Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998
MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 18 marzo 1998, n. 161.
Regolamento recante norme per l'inviduazione dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle
banche e delle cause di sospensione.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto
legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere
i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti con
regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca
d'Italia;
Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata;
Sentita la Banca d'Italia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio
1998;
Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema
di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari).
1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in
forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere
scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
b) attivita' professionali in materia attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque
funzionali all'attivita' della banca;
c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti
settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse
economicofinanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere
scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un
quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni
indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere
in possesso di una specifica competenza in materia creditizia,
finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata
maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella
della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi
requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
Art. 2.
Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.
1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di
credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a
un anno:
a) le attivita' o le funzioni di cui al precedente articolo 1,
comma 1;
b) attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore
della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti
l'esercizio di funzione equivalente e' richiesta un'adeguata
esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o
assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
Art. 3.
Requisiti di professionalita' dei soggetti
che svolgono funzioni di controllo di banche
I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono
essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 4.
Situazioni impeditive
1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi
precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto
funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese
sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a
procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a
sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo
in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non
abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino
in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su
istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
Art. 5.
Requisiti di onorabilita'
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro
che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.
267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro
ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del
reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non
rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
Art. 6.
Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del
direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare
oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di
amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i
casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non
revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni
dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del
presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli
4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il
mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica
anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 marzo 1998
Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 232
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Il testo dell'art. 26, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche devono
possedere i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del
tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400".
"3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia".
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n.
385/1993 vedi nota all'art. 1.
Note all'art. 5:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita:
"Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: "Disposizioni
contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile recita:
"Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi", e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
recita: "Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge
31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e
integrazioni, e' il seguente:
"3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di
cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale
puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice
procedente e perde efficacia se non e' confermato con il
decreto che applica la misura di prevenzione".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 151 del citato D.Lgs. n.
385/1993 e' il seguente:
"Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1.
L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle
banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente
decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate".