Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-05-1998
DECRETO 19 marzo 1998.
Riconoscimento della idoneita' dei centri per la sperimentazione
clinica dei medicinali.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), e l'art. 42 della legge 23
dicembre 1978 n. 833, pubblicato nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1990, n. 297;
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1991, n. 139;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992
pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1992,
n. 139;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto
che cita "... omissis ..., le sperimentazioni cliniche effettuate in
Italia devono essere condotte in cliniche universitarie, in strutture
ospedaliere o in altre strutture a tal fine ritenute idonee dal
Ministero della sanita'";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1995, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1997, n. 47;
Vista la circolare ministeriale 10 luglio 1997, n. 8 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1997, n. 168, concernente la
sperimentazione clinica dei medicinali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997
pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1997, n. 191 - serie generale - inerente il recepimento delle
linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per
l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993
concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, integrato e
modificato dal decreto 22 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1998, n. 33;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998 recante
le linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento
dei comitati etici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, recante
modalita' per l'esenzione dagli accertamenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, sui medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;
Visto che per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche di fase
IV, il decreto ministeriale 4 dicembre 1990 prevede che le stesse
possano essere effettuate esclusivamente presso ospedali ed istituti
pubblici e che al di fuori di dette sedi la sperimentazione e'
ammessa soltanto su espressa richiesta del Ministero della sanita',
in relazione ad esigenze di salute pubblica;
Visto che per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche di fase
I, II, III e bioequivalenza e biodisponibilita' il decreto
ministeriale 27 aprile 1992 prevede che possono essere condotte nelle
strutture universitarie ed ospedaliere;
Ritenuto che ai sensi dei richiamati decreti ministeriali 4
dicembre 1990 e 27 aprile 1992 le strutture di cui all'art. 4, commi
1-9, del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502,
nonche' di cui agli articoli 40 e 41 della richiamata legge 23
dicembre 1978, n. 833, debbano ritenersi idonee alla sperimentazione
clinica dei medicinali;
Ravvisato che gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) ai fini della ricerca scientifica, compresa la
sperimentazione clinica dei medicinali, sono nel settore per il quale
hanno ottenuto detto riconoscimento, idonei alla sperimentazione dei
medicinali ai sensi dell'art. 42 della richiamata legge 23 dicembre
1978, n. 833 e, qualora privati, equiparabili a tal fine agli
istituti pubblici;
Rilevata l'importanza di stabilire i requisiti che debbono essere
posseduti dalle strutture private non definite nel decreto del
Ministro della sanita' 27 aprile 1992 per effettuare le
sperimentazioni cliniche di fase I, II, III nonche' quelle di
bioequivalenza e biodisponibilita' nel rispetto della tutela e
sicurezza dell'uomo;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 25
settembre 1996;
Sentita la Commissione unica del farmaco nelle sedute del 14 e del
27-28 gennaio 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I sui
volontari sani, nonche' gli studi di bioequivalenza e
biodisponibilita' condotti con volontari sani, definiti all'allegato
n. 1-quater della circolare 10 luglio 1997, n. 8, possono essere
effettuati anche nelle strutture private solo se in possesso di
riconoscimento di idoneita' alla sperimentazione da rilasciarsi da
parte della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio,
a seguito di verifica periodica, di regola ogni tre anni, tramite
accertamento ispettivo dei requisiti di cui all'allegato, e previa
approvazione del comitato etico della A.S.L. competente per
territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento
di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
conforme alle linee guida di cui al decreto ministeriale 18 marzo
1998.
Art. 2.
1. Fatto salvo quanto precisato nelle premesse e quanto previsto
dal comma 2, le sperimentazioni cliniche su pazienti non possono
essere effettuate in strutture sanitarie private.
2. Le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1 condotte su
pazienti invece che su volontari sani nonche' le sperimentazioni di
fase II e III, definite dall'allegato 1-quater della richiamata
circolare 10 luglio 1997, n. 8, di natura multicentrica con la
partecipazione di almeno una struttura pubblica, possono essere
effettuate anche nelle istituzioni sanitarie private di cui all'art.
8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502,
accreditate e in possesso del riconoscimento di idoneita' rilasciato
dalla A.S.L. competente per territorio a seguito di verifica
periodica, di regola ogni tre anni, tramite accertamento ispettivo
dei requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 47, e
previa approvazione del Comitato etico della A.S.L. competente per
territorio o, in mancanza, del Comitato etico pubblico di riferimento
di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio
1997, conforme alle linee guida di cui al decreto ministeriale 18
marzo 1998.
Art. 3.
La decisione nel merito del riconoscimento di idoneita' di cui agli
articoli 1 e 2, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento di una domanda utile a tal fine.
Art. 4.
1. Presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza viene istituito il registro delle strutture private
idonee alle sperimentazioni cliniche di cui agli articoli 1 e 2.
