Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998
LEGGE 18 maggio 1998, n. 160.
Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Contributi all'IDA
1. E' autorizzato un contributo globale all'International
Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000,
relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X
ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento
dell'Interim Fund.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' prevista a carico
degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L.
422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.
Art. 2.
Contributi al Fondo monetario internazionale
1. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a concedere un
prestito pari a 210 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da
erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della Enhanced
Structural Adjustment Facility (ESAF), amministrato dal Fondo
monetario internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra
il Fondo monetario internazionale, l'Ufficio italiano dei cambi e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sul prestito di cui al presente comma e' accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti
del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la
differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato
praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore
dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella
decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240
del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad erogare a favore del
"Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di
DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato
sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci
rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.
3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini
indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della
natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al
capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle
erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Art. 3.
Contributi alla Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del
capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS) nella misura di ECU 851.750.000, di cui si pagheranno
effettivamente solo ECU 191.640.000, in otto rate uguali annuali a
partire dal 1998. L'onere relativo a ciascuna rata viene valutato in
L. 46.000.000.000.
2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si
fara' fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi,
mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Le somme necessarie al pagamento dei contributi di cui al comma
1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4.
Contributi al Fondo africano di sviluppo
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un
contributo di L. 176.577.801.525, da erogare in tre rate uguali
annuali, di L. 58.859.267.175 ciascuna, a partire dal 1998.
Art. 5.
Contributi al Fondo asiatico di sviluppo
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI
ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un
contributo di L. 169.922.880.000, da erogare in quattro rate uguali
annuali, di L. 42.480.720.000 ciascuna, a partire dal 1998.
Art. 6.
Modifiche all'articolo 4 della legge
26 febbraio 1987, n. 49
1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
" 2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali e' finalizzata all'attuazione degli
impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in
materia di cooperazione allo sviluppo.
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia
agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione
da' conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri
seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali
di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai
rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli
organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e
la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione e' inviata al
Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo
3".
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato rispettivamente in L. 432.679.806.000 per l'anno 1997, in L.
585.891.422.000 per l'anno 1998 e in L. 157.339.988.000 per l'anno
1999, si provvede, per un ammontare pari a L. 2.779.000.000 per
l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per la restante parte
della quota relativa al 1997 e per l'intero ammontare delle quote
relative al 1998 e al 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3524):
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (Ciampi) il 4 aprile
1997.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 aprile 1997, con pareri delle commissioni
I, V e XI.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 30
luglio 1997.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 3 dicembre 1997.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa,
il 9 e 10 dicembre 1997 e approvato l'11 dicembre 1997.
Senato della Repubblica (atto n. 2943):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 17 dicembre 1997, con pareri delle
commissioni 1 , 5 e 6 .
Esaminato dalla 3 commissione e approvato, con
modificazioni, il 22 gennaio 1998.
Camera dei deputati (atto n. 3524/B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 febbraio 1998, con parere della
commissione V.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
26 febbraio 1998.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 24 aprile 1998.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il
28 aprile 1998 e approvato il 29 aprile 1998.