Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998

 

                      

DECRETO 18 marzo 1998.
Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei
comitati etici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto
1977, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
9 agosto 1977 e n. 238 del 1 settembre 1977;
Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1978,
n 833, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978;
Visto l'art. 8, comma 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 19 giugno 1991;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;
Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997,
concernente la sperimentazione clinica dei medicinali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1997;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 18 agosto 1997, relativo al "Recepimento delle linee guida
dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali";
Considerati gli orientamenti in materia di istituzione e
funzionamento dei Comitati etici espressi dai direttori scientifici
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito
e a seguito della riunione dell'8 settembre 1997;
Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 25 novembre
1997 concernente le linee guida di riferimento per l'istituzione e il
funzionamento dei Comitati etici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, recante
modalita' per la "Esenzione dagli accertamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 754 del 21 settembre 1994, sui
medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche";
Rilevata l'opportunita' di fornire orientamenti omogenei per
l'istituzione e l'attivita' dei Comitati etici relativamente alle
valutazioni delle sperimentazioni cliniche dei medicinali nonche',
ove previsto, per le valutazioni in tema di ricerca biomedica e di
assistenza sanitaria di cui al parere adottato dal Comitato nazionale
di bioetica del 28 aprile 1997;

Decreta:
Art. 1.

1. Le linee guida riportate in allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, forniscono orientamenti di massima
integrativi e di maggiore dettaglio per l'istituzione e il
funzionamento dei Comitati etici, disciplinati dai decreti
ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 marzo 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 142

Allegato 1

Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Ufficio sperimentazioni cliniche dei medicinali
ed uso speciale di farmaci non autorizzati
LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI ETICI

1. Aspetti generali.
1.1 Il Comitato etico e' un organismo indipendente, costituito
nell'ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e
composto secondo criteri di interdisciplinarieta'.
1.2 Il principale riferimento per le decisioni e le attivita' dei
Comitati etici sara' costituito, - per le valutazioni etiche - dalla
dichiarazione di Helsinki (Jama, march 19, 1997 - Vol. 277, n. 11,
pagine 925-926), nonche', ove applicabili, dalle raccomandazioni del
Comitato nazionale di bioetica. Per quanto concerne le
sperimentazioni cliniche dei medicinali, i Comitati etici faranno
riferimento anche alle citate norme di Good Clinical Practice nella
versione piu' recente.
1.3 Le presenti linee guida integrano e dettagliano, pertanto,
quanto gia' definito dall'allegato al decreto ministeriale 15 luglio
1997 in tema di Comitati etici e di buona pratica clinica per le
sperimentazioni dei medicinali. Percio' si ritiene utile riportare
nell'appendice i principali paragrafi del citato allegato recanti le
disposizioni sui Comitati etici, che il decreto ministeriale 15
luglio 1997 fa obbligo di seguire.
1.4 La valutazione scientifico/metodologica delle ricerche avra'
come riferimento, oltre che le GCP per le sperimentazioni dei
medicinali, la larga bibliografia esistente sull'argomento, sia su
testi che su riviste; e' indispensabile che i componenti dei comitati
abbiano documentata conoscenza ed esperienza nelle materie di
competenza del comitato.
2. Istituzione e composizione dei Comitati etici.
2.1 Le norme per l'istituzione dei Comitati etici sono riportate
nel decreto ministeriale 15 luglio 1997 art. 4. Si attira
l'attenzione sulla necessita' di evitare una proliferazione eccessiva
ed alla fine controproducente dei Comitati etici (C.E.), prevedendo
un solo C.E. per ciascuna azienda sanitaria locale e per ciascuna
azienda ospedaliera.
2.2 La composizione dei Comitati etici deve globalmente garantire
le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici
e scientifico/metodologici degli studi proposti. A tal fine i
Comitati etici dovrebbero preferibilmente includere un nucleo di
esperti comprendente:
- due clinici con documentata esperienza e conoscenze delle
sperimentazioni terapeutiche controllate e randomizzate;
- un biostatistico con documentata esperienza e conoscenze delle
sperimentazioni controllate e randomizzate;
- un farmacologo;
- un farmacista (*) del Servizio farmaceutico della istituzione di
ricovero o territoriale sede della sperimentazione clinica dei
medicinali;
- Il direttore sanitario (*) e, ove applicabile, come nel caso
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il
direttore scientifico (*) della istituzione sede della
sperimentazione;
- un esperto in materia giuridica.
Gli altri componenti avranno qualifiche e competenze nei seguenti
ambiti:
- medicina generale territoriale;
- bioetica;
- infermieristico;
- volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei
pazienti.
E' opportuna una significativa presenza di componenti non
dipendenti dalla istituzione che si avvale del Comitato e di
componenti estranei alla professionalita' medica e alle
professionalita' tecniche correlate. L'esigenza di rendere manifesta
l'assoluta imparzialita' dell'organo richiede, inoltre, che la
presidenza del Comitato venga preferibilmente affidata a componente
non dipendente dalla istituzione.
2.3 Come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio
1997 i componenti del Comitato etico sono nominati dall'organo di
amministrazione delle strutture sanitarie o di ricerca che intendono
eseguire sperimentazioni.
2.4 E' preferibile che le designazioni dei componenti esterni
avvengano su segnalazione di ordini professionali, societa'
scientifiche, organizzazioni di volontariato ecc.
2.5 Il Comitato potra' avvalersi di esperti non membri. E'
indispensabile provvedere all'istituzione dell'ufficio di segreteria
del Comitato alle dipendenze di un qualificato responsabile:
l'Ufficio sara' dotato di risorse informatiche per la ricerca
bibliografica e, per quanto possibile, per l'archiviazione degli
atti.