2. Ai fini della istituzione del registro di cui al comma 1 i
responsabili delle strutture interessate trasmettono al Ministero
della sanita' la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento
di cui agli articoli 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento di
detto riconoscimento.
Art. 5.
1. Restano validi i riconoscimenti di idoneita' delle strutture
private, relativi a specifiche sperimentazioni, gia' rilasciati dal
Ministero della sanita'.
2. E' abrogato il punto 6-bis dell'allegato 1 al decreto
ministeriale 19 luglio 1993 cosi' come aggiornato e integrato dal
decreto 22 dicembre 1997, meglio individuato in premessa.
Il presente decreto entra in vigore al quindicesimo giorno dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 143
Allegato
ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' DEI CENTRI PER LA SPERIMENTAZIONE
CLINICA DEI MEDICINALI.
Studi di fase I, di bioequivalenza e biodisponibilita'
su volontari sani
1. Introduzione.
Gli studi in soggetti sani volontari hanno scopi conoscitivi
unicamente sulla tollerabilita' e sulla farmacocinetica del nuovo
medicinale e non implicano la rilevazione di alcun effetto
terapeutico; e' divenuta prassi comune in tutto il mondo che essi
vengano condotti in apposite unita' e sotto la sorveglianza di
personale con specifica competenza in farmacologia clinica.
In questo documento vengono delineati gli standard minimi che
debbono essere rispettati per potere garantire che tutta l'attivita'
si svolga nelle condizioni di massima sicurezza per i soggetti ed in
conformita' alle norme di buona pratica clinica.
2. Centri per la sperimentazione clinica - Requisiti di ido-
neita'.
2.1 Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.
2.1.2 Le unita' debbono essere conformi, nelle parti applicabili,
all'atto allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, con particolare riferimento ai seguenti paragafi:
a) requisiti minimi generali;
b) requisiti strutturali e tecnologici generali;
c) requisiti minimi per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
d) requisiti minimi per i servizi di medicina del laboratorio;
e) requisiti minimi per l'attivita' diagnostica per immagini;
f) requisiti minimi per l'attivita' di emergenza;
g) requisiti minimi per l'area di degenza;
h) requisiti minimi per la medicina nucleare;
i) requisiti minimi per l'attivita' in regime di dayhospital;
l) requisiti minimi per la gestione farmaci e materiale sanitario;
m) requisiti minimi per il servizio di sterilizzazione;
n) requisiti minimi per il servizio di disinfezione.
2.1.3 L'edificio deve essere costruito appositamente o adattato al
tipo di studi nel rispetto delle norme di igiene ospedaliera e di
sicurezza urgenti.
2.1.4 La zona utilizzata per l'attivita' ambulatoriale dei soggetti
deve essere del tutto separata da zone di degenza, laboratori e
cucine. E' possibile usufruire di servizi esterni per
l'approvvigionamento dei pasti.
2.1.5 L'unita' deve avere immediata agibilita' con strutture
sanitarie di ricovero ove siano disponibili giorno e notte servizi di
pronto soccorso ed ove sia funzionante una unita' di rianimazione e
terapia intensiva.
2.1.6 L'unita' deve essere costruita in modo da garantire l'accesso
ad una ambulanza; porte, corridoi ed ascensori devono permettere il
trasporto di una barella senza difficolta'.
2.1.7 L'unita' deve disporre di letti per consentire il ricovero
dei volontari quando lo studio lo richieda.
2.1.8 L'unita' deve disporre di attrezzature per il monitoraggio
contemporaneo delle funzioni vitali dei volontari durante lo studio.
E' opportuno che il monitoraggio possa essere effettuato da una sola
postazione.
2.1.9 Per motivi di igiene e di riservatezza, deve essere possibile
limitare l'accesso alla unita' durante uno studio alle sole persone
autorizzate.
2.1.10 L'unita' deve possedere una centrale elettrica d'emergenza
nella eventualita' di interruzioni di corrente in rete.
2.1.11 L'unita' deve possedere almeno un locale adeguato e
quant'altro necessario per la conservazione dei campioni biologici e
del materiale sperimentale in modo idoneo.
2.1.12 L'unita' deve possedere un'area ricreativa.
2.1.13 L'unita' deve disporre di attrezzature per l'idonea
conservazione della quantita' totale di prodotto necessaria per il
completamento della sperimentazione.
2.2 Personale.
Il personale dell'unita' puo' variare in rapporto alle esigenze
dello studio, tuttavia il seguente personale deve costituire lo staff
di base dell'unita', indispensabile per il suo funzionamento:
2.2.1 Un laureato in medicina e chirurgia da almeno cinque anni,
abilitato alla professione, responsabile della supervisione medica
degli studi, con le seguenti qualifiche:
una specializzazione in area medica o con documentata competenza
internistica;
buona conoscenza della metodologia generale della sperimentazione
clinica.
2.2.2 Un laureato in medicina e chirurgia, abilitato alla
professione e specializzato in discipline farmacologiche o con
documentata competenza nel settore.
