Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27-05-1998

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1998.
Modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1995, recante le
misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di
consolidamento di passivita' a breve e sui finanziamenti degli
investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, come novellato
dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, che all'art. 11, comma 2, prevede che le
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, possono essere utilizzate anche per la corresponsione
di contributi agli interessi, a fronte di finanziamenti concessi da
banche a piccole e medie imprese con particolare riguardo a quelle
ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) numero
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e destinati ad
operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a
breve nei confronti del sistema bancario e ad investimenti per
l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;
Visto in particolare, il comma 2-bis, art. 11, della citata legge
n. 598 del 1994, il quale prevede che il contributo agli interessi
per le predette operazioni e' pari al 30 per cento del tasso di
riferimento, elevabile al 45 per cento nel caso di imprese
localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che
la misura di tali contributi potra' essere variata con decreto del
Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1995, con il quale sono
state fissate le misure dei contributi in conto interessi sulle
operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a
breve e le misure del contributo agli interessi sui finanziamenti
degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale;
Ritenuta l'opportunita', al fine di favorire gli investimenti per
l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, di
rideterminare la misura dei contributi agli interessi sui
finanziamenti destinati a tali finalita', fermo restando il rispetto
dei livelli massimi di agevolazione consentiti dalla vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale in data 11 luglio 1995, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il contributo agli interessi sui finanziamenti degli
investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale
e' pari:
all'80 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie
imprese ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 richiamato in premessa compresa la regione Molise
fino al 31 dicembre 1999;
al 60 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie
imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.
c) del Trattato C.E.;
al 50 per cento del tasso di riferimento per le piccole imprese
ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale;
al 23 per cento del tasso di riferimento per le medie imprese
ubicate nelle restanti regioni del territorio nazionale".
Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 aprile 1998
Il Ministro: Ciampi