Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29-05-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 5 maggio 1998.
Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della riduzione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997,
in base al quale per il primo periodo d'imposta e' dovuto un acconto
determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello
stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto
redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei
redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla
presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta
e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo,
da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle
attivita' produttive, gli ammontari in valore assoluto e percentuale
del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi
e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in
base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto
ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art 31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6;
Visto l'art. 45, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo cui i soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive diverso da quello
che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui
al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i
tributi e contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in
assenza della loro soppressione;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. La riduzione del versamento in acconto dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive per l'anno 1998, spetta al verificarsi di
entrambe le seguenti condizioni:
a) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa, liquidabile
sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta
1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei
tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma
1, dello stesso decreto legislativo, deve essere superiore al 50 per
cento di tale secondo importo;
b) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa liquidabile
sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta
1997, determinata secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11
del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei
tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma
1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere
superiore al limite di incremento, in valore assoluto, fissato in
funzione delle diverse classi di basi imponibili dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive risultanti dalla tabella A
allegata al presente decreto.
Art. 2.
1. L'entita' della riduzione dell'acconto dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo d'imposta 1998 si
ottiene sottraendo dall'ammontare dell'imposta figurativa,
liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo
d'imposta 1997, l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi
degli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n.
446 del 1997 nonche' l'importo del limite di incremento in valore
assoluto risultante dalla tabella A allegata al presente decreto. La
riduzione spetta se detta differenza e' di segno positivo.
Art. 3.
1. Qualora sia stata applicata la riduzione dell'acconto di cui al
precedente art. 2, la riduzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dovuta per il periodo d'imposta 1998 spetta al
verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) la differenza tra l'importo dell'imposta sul valore della
produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1998, determinata
secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'importo dei tributi e
contributi di cui agli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 che sarebbero stati dovuti nel periodo
d'imposta 1998 in assenza della loro soppressione, deve essere
superiore al 50 per cento di tale secondo importo;
b) la differenza tra l'importo dell'imposta sul valore della
produzione netta realizzato nel periodo d'imposta 1998, determinata
secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto decreto
legislativo n. 446 del 1997, e l'importo dei tributi e contributi di
cui agli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, che sarebbero stati dovuti nel periodo d'imposta 1998
in assenza della loro soppressione, deve essere superiore al limite
di incremento, in valore assoluto, fissato in funzione delle diverse
classi di basi imponibili dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 4.
1. L'entita' della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relativa al periodo d'imposta 1998 si ottiene sottraendo
dall'ammontare dell'imposta stessa, l'importo dei tributi e
contributi che sarebbero stati dovuti in tale periodo d'imposta in
assenza della loro soppressione nonche' l'importo del limite di
incremento in valore assoluto risultante dalla tabella A allegata al
presente decreto. La riduzione spetta se detta differenza e' di segno
positivo.
Art. 5.
1. Per i soggetti il cui periodo d'imposta e' in corso alla data
del 1 gennaio 1998 ed e' iniziato dopo il 30 settembre 1997 la
disposizione dell'art. 2 si applica con riferimento al periodo
d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1997 e quella dell'art.
4 con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla predetta data del 30 settembre 1997.
Art. 6.
1. La riduzione di cui agli articoli 2 e 4 non puo' essere, in
valore assoluto, superiore a 20 miliardi di lire per ciascun
soggetto.
Art. 7.
1. Per le persone fisiche i valori di limite di incremento in
valore assoluto risultanti dalla tabella A allegata al presente
decreto sono maggiorati dei seguenti importi:
5 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 400
milioni ma non superiore a 600 milioni di lire;
15 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 600
milioni ma non superiore a 800 milioni di lire;
25 milioni di lire, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 800
milioni ma non superiore a 1 miliardo di lire.
2. Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche superiore a 1 miliardo di lire, il
limite di incremento in valore assoluto, risultante dall tabella A
allegata al presente decreto, e' maggiorato dell'importo che si
ottiene sottraendo dal 5 per cento di detto reddito imponibile la
somma di lire 20 milioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 1998
Il Ministro: Visco
Tabella A
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B - A
D = (B - A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto
Condizione preliminare: D>50%
Limite
Classi di base incr. assoluto Riduzione
imponibile IRAP L Ulteriore (*)
(milioni) (milioni) condizione (milioni)
-- -- -- --
da 0 a 100 1 C>L C - L
da oltre 100 a 500 12,5 C>L C - L
da oltre 500 a 1.000 25 C>L C - L
da oltre 1.000 a 5.000 100 C>L C - L
da oltre 5.000 a 10.000 250 C>L C - L
da oltre 10.000 a 50.000 1.500 C>L C - L
da oltre 50.000 a 100.000 3.000 C>L C - L
da oltre 100.000 a 500.000 15.000 C>L C - L
oltre 500.000 25.000 C>L C - L