2.2.3 Uno o piu' laureati in medicina e chirurgia da almeno 3 anni,
con abilitazione alla professione. Nel personale deve essere incluso
un laureato in medicina e chirurgia con aggiornate conoscenze delle
procedure di rianimazione e di soccorso d'emergenza.
2.2.4 Almeno una persona con qualifica di infermiere/a
professionale, con buona conoscenza delle procedure di pronto
soccorso e di rianimazione.
2.2.5 Almeno una persona con laurea in farmacia o CTF incaricata di
provvedere alla gestione del materiale sperimentale, della sua
archiviazione, conservazione, dispensazione e contabilita'.
2.2.6 Almeno una persona con laurea idonea incaricata del
trattamento e della conservazione dei materiali biologici raccolti
durante lo studio e della loro trasmissione al laboratorio incaricato
delle analisi cliniche o chimiche.
2.2.7 La struttura avra' cura di verificare la propria attivita' di
ricerca e la conformita' alle norme di buona pratica clinica anche ad
opera di un controllo esterno.
2.2.8 Durante l'esecuzione dello studio deve essere sempre
assicurata la presenza per 24 ore nell'unita' di almeno un medico.
2.3 Procedure.
Tutte le attivita' dell'unita' debbono essere dettagliatamente
descritte in procedure operative standard. E' compito del
responsabile della supervisione medica assicurare che tutto il
personale dell'unita' sia a conoscenza delle procedure e le segua
accuratamente.
E' responsabilita' della persona incaricata della assicurazione di
qualita' procedere alla periodica verifica delle procedure onde
garantire che esse coprano sempre tutte le attivita' svolte e siano
aggiornate.
I medici di famiglia dei volontari sani devono essere avvertiti
della partecipazione del proprio assistito allo studio e debbono
essere fornite loro le informazioni sulle modalita' da seguire per
garantire ogni utile collaborazione con il responsabile dello studio.
2.4 Procedure d'emergenza.
Particolare attenzione va posta alla preparazione delle procedure
da seguire in situazioni di emergenza, assicurandosi che tutto il
personale ne sia bene a conoscenza, in particolare, dette procedure
dovranno prendere in considerazione:
il trattamento di primo soccorso in caso di emergenze;
le modalita' da seguire di immediato intervento per il
trasferimento del soggetto al pronto soccorso;
le modalita' da seguire per il monitoraggio e per emergenze che
dovessero verificarsi durante lo studio quando il soggetto si trovi
fuori dell'unita' (numero di telefono della/e persona/e da contattare
immediatamente) e la raccolta, quando possibile, di materiali
biologici utili, ecc.
2.5 Farmaci per terapie d'emergenza.
L'unita' deve disporre di farmaci e dispositivi da impiegare in
caso di emergenza da custodire in una zona controllata facilmente
accessibile durante lo svolgimento degli studi.
Inoltre, in rapporto al tipo di farmaco da utilizzare in ogni
studio, il responsabile dovra' provvedere a che siano disponibili
antidoti specifici o farmaci che possano antagonizzare effetti
eccessivi imprevisti del prodotto in studio.
Il farmacista di cui al punto 2.2.5 deve essere responsabile
dell'elenco dei farmaci, della verifica della loro scadenza e della
loro sostituzione.
2.6 Buona pratica clinica.
E' necessario seguire le norme di buona pratica clinica adottate
nella versione piu' recente.
3. Volontari.
3.1 Un volontario non puo' partecipare ad uno studio successivo
prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del
precedente.
3.2 Il responsabile delle attivita' mediche dell'unita' ha il
compito di tenere l'archivio dei volontari che prendono parte agli
studi nell'unita'. L'archivio va aggiornato dopo ogni studio con
l'inserimento dei dati relativi allo studio eseguito e tenuto a
disposizione del responsabile del controllo esterno.
3.3 L'archivio costituisce un documento confidenziale che per
nessun motivo va mostrato o ceduto a terzi se non per espressa
disposizione dell'autorita' giudiziaria.
3.4 Nella scheda individuale di ogni volontario sano devono essere
riportati i dati che documentano la buona salute fisica e psichica
del soggetto.
3.5 Non possono essere eseguite prove su volontarie in eta'
feconda, ne' su persone di eta' inferiore a 18 anni, a meno di
motivate e documentate esigenze. Per i minori e' comunque necessario
attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida dell'U.E.
(1).
4. Aspetti etici.
Per quel che riguarda gli aspetti etici e' necessario che, per
ciascun studio, i centri per la sperimentazione ottengano
l'autorizzazione da parte del Comitato etico pubblico competente ai
sensi della normativa vigente, che deve seguire lo studio come
previsto dalle norme vigenti. -
(1) Doc. CPMP (EWP/462/95, 17 marzo 1997). "Note for guidance on
clinical investigation of medicinal products in children" approvate
dal CPMP/EMEA nel marzo 1997.