Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998

 

DECRETO 18 marzo 1998. 
Modalita' per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali 
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche. 

IL MINISTRO DELLA SANITA' 

Visti i decreti del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto 
1977, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 
1977, n. 216, e 1 settembre 1977, n. 238; 
Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, 
n 833; 
Viste le direttive del Consiglio delle comunita' europee del 28 
marzo 1983, n 83/189/CEE, e del 22 marzo 1988, n 88/182/CEE, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, 
rispettivamente, n. L 109/8 del 26 aprile 1983 e n 88/182/CEE del 22 
marzo 1988, che prevedono una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni tecniche; 
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1990, n. 297; 
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, 
n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991, n. 139; 
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 
giugno 1992, n. 139; 
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754; 
Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1997, n. 168, concernente la 
sperimentazione clinica dei medicinali; 
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 
del 18 agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida 
dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali; 
Vista la proposta di direttiva n. 97/0197 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative 
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della 
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano, presentata dalla 
Commissione il 3 settembre 1997; 
Vista la nota della Commissione europea del 13 novembre 1997, n. 
III/E/3/PHB/ivD(97), con la quale viene comunicato al Dipartimento 
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, l'avviso che 
non sia necessaria la notifica del presente decreto alla Commissione 
europea nel quadro della procedura istituita dalla direttiva 
83/189/CEE; 
Ravvisata la necessita' di adottare procedure che garantiscano nel 
modo piu' efficace la tutela di coloro che, previa espressione del 
consenso informato, partecipano alle sperimentazioni, consentendo, 
allo stesso tempo, la realizzazione tempestiva delle sperimentazioni 
cliniche dei medicinali; 
Considerato che dette procedure debbono ispirarsi a criteri di 
semplificazione e decentramento tali da evitare ogni duplicazione di 
valutazione da parte del Ministero della sanita' e dei comitati etici 
nonche' tali da definire diversi livelli di responsabilita' per i 
citati organismi; 
Considerata altresi' l'opportunita' di garantire un coordinamento 
nazionale, limitatamente alle sperimentazioni le cui implicazioni di 
sanita' pubblica rivestano aspetti particolarmente problematici o di 
emergenza, tramite l'istituzione di un comitato etico nazionale per 
le sperimentazioni, la cui composizione sara' stabilita con separato 
decreto, fatte comunque salve le competenze e le prerogative dei 
comitati etici delle strutture che partecipano a tali 
sperimentazioni; 
Rilevato che per la semplificazione delle procedure di 
autorizzazione della sperimentazione dei farmaci di nuova istituzione 
e dei relativi accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 
754, dovra' procedersi ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, in relazione a quanto previsto dal numero 111 
dell'allegato 1 alla medesima legge; 
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' - 
Sezione V, nella seduta del 21 maggio 1997; 
Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 25 giugno 
1997, concernente le modalita' per l'esenzione dagli accertamenti di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, 
n. 754, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche; 
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, recante 
le linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento 
dei comitati etici; 
Ritenuto, nelle more dell'iter di approvazione della citata 
proposta di direttiva n 97/0197, di adottare, tenuto conto dei 
summenzionati pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' e 
dalla Commissione unica del farmaco, disposizioni concernenti la 
sperimentazione di medicinali diversi da quelli richiamati nel citato 
art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, fatte salve eventuali 
successive modifiche rese necessarie dall'approvazione della 
normativa comunitaria attualmente in corso d'esame; 

Decreta: 
Art. 1. 

1. Il presente decreto si applica alla sperimentazione clinica dei 
medicinali diversi da quelli di nuova istituzione di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 
settembre 1994, n. 754. Nei confronti dei medicinali di nuova 
istituzione continuano ad applicarsi, fino all'emanazione del 
relativo regolamento prevista dall'art. 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, le disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 
1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977, 
rettificato con decreto ministeriale 25 agosto 1977, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 1 settembre 1977. 
2. Non sono sottoposti alla disciplina del decreto ministeriale 28 
luglio 1977, richiamato al comma 1, i medicinali per i quali sono 
disponibili sufficienti dati sulla qualita' e sulla sicurezza 
d'impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta 
per la sperimentazione clinica. 
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 viene accertata 
da parte del comitato etico competente secondo la procedura di cui 
all'art. 2 oppure da parte del Ministero della sanita' secondo la 
procedura di cui all'art. 3. 
4. Nulla e' mutato per quanto riguarda i medicinali impiegati nelle 
sperimentazioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1990 e di 
cui all'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

Art. 2. 

