Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27-05-1998
MINISTERO PER LE POLITICHE
AGRICOLE
CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 3.
Applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 per quanto concerne la
fabbricazione e commercializzazione di burro "tradizionale".
All'A.I.M.A.
Agli assessorati
dell'agricoltura e delle foreste
delle regioni a statuto ordinario e
speciale
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Ufficio operazioni
Al Comando N.A.S. - Nuclei
antisofisticazione e sanita'
Al Comando Carabinieri tutela
norme comunitarie e agroalimentari
Al Comando generale della
Guardia di finanza - III
Reparto operazioni e ordinamento 2
Ufficio operazioni
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento centrale dogane
Al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato
All'Istituto sperimentale lattiero
caseario di Lodi
All'Istituto sperimentale lattiero
caseario di Mantova
All'Assolatte
Alla Federazione nazionale
cooperative agricole e
agroalimentari
All'Assocaseari
Al Conalc
All'AIDI
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana
agricoltori
All'Unione generale coltivatori
CISL-COPAGRI
All'Unione coltivatori italiani
Il regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316 del 9
dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi spalmabili,
fornisce, nel proprio allegato, alla parte A, punto 1, la definizione
di "Burro".
Tale definizione si applica, in tutto il territorio della
Comunita', a tutto il burro fornito o ceduto al consumatore finale
senza trasformazione, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali,
mense o altre analoghe collettivita'.
Il "burro" definito nell'allegato al regolamento (CE) n. 2991/94
parte A, punto 1, non deve contenere grassi estranei a quelli
provenienti dal latte.
Il tenore di grassi lattieri deve essere almeno dell'80% ed
inferiore al 90%, il tenore massimo di acqua del 16% e il tenore
massimo dell'estratto secco lattiero non grasso del 2%.
Lo stesso regolamento (CE) n. 2991/94 prevede, all'art. 4, la
possibilita' di utilizzare la dicitura "tradizionale" congiuntamente
alla denominazione "burro" prevista nell'allegato, parte A, punto 1,
quando il prodotto e' ottenuto direttamente dal latte o dalla crema
di latte o panna.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4 il termine "crema di
latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di
un'emulsione di grassi in acqua, con un tenore minimo, in peso, di
grassi lattieri, del 10%. In tale contesto le creme di latte di
affioramento spontaneo, derivanti dalla parziale scrematura del latte
destinato alla produzione di formaggi a denominazione di origine, che
possiedono i requisiti sopra indicati, sono da ritenere idonee per la
fabbricazione del burro "tradizionale".
La normativa comunitaria, anche se non fissa parametri analitici
per il burro tradizionale, stabilisce norme precise circa la materia
prima da utilizzare, escludendo l'uso di crema di siero e quello di
burro o di frazioni di esso, precisando che il burro tradizionale
deve provenire direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.
La rispondenza ai requisiti imposti dal regolamento del burro
classificato "tradizionale" deve essere pertanto verificata anche
attraverso controlli in loco di carattere tecnicoamministrativo.
Va altresi' sottolineato che i requisiti del burro tradizionale e i
relativi controlli necessari per attestarne la rispondenza ai
requisiti richiesti, non differiscono, sostanzialmente, da quelli
richiesti per il burro che risponde, per l'Italia, alla definizione
riportata all'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95, che viene
fabbricato in stabilimenti all'uopo autorizzati ed assoggettati ad
appositi controlli da parte delle regioni o province autonome.
Per i controlli da espletare sul burro tradizionale per
l'applicazione sul territorio nazionale del regolamento (CE) n.
2991/94, tenuto anche conto delle recenti disposizioni in materia di
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, si rileva l'opportunita' di avvalersi delle procedure
gia' instaurate ed operative.
I soggetti interessati alla fabbricazione e confezionamento del
burro tradizionale dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.
Il burro tradizionale deve essere fabbricato e confezionato in
stabilimenti autorizzati conformemente alle disposizioni dell'art. 3,
par. 1 del regolamento (CE) n. 454/95.
I controlli sulla fabbricazione e confezionamento del "burro
tradizionale" sono eseguiti dagli uffici designati dalle regioni e
province autonome in appresso denominati "organi di controllo".
Gli stabilimenti interessati comunicano all'organo di controllo,
tramite telegramma, telex o telefax, il proprio programma di
fabbricazione con almeno sette giorni di anticipo.
Eventuali tempi piu' brevi possono essere concordati con gli
"organi di controllo".
Ogni variazione al programma di fabbricazione deve essere
comunicata ai competenti organi di controllo secondo modalita' e
tempi concordati con questi ultimi.
