Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-05-1998

 


LEGGE 21 maggio 1998, n. 164.
Misure in materia di pesca e di acquacoltura.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, si applicano all'attivita' di acquacoltura
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa
Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti
del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e
dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) e' inserito il
seguente:
"11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed
all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione
nazionale delle imprese di pesca;";
c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con
mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
d) all'articolo 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi,
degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la
durata della disponibilita', dimostrata con atti regolarmente
registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo
vincolante di cui all'articolo 19.";
e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori
ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa
Associazione nazionale.";
f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
" l) un rappresentante degli acquacoltori.";
g) l'articolo 27-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca
puo' essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di
persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita'
fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
h) all'articolo 27-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni
di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare
territoriale ancorche' richieste da imprese singole non cooperative
ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura,
crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' di manufatti per il
conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale
trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o
pescato dalle stesse imprese.";
i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o
rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le
aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo
pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive
modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a
quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da
versare allo stesso titolo.".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del
Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono
posti a carico delle risorse gia' stanziate per il funzionamento del
Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del
comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per
le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i soggetti che
esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 102".
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro
per le politiche agricole e' autorizzato ad aggiornare il Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999,
comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al
settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa
di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per
l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire
6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per
le politiche agricole.
8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali,
rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali
professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei
molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i
consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla
gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalita' di
attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con
decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformita' con le
decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai
consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della
pesca.

Art. 2.

1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e
all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998
e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni
per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000
milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilita' del
Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei
molluschi bivalvi e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire
70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro
delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire
10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
12 gennaio 1995, n. 44, per le finalita' ivi indicate, e quanto a
lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di
pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, gia' disposte
con provvedimento dell'autorita' amministrativa a seguito della moria
di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3,
per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui
numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non puo'
essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede
mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il
credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del
comparto della piccola pesca costiera artigianale e' autorizzata, per
l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad
iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle
imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette
marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le
politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fissa le modalita' attuative dei
relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo
centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia
ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione o che
svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in societa'
o cooperative, puo' essere concesso un prestito d'onore con un onere
massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo
onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000
milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a
carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e
al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposite unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero per le politiche
agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la
Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite
le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.

Art. 3.

1. E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di
spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale
in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi
superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le
politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del
minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso
degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo
personale e in un'indennita' all'armatore per l'adeguamento alla
normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, sono disposte le modalita' tecniche di attuazione del
comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo
delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni.

Art. 4.

