Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 maggio 1998, n. 1065731.
Legge n. 488/1992 - Direttive di applicazione della norma valide
per le domande presentate a decorrere dal terzo bando.

Alle Banche concessionarie
e, per conoscenza:
All'Abi
All'Assireme
All'Assilea

Ai fini della corretta ed uniforme applicazione delle norme di
attuazione della legge richiamata in oggetto, valide con effetto
dalle domande presentate a decorrere dal terzo bando, si forniscono
le seguenti direttive:

1) Iscrizione al settore Industria dell'INPS delle imprese di
servizio.
Com'e' noto la normativa consente che alle imprese di servizi
vengano applicati i medesimi criteri di ammissibilita' delle spese
validi per le attivita' estrattive e manifatturiere a condizione che
dette imprese siano iscritte al settore "industria" dell'INPS. Detta
condizione deve sussistere ed essere attestata (attraverso
l'indicazione degli estremi di iscrizione nel punto A13 della scheda
tecnica) alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tuttavia, al fine di non penalizzare le imprese di nuova costituzione
o che, comunque, a tale data non presentino dipendenti e che,
pertanto, non possano richiedere ancora l'iscrizione all'INPS, alle
stesse possono essere comunque riconosciuti i medesimi criteri di
ammissibilita' solo in presenza di una semplice manifestazione di
intenti alla suddetta iscrizione a meno che, in relazione
all'attivita' da svolgere, la banca non sia venuta a conoscenza di
decisioni o orientamenti diversi assunti dall'INPS in altri analoghi
casi, tali da poter ragionevolmente escludere che detta iscrizione
possa realmente avvenire. Sia nel caso di accoglimento della
dichiarazione di intenti che in quello contrario, la banca
concessionaria dovra' motivare la soluzione adottata nelle note della
relazione istruttoria. L'iscrizione dovra' avvenire ed essere
tempestivamente comunicata e comprovata dall'impresa alla banca entro
e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

2) Modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma.
Le norme di attuazione della legge n. 488/1992 valide a partire dal
terzo bando non prevedono alcuna specifica controindicazione nei
confronti delle operazioni di modifica del sistema di acquisizione
dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto
diretto o viceversa. Tale modifica, pertanto, e' in linea di mas-
sima consentita purche' avvenga nel rispetto di condizioni e principi
generali fissati dalla normativa. Non e' quindi consentito che la
suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del
bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei
casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di leaseback,
entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica,
qualora intervenga tra il termine ultimo per la presentazione delle
domande e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione
dei dati esposti nella scheda tecnica rilevanti ai fini del calcolo
degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare
complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il
quale la domanda verrebbe per altri motivi a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto
collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede
di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello
stesso. A ciascuna iniziativa corrisponde sempre e comunque un unico
decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i
beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing,
dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote,
una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente
all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare
tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca
concessionaria, prima di darne comunicazione a questo Ministero,
accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine
dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validita' del piano
finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso
di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria,
l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche di cui si tratta, naturalmente, sono soggette ai
vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica societa'
di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool")
ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.
In considerazione della complessita' amministrativa della gestione
di tali operazioni, si invitano le banche concessionarie e gli
istituti collaboratori a rappresentare alle imprese interessate la
caratteristica di assoluta eccezionalita' che rivestono tali
modifiche.

3) Indicatore ambientale.
Come indicato al punto 6.6 della circolare n. 234363/1997 e nelle
istruzioni per la compilazione del punto C3.1 della scheda tecnica,
l'impresa la cui attivita' non e' assoggettabile ne' al sistema
comunitario ecoaudit ne' a sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale puo' comunque conseguire il punteggio
massimo (5 punti) previsto per la prima parte del questionario
contrassegnando la risposta "Altro" relativa al quesito C3. 1.1 e
fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti, dal
C3.1.2 al C3.1.5. Il fine di tale accorgimento e' quello di impedire
che un'impresa possa risultare penalizzata da fatti non dipendenti
dalla propria volonta' (la non disponibilita' di procedure di
certificazione da parte dei soggetti preposti). Dal momento che, con
riferimento alle attivita' ammissibili ai sensi della legge n.
488/1992, come confermato recentemente dalla Sezione Emas Italia del
Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, la certificazione ambientale puo'
essere al momento richiesta ed ottenuta per tutte le attivita'
estrattive e manifatturiere, mentre per quelle di servizi potra'
esserlo a partire dalla fine del 1999, l'ipotesi posta a base della
risposta "Altro" non sussiste per le prime (estrattive e
manifatturiere) e, pertanto, l'eventuale risposta non puo' che
intendersi nel senso di manifesta volonta' a non aderire, pur
potendolo fare, ad uno dei previsti sistemi di certificazione
ambientale. In tal senso, in conclusione, andra' riconosciuto un
punteggio pari a "zero" per la risposta "Altro" ed un punteggio pari
ad "uno" per ciascuna risposta positiva ai quesiti da C3.1.2 a
C3.1.5, con un punteggio massimo conseguibile quindi, per la sezione
C3.1, di 4 punti. Per le attivita' di servizi, non essendo ancora
disponibile l'EMAS e non essendovi indicazioni chiare ed univoche,
per tutte tali attivita', circa l'ISO 14001, si ritiene che non si
possa che applicare il criterio richiamato nella prima parte della
presente direttiva fino a quando la normativa non avra' fornito un
diverso indirizzo.
Per quanto concerne, inoltre, la incompletezza dei dati ai punti da
C3.2.1 a C3.2.5, si conferma che per ciascuna mancata indicazione in
modo completo delle relative cinque coppie di dati richiesti (un
semplice tratto orizzontale, ad esempio, puo' intendersi invece come
espressa indicazione di assenza di rifiuti o di consumi) viene
attribuito un punteggio pari a "zero", tranne che per i "nuovi
impianti". Per questi ultimi, infatti, purche' non definiti tali
convenzionalmente, una incompleta indicazione dei dati da C3.2.1 a
C3.2.4 comporta comunque l'attribuzione di un punteggio pari ad
"uno", mentre lo stesso varra' anche per il punto C3.2.5 solo a
condizione che il relativo dato "a regime" sia diverso da zero.