1. Qualora il medicinale che si intende sottoporre a 
sperimentazione rientri in una o piu' delle fattispecie elencate 
nell'allegato 1 e non rientri in nessuna delle fattispecie di cui 
all'allegato 2 del presente decreto, l'esenzione di un medicinale 
dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione, 
viene richiesta dal proponente della sperimentazione stessa alla 
struttura sanitaria interessata, che sottopone la domanda al comitato 
etico locale. 
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, la domanda viene presentata 
in conformita' alle modalita' stabilite con la circolare ministeriale 
10 luglio 1997, n. 8, unitamente alla dichiarazione del proponente 
relativa alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 
1 e dal comma 1 del presente articolo. 
3. Ai fini del presente decreto, per comitato etico locale si 
intende il comitato etico della struttura sanitaria di cui all'art. 2 
del decreto ministeriale 27 aprile 1992, nella quale si chiede di 
svolgere la sperimentazione, se trattasi di sperimentazione 
monocentrica, o della struttura di cui al citato art. 2 del decreto 
ministeriale 27 aprile 1992, nella quale opera lo sperimentatore 
coordinatore, per le sperimentazioni multicentriche; in assenza di 
comitato etico nell'ambito della struttura nella quale si intende 
svolgere la sperimentazione, si fa riferimento al comitato della 
regione o della provincia autonoma, ove esistente, o a quella di una 
struttura pubblica appositamente individuato dalla regione o 
provincia autonoma. 
4. I comitati etici di cui al comma 3 devono essere in possesso dei 
requisiti minimi e devono operare secondo le procedure previsti dalle 
"Linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica" di cui al 
decreto ministeriale 15 luglio 1997 richiamato in premessa, tenendo 
conto anche delle linee guida di riferimento per l'istituzione e il 
funzionamento dei comitati etici di cui al decreto ministeriale 18 
marzo 1998. 
5. I comitati etici si pronunciano entro sessanta giorni dalla 
ricezione della domanda. 
6. Le deliberazioni del comitato etico su ciascuna domanda di cui 
al comma 1 vengono notificate per iscritto dal responsabile della 
struttura sanitaria o di ricerca interessata al richiedente e, per 
conoscenza, al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla 
decisione stessa. La delibera deve contenere, separatamente, il 
giudizio sulla notorieta' del farmaco e le valutazioni di competenza 
del comitato etico ai sensi delle "Linee guida dell'Unione europea di 
buona pratica clinica". 
7. Qualora il comitato etico ritenga che il medicinale debba essere 
sottoposto agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 
754, il proponente la sperimentazione puo', entro trenta giorni dalla 
ricezione della deliberazione del comitato etico, chiedere al 
Ministero della sanita' che la questione venga esaminata dal comitato 
etico nazionale. 

Art. 3. 

1. Nei casi elencati nell'allegato 2, nonche' nei casi in cui non 
ricorra alcuna delle condizioni elencate nell'allegato 1, l'esenzione 
dagli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, viene richiesta dal 
proponente della sperimentazione al Ministero della sanita' - 
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. 
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate dal proponente in 
conformita' alla circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8, 
unitamente alla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti 
previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dal comma 1 del presente articolo. 

Art. 4. 

1. E' consentito di presentare una sola domanda per ottenere un 
identico giudizio di notorieta' per un dato medicinale. 
2. Nel presentare una domanda di esenzione dagli accertamenti di 
cui al presente decreto, il proponente deve comunque allegare 
eventuali esiti sfavorevoli all'esenzione sullo stesso medicinale, 
anche se per sperimentazioni diverse, comunque espressi dalle 
autorita' competenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione 
della domanda. 

Art. 5. 

1. Nulla e' mutato nel merito delle procedure adottate dai 
responsabili delle strutture sanitarie e di ricerca per autorizzare 
l'effettuazione delle sperimentazioni cliniche, salvo il fatto che 
dette autorizzazioni possono intervenire solo previa acquisizione del 
giudizio di notorieta' e del parere favorevole nel merito del 
comitato etico competente. 

Art. 6. 

1. E' istituito, presso il Dipartimento per la valutazione dei 
medicinali e la farmacovigilanza, il comitato etico nazionale per le 
sperimentazioni cliniche dei medicinali. 
2. Il comitato: 
a) esprime giudizio sulla notorieta' del farmaco nelle ipotesi 
disciplinate dagli articoli 2, comma 7, e 3; 
b) coordina le valutazioni eticoscientifiche di sperimentazioni 
multicentriche di rilevante interesse nazionale, su incarico 
espressamente conferito dal Ministro della sanita'; 
c) svolge gli ulteriori compiti specificati nel decreto del 
Ministro della sanita' di costituzione dell'organo. 

