Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998

 

 

   DECRETO 6 aprile 1998.                                                          
     Norme regolatrici  dell'attivita' dell'organismo di  intervento per           
   la campagna di commercializzazione del riso 1997-1998.                          
                                                                                   
                   IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE                           
                              di concerto con                                      
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Vista la legge 14 ottobre 1957,  n. 1203, concernente la ratifica e           
   l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato  a Roma il 25 marzo           
   1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;                                
     Visto il  regolamento CE n.  3072/95 del Consiglio del  22 dicembre           
   1995, concernente  l'organizzazione comune  del mercato del  riso che           
   fissa il prezzo d'intervento del risone per la campagna 1997-1998;              
     Visto il  regolamento CE n.  3073/95 del Consiglio del  22 dicembre           
   1995 che fissa la qualita' tipo del riso;                                       
     Visto il  regolamento della Commissione  CE relativo alla  presa in           
   consegna del  risone da  parte degli organismi  di intervento  e alla           
   fissazione  degli importi  correttori,  delle  maggiorazioni e  delle           
   detrazioni da applicare (in corso di pubblicazione);                            
     Visto il regolamento CEE n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio           
   1991 che  definisce e  fissa i  limiti di  tolleranza per  le perdite           
   quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico;             
     Visto  il  regolamento  CE  n.  2148/96  della  Commissione  dell'8           
   novembre 1996 che  stabilisce le norme di valutazione  e di controllo           
   dei  quantitativi  di  prodotti  agricoli  in  regime  di  intervento           
   pubblico;                                                                       
     Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio           
   1991, che stabilisce le procedure e  le condizioni per la vendita del           
   risone da parte degli organismi di intervento;                                  
     Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio           
   1991, che  definisce le  modalita' di acquisto  del riso  detenuto da           
   organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;                      
     Visto il regolamento  CEE n. 3492/90 del Consiglio  del 27 novembre           
   1990, che  determina gli elementi  da prendere in  considerazione nei           
   conti  annuali  per  i  finanziamenti, da  parte  del  Fondo  europeo           
   agricolo  di orientamento  e di  garanzia, sezione  "garanzia", delle           
   misure di intervento di magazzinaggio pubblico;                                 
     Visto  il  regolamento CEE  n.  3597/90  della Commissione  del  12           
   dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento           
   implicanti  l'acquisto, il  magazzinaggio  e la  vendita di  prodotti           
   agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo           
   dal regolamento CE n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;             
     Visto il regolamento  CEE n. 3813/92 del Consiglio  del 28 dicembre           
   1992,  relativo all'unita'  di conto  e  ai tassi  di conversione  da           
   applicare nel  quadro della  politica agricola comune,  modificato da           
   ultimo  dal regolamento  CE n.  150/95 del  Consiglio del  23 gennaio           
   1995;                                                                           
     Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile           
   1993, recante  modalita' per  la determinazione e  l'applicazione dei           
   tassi di  conversione utilizzati nel settore  agricolo, modificato da           
   ultimo dal regolamento CE n.  1482/96 della Commissione del 26 luglio           
   1996;                                                                           
     Visto  il regolamento  CE n.  1413/97 del  Consiglio del  22 luglio           
   1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997-1998, le           
   maggiorazioni mensili del prezzo del risone;                                    
     Visto il  decreto ministeriale  del 27 ottobre  1967, con  il quale           
   l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non           
   sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per           
   l'applicazione delle  norme comunitarie in materia  di organizzazione           
   comune nel mercato del riso;                                                    
     Visto  il decreto  ministeriale del  31 maggio  1996, con  il quale           
   l'Ente nazionale  risi e'  stato riconosciuto organismo  pagatore per           
   conto  della   Comunita'  europea  per  l'applicazione   delle  norme           
   comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;           
     Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto           
   disciplinare, accettato  e sottoscritto dall'Ente nazionale  risi, le           
   norme che l'Ente stesso e'  tenuto ad osservare nell'espletamento dei           
   compiti ad esso  affidati per la campagna  di commercializzazione del           
   riso 1997-1998;                                                                 
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                               Articolo unico                                      
                                                                                   
     Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27           
   ottobre 1967  e 31 maggio  1996 citati in premessa,  l'Ente nazionale           
   risi e' tenuto  ad osservare, per la  campagna di commercializzazione           
   del  riso 1997-1998,  le  norme dell'atto  disciplinare, accettato  e           
   sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.                  
     Il  presente   decreto  e  l'allegato  atto   disciplinare  saranno           
   pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 6 aprile 1998                                                          
                                                                                   
                               Il Ministro per le politiche agricole               
                                               Pinto                               
     p.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio                                    
         e della  programmazione economica                                         
                     Pinza                                                         
   Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1998                               
   Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 162                                 
                                                                                   
                                                                Allegato           
                                                                                   
                             ATTO DISCIPLINARE                                     
                                                                                   
     contenente  norme  regolatrici   dell'attivita'  dell'organismo  di           
   intervento prevista dal regolamento CE n. 3072/1995 del Consiglio del           
   22 dicembre 1995.                                                               
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore           
   e di intervento per conto,  nell'interesse e sotto il controllo dello           
   Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE           
   n. 3072/95  del Consiglio del 22  dicembre 1995, si atterra',  per la           
   campagna di commercializzazione 1997-1998, alle norme dei regolamenti           
   CEE n. 3492/90 del Consiglio del  27 novembre 1990 e n. 3597/90 della           
   Commissione del 12 dicembre 1990,  nonche' a quelle del presente atto           
   disciplinare.                                                                   
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:           
     a)  di riportare  alla  campagna  di commercializzazione  1997-1998           
   tutto  il  risone giacente  presso  l'Ente  al  31 agosto  1997,  per           
   conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;                         
     b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli           
   verra'   offerto   in   vendita   nel   corso   della   campagna   di           
   commercializzazione  1997-1998,  purche'   rispondente  ai  requisiti           
   stabiliti negli articoli che seguono.                                           
     Ogni  offerta di  vendita  all'intervento deve  formare oggetto  di           
   domanda scritta,  da presentare all'Ente nazionale  risi, per partite           
   omogenee  di  almeno 20  tonnellate  di  risone; nell'offerta  dovra'           
   espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.             
     L'Ente  stesso,   inltre,  dovra'   dare  attuazione  a   tutte  le           
   particolari misure  di imervento  che saranno  eventualmente adottate           
   dal Consiglio  dell'Unione europea,  in applicazione dell'art.  5 del           
   regolamento CE n. 3072/95.                                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire           
   dal 1 aprile  1998 e sino al  31 luglio 1998. Il prezzo  da pagare al           
   venditore  e' il  prezzo  di  intervento valido  il  primo giorno  di           
   consegna  se  trattasi  di  conferimenti  a  magazzino  o  il  giorno           
   dell'accettazione  dell'offerta  se  trattasi di  prodotto  preso  in           
   carico  nel  luogo in  cui  si  trova,  tenuto comunque  conto  delle           
   maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualita'.              
     Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a           
   piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato           
   dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo:           
   "Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi,           
   tenore di umidita' 13%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi           
   (con una  tolleranza del 3%  di grani spuntati)  63% in peso,  di cui           
   percentuali  in peso  dei  grani lavorati  a fondo  che  non sono  di           
   qualita' perfetta:                                                              
     grani gessati  1,5% (per il  risone di cui ai  codici 1006 10  27 e           
   1006 10 98);                                                                    
     2% (per il risone di cui ai codici  diversi da 1006 10 27 e 1006 10           
   98);                                                                            
       grani striati rossi 1%;                                                     
       grani vaiolati 0,50%;                                                       
       grani macchiati 0,25%;                                                      
       grani ambrati 0,05%;                                                        
       grani gialli 0,02%".                                                        
     Per le varieta' indicate nella tabella  n. 1, la qualita' tipo deve           
   corrispondere   alle   caratteristiche   gia'  descritte   al   comma           
   precedente, fatta  eccezione per  le percentuali  della resa  a grana           
   intera  e  della resa  globale,  che  devono corrispondere  a  quelle           
   indicate nella stessa tabella n. 1.                                             
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     L'organismo di intervento puo'  accettare partite di risone diverse           
   dai tipi indicati  al precedente art. 3, sempreche' prive  di odore e           
   di insetti vivi, purche':                                                       
       il tasso di umidita' non superi il 15%;                                     
     la resa alla lavorazione non  sia inferiore rispetto alla resa base           
   di cui all'art. 3, di punti 14;                                                 
     la  percentuale di  grani  difettosi non  superi  i valori  massimi           
   seguenti:                                                                       
     grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri           
   risi;                                                                           
     grani striati rossi:  il 10% per i  risi a grana tonda e  il 5% per           
   gli altri risi;                                                                 
     grani vaiolati:  il 3% per  i risi  a grana tonda  e il 2%  per gli           
   altri risi;                                                                     
