
Qualora dette disposizioni non siano state ancora attuate da parte
delle regioni e province autonome, possono essere considerati validi
altri sistemi di identificazione e di registrazione adottati
nell'ambito di altri aiuti comunitari.
6. Il campione dei beneficiari da controllare e' determinato dalle
autorita' di cui al successivo articolo 7, ai sensi dell'articolo 19,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 746/96, in particolare sulla
base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di
rappresentativita' delle domande di aiuto inoltrate.
7. I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono
sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da
una o piu' domande. Tuttavia e' ammesso un preavviso limitato, che
non puo' oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il
sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.
8. Il beneficiario e' tenuto a collaborare con gli incaricati del
controllo e deve, pertanto, consentirne l'accesso alla propria
azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la
decadenza totale dal regime di aiuti.
9. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono
essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto sulla
base del modello generale riportato in allegato 1 al presente
regolamento e che potra' essere integrato in relazione alle
peculiarita' del programma regionale.
Art. 4.
Esito dei controlli in corso d'impegno
1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o
di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i
controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o
per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE)
n. 746/96, il beneficiario decade totalmente e viene escluso da
qualsiasi regime di aiuti previsto a norma del regolamento (CEE) n.
2078/92 e non puo' assumere un nuovo impegno agroambientale prima di
due anni successivi a quello dell'accertamento.
2. Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o piu'
annualita' di premio, siano rilevate delle irregolarita' ricadenti in
uno dei casi riportati nei successivi articoli 5 e 6, l'organo
regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale dagli
aiuti, con le conseguenze di cui il presente articolo, e in
applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95
del Consiglio del 18 dicembre 1995.
3. Le irregolarita' possono consistere in difformita' tra quanto
dichiarato in domanda o successivamente da parte dell'interessato e
quanto verificato dall'autorita' di controllo oppure in inadempimenti
totali o parziali agli impegni assunti.
4. La decadenza totale viene inoltre pronunziata qualora il
beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare
svolgimento delle operazioni di controllo non prestando la
collaborazione di cui al precedente articolo 3, comma 8, salvo che
l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre
cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario.
5. La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o
totale dall'aiuto per le restanti annualita' di impegno fatto salvo
il disposto dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 4,
lettera b).
6. La decadenza parziale o totale comporta altresi', ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, l'obbligo,
a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente
gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati
dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS),
in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel
periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di
restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve
essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o
in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.
7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel
caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle
autorita' competenti.
8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata
dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o piu'
annualita' di premio a favore del beneficiario, e quand'anche
quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti,
l'organo regionale competente puo' compensare le somme, salvo
l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.
Art. 5.
Decadenza per difformita'
1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita
sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti e dei
presupposti necessari per l'adesione al programma regionale di
attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92; tuttavia, non si procede
al recupero delle annualita' di premio gia' corrisposte qualora le
modifiche della situazione iniziale non siano riconducibili alla
volonta' del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia
cessato definitivamente l'attivita' agricola dopo aver adempiuto agli
impegni per almeno tre anni ed abbia dato tempestiva comunicazione di
cio' ai competenti uffici.
2. Se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale
viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la
superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale e' stato
corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e'
superiore al 20% di quanto dichiarato.
3. Se l'aiuto viene calcolato per UBA, la decadenza totale viene
pronunziata nel caso in cui l'eccedenza riscontrata superi il 20%
delle UBA dichiarate in domanda, in relazione ai quali e' stato
corrisposto il premio; tuttavia, se l'aiuto riguarda fino ad un
massimo di 20 UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di
eccedenza superiore a 4 UBA.
4. Le difformita' inferiori alle soglie di cui ai precedenti commi
comportano le decadenze parziali dall'aiuto.
5. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il
ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di
seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9,
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come
modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che la superficie esistente e' superiore a
quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo
dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;
b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda
supera la superficie esistente:
1) se la differenza e' inferiore o uguale al 3% di quanto
dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale
ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per
gli anni successivi l'importo del premio verra' calcolato in base
alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le
somme eccedenti eventualmente gia' ricevute, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al
momento del pagamento dei relativi premi;
2) se la differenza tra la superficie per cui e' stato corrisposto
il premio e quella accertata e' superiore al 3% della superficie
dichiarata o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie
dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il
controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e
decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in
occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio
verra' calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario
e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia'
ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi.
6. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5 non
sono applicate qualora, per la determinazione della superficie,
l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su
documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e gli altri
organismi riconosciuti nell'ambito dei singoli programmi regionali
dalle competenti autorita'.
7. Negli aiuti per UBA, la decadenza parziale comporta il ricalcolo
degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito
descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai
sensi del gia' citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92
cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che il numero di UBA aventi diritto al
premio e' superiore a quello dichiarato in domanda, ai fini del
calcolo dell'importo dell'aiuto vengono prese in considerazione le
sole UBA dichiarate;
b) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi'
come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95, qualora si constati
che il numero di UBA dichiarate in domanda supera il numero di quelle
aventi effettivamente diritto, l'importo dell'aiuto viene
ricalcolato, per tutto il periodo d'impegno, in base a tale ultimo
numero ed il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti
gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del
tasso ufficiale di sconto (TUS);
c) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA, salvo i
casi di forza maggiore e quelli previsti dal paragrafo 5
dell'articolo 10 del regolamento sopra citato, l'importo dell'aiuto
viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza
constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, e della
percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa e'
superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;
d) negli altri casi, l'importo dell'aiuto viene diminuito della
percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e'
inferiore o uguale al 5%, e di due volte la percentuale
corrispondente se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale
o inferiore a 20% delle UBA esistenti.
8. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di
detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste
in relazione al numero di UBA determinato in base al numero di UBA
effettivamente ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuto il caso
di forza maggiore.
9. Qualora in occasione del controllo si accertino difformita'
riferibili anche alle annualita' precedenti si procedera' al recupero
delle somme indebitamente percepite secondo le modalita' di ricalcolo
del premio come descritte ai precedenti punti.
10. Le cause di decadenza per difformita' producono i loro effetti
nei confronti delle singole misure nelle quali si sono verificate;
tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati
ad una medesima azienda per piu' misure supera il 20% dell'importo
complessivo di ciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per
tutte le misure.
Art. 6.
Decadenze per inadempimento tecnico
1. Gli adempimenti tecnici, previsti dalle azioni o misure dei
programmi zonali pluriennali agroambientali delle regioni, al fine
del controllo vengono qualificati come:
1) impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per ogni
tipo di azione o misura. Gli impegni essenziali rappresentano quegli
adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica azione o
misura. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti
tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dall'azione o misura in oggetto.
2. L'allegato 2 riporta l'elenco degli impegni essenziali ed
accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a
questi ultimi. Esso rappresenta la base unica nazionale che ogni
regione, in rapporto alla peculiarita' del proprio programma, puo'
ampliare tenendo presente che sia gli impegni essenziali che quelli
accessori sono considerati tali solo se definiti come obblighi
all'interno dei programmi regionali e in tale ambito le regioni
possono classificare gli impegni accessori come impegni essenziali.
3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a
livello di azione o misura o a livello aziendale.
4. La decadenza totale per azione o misura e' disposta:
a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno
uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della
presentazione della domanda e riportati nell'allegato 2 al presente
regolamento ed eventualmente integrati con atto formale della
regione;
b) qualora l'inadempimento di piu' impegni accessori nella singola
misura comporti decadenze parziali e conseguenti recuperi in una
misura superiore al 20% dell'aiuto erogato per l'annualita' a cui si
riferisce il controllo.
5. La decadenza totale per azienda e' disposta nei confronti di
tutte le misure o azioni adottate, nel caso in cui, per effetto delle
decadenze totali di piu' impegni autonomi, l'importo da restituire
superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno.
6. La decadenza parziale, di cui all'articolo 4, comma 2, del
presente regolamento, viene disposta ove la somma delle inadempienze
tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20%.
Art. 7.