Art. 7. 

1. Presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 
farmacovigilanza del Ministero della sanita' sono istituiti: 
a) il registro dei comitati etici; 
b) il registro dei giudizi di notorieta' dei medicinali di non 
nuova istituzione; 
c) il registro delle sperimentazioni. 
2. Ai fini della istituzione del registro di cui al comma 1, 
lettera a), i responsabili delle strutture sanitarie o di ricerca, di 
cui all'art. 2, trasmettono entro sessanta giorni dalla entrata in 
vigore del presente decreto, oppure entro trenta giorni dalla 
costituzione dei comitati stessi, al Ministero della sanita' copia 
della delibera di istituzione del comitato. 
3. Ai fini della istituzione del registro di cui al comma 1, 
lettera b), il responsabile della struttura sanitaria o di ricerca 
trasmette al Ministero della sanita' copia della decisione ai sensi 
dell'art. 2, comma 6. 
4. Ai fini della istituzione del registro di cui al comma 1, 
lettera c), il proponente la sperimentazione trasmette al Ministero 
della sanita', entro trenta giorni dall'arruolamento del primo 
paziente per ciascun centro, copia del giudizio di notorieta', 
nonche' le informazioni di cui all'allegato 2a, corredato dello 
schema riassuntivo 1-bis, nonche', quando applicabili, le 
informazioni di cui agli allegati 2b, 2c, 2d, 2e, 4-bis, 4a, 4b, 4c, 
4d, 4e, della richiamata circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8. 
5. I proponenti le sperimentazioni sono tenuti a trasmettere al 
Ministero della sanita', dietro richiesta, copia della documentazione 
presentata a livello locale per ottenere il giudizio di notorieta' 
sul medicinale o l'autorizzazione alla sperimentazione. 
6. Il Ministero della sanita' effettua, a campione, la vigilanza 
sulle modalita' di istituzione e di funzionamento dei comitati etici 
nonche' sulle attivita' svolte dagli stessi nell'ambito della materia 
disciplinata dal presente decreto e dal decreto 15 luglio 1997. 

Art. 8. 

Le strutture sanitarie o di ricerca istituiscono: 
a) il registro dei giudizi di notorieta' dei medicinali di non 
nuova istituzione rilasciati dalla medesima struttura; 
b) il registro delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 
autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997 e del 
presente decreto. 
Detti registri sono tenuti a disposizione per le attivita' di 
vigilanza del Ministero della sanita'. 

Art. 9. 

1. Le domande di riconoscimento di medicinali di non nuova 
istituzione, gia' presentate al Ministero della sanita', per le quali 
il Ministero non abbia, entro la data di entrata in vigore del 
presente decreto, completata la relativa valutazione e che non 
permangano, ai sensi del presente decreto, di competenza del 
Ministero della sanita', debbono essere presentate in copia dai 
proponenti alle strutture sanitarie o di ricerca, previa eventuale 
integrazione anche ai sensi dell'art. 4 comma 2, ai fini del rilascio 
del giudizio sulla notorieta' del medicinale da parte dei relativi 
comitati etici locali. Fanno eccezione le domande per le quali il 
Ministero ha comunicato al proponente di aver richiesto gli 
accertamenti dell'Istituto superiore di sanita' di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 
settembre 1994, n 754; la decisione su dette domande resta nella 
competenza del Ministero della sanita'. 
2. Ai fini dell'ulteriore trattazione da parte del Ministero della 
sanita', le domande che restano di competenza del Ministero stesso 
sono confermate, da parte dei proponenti, entro trenta giorni dalla 
entrata in vigore del presente decreto. 
3. Fatte salve eventuali diverse determinazioni del Ministero della 
sanita', in relazione alle caratteristiche dei singoli medicinali, a 
decorrere dal 1 ottobre 1998, il giudizio di notorieta' per il 
riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione puo' essere 
utilizzato per un periodo di tre anni. 

Art. 10. 

1. Il decreto ministeriale 15 luglio 1997 e' integrato come segue: 
a) dopo il comma 4 dell'art. 3 e' inserito il seguente comma 5: 
" 5. In caso di valutazione sfavorevole di una sperimentazione da 
parte di un comitato etico, e di una ulteriore nuova domanda relativa 
alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o piu' parti, 
e' fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda copia/e 
dell'esito della/e precedente/i valutazione/i"; 
b) alla fine del comma 2 dell'art. 4 e' inserito il seguente 
periodo: "e purche' istituito ed operante nell'ambito di una 
struttura pubblica". 
2. L'allegato 2 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e' integrato 
dall'allegato 3 del presente decreto. 
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
Roma, 18 marzo 1998 
Il Ministro: Bindi 
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998 
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 141 

Allegato 1 

Condizioni per le quali il giudizio di notorieta' sui medicinali di 
non nuova istituzione deve essere richiesto ai Comitati etici ai fini 
della esenzione dagli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 
1994, n. 754. 