     grani macchiati: l'1% per  i risi a grana tonda e  lo 0,75% per gli           
   altri risi;                                                                     
     grani ambrati:  l'1% per i  risi a grana tonda  e lo 0,50%  per gli           
   altri risi;                                                                     
        grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;                          
        impurita' diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;                          
     grani di riso di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di riso.              
     Il  livello   di  radioattivita'  non  superi   i  livelli  massimi           
   ammissibili   prescritti  dalla   regolamentazione  comunitaria.   Il           
   controllo  del livello  di contaminazione  verra' effettuato  solo in           
   caso  di  necessita'  e  per il  tempo  strettamente  necessario.  Le           
   eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione           
   comunitaria.                                                                    
     Il risone  con percentuali  di impurita'  diverse superiori  a 0,1%           
   puo'  essere acquistato  all'intervento  previa  applicazione di  una           
   riduzione  del  prezzo  di  intervento  di  0,02%  per  ogni  divario           
   supplementare di 0,01%.                                                         
     Il  risone con  percentuali  di  grani di  riso  di altre  varieta'           
   superiori  al   3%  puo'  essere  acquistato   all'intervento  previa           
   applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per           
   ogni divario supplementare di 0,1%.                                             
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     La data  e il centro  di intervento  in cui effettuare  la consegna           
   sono  fissati  dall'Ente  nazionale  risi  e  saranno  comunicati  al           
   conferente  che   potra'  contestarli  nel  termine   di  due  giorni           
   lavorativi  decorrenti   dal  ricevimento  della   comunicazione.  La           
   consegna dovra' avvenire entro la  fine del secondo mese successivo a           
   quello  del ricevimento  dell'offerta senza  pero' poter  superare la           
   data del 31 agosto 1998.                                                        
     All'atto  del  ricevimento  del  prodotto,  l'Ente  nazionale  risi           
   procedera' al campionamento mediante  campioni prelevati in misura di           
   un prelievo per ogni 10  tonnellate. Tale campionamento dovra' essere           
   eseguito  alla presenza  del  venditore  o, in  sua  assenza, da  chi           
   effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a cio'           
   delegato. L'Ente  nazionale risi,  prima di far  entrare la  merce in           
   magazzino  dovra' accertare  che  ogni singola  consegna rispetti  la           
   qualita'  minima. In  caso  contrario, l'Ente  nazionale risi  dovra'           
   rifiutare la  presa in  carico della consegna  che non  rispetti tale           
   qualita'.                                                                       
     Nel caso in cui l'Ente nazionale  risi proceda alla presa in carico           
   del prodotto  nel luogo  in cui  si trova,  la verifica  del rispetto           
   della qualita' dovra' avvenire sulla base di campioni rappresentativi           
   della  partita  offerta. Il  numero  dei  campioni da  costituire  e'           
   ottenuto  dividendo per  20 la  quantita' della  partita offerta.  La           
   verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualita' minima           
   richiesta per essere accettato  all'intervento. In caso contrario, la           
   presa  in  carico della  partita  e'  rifiutata. La  valutazione  del           
   prodotto  sara'  fatta  in  applicazione delle  tabelle  allegate  al           
   presente  atto  disciplinare sulla  base  della  media ponderale  dei           
   risultati analitici.                                                            
     Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i           
   casi  di  contestazione  della  valutazione stessa  e  della  mancata           
   presentazione  della  fattura,  l'Ente  nazionale  risi  provvede  al           
   pagamento del prodotto  stesso tra il 32 e il  37 giorno successivo a           
   quello della presa in consegna.                                                 
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     Ai prezzi stabiliti  a norma degli articoli  precedenti deve essere           
   applicata,  a  partire   dal  1  aprile  1998  e   per  quattro  mesi           
   consecutivi, una maggiorazione  mensile, di ECU 2  alla tonnellata di           
   risone fino ad un massimo di ECU 8.                                             
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     Il finanziamento  occorrente per l'acquisto  del prodotto e  per la           
   conservazione delle eventuali giacenze di  fine campagna al 31 agosto           
   1997, nonche' quello per le  spese di gestione deve essere assicurato           
   dall'Ente  nazionale  risi,  anche  mediante  operazioni  di  credito           
   garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme           
   ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti           
   di credito.                                                                     
     Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero           
   per le politiche  agricole, di concerto con il  Ministero del tesoro,           
   sentita la Banca d'Italia.                                                      
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     L'Ente nazionale risi deve  provvedere alla buona conservazione del           
   risone acquistato,  adottando tutte le misure  necessarie per evitare           
   scondizionamenti del prodotto.                                                  
     Le  quantita' acquistate  devono  essere tenute  ben sistemate  per           
   consentire  in ogni  momento  l'accertamento, anche  a cubatura,  dei           
   monti,  nonche'   il  costante  controllo  del   condizionamento  del           
   prodotto, esse devono essere tenute separate formando monti unici per           
   varieta'.                                                                       
     Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e           
   scarico  nel  quale devono  essere  riportati  tutti i  movimenti  di           
   entrata  e  di   uscita  del  prodotto  per   quantita',  qualita'  e           
   caratteristiche.                                                                
     L'Ente nazionale  risi dovra' tenere permanentemente  aggiornato un           
   elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto           
   nel  quadro  del regime  di  intervento.  Detto elenco  contiene  gli           
   elementi tecnici che consentono la  determinazione precisa di tutti i           
   punti di magazzinaggio, la capacita',  il numero dei capannoni, delle           
   celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.                           
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     L'Ente  nazionale   risi  e'  responsabile  di   eventuali  perdite           
   derivanti  da  furti,  incendi,   ammanchi,  nonche'  da  avarie  non           