2.6 Indipendenza dei Comitati etici:
2.6.1 L'indipendenza dei C.E. e' garantita:
a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato nei
confronti della struttura ove esso opera;
b) dalla assenza di rapporti gerarchici tra i diversi C.E.;
c) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove
opera il Comitato;
(*) Componente "ex officio".
d) dalla estraneita' e dalla mancanza di conflitti di interesse dei
votanti rispetto alla sperimentazione proposta; (i membri del
Comitato devono firmare una dichiarazione che li obbliga a non
pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere
un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto quali ad
esempio: il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o
nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo
sperimentatore; rapporti di consulenza con la azienda che produce il
farmaco; ecc.);
e) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri
del Comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto nella
nomina dei membri del C.E. gli amministratori si astengono dal
designare dipendenti da aziende farmaceutiche o persone cointeressate
alle attivita' economiche delle aziende farmaceutiche;
f) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilita' che il C.E.
ritiene di dover adottare.
2.6.2 Per personale non dipendente dalla struttura intendesi
personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale, o
di consulenza con la struttura ove opera il Comitato.
2.6.3 I componenti del Comitato etico restano in carica per 3 anni.
E' opportuno che il mandato non sia rinnovato consecutivamente piu'
di una volta, eccezion fatta per i componenti ex officio. I
componenti del Comitato e della segreteria sono tenuti alla
segretezza sugli atti connessi alla loro attivita'.
3. Funzioni dei Comitati etici.
3.1 La valutazione del medicinale al fine di esprimere il giudizio
di notorieta' ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998 verra'
effettuata sulla documentazione presentata come indicato nella
circolare n. 8 del 10 luglio 1997, relativi allegati e successivi
aggiornamenti. Il C.E. dovra' valutare se tale documentazione
fornisce dati clinici sufficienti sulla sicurezza clinica del
prodotto, tali da poter esentare il medicinale in sperimentazione
dagli accertamenti dell'Istituto superiore di sanita' sulla
composizione e l'innocuita' del prodotto stesso, previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica, n. 754, del 21 settembre 1994 (art.
1, lettera c) e dai decreti ministeriali 28 luglio e 25 agosto 1997.
3.2 La valutazione della sperimentazione con medicinali sara'
effettuata sulla documentazione e in particolare sul protocollo
presentati dai proponenti secondo le indicazioni di GCP (ai sensi del
decreto ministeriale 15 luglio 1997), nonche' come indicato nelle
altre disposizioni e linee guida stabilite in ambito europeo e
secondo le indicazioni ministeriali in materia.
3.3 I Comitati etici valutano eventuali precedenti pareri negativi
di altri Comitati sul giudizio di notorieta' e sulle sperimentazioni,
che, ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998, debbono essere
comunicati nell'ambito di domande successive al parere sfavorevole.
3.4 Ai fini della approvazione della sperimentazione, il C.E.
prendera' inoltre in considerazione:
- l'applicabilita' alla sperimentazione proposta del giudizio
(delibazione) di notorieta' sul farmaco riconosciuto quale medicinale
di non nuova istituzione, o dell'esito degli accertamenti dell'I.S.S.
sulla composizione e l'innocuita' del farmaco, se riconosciuto di
nuova istituzione, con particolare riferimento a quanto previsto dai
paragrafi 2 e 7 della circolare n. 8 del 10 luglio 1997 e dal decreto
ministeriale 18 marzo 1998;
- il razionale del progetto di sperimentazione; l'adeguatezza del
protocollo, con riferimento agli obiettivi, al disegno, alla
conduzione e alla valutazione dei risultati nonche' la competenza e
l'idoneita' dei ricercatori e di tutte le persone coinvolte nella
sperimentazione;
- la fattibilita' della sperimentazione, con riferimento alla
possibilita' di arruolare un numero adeguato di soggetti per la
durata dello studio, agli spazi, alle risorse di personale,
strutturali e tecnologiche e alla sostenibilita' e convenienza dei
costi per l'Istituzione.
3.5 Il C.E. verifica, tra l'altro, che l'impostazione scientifica
della sperimentazione clinica dei medicinali sia stata elaborata
prendendo in considerazione le linee guida europee di cui
all'allegato 2 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e successivi
aggiornamenti.
3.6 Il Comitato e' tenuto a valutare gli aspetti etici della
sperimentazione, con particolare attenzione al consenso informato e
all'eventuale uso di un placebo. I soggetti coinvolti a qualunque
titolo nella sperimentazione non possono essere sottoposti a indagini
o terapie non necessarie per la loro patologia, se tali indagini o
terapie arrecano danno, o sofferenza, o espongono a rischi. Essi non
possono essere inclusi in una sperimentazione se non avranno dato
preliminarmente un consenso informato, ritenuto idoneo dal Comitato
etico per contenuti informativi e per modalita' di richiesta.
3.7 Consenso informato.
3.7.1 Sul consenso informato valgono le indicazioni delle G.C.P.
(Paragrafo 4.8 dell'all. 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997);
il C.E. e' chiamato inoltre a verificare che siano rispettate le
quattro condizioni fondamentali che, come indicato dal Comitato
nazionale di Bioetica, qualificano il consenso informato stesso:
a) la qualita' della comunicazione e dell'informazione;
b) la comprensione dell'informazione;
c) la liberta' decisionale del paziente;
d) la capacita' decisionale del paziente.
3.7.2 Pertanto affinche' il consenso informato sia considerato
validamente prestato, deve essere esplicitato in appositi moduli
predisposti a cura della struttura presso la quale viene effettuata
la ricerca, (o dal Centro ove opera lo sperimentatore Coordinatore
nel caso di sperimentazioni multicentriche), in conformita' a criteri
indicati nel paragrafo 4.8 e in particolare 4.8.10 delle G.C.P.,
utilizzando termini chiari, semplici e comprensibili, evitando il
gergo medico, e illustrando termini tecnicoscientifici eventualmente
utilizzati e specificamente indicando l'eventuale uso di un placebo.
3.7.3 Nel caso di sperimentazioni multicentriche, il C.E. puo'
integrare i moduli di informazione al paziente e il consenso
informato in rapporto a specifiche esigenze.
3.7.4 E' inoltre necessario indicare il responsabile medico della
ricerca, al quale fare riferimento per ulteriori informazioni e
spiegazioni, fatta salva la facolta' di consultare, in qualunque
momento, un medico di fiducia.
3.7.5 Il C.E. prendera' in considerazione l'adeguatezza delle
modalita' di raccolta di consenso quale elemento necessario ai fini
dell'adozione di un parere favorevole.