Le imprese interessate, per ciascuno stabilimento, mettono a
disposizione degli organi di controllo i registri dai quali risultano
l'origine e la natura delle materie prime utilizzate, le quantita' di
ogni tipo di burro prodotto nello stabilimento e la data di
fabbricazione.
Gli elementi riportati nei registri devono trovare riscontro nella
relativa documentazione commerciale.
Sulla base del programma di fabbricazione gli organi di controllo
svolgono controlli in loco frequenti ed inopinati volti a verificare
la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla relativa
normativa comunitaria.
Gli organi di controllo verificano in particolare il rispetto del
programma di fabbricazione e, attraverso l'esame dei registri e della
documentazione commerciale e delle scorte materiali presenti nello
stabilimento, la corretta corrispondenza tra le materie prime
utilizzate e i quantitativi di burro ottenuti con particolare
attenzione alla natura e all'origine delle materie prime utilizzate.
Deve essere altresi' svolto un adeguato controllo sui processi di
fabbricazione in corso.
I controlli sopra descritti sono completati dal prelievo di
campioni di burro da sottoporre ad analisi presso laboratori di enti
o organismi pubblici per verificare la rispondenza del burro alle
prescrizioni del regolamento (CE) n. 2991/94, nonche' l'eventuale
presenza di sostanze estranee con particolare riferimento alle
materie grasse.
Le analisi sulla presenza di materie grasse estranee puo' essere
estesa, se del caso, anche alle materie prime.
Oltre alle analisi che forniscono direttamente indicazioni sulla
rispondenza del burro alle prescrizioni del regolamento (CE) n.
2991/94 (quali tenore di umidita', percentuale di materia grassa) che
devono essere effettuate con una adeguata frequenza, possono essere
eseguite anche altre analisi quali: acidita', numero di perossidi ed
esame organolettico.
Tali analisi costituiscono un valido complemento per valutare i
procedimenti di fabbricazione, la natura della materia prima
utilizzata e la qualita' del prodotto.
Nel caso in cui i risultati analitici positivi non siano
direttamente utilizzabili per sollevare contestazioni circostanziate,
questi consentono, comunque, valutazioni sull'opportunita' di
intensificare i controlli o di eseguire ulteriori analisi.
Si ritiene opportuno precisare che non necessariamente, su tutte le
partite, devono essere effettuate tutte le analisi.
Sulla base dei volumi di burro prodotto, dell'affidabilita'
dell'impresa, della provenienza della materia prima, della
destinazione del prodotto finito, del tipo di lavorazione effettuata,
l'organo di controllo stabilisce la frequenza dei controlli e
dell'esecuzione delle analisi.
In ogni caso tutte le partite, o frazioni di partite, devono essere
teoricamente assoggettabili a controllo inopinato e ad analisi, fermo
restando l'obbligo di eseguire un controllo in loco almeno ogni
ventotto giorni di fabbricazione e comunque almeno una volta ogni sei
mesi.
Per ogni controllo effettuato deve essere redatto un apposito
verbale dal quale risultino tutte le operazioni svolte e il periodo
intercorso dall'ultimo controllo.
Qualora sia necessario estendere i controlli al di fuori del
proprio territorio di competenza gli organi di controllo competenti
si avvalgono della collaborazione di altri organi di controllo
regionali e, ove necessario, di altri organismi di controllo.
In caso di sospetti sulla regolarita' delle operazioni di
fabbricazione o confezionamento del burro tradizionale l'organo di
controllo informa il competente ufficio dell'Ispettorato centrale
repressione frodi e se del caso, gli altri organismi di controllo
competenti in materia di produzione e commercializzazione delle
sostanze alimentari.
Allo scopo di agevolare l'eventuale espletamento di ulteriori
controlli in fase di produzione e al fine di garantire un efficace
controllo anche nella fase di commercializzazione l'A.I.M.A. comunica
tempestivamente agli assessorati regionali all'agricoltura e agli
assessorati regionali alla sanita' interessati nonche'
all'Ispettorato centrale repressione frodi e al comando N.A.S. -
Nuclei antisofisticazione e sanita', l'elenco degli stabilimenti
autorizzati ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n.
454/95, indicando gli estremi per l'identificazione della ditta e per
l'individuazione dell'ubicazione degli stabilimenti.
L'elenco di cui sopra e' aggiornato attraverso la comunicazione di
tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate nonche' di tutte le
sospensioni e revoche adottate in applicazione del regolamento (CE)
n. 454/95.
Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 149