Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29-05-1998

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1998, n. 163.
Regolamento recante norme sul pubblico registro per la
cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
marzo 1994, n. 153.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha istituito il
pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Societa'
italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4
di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito
regolamento;
Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha
proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la
cinematografia ai sensi della norma sopracitata;
Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui
all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del
4 agosto 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha
comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le
osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato;
Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la
S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione
di una disciplina transitoria per le opere gia' iscritte nel
precedente pubblico registro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997;
Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e
sport;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore

1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo l994, n. 153, sono
iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite
nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva
destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.
2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella
legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla
legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni:
1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana;
2) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di uno dei paesi
aderenti alla Comunita' europea;
3) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di paesi non
aderenti alla Comunita' europea;
4) sezione film di cortometraggio (di nazionalita' italiana o di
altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea);
5) sezione film di attualita' (di nazionalita' italiana o di altri
paesi aderenti o non alla Comunita' europea).
3. Il pubblico registro per la cinematografia e' tenuto dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la
propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa
interna nell'ambito della sezione cinema.
4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella
sua tenuta, e' automatizzato mediante l'uso di elaboratori
elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei
documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico,
sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte
della S.I.A.E.
5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicita'
concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del
pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa
responsabilita' in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i
principi generali stabiliti dal codice civile.
6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i
compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla
sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere
funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono
la relativa responsabilita' secondo le disposizioni previste per i
conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.
7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalita'
pratiche di funzionamento del pubblico registro per la
cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennita'
spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni
di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.

Art. 2.
Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia

1. Ai fini dell'iscrizione e' fatto obbligo a chiunque produca o
importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, secondo le modalita' e i termini da quest'ultima
stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale
denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello
spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere
presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia
per ottenere l'iscrizione.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta dal produttore o dai suoi
aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal
cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per
l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa
presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in
carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che
costituisce condizione per l'iscrizione.
3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene
l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente
all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo
comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta
semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione,
indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica e' stata
iscritta ed il relativo numero d'ordine.
4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni
opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e
a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di
iscrizione:
a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se
trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante
legale, ed eventualmente quello del procuratore;
b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la
sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore;
c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa';
d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se
trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il
titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera
e' stata posta o e' destinata ad essere posta in circolazione in
Italia;
e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di
lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film
di interesse culturale nazionale;
f) la nazionalita' del film eventualmente distinta per paesi di
appartenenza dell'impresa produttrice;
g) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del
soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali
pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in
Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalita' del
direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e
dell'autore del montaggio;
i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di
importazione per la distribuzione in Italia per il film non
nazionale;
l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla
denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli
estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita'
italiana;
n) gli estremi del nullaosta per la circolazione in pubblico, non
appena comunicati dall'autorita' competente;
o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena
rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32
e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini
delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1
marzo 1994, n. 153, viene altresi' annotata - se ed in quanto
successiva alla precedente - la data della prima programmazione
costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel
territorio nazionale;
p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione
o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione
degli attestati e dei premi di qualita', modificazioni della
titolarita' e della consistenza patrimoniale dell'impresa e
variazione negli elementi costitutivi della societa', indicazioni
previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre l965, n.
1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati
dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte
del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente.
5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del
film nazionale, il richiedente e' tenuto, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli
uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione
rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito
presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo
dell'opera filmica oppure - nel caso in cui l'iscrizione riguardi
opere filmiche assistite dal fondo di garanzia - di un controtipo
negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata
dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito
appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed
annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il
nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione
stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei
premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati
di iscrizione e successiva comunicazione all'autorita' competente.
L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti
legislativamente previsti.
6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui e' articolato, il
pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un
protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere
riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine
progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo
provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.

Art. 3.
Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo
1994, n. 153, devono essere resi pubblici con il mezzo della
trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:
a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la
costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento
economico delle opere filmiche, sia per il trasferimento totale o
parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle
opere filmiche medesime;
b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere filmiche straniere
iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, anche se
conclusi all'estero e con persone di nazionalita' straniera, purche'
riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento
economico e commerciale delle opere stesse;
c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera
filmica o concernenti la disponibilita' dei proventi presenti o
futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
d) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma
del codice civile, se riguardano la proprieta' ovvero i diritti di
utilizzazione economica di opere filmiche;
e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di
utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su
entrambi gli atti;
g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al
sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica
dell'opera o di entrambi;
h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che
abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici
pecuniari spettanti ai produttori delle opere in base alla presente
legge, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori
italiani dell'opera di cui all'articolo 23 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153;
i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in
modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui
alle precedenti lettere;
l) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia,
relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere
precedenti;
m) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria
modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte
di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto
rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
n) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il
fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o
delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno
degli atti di cui alle lettere precedenti;
o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione
forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di
utilizzazione economica sull'opera filmica;
p) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni arbitrali relative
all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla
modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti
di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.
Requisiti per la trascrizione

1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire
dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la
trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono
essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono
essere presentati agli uffici del pubblico registro per la
cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o
altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge; qualora non
rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale,
devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un
notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o
autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato
per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.
3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo
le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere
accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare
copia autenticata del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica alla controparte.
5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2666, 2667 e 2670 del codice civile.