   dipendenti da causa di forza maggiore  e non rientranti nei limiti di           
   tolleranza dello 0,4%.                                                          
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5,           
   titolo  I, del  regolamento CEE  n. 75/91  della Commissione  dell'11           
   gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita'           
   equivalente  e per  una  quantita' rappresentativa,  sul mercato  del           
   luogo di  magazzinaggio o, in  mancanza di tale mercato,  sul mercato           
   piu' vicino,  tenendo conto delle  spese di trasporto. Esso  non puo'           
   mai  essere inferiore  al prezzo  di  intervento di  cui all'art.  3,           
   paragrafo 1  del regolamento CE  n. 3072/95, vigente  l'ultimo giorno           
   utile per  la presentazione delle offerte,  eventualmente adattato in           
   funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1           
   a 4 del presente atto disciplinare.                                             
     Il prezzo  di intervento da  prendere in considerazione in  caso di           
   rivendita   nel  corso   del  dodicesimo   mese  della   campagna  di           
   commercializzazione   e'   quello  applicabile   l'undicesimo   mese,           
   aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.                            
     Tuttavia,  se nel  corso della  campagna di  commercializzazione si           
   manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di           
   mercato, in particolare a causa  delle difficolta' di vendere il riso           
   a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui           
   all'art. 22  del regolamento  CE n.  3072/95, possono  essere fissate           
   condizioni particolari di prezzo.                                               
     Il prezzo di vendita per  l'esportazione in base all'art. 9, titolo           
   II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 e' fissato           
   secondo  la  procedura di  cui  all'art.  22  del regolamento  CE  n.           
   3072/95.                                                                        
     Tale prezzo e'  stabilito ad un livello che  non provochi turbative           
   di  mercato per  le altre  esportazioni.  Il prezzo  minimo non  puo'           
   essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'.                             
     Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto           
   alimentare  e' il  prezzo di  intervento, in  vigore il  giorno della           
   scadenza del  termine per la presentazione  delle offerte nell'ambito           
   della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto           
   alimentare,  senza   adeguamenti  in  relazione  alla   qualita'  del           
   prodotto.  Tale  prezzo  non  e'  adeguato  in  relazione  alla  data           
   effettiva  del  ritiro  presso  l'organismo di  intervento.  Esso  si           
   riferisce  ad  una  merce  caricata  alla  rinfusa  su  un  mezzo  di           
   trasporto, franco partenza magazzino.                                           
     L'Ente  nazionale   risi  e'   tenuto  ad  assicurare   la  massima           
   pubblicita' dei bandi  di gara, ove prescritti, il  cui schema dovra'           
   essere quello gia' approvato dal Ministero per le politiche agricole.           
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     Le  eventuali  giacenze che  dovessero  risultare  invendute al  31           
   agosto 1998, saranno  conservate a cura dell'Ente  nazionale risi nei           
   magazzini di deposito  e dovranno essere comunicate  al Ministero per           
   le politiche agricole entro il 15 settembre 1998.                               
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                                                                                   
     E' fatto  obbligo all'Ente  nazionale risi  di tenere  una gestione           
   separata  per  tutto  quanto  concerne  l'espletamento  dell'incarico           
   affidatogli.                                                                    
     Tutta  la documentazione  della  gestione e  le relative  scritture           
   contabili devono essere tenute  scrupolosamente aggiornate e sempre a           
   disposizione per  tutti quei controlli  che si riterra'  opportuno di           
   disporre.                                                                       
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                                                                                   
     La gestione contabile, che ha inizio il 1 gennaio 1998 e termina il           
   31 dicembre 1998  deve essere condotta con criteri  della piu' rigida           
   economia.                                                                       
     Sono  a  carico  della  gestione   tutte  le  spese  sostenute  per           
   l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:                           
        a) spese generali;                                                         
        b) spese tecniche:                                                         
     1)  spese globali  effettive di  immagazzinamento e  di uscita  dai           
   magazzini;                                                                      
        2) spese effettive di magazzinaggio;                                       
        3) spese effettive di essiccazione;                                        
        c) oneri di finanziamento.                                                 
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                                                                                   
     Il  rendiconto  della gestione  deve  essere  allegato al  bilancio           
   dell'Ente  nazionale  risi  dell'esercizio  1998,  di  cui  e'  parte           
   integrante  e deve  essere trasmesso,  entro  il 31  maggio 1999,  al           
   Ministero per le politiche agricole  - Direzione generale dei servizi           
   generali  e  del  personale,  ed  al Ministero  del  tesoro  ai  fini           
   dell'approvazione.                                                              
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                                                                                   
     E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e di quello del           
   tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed           
   esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.              
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                                                                                   
     Il Ministero per  le politiche agricole si riserva  di impartire le           
   necessarie  ed  opportune  disposizioni affinche',  nel  corso  della           
   campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi           
   sia svolta nel pieno rispetto  delle norme dei regolamenti comunitari           
   per  il  conseguimento dei  fini  che  la Comunita'  europea  intende           
   assicurare  con  l'attuazione di  una  politica  agricola comune  nel           
   settore risiero.                                                                
                                                                                   