L'esenzione dagli accertamenti da espletare da parte dell'Istituto 
superiore di sanita' sulla innocuita' e la composizione del 
medicinale prima della sperimentazione sull'uomo, deve essere 
richiesta al comitato etico locale nei casi in cui il proponente 
dichiari, documentandolo: 
a) che per il medicinale sono disponibili sufficienti dati relativi 
alla qualita' ed alla sicurezza nell'uomo, in rapporto alla 
indicazione terapeutica proposta per la sperimentazione clinica; 
b) che il medicinale rientra in una o piu' delle condizioni di 
affidabilita' di cui al successivo punto I, nell'ambito delle 
specifiche previste dal successivo punto II. 
I) Condizioni di affidabilita' per i medicinali da utilizzare nelle 
sperimentazioni di fase II,III, bioequivalenza e biodisponibilita': 
a) il medicinale e' gia' autorizzato all'immissione in commercio in 
uno o piu' Paesi di cui al punto III; 
b) il medicinale e' gia' stato sottoposto a sperimentazione 
completata di fase uguale o precedente a quella proposta, con 
risultati favorevoli, in uno o piu' Paesi di cui al punto III; 
c) il medicinale e' stato esplicitamente autorizzato, per una 
sperimentazione di fase uguale a quella che si propone, dalla 
struttura centrale di uno o piu' Paesi di cui al punto III; 
d) il medicinale e' gia' stato utilizzato con risultati favorevoli, 
dando prova di qualita' e sicurezza nell'uomo, in rapporto alle 
indicazioni terapeutiche proposte, come comprovato da dati della 
letteratura scientifica internazionale; 
Il punto d) e' limitato alle sperimentazioni proposte da strutture 
universitarie, istituzioni pubbliche di ricerca, istituti pubblici di 
ricovero e cura a carattere scientifico e alla valutazione di 
comitati etici di dette strutture, con la clausola che i risultati 
non verranno utilizzati a fini dell'A.I.C. 
II) Specifiche delle condizioni di affidabilita' di cui al punto I: 
Quanto elencato al punto I deve riferirsi a medicinali che nella 
sperimentazione proposta vengano utilizzati con le seguenti 
caratteristiche rispetto alle sperimentazioni o alle autorizzazioni 
elencate al punto I medesimo: 
a) indicazione uguale; se diversa purche' supportata da dati 
clinici adeguati anche di fase I o II; 
b) dosaggio, posologia e durata del trattamento uguali; se 
differenti, purche' supportati da dati clinici adeguati anche di fase 
I o II; 
c) associazioni uguali; 
d) eccipienti anche diversi purche' gia' utilizzati nell'uomo; 
e) coloranti e aromi anche diversi purche' conformi a quanto 
previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, 
n. 209 e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; 
f) stessa via di somministrazione; se diversa purche' supportata da 
dati clinici adeguati anche di fase I o II. 
III) Paesi richiamati al punto I: 
a) Paesi aderenti allo Spazio economico europeo di cui alla legge 8 
luglio 1993 n. 300: 
"Ratifica ed esecuzione dell'accordo per lo Spazio economico 
europeo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 391 del 16 agosto 
1993; 
b) Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America. 

Allegato 2 

Condizioni per le quali il giudizio di notorieta' sui medicinali di 
non nuova istituzione deve essere richiesto al Ministero della 
sanita' ai fini della esenzione dagli accertamenti di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 
settembre 1994, n. 754. 

L'esenzione dagli accertamenti da espletare da parte dell'Istituto 
superiore di sanita' sulla innocuita' e la composizione del 
medicinale prima della sperimentazione sull'uomo deve essere 
richiesta al Ministero della sanita' nei casi in cui il proponente 
dichiari, documentandolo: 
1) che per il medicinale sono disponibili sufficienti dati relativi 
alla qualita' ed alla sicurezza nell'uomo, in rapporto alla 
indicazione terapeutica proposta per la sperimentazione clinica; 
2) che il medicinale proposto per la sperimentazione non rientra 
nelle condizioni di cui all'allegato 1; 
oppure 
che trattasi di ricorso al Ministero, avverso ad un parere del 
comitato etico competente ritenuto illegittimo o errato, ai sensi 
dell'art. 2, comma 7; 
oppure 
che trattasi di uno dei seguenti casi: 
a) medicinali per terapia genica e vaccini genici; 
b) oligonucleotidi antisenso e ribozimi; 
c) medicinali per terapie cellulari somatiche; 
d) radiofarmaci; 
e) sostanze stupefacenti o psicotrope; 
f) medicinali per il trattamento delle farmacotossicodipendenze; 
g) medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita. 

