Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29-05-1998

 

LEGGE 21 maggio 1998, n. 162.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di
cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono
provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio,";
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le
seguenti:
"lbis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di
emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati;
lter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una
vita indipendente alle persone con disabilita' permanente e grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o piu'
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap).
- 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati
e del privato sociale che esplicano la loro attivita' nel campo
dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone
handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
Art. 41-ter ( Progetti sperimentali ). - 1. Il Ministro per la
solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi
per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26
della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le
modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione
dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo".
2. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui
all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 2.
Verifica delle prestazioni erogate
e dell'efficacia degli interventi

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la
solidarieta' sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 39, comma 2, lettere lbis) e lter), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera
c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonche' le misure
urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di
competenza, nei limiti delle disponibilita' assegnate, ai sensi
dell'articolo 3, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente
ridestinazione alle regioni.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma
2, lettere lbis ) e lter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente
legge, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998,
di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo
42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del
numero di persone con handicap di particolare gravita' di cui
all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e
41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo
1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa
di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno
1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi
per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59
miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4049):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro per la solidarieta' sociale (Turco)
il 26 luglio 1997.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente,
il 24, 25 settembre 1997; 8, 22, 30 ottobre 1997.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 20 gennaio 1998.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 1998 e approvato il 19
febbraio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3091):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni
1 , 5 e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12 commissione il 17, 18, 24 marzo 1998 e
approvato il 6 maggio 1998.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o delle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' il
seguente: "Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in
situazioni di gravita'). 1. - I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunita' montane e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalita'
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle
priorita' degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in
situazioni di gravita'.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita'
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 3 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 13 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai
programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunita'-alloggio e centri socioriabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravita', promossi
da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB), societa'
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte
negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunita'
alloggio e i centri socioriabilitativi devono essere
idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunita' alloggio ed ai centri
socioriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir
meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area".
- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 39 (Compiti delle regioni). - 1. Le
regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativoculturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita'
di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa
con gli organi periferici dell'amministrazione della
pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o
scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attivita' di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita' e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita'
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'art. 38, le attivita' di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e
di riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
e) a definire le modalita' di intervento nel campo delle
attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalita' del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'art. 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato:
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni
medesime".
- Il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'eta', in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'. Le
situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita'
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
- Il testo dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, recita testualmente:
"Art. 9 (Servizio di aiuto personale). - 1. Il servizio
di aiuto personale, che puo' essere istituito dai
comuni o dalle unita' sanitarie locali nei limiti
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, e' diretto
ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale e' integrato con
gli altri servizi sanitari e socioassistenziali esistenti
sul territorio e puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di eta' superiore ai diciotto anni che
facciano richiesta di prestare attivita' volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del
comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della
legge 11 agosto 1991, n. 266 ".
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera i), della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' il seguente:
"Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). - 1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) (omissis);
i) organizzazione e sostegno di comunita'-alloggio,
casefamiglia e analoghi servizi residenziali inseriti
nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, l'ambiente
di vita adeguato;".
- Per il testo del comma 1, dell'art. 10, relativo agli
interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravita', della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si trascrive il testo degli articoli 10, 23, 25 e 26
della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravita'). - 1. I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunita' montane e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalita'
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle
priorita' degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravita'.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita'
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruita' dell'iniziativa rispetto ai
programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunita'-alloggio e centri socioriabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravita', promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB), societa'
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte
negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le
comunita'-alloggio e i centri socioriabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione
dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione deli progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili
da destinare alle comunita'-alloggio ed ai centri
socioriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir
meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area".
"Art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attivita' sportive, turistiche e ricreative). - 1.
L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanita', con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i protocolli per la concessione dell'idoneita
alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformita' alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di
balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilita' degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi
del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 5, primo comma, della legge l7 maggio 1983, n.
217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei
mesi".
"Art. 25 (Accesso alla informazione e alla
comunicazione). - 1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di
progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonche' mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisi o telefonici sono previste iniziative atte
a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori".
"Art. 26 (Mobilita' e trasporti collettivi). - 1.
Le regioni disciplinano le modalita' con le quali i
comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilita' di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito
dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di
mobilita' delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti
piani prevedono servizi alternativi per le zone non
coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla
completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilita'
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello
Stato e' destinata agli interventi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e
nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo,
attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede
alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano
ed extraurbano, di taxi, ferroviario, conformemente alle
finalita' della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della
verifica della funzionalita' dei prototipi omologati di
cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone
i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi di
trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 41, comma 8, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e' il seguente:
"8. Il Ministro per gli affari sociali entro il 15
aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi che
saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consigli dei Ministri tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione e' presentata entro il 30
ottobre".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 42, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e' il seguente:
"2. Il Ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione
annuale del fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti".
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai
soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma
1, lettera c).