Autorita' di controllo
1. Le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, di cui
al precedente articolo 1, sono effettuate dagli organi competenti
secondo la normativa regionale vigente.
2. Le funzioni di controllo vengono esercitate dal Corpo forestale
dello Stato e dalla regione.
3. I controlli sono espletati dal Corpo forestale dello Stato e
dalla regione secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello
regionale, tenendo conto della specificita' tecnica di alcune delle
misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, cosi' come
applicate nei programmi regionali di attuazione.
Art. 8.
Pronuncia della decadenza - Procedura
1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore deve
comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento l'inizio del procedimento, notificando l'atto
di decadenza ed attivando in via diretta ed immediata le azioni
dell'indebito, dandone contestualmente comunicazione all'Azienda di
Stato per gli interventi sul mercato agricolo.
2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio
provvede per competenza l'A.I.M.A. secondo le norme sulla riscossione
coattiva a favore della pubblica amministrazione.
Art. 9.
Sanzioni amministrative
1. Ove si accertino irregolarita' che possono dar luogo
contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni
amministrative di cui alla legge del 23 dicembre 1986, n. 898, fermo
restando l'obbligo della denuncia alla competente autorita'
giudiziaria, nei casi previsti dalla legge come reato, il verbale di
cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovra' essere
trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ad
emettere l'ordinanzaingiunzione con la prova dell'avvenuta
contestazione immediata o della notifica degli estremi della
violazione.
2. Unitamente al verbale, dovra' essere inviato alla medesima
autorita' anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, cosi' come modificato dalla citata legge 23
dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.
3. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di
cui ai precedenti commi 1 e 2 dovra' essere trasmessa anche
all'A.I.M.A., al Ministero per le politiche agricole - Direzione
generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio
strutture e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane
e idriche - Div. VI.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 154
----* Vedere ALLEGATO 1 da pag. 10 a pag. 26 della G.U. *----
----* IN CORSO DI CARICAMENTO *----
ALLEGATO 2
IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI PER IL CONTROLLO SUL POSTO
AGRICOLTURA INTEGRATA
IMPEGNI ESSENZIALI
Aziendali (riguardano l'intera azienda)
- presenza ed aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15 g) delle
documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di
campagna o magazzino, ecc.) per tutte le colture per le quali e'
stata presentata richiesta di aiuto; il ritardo e' accettato in caso
di disponibilita' di registrazioni sostitutive, (es.: libro prima
nota o calendario aziendale),
- presenza del piano di concimazione e disponibilita' delle analisi
chimiche del suolo;
- correttezza e rispetto del piano colturale, in rapporto agli
avvicendamenti indicati nelle norme tecniche;
- coinvolgimento di tutta la superficie aziendale;
- altri impegni essenziali ed accessori aziendali da definire a
livello regionale o da altra Autorita' competente.
Specifici di coltura:
- distribuzione di unita' fertilizzanti > del 10% di quelle permesse
(da verificare sul totale annuale);
- impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria
(diserbo escluso) non permessi dai Programmi regionali agroambientali
per le colture annuale compensate
- non rispetto delle norme di legge (es.: impiego di principi attivi
non registrati; non rispetto dei tempi di carenza)
- altri impegni essenziali ed accessori di coltura da definire a
livello regionale o da altra Autorita' competente.
IMPEGNI ACCESSORI
- aggiornamento (oltre 24 h o altro ritardo previsto dai Programmi
regionali agroambientali, fino ad un max di 15 g) delle
documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di
campagna o magazzino, ecc.); oltre i 2 g il ritardo e' accettato solo
in caso di disponibilita' di registrazioni sostitutive, (es.: libro
prima nota o calendario aziendale); inadempienza = 3%
- correttezza del piano di concimazione (metodologia e calcolo);
inadempienza = 7%
- non giustificazione dei trattamenti antiparassitari: inadempienza =
5% per ogni trattamento non giustificato
- impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria ed
il diserbo non permessi dai Programmi regionali agroambientali:
- inadempienza =12% per ogni trattamento per le colture annuali non
compensate, olivo, vite, e altre perenni da definire a livello
regionale e per il diserbo delle colture annuali compensate
- inadempienza =8% per ogni trattamento per le colture perenni da
definire a livello regionale (escluse quelle appartenenti alla
categoria precedente)
- dosi prodotti fitosanitari (erbicidi in particolare) impiegate
entro +10% rispetto a quelle definite nei Programmi regionali
agroambientali: inadempienza = 5% per ogni trattamento ;.