Art. 5.
Nota di trascrizione

1. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare
al pubblico registro per la cinematografia, insieme ad una originale
dell'atto stesso o ad una copia autenticata di esso, una nota di
trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta
di bollo, redatta in lingua italiana su apposito modello reperibile
presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei
capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione
autografa della parte o delle parti interessate richiedenti e
contenente i sottoindicati elementi essenziali dell'atto di cui e'
richiesta la trascrizione, che devono essere poi riportati sul
registro a cura dell'ufficio:
a) elementi relativi all'opera filmica:
aa) titolo, anche se provvisorio, e per i film stranieri anche il
titolo originario;
bb) categoria cui appartiene l'opera (lungometraggio,
cortometraggio od attualita') ed eventuale specificazione qualora si
tratti di "film d'animazione";
cc) nazionalita' ed eventuale specificazione di "film in
coproduzione" o "compartecipazione";
dd) indicazione del produttore e del regista;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
aa) cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o
domicilio per le persone fisiche;
bb) denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e
il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per quest'ultime e per le societa' semplici, anche
delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto
costitutivo;
c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto
di cui si chiede la trascrizione:
aa) forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento
giudiziale);
bb) data di stipulazione dell'atto, nonche' data ed estremi della
sua registrazione presso un ufficio del registro;
cc) cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, od autorita' giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza;
dd) eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di
trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
ee) qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere
conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione,
costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
ff) contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico,
corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti trasferiti,
costituiti, modificati od estinti, nonche' ai relativi corrispettivi
ricevuti;
gg) descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti
dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
2. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione
anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.
3. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, devono
essere redatte e presentate altrettante distinte note di
trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a
ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione puo' riguardare una
sola opera filmica. In ognuna delle distinte note deve esservi
inoltre l'indicazione, da apporre ed aggiungere a quelle di cui al
numero 1 del primo comma del presente articolo, relativa al numero
totale delle opere filmiche oggetto dell'atto di cui si chiede la
trascrizione.
4. La presentazione all'ufficio del pubblico registro per la
cinematografia delle note e degli atti e documenti allegati ai fini
della trascrizione, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge,
puo' aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in
pacco, busta o plico raccomandato con avviso di ricevimento: qualora
venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il
pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di
consegna sulla quale la S.I.A.E. dovra' apporre timbro, firma e data
di ricevimento.
5. Per quanto concerne le domande di trascrizione effettuate a
mezzo del servizio postale, le quali prenderanno l'ordine di
presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2,
del presente regolamento, il richiedente e' responsabile, sotto ogni
profilo giuridico e fiscale, di qualsivoglia danno possa derivare
dall'avere fatto ricorso a tale servizio, con espresso esonero di
ogni responsabilita' da parte della S.I.A.E.

Art. 6.
Trascrizione degli acquisti a causa di morte

1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte,
soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la
proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere
filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648
del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto
autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione
in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo
nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello
per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici
centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di
provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede
o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:
a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero
1) del precedente articolo 5;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di
residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
bb) la data di morte;
cc) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo o rapporto
di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo
spettante;
dd) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la
data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o
che l'ha in deposito;
ee) natura, qualita' e quantita' dei diritti (proprieta' ovvero
altri diritti di utilizzazione economica di opera filmica) caduti in
successione;
ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla
disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonche' la sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692
del codice civile.
3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto piu'
opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 5.
4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti
allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 5.

Art. 7.
Presentazione e protocollo generale

1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia e'
obbligato a tenere un protocollo generale di presentazione degli
atti, in cui giornalmente deve essere riportato - secondo l'ordine di
presentazione stesso - ogni atto di cui sia richiesta la
trascrizione.
2. Gli atti presentati per la trascrizione a mezzo del servizio
postale ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, pervenuti in ogni
giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e
collazionati in ordine di ricevimento, e pero' riceveranno il
rispettivo numero d'ordine di presentazione sul protocollo generale,
valido agli effetti dell'attribuzione del grado di priorita' per la
trascrizione, soltanto dopo l'orario di chiusura al pubblico
dell'ufficio e quindi con assegnazione di numeri d'ordine successivi
a quelli attribuiti agli atti presentati direttamente nel corso di
quella stessa giornata durante l'orario di apertura al pubblico,
sulla base della data del timbro di partenza apposto
dall'amministrazione postale o dal corriere espresso su ogni pacco,
busta o plico: nel caso di uguale data del predetto timbro di
partenza ed in ogni altro caso in cui non sia possibile fare ad esso
riferimento per qualsivoglia ragione, l'ordine di priorita' sara'
assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.
3. Sul protocollo generale per ogni atto deve essere indicato il
numero d'ordine, la data e l'ora di presentazione, la data di
stipulazione dell'atto e la data e gli estremi della sua
registrazione, la qualificazione giuridica dell'atto, la quantita'
delle formalita' richieste (corrispondente al numero di note di
trascrizione presentate) per ogni atto ed il relativo numero
d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.
4. Il protocollo generale puo' essere tenuto a mezzo registri
cartacei rilegati, numerati in ogni singola pagina e preventivamente
vidimati con le modalita' di cui appresso, oppure - in alternativa -
con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi
ultimi supporti, le risultanze acquisite tramite elaboratore debbono
essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e
terminato l'orario di accesso al registro da parte degli utenti, su
fogli singolarmente vidimati a cura di un notaio e del tribunale di
Roma, nella cui circoscrizione e' ubicato il pubblico registro per la
cinematografia, o da altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per
legge: nel relativo processo verbale di vidimazione deve inoltre
essere indicato il tipo ed il quantitativo dei fogli sottoposti a
vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la
data in cui sono stati vidimati.
5. Il protocollo generale deve essere poi tenuto secondo i criteri
stabiliti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del
codice civile.
6. Appena ricevuta la presentazione dell'atto e della nota in
doppio originale, l'ufficio del pubblico registro per la
cinematografia ne deve rilasciare ricevuta in carta libera al
presentatore; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di
presentazione, della data e degli estremi dell'atto presentato
(titolo dell'opera filmica, parti e qualificazione giuridica),
costituendo pero' semplice prenotazione per la trascrizione sul
registro dell'atto presentato. Per gli atti presentati per la
trascrizione tramite il servizio postale, la predetta ricevuta sara'
inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota
di trascrizione di cui all'articolo 8, comma 3, con plico
raccomandato, con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la
trascrizione.
7. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia
all'atto della presentazione puo' subito ricusare di ricevere gli
atti e le relative note, se non sono in carattere intellegibile, e
non puo' riceverli quando l'atto non ha i requisiti previsti negli
articoli precedenti: in tali casi indica sulla nota i motivi del
rifiuto e restituisce uno degli originali - quello in carta libera -
alla parte che ha presentato l'atto per la trascrizione, unitamente
alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, puo'
avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di
procedura civile.