3.7.6 Poiche' il consenso informato rappresenta una forma
imperfetta di tutela del soggetto, l'ottenimento del consenso
informato non e' una garanzia sufficiente di eticita' e non esime il
Comitato dalla necessita' di una valutazione globale della
sperimentazione.
3.7.7 Il C.E. valutera' inoltre l'idoneita' delle condizioni
logistiche e del tempo riservati all'informazione; la conoscenza del
protocollo e delle sue implicazioni da parte del personale, come
condizione necessaria ad una informazione trasparente; l'eventuale
coinvolgimento, nel fornire le informazioni, del medico di famiglia
del paziente o di altre persone che il paziente ritiene opportuno per
la sua sicurezza.
3.7.8 Come previsto dalle GCP per i medicinali destinati a terapie
in situazioni di emergenza, quando non e' possibile ottenere il
previo consenso del soggetto, bisogna chiedere il consenso del suo
rappresentante legalmente riconosciuto, se presente. Qualora non sia
possibile ottenere il previo consenso del soggetto, e non e'
disponibile il suo rappresentante legalmente riconosciuto,
l'arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel
protocollo e/o in altri documenti, con l'approvazione documentata del
Comitato etico, per tutelare i diritti, la sicurezza ed il benessere
del soggetto e per assicurare la conformita' alle disposizioni
normative applicabili. Il soggetto, od il suo rappresentante
legalmente riconosciuto, deve essere informato in merito allo studio
il piu' presto possibile e deve essere chiesto il consenso a
continuare ed ogni altro consenso, eventualmente necessario.
3.7.9 La sperimentazione su minore deve essere effettuata in
ottemperanza ai criteri delle specifiche linee guida europee in
materia di sperimentazione in eta' pediatrica recentemente approvate
dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, alle quali si
rinvia (1), e se non vi sia la possibilita' di perseguire analoghi
risultati con la sperimentazione su soggetti di maggiore eta'. Essa
e' comunque vincolata al valido consenso di chi esercita la podesta'
dei genitori; conformemente alle richiamate linee guida europee, il
minore, compatibilmente con la sua eta', ha diritto ad essere
personalmente informato sulla sperimentazione con un linguaggio ed in
termini a lui comprensibili e richiesto di firmare personalmente il
proprio consenso in aggiunta a quello del legale rappresentante; il
minore deve potersi rifiutare di partecipare alla sperimentazione.
3.7.10 Se uno studio clinico include soggetti non pienamente capaci
di intendere e di decidere, la decisione sul consenso informato sara'
presa dal rappresentante legalmente riconosciuto. Soggetti in queste
condizioni non possono essere inclusi in sperimentazioni non
terapeutiche (cioe' in cui non e' prevedibile un beneficio
terapeutico per il soggetto o un beneficio a fini preventivi),
neppure con il consenso del rappresentante legale.
Eventuali eccezioni a questa norma possono essere ammesse solo se
soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.8.14 delle ICH-GCP
allegate al decreto ministeriale 15 luglio 1997, e se rischi e
sofferenze per i pazienti sono di minima entita', e il protocollo
sottoposto al Comitato dia di cio' assicurazioni esaurienti.
3.8 Placebo:
3.8.1 Nel testo per ottenere il consenso informato e' necessario
esplicitare l'indicazione della possibilita' di somministrare il
placebo, quando prevista. Gli aspetti etici e la liceita' dell'uso
del placebo sono oggetto di dibattito. In linea di principio i
pazienti del gruppo di controllo non possono essere privati di una
terapia efficace se questa e' disponibile e non possono essere
trattati con un placebo, se cio' comporta sofferenza, prolungamento
di malattia o rischio.
3.8.2 Si ricorda che l'uso del placebo appare incompatibile con la
dichiarazione di Helsinki:
"ad ogni paziente, inclusi quelli del gruppo di controllo, se
previsto, dovrebbe essere assicurata la migliore prova diagnostica ed
il miglior mezzo terapeutico".
3.8.3 Si puo' ammettere l'uso del placebo se non e' disponibile per
il gruppo di controllo una terapia consolidata di provata efficacia,
o come complemento a un trattamento di provata efficacia nel gruppo
di controllo, per consentire il doppio cieco rispetto ai soggetti del
gruppo sperimentale, assegnati al trattamento in valutazione
associato a quello di provata efficacia.
3.9 Altri compiti del Comitato etico:
3 9.1 Il Comitato etico valuta i rapporti sull'avanzamento della
sperimentazione; al riguardo, nei casi di sperimentazione con
medicinali si fa riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.10
delle ICH-GCP allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1997; il
C.E. valuta altresi' gli eventi avversi come previsto dalle GCP e in
conformita' agli obblighi di segnalazione e ai tempi previsti dalle
normative vigenti e a quelli eventualmente fissati nel protocollo.
Sulla base di eventuali eventi avversi o di rapporti che segnalano un
inadeguato avanzamento della sperimentazione il Comitato etico puo'
rivedere il giudizio sulla sperimentazione precedentemente espresso.
3.9.2 Il Comitato etico e' responsabile del controllo delle
comunicazioni che lo sponsor ha l'obbligo di trasmettere ai sensi
della circolare n. 8 del 10 luglio 1997 (allegati 2 ae) e successivi
aggiornamenti, relativi all'inizio, l'eventuale interruzione e la
conclusione delle sperimentazioni. Il C.E. informa il Ministero
dell'avvenuta autorizzazione alla sperimentazione.
3.10 Il Comitato etico, nei casi in cui la sperimentazione sia di
competenza del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni, fatte
salve le proprie competenze e prerogative, si coordina con questo,
secondo le modalita' previste dallo stesso Comitato nazionale.
(1) Doc. CPMP(EWP/462/1995, 17 marzo 1997), "Note for guidance on
Clinical Invesigation of medicinal products in children" approvate
dal CPMP/EMEA nel marzo 1997.