- distribuzione di unita' fertilizzanti entro +10% di quelle permesse
(da verificare sul totale annuale):
- inadempienza = 5% fino a +5%
- inadempienza = 10% tra +5% e +10%
- distribuzione fertilizzanti o prodotti fitosanitari in epoca non
corretta: inadempienza = 5% (per ogni trattamento o intervento)
- frazionamento dosi di fertilizzanti azotati: inadempienza = 5%
- registrazione delle epoche di raccolta: inadempienza = 2%
- altri impegni accessori di coltura da definire a livello regionale
o da altra Autorita' competente.
CONTROLLI DA ESEGUIRE PER LA VERIFICA DELLA COERENZA DEL CONTENUTO
DELLE SCHEDE CON QUANTO EFFETTIVAMENTE PRATICATO IN CAMPO
E' opportuno eseguire, quando possibile, la verifica della coerenza
del contenuto delle schede con quanto effettivamente praticato in
campo, attraverso, ad esempio, le seguenti verifiche oggettive:
* risultato analisi residui antiparassitari da eseguire a questo
scopo specifico, cioe' in
* presenza di dubbi sulle informazioni riportate nelle schede (es.:
non registrazione di trattamenti ritenuti indispensabili oppure non
registrazione di prodotti di largo impiego non ammessi o ammessi con
particolari restrizioni);
* presenza di avversita' controllate da trattamenti non registrati,
ma con riscontri oggettivi aziendali (malerbe seccate, afidi o altre
avversita' morte sulla pianta), se necessario, anche in questo caso,
con il supporto di analisi di residui
* non rispetto dell'epoca di impiego concimi (es.: autunnali
anziche' primaverili)
* verifica di magazzino per alcuni principi attivi e per alcuni
elementi nutritivi,
AGRICOLTURA BIOLOGICA
IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI
1. Al fine della applicazione delle sanzioni sono considerati
essenziali i vincoli stabiliti dal REG. (CEE) 2092/91.
2. Spetta agli organismi di controllo automatizzati ai sensi del D.L.
17 marzo 1995 n. 220 la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti
dal Reg. (CEE) 2092/91, L'applicazione di sanzioni risultante dalle
attivita' effettuate dall'organismo di controllo dovra' essere
comunicata agli organi competenti in materia di Reg. (CEE) 2078/92
secondo la normativa regionale vigente. In termini di superficie
ammessa o meno ad essere considerata rispondente al Reg. (CEE)
2092/91, si puo' ricadere in una delle seguenti condizioni:
a) esito completamente positivo: in tal caso dovranno essere eseguite
solamente le ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se
previste nei programmi regionali;
b) parzialmente positivo: si ricade in questo caso qualora parte
della superficie aziendale:
- rientri dal regime biologico a quello di conversione,
- subisca un prolungamento del periodo di conversione;
in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza parziale
dell'impegno; in tal caso dovranno inoltre essere eseguite le
ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se previste nei
programmi regionali;
c) esito completamente negativo: si ricade in questo caso qualora
l'intera superficie aziendale:
- rientri dal regime biologico a quello di conversione;
- subisca un prolungamento del periodo di conversione;
- venga completamente o parzialmente esclusa dal Reg. (CEE) 2092/91;
in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza totale
dell'impegno;
3. Gli organismi incaricati dei controlli secondo quanto stabilito
dell'art. 8 effettuano le verifiche delle superfici e di quanto nei
programmi regionali in aggiunta alle norme del Reg. (CEE) 2092/91; le
Regioni definiscono in base al proprio programma regionale se gli
eventuali ulteriori obblighi sono da considerarsi essenziali o
accessori.