Art. 8.
Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti

1. In considerazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'articolo 1 circa la tenuta automatizzata del pubblico registro
per la cinematografia, le note di trascrizione devono essere redatte
sui due tipi di modelli a stampa (di cui uno utilizzabile per gli
atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte)
appositamente predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la
cinematografia e reperibili presso la sede centrale e gli uffici
periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2. Inoltre
ciascuna nota, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non
puo' riguardare piu' di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede
la trascrizione.
2. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia,
riconosciuta la regolarita' formale della nota di trascrizione e dei
relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti
negli articoli precedenti, nonche' la conformita' della nota stessa
con gli elementi essenziali dell'atto indicati negli articoli 5 e 6,
deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza
del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo
l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo
generale.
3. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o
alle parti che l'hanno richiesta mediante restituzione, a mano o a
mezzo posta con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a spese
del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota
di trascrizione; anche nel caso non sia possibile procedere alla
trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al
comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresi'
i motivi della mancata annotazione. La restituzione a mano dovra'
essere richiesta dalla parte o dalle parti che hanno presentato
l'atto per la trascrizione decorso di norma il termine minimo di
giorni sette dalla data di presentazione documentata dalla ricevuta
di cui all'articolo 7, comma 7, ed entro lo stesso termine di norma
il conservatore del pubblico registro per la cinematografia deve
eseguire la trascrizione od indicare i motivi della mancata
annotazione. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore che
possano richiedere tempi piu' lunghi per gli adempimenti
amministrativi: in ogni caso non puo' essere superato il termine
massimo di giorni trenta dalla suddetta data di presentazione e deve
essere tempestivamente comunicato all'utente, non oltre il normale
termine di sette giorni, il motivo comportante il prolungamento di
tale termine ordinario.
4. L'annullamento o la cancellazione di una trascrizione gia'
eseguita saranno consentiti solo a seguito di errore materiale
accertato ed attestato dal conservatore, d'ufficio o su richiesta di
parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria
passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura di
questa notificato alla S.I.A.E. - Pubblico registro per la
cinematografia. In tutti i casi di annullamento o di cancellazione,
sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di
provvedimento giudiziario, il conservatore ha l'obbligo di darne
comunicazione alle parti interessate mediante lettera raccomandata,
con ricevuta di ritorno, al recapito segnalato, entro e non oltre
sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della
cancellazione stessi.
5. Le note di trascrizione come sopra ordinate e riportate in
corrispondenza dei relativi titoli delle opere filmiche iscritte e i
dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze
e il contenuto sostanziale del pubblico registro per la
cinematografia, nelle cinque sezioni in cui esso e' articolato: tali
risultanze e tale contenuto sostanziale, inseriti nel sistema
virtuale del registro mediante l'uso dei supporti informatici di cui
all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale
del registro stesso.
6. Il pubblico registro per la cinematografia custodisce in un
proprio archivio, in apposite cartelle distintive di ogni opera e
numerate progressivamente per sezione secondo l'ordine di iscrizione
al pubblico registro per la cinematografia, la documentazione e gli
atti presentati per la trascrizione con le relative note. L'archivio
in tal modo ordinato costituisce l'esemplare originale cartaceo, la
cui documentazione dovra' essere trasferita e memorizzata, con
aggiornamenti periodici, su dischi ottici o altri analoghi supporti
informatici, per ottenere un esemplare informatizzato dell'archivio
stesso da utilizzare quale fonte ordinaria di visura a mezzo
terminalevideo.
7. Allo scopo di garantire la conservazione e la sicurezza dei
documenti, la consultazione dell'archivio dei testi originali e'
consentita solo dietro presentazione di autorizzazione motivata
rilasciata per iscritto dal presidente o da un giudice del tribunale
competente per la vidimazione e limitatamente ai titoli di opere
filmiche espressamente menzionati.