4. Procedure.
4.1 Il Comitato etico elegge al proprio interno un presidente e un
altro membro che eventualmente lo sostituisca. I membri del Comitato
non possono delegare altri in proprio luogo. Il C.E. adotta un
regolamento che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e
dell'ufficio di segreteria, con particolare attenzione ai tempi e
alle modalita' di convocazione delle riunioni (con intervalli di
regola non oltre 1 mese), alla designazione dei relatori, ai criteri
adottati per la valutazione dei risultati e di possibili eventi
avversi, alla verbalizzazione delle attivita' del Comitato, alle
procedure di decadimento o per le dimissioni dei componenti, alle
modalita' di presentazione della documentazione ai componenti con il
necessario anticipo per gli approfondimenti da parte dei componenti
stessi, alle modalita' da adottare durante le sedute al fine di
evitare ogni possibile conflitto d'interesse.
4.2 Il Comitato rende pubblicamente disponibile le modalita' di
valutazione e di adozione dei pareri tra cui il quorum necessario per
l'espressione del parere, che comunque deve essere almeno della meta'
piu' uno dei componenti; le decisioni sono prese dalla maggioranza
degli aventi diritto al voto.
4.3 Il Comitato rende pubblicamente disponibili la propria
composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la
valutazione delle sperimentazioni proposte (di regola non oltre 60
giorni), gli oneri previsti a carico dei proponenti la
sperimentazione e i verbali delle riunioni. Il Comitato e' tenuto a
informare motivatamente lo sponsor della decisione assunta.
4.4 Il Comitato puo' richiedere ai proponenti una sperimentazione;
ulteriori informazioni a chiarimento e completamento del protocollo
proposto, da fornire per iscritto e/o nel corso di riunioni del
Comitato.
4.5 La documentazione relativa all'attivita' del Comitato, inclusa
quella prodotta dai proponenti le sperimentazioni, va archiviata a
cura dell'ufficio di segreteria e resa disponibile nei casi di
sperimentazioni cliniche dei medicinali per il periodo previsto dalle
G.C.P. dopo il completamento della sperimentazione, ai fini delle
attivita' di vigilanza del Ministero della sanita' previste dal
decreto ministeriale 18 marzo 1998.
4.6 I medicinali occorrenti alla sperimentazione verranno inviati
dallo sponsor alla farmacia dell'azienda che provvedera' alla loro
registrazione, appropriata conservazione e consegna allo
sperimentatore.
5. Aspetti economici.
I Comitati etici verificheranno che siano osservati i seguenti
principi.
5 .1 Fornitura da parte dello sponsor, o del titolare di fondi di
ricerca, delle attrezzature ed altro materiale inventariabile non in
possesso della struttura, necessari per la ricerca e di tutto il
materiale di consumo, compresi i medicinali da impiegare nella
sperimentazione (incluso l'eventuale placebo), ad eccezione di quel
materiale che, non costituendo spesa aggiuntiva ai fini della
sperimentazione, fa parte di trattamenti, terapie e interventi
consolidati, previsti nella sperimentazione stessa. Il Comitato si
accerta infatti che siano a carico dello sponsor, o di fondi di
ricerca ad hoc, tutte le spese aggiuntive che l'Istituzione o gli
stessi pazienti dovranno affrontare per effetto della
sperimentazione, nonche' gli oneri di funzionamento del Comitato
etico stesso. Tali oneri, non avendo il C.E. scopo di lucro, sono
limitati al rimborso delle spese sostenute dai componenti, dalla
segreteria, dalla struttura per il funzionamento del Comitato,
nonche' ad un gettone di presenza, ove previsto; tali oneri debbono
essere registrati e resi pubblicamente disponibili.
5.2 Il Comitato verifica che lo sponsor, o i fondi di ricerca ad
hoc, garantiscano una idonea copertura assicurativa dei soggetti in
sperimentazione che li tuteli da qualunque danno direttamente o
indirettamente derivante dalla sperimentazione, nonche' la copertura
assicurativa degli sperimentatori. Il Comitato valuta la congruita'
dell'eventuale rimborso di spese e della compensazione per mancato
guadagno di volontari sani partecipanti alla sperimentazione,
comunque a carico dello sponsor o di fondi di ricerca ad hoc.
5.3 Il Comitato valuta la congruita' di eventuali compensi erogati
dallo sponsor al personale sanitario o amministrativo coinvolto nella
sperimentazione, per i quali debbono essere escluse contrattazioni
dirette con lo sponsor.

APPENDICE ALL'ALLEGATO
AL DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1998
Principali riferimenti al Comitato etico dall'allegato al decreto
ministeriale 15 luglio 1997 recante le norme di buona pratica clinica
dell'U.E.
(N.B.: Quanto segue, riportato per praticita' nel presente
documento, non esaurisce i riferimenti al C.E. presenti nelle G.C.P.;
si rinvia alle G.C.P. stesse per una esaustiva conoscenza dei compiti
e delle responsabilita' attribuite ai C.E.).
DAL GLOSSARIO.
1.27 Comitato etico indipendente (IEC).
Una struttura indipendente (una Commissione o un Comitato di
revisione dell'istituzione, regionale, nazionale o sovranazionale),
costituita da professionisti medici/scientifici e membri non
medici/scientifici con la responsabilita' di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in
uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione.
Tale struttura e' responsabile, tra l'altro, di effettuare la
revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente
al protocollo di studio, alla idoneita' del/gli sperimentatore/i,
delle strutture, nonche' ai metodi ed al materiale da impiegare per
ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo
studio clinico.
Lo stato legale, la composizione, la funzione, l'operativita' e le
disposizioni normative che si riferiscono ai comitati etici
indipendenti possono variare da Paese a Paese, ma devono comunque
consentire al comitato etico indipendente di agire nel rispetto della
GCP descritta in questa linea guida.
1.28 Consenso informato.
Una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente
di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere stato
informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua
decisione. Il consenso informato e' documentato mediante un modulo di
consenso informato scritto, firmato e datato.
2. PRINCIPI DI GCP DELL'ICH.
2.1 Gli studi clinici devono essere condotti in conformita' ai
principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di
Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normative
applicabili.
2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati
rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia
per il singolo soggetto dello studio che per la societa'. Uno studio
potra' essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti
giustificano i rischi.
