Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27-05-1998

 

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. 2/98.
Art. 417-bis , terzo comma, del codice di procedura civile come
introdotto dall'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
Al presidente della
commissione di coordinamento
della Valle d'Aosta e, per
conoscenza:
Alla Direzione generale per
l'amministrazione generale e per
gli affari del personale
Alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato per la
regione Sicilia
Al rappresentante del Governo per
la regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha
completato il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 45,
comma 17, vengono in tal modo attribuite al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo n. 80/1998, relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro svolti
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - incluse le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di
fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano
in questione atti amministrativi presupposti - ed eccettuate
unicamente quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non
privatizzato, e quelle in materia di procedure concorsuali conservate
alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il successivo art. 42 del decreto legislativo introduce un art.
417- bis al codice di procedura civile.
Il primo comma di tale art. 417-bis stabilisce che nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado,
le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di
propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun
giudizio.
Il successivo terzo comma prevede che gli enti locali, anche al
fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le
strutture dell'amministrazione civile dell'interno alle quali
conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.
La norma tende a favorire, nell'ambito del tradizionale spirito di
collaborazione che caratterizza i rapporti di questa amministrazione
con le autonomie locali, lo svolgimento di una concreta attivita'
gratuitamente posta a disposizione degli enti che intendano
avvalersene.
Si tratta della erogazione di un servizio tecnicogiuridico
estremamente qualificato e caratterizzato da un'assoluta
flessibilita' - poiche' reso a richiesta - che intende porsi quale
strumento di ausilio effettivo per gli stessi enti, tenuti ad
affrontare i gravosi problemi scaturenti via via dall'attuazione
della nuova normativa in ordine ai rapporti di lavoro instaurati con
i propri dipendenti.
Esso si pone come momento qualificante del nuovo rapporto con il
mondo delle autonomie, in una chiave di lettura che porta questo
Ministero ad essere sempre piu' a fianco delle amministrazioni
nell'esercizio delle nuove ed ampliate funzioni e degli impegnativi
compiti cui le stesse sono chiamate pure in attuazione dei
provvedimenti di delega previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
La disposizione in argomento prevede, onde realizzare economie di
gestione, di conferire mandato - generale o speciale a seconda se
intendano avvalersene per tutte le liti o per il singolo caso - agli
uffici di questa amministrazione per farsi rappresentare e difendere
nel giudizio di primo grado.
Orbene, al fine di poter adeguatamente preparare il personale che
direttamente si costituira' in giudizio in difesa degli enti locali,
questa amministrazione sta organizzando, in tempi ristretti, tramite
la propria scuola superiore, appositi corsi di formazione. Verra'
curata ed approfondita, negli aspetti di diritto sostanziale e
processuale, la preparazione professionale dei funzionari chiamati a
svolgere queste delicate attivita' nelle controversie individuali di
lavoro, che risultano connotate dal peculiare ordinamento recante la
disciplina del personale degli enti locali.
Contestualmente all'entrata in vigore della normativa sara'
avviata, d'intesa con le autonomie locali, un'apposita "rete" di
servizi e di consulenze (utilizzando anche sistemi informatici) a
disposizione degli enti locali interessati riguardo alla specifica
materia del contenzioso nella gestione del personale.
Si invitano le SS.LL. a voler promuovere una capillare opera di
informazione, rendendo edotta questa amministrazione delle iniziative
adottate e fornendo un cortese cenno di assicurazione.
Il Ministro: Napolitano