MANTENIMENTO O CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO
IMPEGNI ESSENZIALI
mantenimento del prato o conversione dei seminativi a prato;
altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra
Autorita' competente.
IMPEGNI ACCESSORI
tenuta delle documentazioni richieste (registro delle operazioni
agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali.
% inadempienza = 10
aggiornamento delle documentazioni richieste (registro delle
operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali secondo
modalita' e tempi di cui ai Programmi agroambientali;
% inadempienza= 5
controllo delle fitopatie con esclusione di presidi fitosanitari o
secondo le modalita' e quantita' stabilite dai Programmi
agroambientali:
% inadempienza = 10
controllo delle essenze vegetali infestanti con esclusione di
diserbanti o secondo le modalita' e quantita' stabilite dai Programmi
agroambientali:
% inadempienza= 10
impiego/non impiego di concimi chimici secondo quanto stabilito dai
Programmi agroambientali:
% inadempienza= 10
gestione degli effluenti di allevamento e dei fanghi di depurazione
(distribuzione, ecc.) secondo le modalita' e quantita' stabilite dai
Programmi agroambientali:
% inadempienza = 10
manutenzione della superfici a pascolo secondo le modalita' stabilite
dai Programmi agroambientali:
% inadempienza= 5
gestione dello sfalcio e dei prodotti dello sfalcio secondo le
modalita' stabilite dai Programmi agroambientali
% inadempienza = 5
gestione del carico di bestiame pascolante secondo le modalita' e
quantita'stabilite dai Programmi agroambientali
% inadempienza = 10
altri impegni accessori da definire a livello a livello regionale o
da altra Autorita' competente.
CONSERVAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI
IMPEGNI ESSENZIALI
conservazione e/o realizzazione, di spazi naturali e seminaturali e
degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio (per es.:piantate,
alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti, maceri
in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e
fontanili).
superficie oggetto di impegno pari ad almeno a quella minima
richiesta dai Programmi agroambientali.
presenza di specie arboree o arbustive non riportate dai Programmi
agroambientali, occupanti una superficie maggiore del 20% di quella
oggetto dell'azione o misura.
altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra
Autorita' competente.
IMPEGNI ACCESSORI
tenuta del registro delle operazioni tecniche
% inadempienza= 10
aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
% inadempienza = 5
Presenza di specie arboree o arbustive non previste dai Programmi
agroambientali, occupanti una superficie, compresa tra:
3-10% di quella oggetto dell'azione o misura
% inadempienza = 5
10-20% di quella oggetto dell'azione o misura
% inadempienza= 10
creazione e/o mantenimento di una fascia di rispetto corrispondente
almeno alla superficie determinata secondo le modalita' previste dai
Programmi agroambientali:
% inadempienza = 3% per ogni punto percentuale di superficie oggetto
di violazione rispetto al totale interessato alla prescrizione.
realizzazione degli elementi naturali secondo le modalita' previste
dai Programmi agroambientali:
% inadempienza= 5
esclusione dell'uso di concimi e/o di fitofarmaci nelle fasce di
rispetto e nelle superfici oggetto di impegno:
% inadempienza= 10
- gestione della vegetazione erbacea secondo le modalita' previste
dai Programmi agroambientali:
% inadempienza= 5
- mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico
in maceri stagni e laghetti:
% inadempienza = 10
- divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere
in maceri, stagni e laghetti e risorgive:
% inadempienza= 10
- altri impegni accessori da definire a livello a livello regionale o
da altra Autorita competente.
COLTURE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
IMPEGNI ESSENZIALI
effettuazione, della coltivazione a perdere per l'alimentazione
naturale della fauna selvatica, sulla superficie oggetto dell'azione
o misura;
mantenimento della coltivazione a perdere in campo per un periodo
determinato dai Programmi agroambientali;
divieto di utilizzo, delle coltivazioni a perdere, alternativo a
quello dell'alimentazione naturale di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica;
superficie oggetto di impegno pari ad almeno a quella minima
richiesta dai Programmi agroambientali.
altri impegni essenziali da definire a livello regionale o da altra
Autorita' competente.
