Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998
MINISTERO PER LE POLITICHE
AGRICOLE
DECRETO 16 ottobre 1997.
Modificazioni all'allegato III della legge 15 febbraio 1963, n.
281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che
istituisce il Ministero per le politiche agricole;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei
mangimi;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 1994, n.
94/381/CE, e successive modificazioni, concernente le misure di
protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme;
Vista la direttiva del Consiglio n. 90/667/CEE del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine
animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a base di pesce;
Vista l'ordinanza 28 luglio 1994 del Ministero della sanita'
relativa alle misure di protezione per quanto riguarda
l'encefalopatia spongiforme bovina, modificata dall'ordinanza
ministeriale 30 aprile 1997;
Vista la direttiva della Commissione n. 97/47/CE del 28 luglio
1997, che modifica gli allegati delle direttive n. 77/101/CEE, n.
79/373/CEE e n. 91/357/CEE, relative, rispettivamente, alla
commercializzazione dei mangimi semplici, alla commercializzazione
dei mangimi composti e alle categorie di ingredienti che possono
essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti
composti destinati ad animali diversi da quelli familiari;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli
allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede
con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero
della sanita';
Considerando che l'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1997 deve
essere adeguata in funzione della sopravvenuta direttiva della
Commissione numero 97/47/CE del 28 luglio 1997, che prevede, tra
l'altro, l'obbligo dell'etichettatura degli alimenti semplici e
composti costituiti da proteine derivate da tessuti di mammiferi;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le conseguenti modifiche
all'allegato III alla sopra richiamata legge 15 febbraio 1963, n.
281, cosi' come integralmente sostituito dal decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 89, al fine di adeguare la vigente normativa nazionale
alla citata direttiva n. 97/47/CE;
Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 7 ottobre 1997;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Articolo unico
L'allegato III della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 16 ottobre 1997
Il Ministro per le politiche agricole
Pinto
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanita'
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 163
Allegato
L'allegato III "Denominazioni ed indicazioni obbligatorie", e'
modificato come segue:
1. Nella parte A, mangimi semplici e' aggiunto il seguente punto:
"12) gli alimenti semplici costituiti da proteine derivate da
tessuti di mammiferi debbono essere etichettati con la seguente
indicazione: ''Questo alimento semplice e' costituito da proteine
derivate da tessuti di mammiferi, di cui e' vietata la
somministrazione ai ruminanti''.
Questa disposizione non si applica a:
latte e prodotti lattierocaseari;
gelatina;
amminoacidi ottenuti da pelli o cuoi con un metodo che preveda
un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da
un'esposizione a pH superiore ad 11 le quindi da un trattamento
termico a 140 C per 30 minuti alla pressione di 3 bar;
difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
plasma essiccato ed altri prodotti ematici".
2. Nella parte B, mangimi composti:
al punto 6) relativo alle disposizioni inerenti l'elencazione degli
ingredienti, la categoria di cui al punto 6.12 prodotti derivati da
animali terrestri, e' soppressa;
dopo il punto 13) e' aggiunto il seguente punto:
"14) Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da
tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli
familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione:
''Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di
mammiferi, di cui e' vietata la somministrazione ai ruminanti''.
Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che
contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:
latte e prodotti lattierocaseari;
gelatina;
amminoacidi ottenuti da pelli o cuoi con un metodo che preveda
un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da
un'esposizione a PH superiore ad 11 e quindi da un trattamento
termico a 140 C per 30 minuti alla pressione di 3 bar;
difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;
plasma essiccato ed altri prodotti ematici".