4) Determinazione del capitale proprio delle societa' cooperative.
Il punto 6.2 della circolare n. 234363/1997 definisce le modalita'
per la determinazione del capitale proprio ai fini del calcolo del
relativo indicatore. Viene ivi chiarito, tra l'altro, che possono
essere utilmente computati a tal fine anche poste preesistenti
(finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti
assimilabili nonche' utili di bilancio accantonati), purche' previa
conversione in capitale sociale e nella misura in cui non gia'
computati per l'equilibrio finanziario con riferimento all'esercizio
"precedente".
Occorre a tale riguardo rilevare la particolare situazione
concernente le societa' cooperative. Per ciascun socio persona fisica
di dette societa', infatti, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, fissa un limite massimo di quote o di azioni che lo stesso puo'
possedere; tale limite, di fatto, in costanza della compagine
sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre
determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse societa'
cooperative, le eventuali preesistenti riserve indivisibili,
costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma,
sia durante la vita della societa' cooperativa che all'atto del suo
scioglimento, si e' dell'avviso che, purche' sia stato raggiunto il
limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone
fisiche, dette riserve possano essere prese in considerazione, ai
fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale
sociale; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente
imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.
Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione
del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.

5) Imprese artigiane: iscrizione al registro delle imprese.
L'attuale normativa prevede che tutte le imprese, ai fini della
richiesta delle agevolazioni di cui si tratta, provvedano
preventivamente alla iscrizione presso il registro delle imprese,
trascrivendone gli estremi nella scheda tecnica ed allegando il
relativo certificato alla domanda di agevolazioni. Dal momento che le
imprese artigiane possono ottenere la suddetta iscrizione solo dopo
aver dimostrato l'esercizio dell'attivita', al fine di non
penalizzare tali imprese, si conviene che le iniziative di "nuovo
impianto" promosse dalle stesse possano essere istruite e proposte
per le agevolazioni anche in assenza della richiamata iscrizione.
Quest'ultima dovra' avvenire ed essere tempestivamente comunicata e
comprovata dall'impresa alla banca attraverso lo specifico
certificato, entro e non oltre la trasmissione della documentazione
finale di spesa.

6) Notifiche alla Unione europea per il settore siderurgico.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte dell'Unione
europea in merito al settore siderurgico, sono stati condotti alcuni
approfondimenti in materia di divieti e limitazioni nei confronti
dell'ammissibilita' delle iniziative promosse in tale settore e sulla
necessita' di procedere alla prevista notifica ai competenti
organismi.
Dal momento che la questione riveste connotati di estrema
delicatezza e responsabilita' e che la specifica normativa europea
appare in alcuni casi di difficile applicazione, rischiando di
generare errori molto gravi ai fini del procedimento e delle
responsabilita' coinvolte, si invitano le banche concessionarie a
porre la massima attenzione nella valutazione della sussistenza o
meno delle condizioni di ammissibilita' richiamate al punto 2.4 della
circolare n. 234363/1997 e, a partire gia' dal bando in corso, a
segnalare, nell'apposito punto della relazione istruttoria, l'ipotesi
di notifica dell'iniziativa all'Unione europea ogni qualvolta il
programma da agevolare venga promosso nell'ambito di un'unita'
produttiva ove vengono realizzate produzioni di cui al Trattato CECA,
anche se il programma medesimo dovesse essere totalmente estraneo a
tali prodotti.
Sulla base delle segnalazioni delle banche concessionarie,
provvedera' poi questo Ministero ad assumere le decisioni finali in
merito alla effettiva necessita' di procedere alla notifica
all'Unione europea.
Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese Sappino