                                                     Il Ministro                   
                                             per le politiche agricole             
                                                         Pinto                     
     p. Il Ministro  del tesoro,  del bilancio                                     
        e della  programmazione economica                                          
                      Pinza                                                        
                                                                                   
                      Per incondizionata accettazione                              
                           l'Ente nazionale risi                                   
                                                                                   
                                                        Il presidente              
                                                           Garrione                
    Il direttore generale                                                          
         Magnaghi                                                                  
                                                                                   
                                                               TABELLA I           
                                                                                   
   RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE                                             
   _____________________________________________________________________           
                                                       Resa in    Resa             
   Designazione della qualita' dei riso                 grani    globale           
                                                        interi                     
                                                          %        %               
   _____________________________________________________________________           
   Carillon                                               65       69              
   Argo, Selenio, Couachi                                 64       71              
   Alpe, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana,                                     
   Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido,                                     
   Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil,                                            
   Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta,                                   
   Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar                  63       71              
   IspanikI A, Makedonia                                  62       71              
   Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria            61       70              
   Tolima                                                 61       69              
   Inca                                                   61       68              
   Arome                                                  60       71              
   Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo,                                  
   Cripto, Cristal, Drago, Girona, Graldo, Indio,                                  
   Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Miara,                                     
   Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda,                                        
   Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S.Andrea,                                  
   Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela,                                   
   Vitro, Calca, Dion                                     60       70              
   Strymonas                                              60       69              
   Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis,                                
   Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello,                                     
   Rizzolto, Rocca, Roma,                                                          
   Romanico, Romeo, Tebre, Volano                         59       70              
   Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202,                                    
   Puntal                                                 58       70              
   Evropi Melas                                           58       68              
   Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E.,                                    
   Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea                   56       70              
   Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi                     56       68              
   Carnaroli, Elba, Vialone Nano                          55       70              
   Delta                                                  55       68              
   Axios                                                  55       65              
   Roxani                                                 55       64              
   Irat 348, Mana                                         45       65              
   Pygmalion                                              50       69              
   Varieta' non specificate                               63       71              
                                                                                   