IMPEGNI ACCESSORI
tenuta del registro delle operazioni tecniche;
% inadempienza = 10
aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
% inadempienza = 5
effettuazione delle colture a perdere secondo le tecniche agronomiche
previste dai Programmi agroambientali:
% inadempienza = 10
effettuazione del controllo della vegetazione erbacea spontanea di
argini, bordi di fossi e banchine, contigue alle superfici oggetto
d'impegno, secondo modalita' e tempi di cui ai Programmi
agroambientali.
% inadempienza= 5
divieto di impiego concimi chimici di sintesi, fitofarmaci e
diserbanti
% inadempienza = 10
utilizzo di concimi organici, sulle superfici oggetto di impegno,
secondo modalita' e tempi di cui ai Programmi agroambientali.
% inadempienza= 10
altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra
Autorita' competente.
CURA DELLE SUPERFICI FORESTALI ABBANDONATE
IMPEGNI ACCESSORI
- tenuta del registro delle operazioni tecniche;
% inadempienza = 10
- aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;
% inadempienza= 5
- Effettuazione del taglio annuale degli arbusti infestanti (vitalba
e rovo);
% inadempienza= 10
- Eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati;
% inadempienza = 10
- Impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della
vegetazione, con esclusione, in ogni caso, di quello chimico:
% inadempienza = 10
- Salvaguardia della composizione del popolamento forestale, con
particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive
previste dai Programmi agroambientali
% inadempienza = 10
- Asportazione del materiale legnoso di risulta dall'interno delle
superfici boschive oggetto dell'azione o misura:
% inadempienza = 10
- Gestione delle superfici boschive oggetto di impegno effettuando le
operazioni di prevenzione degli incendi secondo le modalita' e tempi
previsti dai Programmi agroambientali; % inadempienza= 10
- altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra
Autorita' competente.
RITIRO DEI SEMINATIVI Dl LUNGA DURATA
IMPEGNI ESSENZIALI
- Effettuazione degli interventi adottati dal beneficiario, entro i
tempi stabiliti dai programmi agroambientali.
- Tenuta delle documentazioni richieste dai Programmi agroambientali.
Altri vincoli ed obblighi essenziali da definire a livello regionale.
IMPEGNI ACCESSORI,
- Non commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici
oggetto di intervento:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.
- Non utilizzazione di fitofarmaci, concimi chimici, organici o
liquami in generale sulla superficie ritirata:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.
- Non effettuazione del pascolo o dello stazzo di bestiame sulle
superfici oggetto dell'impegno:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5ø/0.
- Non effettuazione della pratica dell'acquacoltura nelle aree
sommerse:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.
- Aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15gg.) delle
documentazioni richieste (registro delle operazioni agronomiche,
ecc.) dai Programmi agroambientali secondo modalita' e tempi di cui
ai Programmi agroambientali, il ritardi e accettato in caso di
disponibilita' di registrazioni sostitutive:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.
- Controllo della copertura vegetale secondo le modalita' e tempi
previsti dai Programmi agroambientali:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.
- Comunicazione tempestiva ai competenti Uffici regionali delle
eventuali modifiche e variazioni apportate all'intervento previsto:
penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.
Altri vincoli ed obblighi non principali da definire a livello
regionale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee) e' il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con
proprio decreto, provvedimenti amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei
regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita'
economica europea in materia di politica agricola e
forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "Regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: "Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo del regolamento (CE) n. 746/96 della
Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del
Consiglio relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e
con la cura dello spazio naturale, e' pubblicato nella
G.U.C.E. L 102 del 25 aprile 1996.
Nota all'art. 2:
- Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della
Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modalita' di
applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari,
e' pubblicato nella G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992.
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali,
e' pubblicato nella G.U.C.E. L 355 del 5 dicembre 1992.
Nota all'art. 4:
- Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunita', e' pubblicato nella
G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.
Note all'art. 9:
- La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari al settore agricolo".
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), modificato
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' il seguente:
"Art. 4 - 1. punto d). Il rapporto previsto nell'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere
presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera
c)".