Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29-05-1998

 

                          MINISTERO DELLE FINANZE                                  
                                                                                   
     DECRETO 5 maggio 1998.                                                        
     Condizioni  in base  alle quali  fissare l'entita'  della riduzione           
   dell'acconto dovuto  ai fini  dell'imposta regionale  sulle attivita'           
   produttive  e  quelle  per   la  determinazione  dell'imposta  dovuta           
   all'esercizio  in corso  al 1  gennaio 1998,  ai sensi  dell'art. 45,           
   commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.                  
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                                                                                   
     Visto l'art. 3,  commi 143 e 144, della legge  23 dicembre 1996, n.           
   662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti           
   legislativi al  fine di  istituire, tra l'altro,  l'imposta regionale           
   sulle attivita' produttive;                                                     
     Visto il  decreto legislativo  15 dicembre  1997, n.  446, recante:           
   "Istituzione  dell'imposta  regionale   sulle  attivita'  produttive,           
   revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni           
   dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,           
   nonche' riordino  della disciplina  dei tributi locali"  e successive           
   integrazioni e modificazioni;                                                   
     Visto l'art. 31  del predetto decreto legislativo n.  446 del 1997,           
   in base al quale per il  primo periodo d'imposta e' dovuto un acconto           
   determinato secondo  le disposizioni degli  articoli da 4 a  11 dello           
   stesso  decreto legislativo  e  risultante da  un apposito  prospetto           
   redatto su  stampato conforme  al modello  approvato con  decreto del           
   Ministro  delle  finanze da  allegare  alla  prima dichiarazione  dei           
   redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del           
   medesimo decreto legislativo  ovvero, per i soggetti  non tenuti alla           
   presentazione di essa, risultante  da apposita dichiarazione, redatta           
   e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo,           
   da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello           
   stesso decreto legislativo;                                                     
     Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del           
   1997 in  base al quale  con decreto  del Ministro delle  finanze sono           
   stabiliti,  tenuto conto  della  base  imponibile dell'imposta  sulle           
   attivita' produttive, gli ammontari  in valore assoluto e percentuale           
   del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi           
   e contributi soppressi  ai sensi degli articoli 36 e  51, comma 1, in           
   base ai  quali fissare l'entita' della  riduzione dell'acconto dovuto           
   ai  fini  della stessa  imposta  determinato  ai sensi  dell'art  31,           
   nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6;           
     Visto l'art. 45,  comma 4, del predetto decreto  legislativo n. 446           
   del 1997,  secondo cui  i soggetti per  i quali  l'applicazione delle           
   disposizioni di  cui al comma  3 determina un  ammontare dell'acconto           
   dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive diverso  da quello           
   che risulterebbe in  via ordinaria, applicano le  disposizioni di cui           
   al  comma   3  anche   per  la  determinazione   dell'imposta  dovuta           
   all'esercizio in corso  al 1 gennaio 1998, prendendo  a riferimento i           
   tributi  e contributi  che sarebbero  stati  dovuti in  tale anno  in           
   assenza della loro soppressione;                                                
     Considerato che occorre provvedere al riguardo;                               
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. La  riduzione del  versamento in acconto  dell'imposta regionale           
   sulle attivita' produttive per l'anno  1998, spetta al verificarsi di           
   entrambe le seguenti condizioni:                                                
     a) la differenza tra l'importo dell'imposta figurativa, liquidabile           
   sul valore  della produzione  netta realizzato nel  periodo d'imposta           
   1997, determinata  secondo le disposizioni  degli articoli da 4  a 11           
   del  citato decreto  legislativo n.  446  del 1997,  e l'importo  dei           
   tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma           
   1, dello stesso decreto legislativo,  deve essere superiore al 50 per           
   cento di tale secondo importo;                                                  
     b) la differenza tra  l'importo dell'imposta figurativa liquidabile           
   sul valore  della produzione  netta realizzato nel  periodo d'imposta           
   1997, determinata  secondo le disposizioni  degli articoli da 4  a 11           
   del predetto  decreto legislativo  n. 446 del  1997, e  l'importo dei           
   tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma           
   1,  del citato  decreto  legislativo  n. 446  del  1997, deve  essere           
   superiore al  limite di  incremento, in  valore assoluto,  fissato in           
   funzione  delle  diverse  classi   di  basi  imponibili  dell'imposta           
   regionale  sulle  attivita'  produttive risultanti  dalla  tabella  A           
   allegata al presente decreto.                                                   
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1.  L'entita' della  riduzione dell'acconto  dell'imposta regionale           
   sulle  attivita' produttive  relativa  al periodo  d'imposta 1998  si           
   ottiene    sottraendo    dall'ammontare   dell'imposta    figurativa,           
   liquidabile sul valore della  produzione netta realizzato nel periodo           
   d'imposta 1997, l'importo dei tributi e contributi soppressi ai sensi           
   degli articoli  36 e 51, comma  1, del citato decreto  legislativo n.           
   446 del  1997 nonche'  l'importo del limite  di incremento  in valore           
   assoluto risultante dalla tabella A  allegata al presente decreto. La           
   riduzione spetta se detta differenza e' di segno positivo.                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. Qualora sia stata applicata  la riduzione dell'acconto di cui al           
   precedente  art.   2,  la  riduzione  dell'imposta   regionale  sulle           
   attivita' produttive dovuta  per il periodo d'imposta  1998 spetta al           
   verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:                                 
     a)  la  differenza  tra  l'importo dell'imposta  sul  valore  della           
   produzione netta  realizzato nel periodo d'imposta  1998, determinata           
   secondo  le  disposizioni  degli  articoli  da 4  a  11  del  decreto           
   legislativo  15 dicembre  1997, n.  446,  e l'importo  dei tributi  e           
   contributi di cui agli articoli 36  e 51, comma 1, del citato decreto           
   legislativo n.  446 del 1997  che sarebbero stati dovuti  nel periodo           
   d'imposta  1998  in  assenza  della loro  soppressione,  deve  essere           
   superiore al 50 per cento di tale secondo importo;                              
     b)  la  differenza  tra  l'importo dell'imposta  sul  valore  della           
   produzione netta  realizzato nel periodo d'imposta  1998, determinata           
   secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto decreto           
   legislativo n. 446 del 1997, e  l'importo dei tributi e contributi di           
   cui agli articoli 36 e 51, comma 1, del citato decreto legislativo n.           
   446 del 1997,  che sarebbero stati dovuti nel  periodo d'imposta 1998           
   in assenza della  loro soppressione, deve essere  superiore al limite           
   di incremento, in valore assoluto,  fissato in funzione delle diverse           
   classi  di basi  imponibili  dell'imposta  regionale sulle  attivita'           
   produttive risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.             
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. L'entita' della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita'           
   produttive relativa  al periodo d'imposta 1998  si ottiene sottraendo           
   dall'ammontare   dell'imposta  stessa,   l'importo   dei  tributi   e           
   contributi che  sarebbero stati dovuti  in tale periodo  d'imposta in           
   assenza  della  loro soppressione  nonche'  l'importo  del limite  di           
   incremento in valore assoluto risultante  dalla tabella A allegata al           
   presente decreto. La riduzione spetta se detta differenza e' di segno           
   positivo.                                                                       
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. Per  i soggetti il cui  periodo d'imposta e' in  corso alla data           
   del  1 gennaio  1998 ed  e'  iniziato dopo  il 30  settembre 1997  la           
   disposizione  dell'art.  2  si  applica con  riferimento  al  periodo           
   d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1997 e quella dell'art.           
   4 con riferimento  al periodo d'imposta successivo a  quello in corso           
   alla predetta data del 30 settembre 1997.                                       
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1. La  riduzione di  cui agli articoli  2 e 4  non puo'  essere, in           
   valore  assoluto,  superiore  a  20  miliardi  di  lire  per  ciascun           
   soggetto.                                                                       
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     1.  Per le  persone fisiche  i valori  di limite  di incremento  in           
   valore  assoluto  risultanti dalla  tabella  A  allegata al  presente           
   decreto sono maggiorati dei seguenti importi:                                   
     5 milioni di  lire, per i soggetti aventi un  reddito imponibile ai           
   fini dell'imposta sul  reddito delle persone fisiche  superiore a 400           
   milioni ma non superiore a 600 milioni di lire;                                 
     15 milioni di lire, per i  soggetti aventi un reddito imponibile ai           
   fini dell'imposta sul  reddito delle persone fisiche  superiore a 600           
   milioni ma non superiore a 800 milioni di lire;                                 
     25 milioni di lire, per i  soggetti aventi un reddito imponibile ai           
   fini dell'imposta sul  reddito delle persone fisiche  superiore a 800           
   milioni ma non superiore a 1 miliardo di lire.                                  
     2. Per i  soggetti con reddito imponibile ai  fini dell'imposta sul           
   reddito  delle persone  fisiche superiore  a 1  miliardo di  lire, il           
   limite di  incremento in valore  assoluto, risultante dall  tabella A           
   allegata  al  presente decreto,  e'  maggiorato  dell'importo che  si           
   ottiene sottraendo  dal 5  per cento di  detto reddito  imponibile la           
   somma di lire 20 milioni.                                                       
     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 5 maggio 1998                                                          
                                                      Il Ministro: Visco           
                                                                                   
                                                               Tabella A           
                                                                                   
                         CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA                                  
   A = Totale tributi soppressi                                                    
   B = Imposta IRAP dovuta                                                         
   C = B - A                                                                       
   D = (B - A)/A x 100                                                             
   L = Limite di incremento assoluto                                               
                                                                                   
                       Condizione preliminare: D>50%                               
                                    Limite                                         
   Classi di base                incr. assoluto                Riduzione           
   imponibile IRAP                    L           Ulteriore       (*)              
      (milioni)                    (milioni)      condizione   (milioni)           
         --                           --             --            --              
   da              0 a     100         1             C>L          C - L            
   da oltre      100 a     500        12,5           C>L          C - L            
   da oltre      500 a   1.000        25             C>L          C - L            
   da oltre    1.000 a   5.000       100             C>L          C - L            
   da oltre    5.000 a  10.000       250             C>L          C - L            
   da oltre   10.000 a  50.000     1.500             C>L          C - L            
   da oltre   50.000 a 100.000     3.000             C>L          C - L            
   da oltre  100.000 a 500.000    15.000             C>L          C - L            
   oltre     500.000              25.000             C>L          C - L