Art. 9.
Trascrizione con riserva

1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati
dall'articolo 8, commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi
sulla trascrivibilita' di un atto, il conservatore ne informera' la
parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo
in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalita' e
con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di
apposita istanza scritta, potra' richiedere che la formalita' venga
eseguita con "riserva", secondo quanto disposto dall'articolo 2674-
bis del codice civile e con le modalita' e i termini fissati
dall'articolo 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile.

Art. 10.
Effetti della trascrizione

1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro
per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2,
del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1
marzo 1994, n. 153.
2. Si applicano altresi', in quanto compatibili con le suddette
previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile
concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Art. 11.
Modalita' di visura e rilascio certificazioni

1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E.
nonche' gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque puo'
prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminalevideo ed
ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni
risultanti nel registro, nonche' copia autentica degli atti e dei
documenti allegati.
2. La visura a mezzo terminalevideo consente la visualizzazione su
schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera
filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del
registro di cui all'articolo 8, comma 5; dietro espressa istanza
dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di
visura, e' possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o
di tutte o di alcune delle predette formalita' in ordine cronologico
di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilita' di richiedere la
visura a mezzo terminalevideo della documentazione e degli atti
presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su
supporti informatici, di cui all'articolo 8, comma 6, e di ottenere
in tale eventualita' copia autentica degli atti e documenti cui e'
interessato.
3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli
predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia
e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle
generalita' della persona fisica richiedente ed eventualmente la
denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone
giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle societa',
anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve
altresi' essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche
che si chiede di visionare.
4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti
alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
a) certificato estratto con attestato di conformita' alle
risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di
conformita' alle risultanze del pubblico registro per la
cinematografia;
c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la
cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al
contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai
sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e
certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni
contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, cosi' come modificata
dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1
marzo 1994, n. 153;
e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati
custoditi nell'archivio delle cartelle.
5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente
interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda
in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le
generalita' del richiedente specificando altresi' il tipo di
certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle
opere filmiche per i quali la predetta certificazione e' richiesta.
6. Il certificato potra' essere ritirato, direttamente o a mezzo
incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal
ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero
spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti
spese.
7. In caso di richiesta di certificazione proveniente
dall'autorita' giudiziaria civile, la parte istante e' tenuta a
corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per
la cinematografia l'importo delle tariffe previste all'articolo 12,
secondo quanto disposto anche dall'articolo 210 del codice di
procedura civile.
8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonche' agli atti
e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione
previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.

Art. 12.
Modalita' di funzionamento del pubblico registro
per la cinematografia e tariffe

1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia puo'
accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di
iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle
ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso e'
aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' di
ogni settimana.
2. Le tariffe spettanti alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall'articolo 22 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, cosi' come convertito nella
legge 1 marzo 1994, n. 153, e da corrispondere anticipatamente da
parte di chi richiede l'adempimento, sono cosi' determinate:
a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L.
350.000;
b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di
attualita' L. 200.000;
c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora
un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, l'importo dovuto sara'
corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa
unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali e'
richiesta la trascrizione;
d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo
con attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4,
lettera a), L. 20.000, piu' L. 2.000 per ogni facciata successiva
alla quarta;
e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice
privo di attestato di conformita', di cui all'articolo 11, comma 4,
lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L.
10.000;
f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato
relativo allo 0,40%, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), L.
20.000;
g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o
per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera d), L. 20.000;
h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui
all'articolo 11, comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un
importo minimo di L. 20.000;
i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminalevideo sul
sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o
dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di
stampa delle note di trascrizione e' dovuto l'ulteriore importo di L.
1.000 per ogni formalita' stampata.
3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la
cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva
operativita', le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a
verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in
relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare,
saranno apportate le conseguenti variazioni, su proposta della
S.I.A.E. approvata dall'autorita' competente in materia di spettacolo
e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Con tale decreto sara' stabilita altresi' la data di decorrenza
delle variazioni, che, in ogni caso, non potra' essere retroattiva.
5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sara'
annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla
base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo
rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata
dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo
stesso decreto sara' stabilita la data di decorrenza
dell'adeguamento, che non potra' essere retroattiva.
6. La S.I.A.E. potra' presentare alla suddetta autorita' apposita
domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative
e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte
dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
7. La S.I.A.E. con le modalita' e le caratteristiche tecniche che
saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente
comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla
tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potra' consentire
la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite
collegamento diretto, a mezzo terminalevideo, con gli elaboratori
elettronici in uso.
8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell'articolo 22 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come convertito nella legge 1
marzo 1994, n. 153, terranno conto delle spese necessarie alla
realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a
distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applichera'
quanto previsto ai commi 5 e 6.