2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello
studio costituiscono le considerazioni piu' importanti e devono
prevalere sugli interessi della scienza e della societa'.
2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative
ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare
lo studio clinico proposto.
2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e
devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.
2.6 Lo studio deve essere condotto in conformita' al protocollo che
abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una
commissione di revisione dell'istituzione (IRB)/un comitato etico
indipendente (IEC).
2.7 Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese
nell'interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la
responsabilita' di un medico qualificato oppure, se del caso, di un
dentista qualificato.
2.8 Tutti gli individui coinvolti nell'effettuazione di uno studio
devono possedere l'istruzione, la preparazione e l'esperienza
necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.
2.9 Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito
da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.
2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere
registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un
accurato resoconto, interpretazione e verifica.
2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che
potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di
riservatezza e confidenzialita' previste dalle disposizioni normative
applicabili.
2.12 I prodotti in sperimentazione devono essere preparati,
gestiti, e conservati nel rispetto delle norme di buona fabbricazione
(GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto
prescritto dal protocollo approvato.
2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano
la qualita' di ogni singolo aspetto dello studio.
3. COMMISSIONE DI REVISIONE DELL'ISTITUZIONE/COMI-
TATO ETICO INDIPENDENTE (IRB/IEC).
3.1 Responsabilita'.
3.1.1 Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza, ed il
benessere di tutti i soggetti che partecipano allo studio. Deve
essere prestata particolare attenzione agli studi che coinvolgano
soggetti vulnerabili.
3.1.2 L'IRB/IEC deve ottenere i seguenti documenti:
Protocollo/i dello studio e emendamento/i, modulo/i di consenso
informato scritto e modifiche del modulo di consenso proposte dallo
sperimentatore per uno specifico studio, procedure di reclutamento
dei soggetti (per esempio avvisi), informazioni scritte da fornire ai
soggetti, dossier dello sperimentatore (IB), informazioni disponibili
sulla sicurezza, informazioni su pagamento e indennizzo per i
soggetti, il curriculum vitae aggiornato dello sperimentatore e/o
altra documentazione relativa alle qualifiche, e tutti gli altri
documenti che l'IRB/IEC ritiene necessari per adempiere alle proprie
responsabilita';
l'IRB/IEC deve esaminare uno studio clinico proposto in un tempo
ragionevole e deve documentare il suo parere per iscritto,
identificando chiaramente lo studio, i documenti esaminati e le date
per quanto riguarda:
approvazione/parere favorevole;
modifiche richieste prima di poter esprimere approvazione/parere
favorevole;
mancata approvazione/parere negativo; e
annullamento/sospensione di qualsiasi precedente
approvazione/parere favorevole.
3.1.3 L'IRB/IEC deve considerare le qualifiche dello sperimentatore
per lo studio proposto, sulla base di un curriculum vitae aggiornato
e/o di ogni altra documentazione pertinente richiesta dall'IRB/IEC
stesso.
3.1.4 L'IRB/IEC deve periodicamente riesaminare ogni studio in
corso ad intervalli ritenuti appropriati per il grado di rischio per
i soggetti, comunque almeno una volta all'anno.
3.1.5 L'IRB/IEC puo' richiedere che vengano fornite ai soggetti
ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate al punto 4.8.10 nel
caso in cui, a proprio giudizio, tali ulteriori informazioni
contribuiscano significativamente alla tutela dei diritti, della
sicurezza, e/o del benessere dei soggetti.
3.1.6 Nel caso in cui venga condotto uno studio nonterapeutico con
il consenso del rappresentante legalmente riconosciuto (vedi 4.8.12 e
4.8.14), l'IRB/IEC deve garantire che il protocollo proposto e/o
altra documentazione soddisfino i principi etici fondamentali e
rispettino le disposizioni normative applicabili a tali tipi di
studio.
3.1.7 Nel caso in cui il protocollo indichi che non sia possibile
ottenere il previo consenso del soggetto o del rappresentante
legalmente riconosciuto del soggetto (vedi 4.8.15), l'IRB/IEC deve
garantire che il protocollo proposto e/o altra documentazione
soddisfino i principi etici fondamentali e che rispettino le
disposizioni normative applicabili a tali tipi di studio (cioe' in
situazioni di emergenza).
3.1.8 L'IRB/IEC deve valutare sia l'ammontare che il metodo di
pagamento dei soggetti al fine di garantire che non vi siano
situazioni di coercizione ne' di influenza indebita sui soggetti
dello studio. I pagamenti ad un soggetto devono essere rateizzati e
non condizionati esclusivamente al completamento dello studio da
parte del soggetto.
3.1.9 L'IRB/IEC deve garantire che le informazioni relative al
pagamento dei soggetti dello studio, compresi metodi, somme, e tempi
di pagamento, siano ben chiarite nel modulo di consenso informato
scritto e in ogni altra informazione scritta che venga fornita ai
soggetti. Deve essere specificato il modo in cui verra' rateizzato il
pagamento.
3.2 Composizione, funzioni e operativita'.
3.2.1 L'IRB/IEC deve essere composto da un numero ragionevole di
membri che globalmente possiedono le qualifiche e l'esperienza
necessarie per esaminare e valutare gli aspetti scientifici, medici
ed etici dello studio proposto. Si raccomanda che l'IRB/IEC
comprenda:
a) almeno cinque membri;
b) almeno un membro la cui area di interesse primario sia di
carattere non scientifico;
c) almeno un membro che sia indipendente dall'istituzione/dal
centro di sperimentazione.
Solamente i membri dell'IRB/IEC che risultano indipendenti dallo
sperimentatore e dallo sponsor dello studio possono votare/dare un
proprio parere sullo studio.
Deve essere conservato un elenco dei membri dell'IRB/IEC e delle
loro qualifiche.
3.2.2 L'IRB/IEC deve agire nel rispetto di procedure operative
scritte, conservare registrazioni scritte delle sue attivita' e
verbali delle riunioni, attenersi alla GCP e alle disposizioni
normative applicabili.