                                                              TABELLA II           
                                                                                   
                 DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'                          
           Tasso                                   Detrazione                      
                                           (da calcolare sulla base                
                                        del prezzo di intervento valido            
                                           all'inizio della campagna)              
      Dal 13 al 15 %                     Diminuzione di una percentuale            
                                         uguale alla percentuale di                
                                         umidita' eccedente il 13%                 
                                                             TABELLA III           
                        MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI                                 
                    RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE                            
   Resa del risone in grani interi        Maggiorazione e detrazione               
    di riso lavorato                          per punto di resa                    
                                         (da calcolare sulla base del              
                                         prezzo di intervento valido               
                                         all'inizio della campagna)                
   Superiore alla resa di base            Maggiorazione di 1%                      
   Interiore alla resa di base            Detrazione di 1%                         
   Resa globale del risone                Maggiorazione e detrazione               
     in riso lavorato                       per punto di resa                      
                                         (da calcolare sulla base del              
                                         prezzo di intervento valido               
                                         all'inizio della campagna)                
   Superiore alla resa di base            Maggiorazione di 0,80%                   
   Inferiore alla resa di base            Detrazione di 0,80%                      
                                                              TABELLA IV           
                 DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI                          
   1 Difetti dei grani                                                             
   2 Percentuali dei difetti/Riso a grani tondi - Codice NC 1006 10 92             
                             | Riso a grani medi e lunghi A                        
   3 Percentuali dei difetti | Codice NC 1006 10 94                                
                             | Codice NC 1006 10 96                                
   4 Percentuali dei difetti/Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98            
   5 Detrazioni (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido           
      all'inizio della campagna)                                                   
                                                                                   
           1)  Gessati                                                             
           2)  da 2 a 6%                                                           
           3)  da 2 a 4%                                                           
           4)  da 1,5 a 4%                                                         
           5)  1% per 1/2 punto                                                    
           1)  Striati rossi                                                       
           2)  da 1 a 10%                                                          
           3)  da 1 a 5%                                                           
           4)  da 1 a 5%                                                           
           5)  1% per punto                                                        
           1)  Vaiolati                                                            
           2)  da 0,5 a 3%                                                         
           3)  da 0,5 a 2%                                                         
           4)  da 0,5 a 2%                                                         
           5)  1,25% per 1/2 punto                                                 
           1)  Macchiati                                                           
           2)  da 0,25 a 1%                                                        
           3)  da 0,25 a 0,75%                                                     
           4)  da 0,25 a 0,75%                                                     
           5)  1,25% per 1/4 punto                                                 
           1)  Ambrati                                                             
           2)  da 0,05 a 1%                                                        
           3)  da 0,05 a 0,50%                                                     
           4)  da 0,05 a 0,50%                                                     
           5)  1.25% per 1/4 punto                                                 
           1)  Gialli                                                              
           2)  da 0,02 a 0,175%                                                    
           3)  da 0,02 a 0,175%                                                    
           4)  da 0,02 a 0,175%                                                    
           5)  6% per 1/8 di punto                                                 
           1)  Impurita' diverse                                                   
           2)  da 0,1 a 1%                                                         
           3)  da 0,1 a 1%                                                         
           4)  da 0,1 a 1%                                                         
           5)  0,02% per 1/100 di punto                                            
           1)  Impurita' varietali                                                 
           2)  da 3 a 5%                                                           
           3)  da 3 a 5%                                                           
           4)  da 3 a 5%                                                           
           5)  0,1% per 1/10 di punto