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto
rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo
ad un film gia' iscritto nel soppresso pubblico registro
cinematografico, dovra' preliminarmente provvedere alla
"rinnovazione" dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro
per la cinematografia. Tale rinnovazione sara' effettuata a cura
dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale
apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione
della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia
responsabilita' connessa al regime di pubblicita' del soppresso
registro, nonche' previo pagamento delle normali tariffe di
iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.
2. Il film reiscritto prendera' il numero d'ordine corrispondente a
quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per
la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione:
"iscrizione rinnovata - gia' iscritto in data ... al n... del
soppresso pubblico registro cinematografico": il rinnovo
dell'iscrizione comporta altresi' il riporto sul nuovo pubblico
registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film
e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi
dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo
riportati sul soppresso registro.
3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di
operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia,
previa reiscrizione del film - ove non gia' effettuata - secondo le
modalita' e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potra'
essere richiesta la ritrascrizione di uno o piu' atti gia' notificati
alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro
cinematografico, senza la necessita' della presentazione degli atti
in questione per la trascrizione con le modalita' previste dagli
articoli 4, 5 e 6, mediante apposita domanda in carta bollata e
previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui
all'articolo 12: la ritrascrizione di tali atti avverra' riportando
sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso
pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della
data della notifica degli atti stessi alla S.I.A.E. Sulla base di
tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad
eventuali atti piu' recenti registrati e gia' trascritti con
l'osservanza delle richiamate modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6
a partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico registro per
la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sara' apposta prima
della nota la seguente indicazione: "atto ritrascritto - gia'
notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro
cinematografico in data ... prot ...".
4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e
previa reiscrizione del film, ove non gia' effettuata, potra' essere
presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film gia'
iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non
notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando pero', in tale
ipotesi, le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 e previo
pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12. Nel
caso di carenza del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1,
relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la
parte istante e' tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio
contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti e'
autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero
rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di
trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio e' motivo di
rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione
dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di
trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi,
tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto
presso un ufficio del registro oppure alla data accertata
giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte
dell'autorita' giudiziaria competente.
5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della
trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno
opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico
registro per la cinematografia dall'articolo 22, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo
1994, n. 153.
6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di
operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia,
nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potra' essere
effettuata secondo le modalita' e con gli effetti previsti in via
transitoria ai commi 3, 4 e 5.
7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operativita'
del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel
soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata
presentata all'autorita' competente per lo spettacolo denuncia di
inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sara'
necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di
disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione
dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di
chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andra'
allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale
responsabilita' della parte interessata, di rispondenza a verita' dei
dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini
di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio
lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini
della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi
diritti, sara' parimenti necessario procedere all'iscrizione nel
nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva,
rilasciata da parte dell'autorita' di Governo competente per lo
spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e
osservando le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.
8. Potra' essere richiesta la trascrizione di atti stipulati
antecedentemente la data di operativita' del nuovo pubblico registro
per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere
trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con
l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 del
presente regolamento, ferma restando l'applicabilita' degli articoli
2644 e 2650 del codice civile cosi' come richiamata dal precedente
articolo 10.
9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la
rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1
venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di
operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sara'
applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di
iscrizione.
10. Per il periodo di un anno dalla data di operativita' del nuovo
pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione
delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui
all'articolo 12, sono applicate con una riduzione del 30%. Tale
riduzione ed il periodo di un anno entro cui e' possibile usufruirne
non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma
9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per
il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonche' quelle
per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle
condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i
successivi centottanta giorni.
11. A partire dalla data di operativita' del nuovo pubblico
registro per la cinematografia non saranno piu' effettuate operazioni
ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro
cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di
cui alle lettere a) , c) e d), dall'articolo 11, comma 3, che
rimarra' possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da
espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e
contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati
verra' annotata la specifica fonte di provenienza e la loro
inefficacia per gli effetti di opponibilita' previsti dalla
disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei
confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico
registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono
conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico
accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalita'
appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono
applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'articolo
12.