3.2.3 Un IRB/IEC deve prendere le proprie decisioni durante
incontri prestabiliti ai quali sia presente almeno il quorum dei
componenti, cosi' come previsto dalle procedure operative scritte.
3.2.4 Solamente i membri che partecipano alle revisioni e alle
discussioni dell'IRB/IEC devono votare/fornire pareri e/o
suggerimenti.
3..2.5 Lo sperimentatore puo' fornire informazioni su ogni aspetto
dello studio, ma non deve partecipare alle delibere dell'IRB/IEC ne'
al voto/parere dell'IRB/IEC.
3.2.6 Un IRB/IEC puo' convocare, per consulenza, persone esterne
con esperienza in specifiche aree.
3.3 Procedure.
L'IRB/IEC deve stabilire, documentare per iscritto e seguire le sue
procedure, che devono comprendere:
3.3.1 Determinazione della sua composizione (nomi e qualifiche dei
suoi membri) e dell'autorita' sotto cui e' stato istituito.
3.3.2 Programmazione degli incontri, comunicazione ai suoi membri e
gestione delle riunioni.
3.3.3 Revisione degli studi dal loro inizio e per tutta la loro
durata.
3.3.4 Determinazione della frequenza delle revisioni periodiche,
secondo necessita'.
3.3.5 Attuazione, sulla base delle disposizioni normative
applicabili, di rapida revisione e approvazione/parere favorevole per
piccole modifiche in studi in corso che abbiano gia' ottenuto
approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC.
3.3.6 Specificazione che nessun soggetto deve essere ammesso ad uno
studio prima che l'IRB/IEC non abbia fornito approvazione
scritta/parere favorevole sullo studio.
3.3.7 Specificazione che non devono essere avviate deviazioni dal
protocollo, ne' modifiche allo stesso, senza che l'IRB/IEC abbia
espresso per iscritto approvazione/parere favorevole ad uno specifico
emendamento, eccetto quando cio' sia necessario per eliminare i
rischi immediati per i soggetti o quando la/le modifica/che
riguarda/riguardano esclusivamente aspetti logistici o amministrativi
dello studio (per esempio, cambio del responsabile del monitoraggio,
del recapito telefonico) (vedi 4.5.2).
3.3.8 Specificazione che lo sperimentatore deve immediatamente
riferire all'IRB/IEC relativamente a:
a) deviazioni dal protocollo, o modifiche allo stesso, al fine di
eliminare i rischi immediati per i soggetti dello studio (vedi 3.3.7,
4.5.2, 4.5.4).
b) modifiche che aumentino il rischio per i soggetti e/o che
incidano significativamente sulla conduzione dello studio (vedi
4.10.2).
c) tutte le reazioni avverse da farmaci (ADR) che siano sia serie
che inattese;
d) nuove informazioni che possano incidere negativamente sulla
sicurezza dei soggetti o sulla conduzione dello studio.
3.3.9 Garanzia di una tempestiva notifica scritta da parte
dell'IRB/IEC allo sperimentatore/all'istituzione per quanto riguarda:
a) le sue decisioni/pareri relativi allo studio;
b) le motivazioni delle sue decisioni/pareri;
c) procedure per l'appello alle sue decisioni/pareri.
3.4 Documentazione.
L'IRB/IEC deve conservare tutta la documentazione pertinente (per
esempio procedure scritte, elenchi dei membri con relativa
professione/istituzione di appartenenza, i documenti presentati,
verbali delle riunioni e corrispondenza) per un periodo di almeno 3
anni dopo il termine dello studio e deve renderla disponibile su
richiesta da parte delle autorita' regolatorie.
Gli sperimentatori, gli sponsor o le autorita' regolatorie possono
chiedere all'IRB/IEC di fornire le procedure scritte e gli elenchi
dei suoi membri.
DAL PARAGRAFO 4.
4.4 Comunicazioni con l'IRB/IEC.
4.4.1 Prima di iniziare uno studio, lo sperimentatore/istituzione
deve ricevere l'approvazione od il parere favorevole scritto e datato
dall'IRB/IEC per il protocollo dello studio, per il modulo di
consenso informato scritto, per gli aggiornamenti del modulo di
consenso, per le procedure di reclutamento dei soggetti (ad esempio
comunicazioni informative sullo studio) e per ogni altra eventuale
informazione scritta da fornire ai soggetti.
4.4.2 Nell'ambito della domanda scritta dello
sperimentatore/istituzione all'IRB/IEC, lo sperimentatore/istituzione
deve fornire all'IRB/IEC una copia aggiornata del Dossier dello
sperimentatore. Se questo viene aggiornato nel corso dello studio, lo
sperimentatore/istituzione ne deve fornire una copia all'IRB/IEC.
4.4.3 Nel corso dello studio, lo sperimentatore/istituzione deve
fornire all'IRB/IEC tutti i documenti soggetti a revisione.
4.5 Aderenza al protocollo.
4.5.1 Lo sperimentatore/istituzione deve condurre lo studio in
conformita' al protocollo concordato con lo sponsor e, se necessario,
con le autorita' regolatorie previa approvazione/parere favorevole da
parte dell'IRB/IEC. Lo sperimentatore/istituzione e lo sponsor devono
firmare il protocollo od un contratto alternativo per confermare
l'accordo.
4.5.2 Lo sperimentatore non deve attuare alcuna deviazione dal
protocollo ne' modifica dello stesso senza accordo con lo sponsor e
senza previa revisione ed approvazione/parere favorevole documentati
da parte dell'IRB/IEC della modifica, eccetto quando cio' sia
necessario per eliminare un rischio immediato per i soggetti oppure
quando i cambiamenti implicano solo aspetti logistici od
amministrativi dello studio (ad es. cambiamento del responsabile del
monitoraggio, cambiamento del recapito telefonico).
4.5.3 Lo sperimentatore o la persona designata dallo sperimentatore
deve documentare e spiegare ogni eventuale deviazione dal protocollo
approvato.
