Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998
DECRETO 6 aprile 1998.
Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per
la campagna di commercializzazione del riso 1997-1998.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e
l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo
1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
Visto il regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che
fissa il prezzo d'intervento del risone per la campagna 1997-1998;
Visto il regolamento CE n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995 che fissa la qualita' tipo del riso;
Visto il regolamento della Commissione CE relativo alla presa in
consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla
fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle
detrazioni da applicare (in corso di pubblicazione);
Visto il regolamento CEE n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio
1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite
quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico;
Visto il regolamento CE n. 2148/96 della Commissione dell'8
novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo
dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento
pubblico;
Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del
risone da parte degli organismi di intervento;
Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio
1991, che definisce le modalita' di acquisto del riso detenuto da
organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei
conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12
dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento
implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti
agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;
Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, relativo all'unita' di conto e ai tassi di conversione da
applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da
ultimo dal regolamento CE n. 150/95 del Consiglio del 23 gennaio
1995;
Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile
1993, recante modalita' per la determinazione e l'applicazione dei
tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da
ultimo dal regolamento CE n. 1482/96 della Commissione del 26 luglio
1996;
Visto il regolamento CE n. 1413/97 del Consiglio del 22 luglio
1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997-1998, le
maggiorazioni mensili del prezzo del risone;
Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per
l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato riconosciuto organismo pagatore per
conto della Comunita' europea per l'applicazione delle norme
comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le
norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del
riso 1997-1998;
Decreta:
Articolo unico
Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27
ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale
risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione
del riso 1997-1998, le norme dell'atto disciplinare, accettato e
sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.
Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 1998
Il Ministro per le politiche agricole
Pinto
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pinza
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 162
Allegato
ATTO DISCIPLINARE
contenente norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di
intervento prevista dal regolamento CE n. 3072/1995 del Consiglio del
22 dicembre 1995.
Art. 1.
L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore
e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello
Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE
n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterra', per la
campagna di commercializzazione 1997-1998, alle norme dei regolamenti
CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della
Commissione del 12 dicembre 1990, nonche' a quelle del presente atto
disciplinare.
Art. 2.
A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:
a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1997-1998
tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1997, per
conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;
b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli
verra' offerto in vendita nel corso della campagna di
commercializzazione 1997-1998, purche' rispondente ai requisiti
stabiliti negli articoli che seguono.
Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di
domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite
omogenee di almeno 20 tonnellate di risone; nell'offerta dovra'
espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.
L'Ente stesso, inltre, dovra' dare attuazione a tutte le
particolari misure di imervento che saranno eventualmente adottate
dal Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 5 del
regolamento CE n. 3072/95.
Art. 3.
Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire
dal 1 aprile 1998 e sino al 31 luglio 1998. Il prezzo da pagare al
venditore e' il prezzo di intervento valido il primo giorno di
consegna se trattasi di conferimenti a magazzino o il giorno
dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in
carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle
maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualita'.
Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a
piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato
dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo:
"Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi,
tenore di umidita' 13%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi
(con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui
percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di
qualita' perfetta:
grani gessati 1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e
1006 10 98);
2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10
98);
grani striati rossi 1%;
grani vaiolati 0,50%;
grani macchiati 0,25%;
grani ambrati 0,05%;
grani gialli 0,02%".
Per le varieta' indicate nella tabella n. 1, la qualita' tipo deve
corrispondere alle caratteristiche gia' descritte al comma
precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana
intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle
indicate nella stessa tabella n. 1.
Art. 4.
L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone diverse
dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di odore e
di insetti vivi, purche':
il tasso di umidita' non superi il 15%;
la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base
di cui all'art. 3, di punti 14;
la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi
seguenti:
grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri
risi;
grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5% per
gli altri risi;
grani vaiolati: il 3% per i risi a grana tonda e il 2% per gli
altri risi;
grani macchiati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli
altri risi;
grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli
altri risi;
grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;
impurita' diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;
grani di riso di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di riso.
Il livello di radioattivita' non superi i livelli massimi
ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il
controllo del livello di contaminazione verra' effettuato solo in
caso di necessita' e per il tempo strettamente necessario. Le
eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione
comunitaria.