Art. 14.
Disposizioni finali

1. Il pubblico registro per la cinematografia dovra' essere reso
operativo, secondo le disposizioni contenute negli articoli
precedenti, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento,
devono essere disposte con uguale strumento normativo.
3. Rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la
cinematografia le presunzioni di cui al quarto comma dell'articolo
103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e relative alla titolarita'
del diritto d'autore, all'esistenza e alla pubblicazione dell'opera
filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro
a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.
4. La S.I.A.E. comunica periodicamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
i dati identificativi delle opere filmiche iscritte sul pubblico
registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito
da effettuarsi presso il pubblico registro generale delle opere
protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 aprile 1998
Il Presidente: Prodi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti a favore del
cinema", e' il seguente:
"Art.22. - 1. E' istituito il pubblico registro
per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono
iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate
in Italia e destinate alla programmazione nelle sale
cinematografiche.
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti
nel pubblico registro per la cinematografia sono
obbligatorie ai fini dell'ammmissione ai benefici e per
la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di
decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei
contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento
economico delle opere filmiche, nonche' di atti che
costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi,
di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi
con la costituzione, la modificazione, il
trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di
sfruttamento economico.
3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente
deve produrre l'attestazione dell'autorita' competente in
materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio
lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad
ultimazione del film il richiedente deve altresi'
presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale
attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva
nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in
cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal
fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il
deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo
dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione
comprovante l'avvenuto deposito della copia del film
rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' competente in
materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori
ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un regolamento che preveda:
a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un
protocollo generale;
b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli
atti;
c) le modalita' di visura e le modalita' per il
rilascio delle certificazioni attinenti alle trascrizioni
effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la
soppressione del pubblico registro cinematografico di cui
al regio decreto-legge 16 giugnio 1938, n. 1061,
convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e
successive modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle
lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si
provvedera' calcolando le relative variazioni sulla
base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi
previsti dalle tariffe, oltre al costo delle
operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria
per la copertura delle spese generali e di funzionamento
del registro.
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello
spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione
e l'importazione di opere filmiche".
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia", e' il
seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini della presente legge, per ''film''o ''opera
filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su supporti
di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o
documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi
della disciplina del diritto d'autore, destinato al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal
titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla
presente legge, le componenti artistiche e tecniche
dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza
italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in
maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma
2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche,
su conforme parere della sottocommissione di cui all'art.
3.
4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale''
si intende il film di durata superiore a 75 minuti
postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che
presenti complessivamente almeno due delle componenti di
cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti
di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di
cui alle lettere g),h), i), l) e m), e due delle componenti
di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale
nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75
minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato
da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e
lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano
o in maggioranza italiani, la maggioranza degli
interpreti principali, i tre quarti degli interpreti
secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per
la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale
postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti
quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l)
e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q)
del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale
nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di
idoneita' tecnica, presenti significative qualita'
artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio
della liberta' di espressione.
6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica
di lungo e cortometraggio realizzata da imprese
produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di
ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione
si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per ''cortometraggio'' si intende l'opera filmica,
realizzata da imprese produttrici nazionali, a
contenuto narrativo o documentaristico, con
esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente
pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai
cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le
relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della
commissione centrale per la cinematografia puo' essere
riconosciuta la qualifica di interesse culturale
nazionale anche ai cortometraggi a contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione''
si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese
italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui
all'art. 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo vengono iscritti, all'atto del formale
provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in
appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici
dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A
tal fine le imprese produttrici sono tenute a
presentare, entro novanta giorni dalla data di prima
proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie
campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di
legge corredate dei documenti necessari a comprovare la
sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi,
autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a
pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala
d'essai'' si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente
in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non
inferiore a due anni a proiettare film d'essai e
cortometraggi di interesse culturale nazionale per
almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di
programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale
ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000
abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la
meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata
alla programmazione di film d'essai di produzione
italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per ''sale
delle comunita' ecclesiali'' si intendono le sale il cui
nullaosta e la cui licenza di esercizio siano
rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o
enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano
attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa
e che programmino film secondo le indicazioni
dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale.
11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica
italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente
legge, di particolare valore artistico, culturale e
tecnico, o espressione di cinematografie nazionali
meno conosciute, che contribuisca alla diffusione
della cultura cinematografica e alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione non affermate in
Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui
all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
assumono automaticamente anche la qualifica di ''film
d'essai''. I film d'archivio, distribuiti dalla
Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o
private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film
d'essai.
12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di
distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende
l'impresa o societa' cinematografica, con capitale
sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori
italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua
attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di
utilizzazione dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale
di esercizio'' e ''industria tecnica nazionale'' si
intende l'impresa o societa' cinematografica con
capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani,
che svolga in Italia la maggior parte della sua
attivita'''.
- Il testo degli articoli 32 e 103, comma quinto,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio", e' il seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44,
i diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine
del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il
direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica
specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata".
"Art. 103 (Omissis).
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua
pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel
registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si
applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo
comma.
(Omissis)".
- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi
note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 22, 23 e 24 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia", e' il
seguente:
"Art. 22 (Adempimenti di lavorazione). - Le imprese
produttrici nazionali, individuali o collettive, al
fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di
cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a
presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data
di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE,