4.5.4 Lo sperimentatore puo' attuare una deviazione dal protocollo
od un cambiamento dello stesso per eliminare un pericolo immediato
per i soggetti partecipanti alla sperimentazione senza previa
approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC. Non appena possibile, la
deviazione od il cambiamento attuati, le ragioni di cio' e, se e' il
caso, le modifiche del protocollo devono essere inviate:
a) all'IRB/IEC per la revisione e l'approvazione/parere favorevole;
b) allo sponsor per accettazione e, se necessario;
c) alle autorita' regolatorie.
4.8 Consenso informato dei soggetti coinvolti nello studio.
4.8.1 Nell'ottenere e documentare il consenso informato, lo
sperimentatore deve ottemperare alle disposizioni normative
applicabili e deve aderire alla GCP ed ai principi etici che hanno la
loro origine nella "Dichiarazione di Helsinki". Prima di iniziare lo
studio, lo sperimentatore deve avere approvazione/parere favorevole
per iscritto dell'IRB/IEC sul modulo di consenso informato scritto e
di ogni altra informazione scritta da fornire ai soggetti.
4.8.2 Il modulo di consenso informato scritto ed ogni altra
informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti, devono
essere riveduti ogni volta che divengano disponibili nuove
informazioni importanti pertinenti per il consenso del soggetto.
Qualsiasi modulo di consenso informato scritto e le informazioni
scritte modificati devono ricevere l'approvazione/parere favorevole
dell'IRB/IEC prima di essere usati. Il soggetto od il suo
rappresentante legalmente riconosciuto devono essere informati
tempestivamente qualora divengano disponibili nuove informazioni
rilevanti per la volonta' del soggetto a continuare la sua
partecipazione allo studio. La comunicazione di queste informazioni
deve essere documentata.
4.8.3 Ne' lo sperimentatore ne' il personale che partecipa allo
studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su
un soggetto per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare
ad uno studio.
4.8.4 Nessuna delle informazioni orali e scritte concernenti lo
studio, compreso il modulo di consenso informato scritto, deve
contenere un linguaggio che costringa il soggetto od il suo
rappresentante legalmente riconosciuto a rinunciare, anche solo
apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o
sembri esonerare lo sperimentatore, l'istituzione, lo sponsor od i
loro rappresentanti dalla responsabilita' per negligenza.
4.8.5 Lo sperimentatore, o una persona da lui designata, deve
informare con completezza il soggetto o, se il soggetto non e' in
grado di fornire il consenso informato, il suo rappresentante
legalmente riconosciuto, di tutti gli aspetti inerenti lo studio,
inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione
dell'IRB/IEC.
4.8.6 Il linguaggio usato nelle informazioni orali e scritte
concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso informato
scritto, deve essere il piu' possibile pratico, non tecnico e deve
essere comprensibile per il soggetto o per il suo rappresentante
legalmente riconosciuto e per il testimone imparziale, ove
applicabile.
4.8.7 Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo
sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare al
soggetto, od al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto il
tempo necessario e la possibilita' di informarsi in merito ai
particolari dello studio prima di decidere se partecipare o meno ad
esso. A tutte le domande relative allo studio deve essere data una
risposta soddisfacente per il soggetto o per il suo rappresentante
legalmente riconosciuto.
4.8.8 Prima della partecipazione del soggetto allo studio, il
modulo di consenso informato scritto deve essere firmato e datato
personalmente dal soggetto, o dal suo rappresentante legalmente
riconosciuto, e dalla persona che ha condotto la discussione relativa
al consenso informato.
4.8.9 Se un soggetto o il suo rappresentante legalmente
riconosciuto non sono in grado di leggere, un testimone imparziale
deve essere presente durante l'intera discussione relativa al
consenso informato.
Il testimone deve firmare e datare personalmente il modulo di
consenso informato dopo che:
il modulo di consenso informato scritto e qualsiasi altra
informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti sono stati
letti e spiegati al soggetto o ad un suo rappresentante legalmente
riconosciuto;
il soggetto, o il suo rappresentante legalmente riconosciuto hanno
fornito il consenso verbale alla partecipazione allo studio;
il soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto, se in
grado di farlo, hanno firmato e datato personalmente il modulo di
consenso informato.
Firmando il modulo di consenso, il testimone attesta che le
informazioni contenute nel modulo di consenso informato e qualsiasi
altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente al
soggetto, o al suo rappresentante legalmente riconosciuto, e sono
state apparentemente comprese dagli stessi e che il consenso
informato e' stato liberamente fornito dal soggetto o dal suo
rappresentante legalmente riconosciuto.
4.8.10 Sia la discussione sul consenso informato che il modulo di
consenso informato scritto ed ogni altra eventuale informazione
scritta che deve essere fornita al soggetto devono comprendere una
spiegazione di quanto segue:
a) che lo studio implica ricerca;
b) lo scopo dello studio;
c) il/i trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilita' di
un'assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti;
d) le procedure dello studio da seguire, comprese tutte le
procedure invasive;
e) le responsabilita' del soggetto;
f) quegli aspetti dello studio che siano sperimentali;
g) i rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il
soggetto e, ove applicabile, per l'embrione, il feto od il neonato;
h) i benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi e' alcun
beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne
consapevole;
i) la/e procedura/e o il/i ciclo/i di trattamento alternativi che
possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali
benefici e rischi importanti;
j) l'indennizzo e/o il trattamento disponibile per il soggetto
nell'eventualita' di un danno correlato allo studio;
k) l'eventuale rateizzazione prevista del pagamento
dell'indennita'/rimborso per il soggetto che partecipa allo studio.