Il risone con percentuali di impurita' diverse superiori a 0,1%
puo' essere acquistato all'intervento previa applicazione di una
riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario
supplementare di 0,01%.
Il risone con percentuali di grani di riso di altre varieta'
superiori al 3% puo' essere acquistato all'intervento previa
applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per
ogni divario supplementare di 0,1%.
Art. 5.
La data e il centro di intervento in cui effettuare la consegna
sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al
conferente che potra' contestarli nel termine di due giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La
consegna dovra' avvenire entro la fine del secondo mese successivo a
quello del ricevimento dell'offerta senza pero' poter superare la
data del 31 agosto 1998.
All'atto del ricevimento del prodotto, l'Ente nazionale risi
procedera' al campionamento mediante campioni prelevati in misura di
un prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovra' essere
eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi
effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a cio'
delegato. L'Ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in
magazzino dovra' accertare che ogni singola consegna rispetti la
qualita' minima. In caso contrario, l'Ente nazionale risi dovra'
rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale
qualita'.
Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in carico
del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto
della qualita' dovra' avvenire sulla base di campioni rappresentativi
della partita offerta. Il numero dei campioni da costituire e'
ottenuto dividendo per 20 la quantita' della partita offerta. La
verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualita' minima
richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la
presa in carico della partita e' rifiutata. La valutazione del
prodotto sara' fatta in applicazione delle tabelle allegate al
presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei
risultati analitici.
Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i
casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata
presentazione della fattura, l'Ente nazionale risi provvede al
pagamento del prodotto stesso tra il 32 e il 37 giorno successivo a
quello della presa in consegna.
Art. 6.
Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere
applicata, a partire dal 1 aprile 1998 e per quattro mesi
consecutivi, una maggiorazione mensile, di ECU 2 alla tonnellata di
risone fino ad un massimo di ECU 8.
Art. 7.
Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la
conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto
1997, nonche' quello per le spese di gestione deve essere assicurato
dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito
garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme
ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti
di credito.
Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero
per le politiche agricole, di concerto con il Ministero del tesoro,
sentita la Banca d'Italia.
Art. 8.
L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del
risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare
scondizionamenti del prodotto.
Le quantita' acquistate devono essere tenute ben sistemate per
consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei
monti, nonche' il costante controllo del condizionamento del
prodotto, esse devono essere tenute separate formando monti unici per
varieta'.
Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e
scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di
entrata e di uscita del prodotto per quantita', qualita' e
caratteristiche.
L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente aggiornato un
elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto
nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli
elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i
punti di magazzinaggio, la capacita', il numero dei capannoni, delle
celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.
Art. 9.
L'Ente nazionale risi e' responsabile di eventuali perdite
derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonche' da avarie non
dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di
tolleranza dello 0,4%.
Art. 10.
Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5,
titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11
gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita'
equivalente e per una quantita' rappresentativa, sul mercato del
luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato
piu' vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non puo'
mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3,
paragrafo 1 del regolamento CE n. 3072/95, vigente l'ultimo giorno
utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in
funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1
a 4 del presente atto disciplinare.
Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di
rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di
commercializzazione e' quello applicabile l'undicesimo mese,
aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.
Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si
manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di
mercato, in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso
a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui
all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/95, possono essere fissate
condizioni particolari di prezzo.
Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo
II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 e' fissato
secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n.
3072/95.
Tale prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi turbative
di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non puo'
essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'.
Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto
alimentare e' il prezzo di intervento, in vigore il giorno della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito
della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto
alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualita' del
prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in relazione alla data
effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si
riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di
trasporto, franco partenza magazzino.
L'Ente nazionale risi e' tenuto ad assicurare la massima
pubblicita' dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra'
essere quello gia' approvato dal Ministero per le politiche agricole.
Art. 11.
Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31
agosto 1998, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei
magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero per
le politiche agricole entro il 15 settembre 1998.
Art. 12.
E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione
separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico
affidatogli.
Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture
contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione per tutti quei controlli che si riterra' opportuno di
disporre.
Art. 13.
La gestione contabile, che ha inizio il 1 gennaio 1998 e termina il
31 dicembre 1998 deve essere condotta con criteri della piu' rigida
economia.
Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
a) spese generali;
b) spese tecniche:
1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai
magazzini;
2) spese effettive di magazzinaggio;
3) spese effettive di essiccazione;
c) oneri di finanziamento.
Art. 14.
Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio
dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1998, di cui e' parte
integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 1999, al
Ministero per le politiche agricole - Direzione generale dei servizi
generali e del personale, ed al Ministero del tesoro ai fini
dell'approvazione.
Art. 15.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e di quello del
tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed
esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.
Art. 16.
Il Ministero per le politiche agricole si riserva di impartire le
necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso della
campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi
sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari
per il conseguimento dei fini che la Comunita' europea intende
assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel
settore risiero.
Il Ministro
per le politiche agricole
Pinto
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pinza
Per incondizionata accettazione
l'Ente nazionale risi
Il presidente
Garrione
Il direttore generale
Magnaghi
TABELLA I
RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE
_____________________________________________________________________
Resa in Resa
Designazione della qualita' dei riso grani globale
interi
% %
_____________________________________________________________________
Carillon 65 69
Argo, Selenio, Couachi 64 71
Alpe, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana,
Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido,
Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil,
Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta,
Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar 63 71
IspanikI A, Makedonia 62 71
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria 61 70
Tolima 61 69
Inca 61 68
Arome 60 71
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo,
Cripto, Cristal, Drago, Girona, Graldo, Indio,
Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Miara,
Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda,
Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S.Andrea,
Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela,
Vitro, Calca, Dion 60 70
Strymonas 60 69
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis,
Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello,
Rizzolto, Rocca, Roma,
Romanico, Romeo, Tebre, Volano 59 70
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202,
Puntal 58 70
Evropi Melas 58 68
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E.,
Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea 56 70
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi 56 68
Carnaroli, Elba, Vialone Nano 55 70
Delta 55 68
Axios 55 65
Roxani 55 64
Irat 348, Mana 45 65
Pygmalion 50 69
Varieta' non specificate 63 71
TABELLA II
DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'
Tasso Detrazione
(da calcolare sulla base
del prezzo di intervento valido
all'inizio della campagna)
Dal 13 al 15 % Diminuzione di una percentuale
uguale alla percentuale di
umidita' eccedente il 13%
TABELLA III
MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE
Resa del risone in grani interi Maggiorazione e detrazione
di riso lavorato per punto di resa
(da calcolare sulla base del
prezzo di intervento valido
all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base Maggiorazione di 1%
Interiore alla resa di base Detrazione di 1%
Resa globale del risone Maggiorazione e detrazione
in riso lavorato per punto di resa
(da calcolare sulla base del
prezzo di intervento valido
all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base Maggiorazione di 0,80%
Inferiore alla resa di base Detrazione di 0,80%
TABELLA IV
DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI
1 Difetti dei grani
2 Percentuali dei difetti/Riso a grani tondi - Codice NC 1006 10 92
| Riso a grani medi e lunghi A
3 Percentuali dei difetti | Codice NC 1006 10 94
| Codice NC 1006 10 96
4 Percentuali dei difetti/Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98
5 Detrazioni (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido
all'inizio della campagna)
1) Gessati
2) da 2 a 6%
3) da 2 a 4%
4) da 1,5 a 4%
5) 1% per 1/2 punto
1) Striati rossi
2) da 1 a 10%
3) da 1 a 5%
4) da 1 a 5%
5) 1% per punto
1) Vaiolati
2) da 0,5 a 3%
3) da 0,5 a 2%
4) da 0,5 a 2%
5) 1,25% per 1/2 punto
1) Macchiati
2) da 0,25 a 1%
3) da 0,25 a 0,75%
4) da 0,25 a 0,75%
5) 1,25% per 1/4 punto
1) Ambrati
2) da 0,05 a 1%
3) da 0,05 a 0,50%
4) da 0,05 a 0,50%
5) 1.25% per 1/4 punto
1) Gialli
2) da 0,02 a 0,175%
3) da 0,02 a 0,175%
4) da 0,02 a 0,175%
5) 6% per 1/8 di punto
1) Impurita' diverse
2) da 0,1 a 1%
3) da 0,1 a 1%
4) da 0,1 a 1%
5) 0,02% per 1/100 di punto
1) Impurita' varietali
2) da 3 a 5%
3) da 3 a 5%
4) da 3 a 5%
5) 0,1% per 1/10 di punto