Allegato 3 

(Il presente allegato integra l'allegato 2 
al decreto ministeriale 15 luglio 1997) 

Linee guida per la qualita' 

Chimica dei principi attivi 
Requisiti relativi ai principi attivi 
Sviluppo di prodotti farmaceutici e processo di convalida 
Procedura del drug master file europeo per i principi attivi 
Eccipienti nel dossier di richiesta di autorizzazione 
all'immissione in commercio di un prodotto medicinale 
Materiali plastici primari per l'imballaggio 
Limitazioni all'impiego dell'ossido di etilene nella produzione di 
prodotti medicinali 
Impiego delle radiazioni ionizzanti nella produzione di prodotti 
medicinali 
Produzione del prodotto finito 
Specifiche e prove di controllo sul prodotto finito 
Analisi di stabilita' di principi attivi e di prodotti medicinali 
nuovi (*) 
Impurita' nei principi attivi nuovi 
Convalida analitica 
Convalida delle procedure di analisi: definizione e terminologia 
(*) 
Qualita' di forme farmaceutiche orali solide a rilascio prolungato 
Radiofarmaci 
Radiofarmaci basati su anticorpi monoclonali 
Qualita' di rimedi a base di erbe 

Linee guida per i prodotti ottenuti da biotecnologia 

Produzione e controllo di qualita' di prodotti medicinali derivati 
dalla tecnologia del DNA ricombinante 
Qualita' dei prodotti medicinali derivati dalla biotecnologia: 
analisi dei costrutti di espressione nelle cellule utilizzate per la 
produzione di farmaci contenenti r-DNA di derivazione proteica 
Produzione e controllo di qualita' di prodotti a base di citochine 
ottenuti per via biotecnologica 
Produzione e controllo di qualita' di anticorpi monoclonali 
Qualita' dei prodotti derivati dalla biotecnologia: test di 
stabilita' sui medicinali derivati dalla biotecnologia/biologia 
Prodotti di terapia genica: aspetti di qualita' nella produzione di 
vettori e cellule somatiche geneticamente modificate 
Impiego di animali transgenici nella produzione di prodotti 
medicinali biologici ad uso umano 
Validazione delle procedure di eliminazione e inattivazione del 
virus 
Validazione delle procedure di eliminazione e inattivazione del 
virus: scelta dei virus 
Riduzione dei rischi di trasmissione di agenti dell'encefalopatia 
spongiforme tramite prodotti medicinali 
Saggi su campioni di origine biologica 
Prodotti medicinali derivati da sangue e plasma umani 
Analisi del plasma pool 
Armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali 
Allergeni 

Linee guida per le prove farmacotossicologiche 

Tossicita' a dose singola 
Tossicita' a dosi ripetute 
Studi sulla distribuzione nei tessuti in seguito alla 
somministrazione di dosi ripetute 
Studi di riproduzione 
Individuazione della tossicita' sulla riproduzione per i prodotti 
medicinali 
Tossicita' riproduttiva: tossicita' a carico della fertilita' 
maschile (*) 
Analisi del potenziale mutagenico di prodotti medicinali 
Genotossicita': aspetti specifici dei test normativi di 
genotossicita' per prodotti farmaceutici (*) 
Potenziale cancerogeno 
Necessita' di studi di cancerogenesi sui prodotti farmaceutici (*) 
Scelta dei dosaggi appropriati per gli studi di cancerogenesi di 
prodotti farmaceutici 
Valutazione dell'esposizione sistemica negli studi di tossicita' 
Studi di farmacocinetica e metabolici nella valutazione della 
tollerabilita' di nuovi prodotti medicinali negli animali 
Saggi nonclinici di tollerabilita' locale dei prodotti medicinali 
Analisi precliniche di tollerabilita' biologica su prodotti 
medicinali derivati dalla biotecnologia 

Linee guida sull'ambiente 

Valutazione del rischio ambientale per prodotti medicinali ad uso 
umano contenenti o composti da organismi geneticamente modificati 
Problemi relativi alla sostituzione dei CFC nei prodotti medicinali 
Sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC) nei prodotti inalatori a 
dose controllata 
(*) Le linee guida sono state messe a punto nell'ambito della 
Conferenza internazionale sull'armonizzazione.