l) le eventuali spese previste per il soggetto che partecipa allo
studio;
m) che la partecipazione del soggetto allo studio e' volontaria e
che il soggetto puo' rifiutarsi di partecipare allo studio o puo'
ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalita'
o perdita dei benefici di cui il soggetto ha comunque diritto;
n) che allo/agli addetti al monitoraggio, o allo/agli addetti alla
verifica, all'IRB/IEC ed alle autorita' regolatorie sara' consentito
l'accesso diretto alla documentazione medica originale del soggetto
per una verifica delle procedure dello studio clinico e/o dei dati,
senza violare la riservatezza del soggetto nella misura permessa
dalle leggi e dalle regolamentazioni applicabili e che, firmando un
modulo di consenso informato, il soggetto od il suo rappresentante
legalmente riconosciuto sta autorizzando tale accesso;
o) che le documentazioni che identificano il soggetto saranno
mantenute riservate e, nella misura permessa dalle leggi e/o dalle
regolamentazioni applicabili, non saranno rese pubblicamente
disponibili. Se i risultati dello studio vengono pubblicati,
l'identita' del soggetto restera' segreta;
p) che il soggetto, od il suo rappresentante legalmente
riconosciuto, sara' informato tempestivamente, qualora divengano
disponibili informazioni che possano influenzare la volonta' del
soggetto di continuare la partecipazione allo studio;
q) la/e persona/e da contattare per ulteriori informazioni
riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano allo
studio e chi contattare nell'eventualita' di un danno correlato allo
studio;
r) le circostanze prevedibili e/o le ragioni prevedibili per le
quali la partecipazione del soggetto allo studio possa essere
interrotta;
s) la durata prevista della partecipazione del soggetto allo
studio;
t) il numero approssimativo di soggetti che partecipano allo
studio.
4.8.11 Prima della partecipazione allo studio, il soggetto, od il
suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia
del modulo di consenso informato scritto firmata e datata ed ogni
altra informazione scritta fornita ai soggetti. Durante la
partecipazione del soggetto allo studio, il soggetto, od il suo
rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia
firmata e datata degli aggiornamenti del modulo di consenso informato
ed una copia di eventuali modifiche delle informazioni scritte
fornite ai soggetti.
4.8.12 Quando uno studio clinico (terapeutico o non terapeutico)
include soggetti che possano essere arruolati nello studio solo con
il consenso del rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto
(ad esempio: minori o pazienti con demenza grave), il soggetto deve
essere informato in merito allo studio nella misura compatibile con
la sua capacita' di comprensione e, se e' in grado, deve firmare e
datare personalmente il modulo di consenso informato scritto.
4.8.13 Ad eccezione di quanto riferito nel punto 4.8.14, uno studio
non terapeutico (cioe' uno studio in cui non sia previsto un
beneficio clinico diretto per il soggetto), deve essere condotto in
soggetti che diano personalmente il loro consenso e che firmino e
datino il modulo di consenso informato scritto.
4.8.14 Studi non terapeutici possono essere condotti in soggetti
con il consenso di un rappresentante legalmente riconosciuto, purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli obiettivi dello studio non possono essere raggiunti da uno
studio che coinvolga soggetti in grado di fornire personalmente il
loro consenso informato;
b) i rischi prevedibili per i soggetti siano modesti;
c) l'impatto negativo sul benessere del soggetto sia ridotto al
minimo e sia modesto;
d) lo studio non sia vietato dalla legge;
e) l'approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC sia espressamente
richiesto in merito all'inclusione di questi soggetti e
l'approvazione/parere favorevole tratti esaurientemente questo
aspetto.
Questi studi, a meno che non sia giustificata un'eccezione, devono
essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia od una
condizione fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in
studio. I soggetti in questi studi devono essere controllati in
maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio
se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.
4.8.15 In situazioni d'emergenza, quando non e' possibile ottenere
il previo consenso del soggetto, bisogna chiedere il consenso del suo
rappresentante legalmente riconosciuto, se presente. Qualora non sia
possibile ottenere il previo consenso del soggetto, e non e'
disponibile il suo rappresentante legalmente riconosciuto,
l'arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel
protocollo e/o in altri documenti, con l'approvazione/parere
favorevole documentato dell'IRB/IEC, per tutelare i diritti, la
sicurezza ed il benessere del soggetto e per assicurare la
conformita' alle disposizioni normative applicabili. Il soggetto, od
il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve essere informato
in merito allo studio il piu' presto possibile e deve essere chiesto
il consenso a continuare ed ogni altro consenso, eventualmente
necessario (vedi 4.8.10).
4.10 Rapporti sullo stato di avanzamento.
4.10.1 Lo sperimentatore deve inviare annualmente dei riassunti
scritti della situazione dello studio all'IRB/IEC o piu' di
frequente, se richiesto dall'IRB/IEC.
4.10.2 Lo sperimentatore deve fornire tempestivamente rapporti
scritti allo sponsor, all'IRB/IEC (vedi 3.3.8) e, se e' il caso,
all'istituzione in merito ad eventuali cambiamenti che influenzino la
conduzione dello studio e/o che aumentino il rischio per i soggetti.
DAL PARAGRAFO 5.
5.11 Conferma della revisione da parte dell'IRB/IEC.
5.11.1 Lo sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione:
a) il nome e l'indirizzo dell'IRB/IEC dello
sperimentatore/istituzione;
b) la dichiarazione emessa dall'IRB/IEC riguardo alla propria
conformita', da un punto di vista organizzativo ed operativo, alla
GCP, alle leggi e alle disposizioni normative applicabili;
c) l'approvazione/opinione favorevole documentata dell'IRB/IEC e,
qualora venga richiesto dallo sponsor, una copia del protocollo
vigente, il/i modulo/i per il consenso informato scritto e qualsiasi
altra informazione scritta da fornire ai soggetti, le procedure per
il reclutamento degli stessi, la documentazione relativa ai pagamenti
ed ai risarcimenti dei quali possono avvalersi i soggetti e qualsiasi
altro documento che l'IRB/IEC possa aver richiesto.
5.11.2 Qualora l'IRB/IEC vincoli la propria approvazione/opinione
favorevole alla/e modifica/che di qualsiasi aspetto della
sperimentazione, come ad esempio la/e modifica/che del protocollo,
del modulo per il consenso informato scritto e qualsiasi altra
informazione scritta da fornire ai soggetti e/o altre procedure, lo
sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione una copia
della/e modifica/che apportata/e e dovra' conoscere la data in cui
l'approvazione/opinione favorevole e' stata espressa dall'IRB/IEC.
5.11.3 Lo sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione la
documentazione e le date riguardanti ogni riconferma di
approvazione/riesame con opinione favorevole dell'IRB/IEC e di
qualsiasi revoca o sospensione dell'approvazione/opinione favorevole.