la seguente documentazione, riferita alla data del film:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto
libro soci e dell'estratto del libro verbale con
la situazione degli amministratori, se trattasi di
societa';
b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria ed agricoltura;
c) un certificato di cittadinanza italiana ed un
certificato di residenza in Italia del titolare
dell'impresa individuale o, se trattasi di societa',
degli amministratori italiani;
d) un certificato comprovante il pieno godimento dei
diritti civili e politici del titolare dell'impresa
individuale o degli amministratori della societa';
e) un certificato della competente autorita'
giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa
individuale o le persone che ricoprono la carica di
amministratore della societa' o la societa' stessa non
siano stati precedentemente dichiarati falliti.
Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla
data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla
SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della
consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di
societa', del capitale sociale, delle persone dei
soci e degli amministratori o delle quote di
partecipazione alla societa' debbono essere
tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello
spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di
cui al primo comma.
In deroga al primo comma del presente articolo,
le imprese individuali che iniziano per la prima volta
l'esercizio di produzione del film, sono tenute a
presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al
fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo
della presentazione dei documenti di cui alle lettere c),
d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione".
"Art. 23 (Adempimenti a tutela della nazionalita'). -
Le imprese produttrici nazionali che intendono
beneficiare delle provvidenze previste dalla presente
legge debbono, a pena di decadenza, denunciare
preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo
l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei
cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel
contempo, il soggetto del film, il piano di
finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del
personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle
rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per
l'accertamento della nazionalita' del film.
Il personale italiano impiegato nei film deve
risultare iscritto all'ufficio speciale di collocamento
dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto
obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento
al lavoro.
Per i film di attualita' la denuncia di inizio
lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo
l'inizio delle riprese.
Copia della denuncia di inizio lavorazione, nella
quale devono essere indicati oltre alla impresa
produttrice anche il regista, gli autori del soggetto,
della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore
della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del
montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello
spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori
per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico,
ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
Le imprese produttrici estere, per poter girare in
Italia film o scene di film, devono presentare
preventivamente al Ministero del turismo e dello
spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film
o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal
Ministero.
I testi dei soggetti di cui al primo comma e
tutta la documentazione concernente la preparazione
dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale.
La presente disposizione si applica anche ai film
dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi".
"Art. 24 (Adempimenti amministrativi). - Per la
corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla
presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto
deve in particolare presentare:
a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a
rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni
dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto
comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16
luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre
1952, n. 2388, attestante che il produttore non e'
inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento
dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od
eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato
nella produzione del film.
Qualora esistano contestazioni od omissioni nei
pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni
dalla ricezione di apposita istanza della impresa
produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio
certificato con l'indicazione dell'ammontare dei
contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi
di mora o di quanto altro non versato.
L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari
a quella contesta o pendente sull'importo del contributo
o del premio di qualita' assegnato al produttore, fin
tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato
liberatorio; qualora il produttore non provveda a
definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei
confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimettera'
direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai
contributi dovuti, con effetto liberatorio per
l'amministrazione stessa e per il produttore
interessato;
b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale
collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che
il produttore, per la realizzazione del film, non abbia
violato le norme sul collocamento.
In caso di violazione delle suddette norme sul
collocamento il film potra' essere parimenti ammesso ai
benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il parere del
Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga
che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti
della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve
rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge
sul collocamento;
c) una dichiarazione del personale tecnico ed
esecutivo che ha preso parte al film dalla quale
risulti che esso e' stato regolarmente retribuito
secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o
individuali. Qualora esistano crediti non contestabili,
l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza
di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta
dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del
premio di qualita' assegnato al film.
Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre
presentare:
d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato
dalla Societa' italiana autori ed editori, attestante la
data di prima proiezione in pubblico;
e) per i cortometraggi:
1) una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza
contributi finanziari da parte dello Stato o di altri
Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12;
2) un certificato rilasciato dalla Societa' italiana
autori ed editori comprovante la programmazione del
cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche.
Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il
produttore deve invece presentare apposito atto di
impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema,
relativo alla programmazione del cortometraggio per lo
stesso numero di sale cinematografiche.
Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello
spettacolo, come contributi e premi previsti dalla
presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo
comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. l della
legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del
5 per cento.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica
anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle
precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1 gennaio
1965.
Per le modalita' di pagamento dei contributi
previsti dalla presente legge valgono le norme
stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 223.".
- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
vedansi note all'art. 1.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 115 della legge 22 aprile
1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il
seguente:
"Art. 115. - Dopo la morte dell'autore, il diritto di
utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non
abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima,
salvo che l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di uno o
piu' coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la
divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire,
per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in
comunione per la durata che sara' da essi fissata, entro
i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei
codici.
La comunione e' regolata dalle disposizioni del codice
civile e da quelle che seguono".
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del
cinema", e' il seguente:
"Art. 23. - L'accesso al fondo di garanzia da parte
delle imprese produttrici e' subordinato alla
presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione,
trascritti nel pubblico registro per la
cinematografia, a favore degli autori italiani
dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in
materia, della quota dei proventi di loro spettanza per
lo sfruttamento economico dell'opera stessa".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2671 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2671 (Obbligo dei pubblici ufficiali). - II
notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo
di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo
possibile, ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso
di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecunarie
previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere
trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono a carico di altre persone
l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati
atti e le relative sanzioni.
- Il testo degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 2666 (Limiti soggettivi dell'efficacia della
trascrizione). - La trascrizione, da chiunque si faccia,
giova a tutti coloro che vi hanno interesse".
"Art. 2667 (Atti compiuti per persona incapace). - I
rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno
prestato assistenza alle medesime devono curare che si
esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o
delle domande giudiziali che sono soggetti a
trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato
il loro ufficio".
La mancanza della trascrizione puo' essere opposta ai
minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace,
salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli
amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della
trascrizione.
La mancanza della trascrizione non puo' essere
opposta dalle persone che avevano l'obbligo di
eseguirla per i propri rappresentanti o amministrati,
ne' dai loro eredi".
"Art. 2670 (Spese della trascrizione). - Le
spese della trascrizione devono essere anticipate da chi
la domanda, salvo il diritto al rimborso verso
l'interessato.
Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve
rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione
della parte di spesa corrispondente alla quota per cui
e' interessato".
Note all'art. 5:
- I capi II, III e IV del titolo V (Delle societa')
del libro V (Del lavoro) del codice civile recano norme
rispettivamente in tema: "Della societa' semplice",
"Della societa' in nome collettivo" e "Della societa' in
accomandita semplice".
- Il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 2659 (Omissis).
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del
diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne
deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale
menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la
condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine
iniziale e' scaduto".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2648 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di
legato). - Si devono trascrivere l'accettazione
dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati
nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione
dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso
oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si
opera in base alla dichiarazione del chiamato
all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in
una scrittura privata con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che
importano accettazione tacita dell'eredita', si puo'
richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto,
qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla
base di un estratto autentico del testamento".
- Per il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del
codice civile, vedansi note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 692 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
"Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei
genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il
coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente
il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di
conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima, a favore della persona o degli
enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno
avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore
di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale
infermita' di mente tali da far presumere che nel termine
indicato dall'art. 416 interverra' la pronuncia di
interdizione.
Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al
primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al
tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura
dell'interdetto.
La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui
l'inter dizione sia negata o il relativo procedimento non
sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della
maggiore eta' del minore abitualmente infermo di
mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca
dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti
che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2680, commi terzo e quarto, del
codice civile, e' il seguente:
"Art. 2680 (Tenuta del registro generale d'ordine).
(Omissis).
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere
chiuso con l'indicazione del numero dei titoli
annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle
date, dei fogli e dei numeri d'ordine".
- Il testo dell'art. 745 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
"Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di
rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei
depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo'
ricorrere al giudice di pace, al pretore, o al presidente
del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o
depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici
depositari di cui all'art. 743, l'istante puo'
ricorrere al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente, il pretore o il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale".
Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 2674-bis del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2674-bis (Trascrizione e iscrizione con
riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui
al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati
dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla
iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su
istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con
riserva.
La parte a favore della quale e' stata eseguita la
formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita'
giudiziaria".
- Il testo dell'art. 113-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile, e' il seguente:
"Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis
del codice si propone con ricorso, entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della
formalita', davanti al tribunale nella cui
circoscrizione e' stabilita la conservatoria; entro lo
stesso termine il ricorso deve essere notificato al
conservatore, a pena di improcedibilita'.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il
pubblico ministero, il conservatore e le parti
interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e' consentito
reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a
pena di improcedibilita', anche al conservatore.
A margine della formalita' eseguita con riserva il
conservatore annota la proposizione del reclamo, il
decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il
decreto definitivo.
Quando il reclamo non e' proposto o e' rigettato
definitivamente, la formalita' perde ogni effetto".
Note all'art. 10:
Il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, e' il seguente:
"Art. 22 (Omissis).
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti
nel pubblico registro per la cinematografia sono
obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per
la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di
decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei
contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento
economico delle opere filmiche, nonche' di atti che
costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi,
di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi
con la costituzione, la modificazione, il
trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di
sfruttamento economico.
(Omissis)".
- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' aver effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione
di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore".
"Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi
in cui per le disposizioni precedenti, un atto di
acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive
trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non
producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto
anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato
trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine rispettivo,
salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a
favore del condividente, iscritte contemporaneamente
alla trascrizione del titolo di acquisto o della
divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni
eseguite anteriormente contro l'acquirente o il
condividente tenuto al conguaglio".
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia", e' il
seguente:
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - A favore del
produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6
- con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso
dall'autorita' competente in materia di spettacolo, su
conforme parere della commissione di cui all'art. 46, un
contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo
degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato
per la durata di due anni dalla sua prima proiezione
in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE.
Il contributo e' prioritariamente finalizzato
all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione
dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non
siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui,
nonche' al reinvestimento, accertato da una societa'
di certificazione, nella produzione di nuovi film di
interesse culturale nazionale e film di produzione
nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i
due anni successivi alla data di erogazione del
contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la
parte di contributo destinata al reinvestimento
maggiorata degli interessi legali. L'importo del
contributo reinvestito non e' computato nel costo del
film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla
presente legge.
Identico contributo, nella misura dello 0,40 per
cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a
favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino
iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico
registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti
norme, dalla Societa' italiana autori ed editori".
- Il testo dell'art. 210 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
"Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al
terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere
ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in
possesso di una parte o di un terzo, il giudice
istruttore, su istanza di parte puo' ordinare all'altra
parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o
altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al
processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in
ogni caso anticipata dalla parte proposta l'istanza di
esibizione".
- Il testo dell'art. 2681 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2681 (Divieto di rimozione dei registri). - I
registri sopra indicati non possono essere rimossi
dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di
una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la
necessita' e mediante le cautele determinate dalla stessa
corte".
Note all'art. 12 e all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, vedansi nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 2644 e 2650 del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto
anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione
di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore".
"Art. 2650 (Continuita' delle trascrizioni). - Nei casi
in cui per le disposizioni precedenti, un atto di
acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive
trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non
producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto
anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato
trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine rispettivo,
salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a
favore del condividente, iscritte contemporaneamente
alla trascrizione del titolo di acquisto o della
divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni
eseguite anteriormente contro l'acquirente o il
condividente tenuto al conguaglio".
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile
1941, n. 633, recante: "Norme generali sul diritto
d'autore", e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso il Ministero
della cultura popolare un registro pubblico generale
delle opere protette ai sensi di questa legge.
L'Ente italiano per il diritto d'autore cura la
tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione e
con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e'
affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale
registro viene registrato il nome del titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua
pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel
registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori, o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si
applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo
comma.
La tenuta dei registri di pubblicita' e'
disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono
essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".