1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). -
1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma
dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito
dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso
di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e
sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la
particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita'
marittima, con apposita nota, la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive
variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con
contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo
comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al
medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata
o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti
adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2
deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota
riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche
tramite telefax, all'autorita' marittima, dell'effettiva composizione
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a
tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu'
posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura
di cui al presente articolo.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3528):
Presentato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali (Pinto) il 4 aprile 1997.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 17 aprile 1997, con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente il 1,
7, 9, 21 ottobre 1997 e il 18 febbraio 1998.
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede
legislativa, il 25 febbraio 1998, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede
legislativa, il 26 febbraio 1998; l'11, 12, 19 marzo 1998
e approvato il 26 marzo 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3186):
Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede
deliberante, il 3 aprile1998, con pareri delle commissioni
1, 2, 5, 8, 11 e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 9 commissione il 6, 12 maggio 1998 e
approvato il 13 maggio 1998.
___
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca:
"Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, reca: "Norme
concernenti l'attivita' di acquacoltura".
- Il testo degli articoli, 6, 12, 19, 20, 23, 27-bis,
27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' il seguente:
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle
risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo
equilibrato della pesca marittima, il Ministro della
marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e
regionali anche in materie connesse, degli indirizzi
comunitari e degli impegni internazionali, adotta con
proprio decreto il Piano nazionale degli interventi
previsti dalla presente legge. Tale Piano, di durata
triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed
approvato daI C.I.P.E.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi Piani
triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di
ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in relazione alla evoluzione
tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge
debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione
delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del
consumo dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di
sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura
nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale
delle risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione
delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il
controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione
dello sforzo di pesca e alla programmazione;
10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle
strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
numero 6, del quarto comma, il Ministro della marina
mercantile, nell'adozione del Piano, tiene conto anche
delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della
equiparazione ad altre categorie produttive prevista
da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque
marine e salmastre".
"Art. 6 (Comitato per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima). - Presso il Ministero della marina mercantile
e' istituito il Comitato per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima.
Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il
Comitato esprime il proprio parere su ogni questione
relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini
che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica
ed economica per la pesca marittima.
Il Comitato e' presieduto dal direttore generale
della pesca marittima del Ministero della marina
mercantile ed e' composto da:
1) il vice direttore generale della pesca marittima del
Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza
od impedimento del direttore generale, assume le funzioni
di presidente;
2) tre funzionari della Direzione generale della pesca
marittima del Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il
direttore generale per l'igiene degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati;
4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne
designate dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate
dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri
ricercatori;
7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate
dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima;
8) il presidente dell'Istituto nazionale della
nutrizione o un suo delegato;
9) il direttore del Laboratorio centrale di
idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste o un suo delegato;
10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli
designati dai presidenti delle regioni marittime;
11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne
destinate da ciascuna delle associazioni nazionali delle
cooperative della pesca;
12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere
effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata
dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale
termine si provvedera' alla nomina del Comitato che sara'
successivamente integrato con le designazioni pervenute
dopo il predetto termine.
I membri del Comitato, nominati con decreto del
Ministro della marina mercantile, restano in carica
per tre anni e decadono dall'esercizio del le loro
funzioni dopo tre assenze consecutive.
I membri di cui ai numeri 2), 5), 6, 7), 10) e 11) del
terzo comma possono essere riconfermati una sola volta.
Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi
di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E'
in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di
gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori
possono essere invitati a partecipare anche esperti
designati da istituti, laboratori o centri di
ricerca che si occupino di valutazione e gestione
delle risorse biologiche del mare, nonche' altri esperti
italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di
gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di
accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita'
delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di
fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati necessari
per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello
di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'.
In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula
proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi
attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle
risorse suscettibili di maggiore sfruttamento.
Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi
di lavoro per la trattazione di specifici argomenti.
In particolare, deve essere costituito il gruppo di
lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del
mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare
anche esperti designati dagli istituti, laboratori o
centri di ricerca che si occupino di valutazione e
gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' esperti
italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di
gestione delle risorse biologiche del mare ha il
compito di accertare l'abbondanza ed il grado di
sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani,
allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'art. 3
della presente legge, i dati necessari per mantenere
Iequilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento
delle risorse e loro disponibilita'. In particolare il
gruppo di lavoro tecnico formula proposte di
razionalizzazione della pesca, di interventi attivi
di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse
poco o male sfruttate.
Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di
lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero
della marina mercantile - Direzione generale della pesca
marittima, di un livello non inferiore al settimo
coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello
inferiore al settimo.
Il presidente puo' invitare alle sedute del Comitato
funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle
regioni o persone particolarmente esperte ed
interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza
diritto di voto".
"Art. 12 (Beneficiari dei mutui). - I mutui sono
concessi alle imprese singole od associate che esercitino
direttamente:
1) l'attivita' della pesca marittima con mezzi
propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro
delle imprese di pesca, previsto dall'art. 11 della legge
14 luglio 1965, n. 963.
Nel caso di domande avanzate da cooperative di
pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si
prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre
anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione
che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti
da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui
all'art. 9 dalla legge 14 luglio 1965, n. 963;
2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e
salmastre e siano iscritte presso la camera di
commercio per l'esercizio dell'attivita' per la quale
richiedono le provvidenze previste dalla presente legge
oppure di attivita' connesse;
3) la conservazione, la lavorazione o la
trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano
iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio
delle attivita' per le quali richiedono le provvidenze
previste dalla presente legge.
Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro
consorzi, anche se non esercitano direttamente le
attivita' di cui al primo comma, nonche' le cooperative
che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le
attivita' di cui al numero 8) del primo comma
dell'art. 11.
Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono
risultare da dichiarazione rilasciata alla competente
prefettura, in possesso dei requisiti di mutualita'
previsti, dalle leggi in vigore".
"Art. 19 (Modalita' e vincoli per la concessione dei
mutui ). - Le domande di ammissione ai finanziamenti sul
Fondo per il credito peschereccio devono essere
presentate prima dell'inizio della costruzione delle
navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.
Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i
casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero
della marina mercantile, essere iniziate entro un anno
dalla data di comunicazione della concessione del
finanziamento e completate entro il termine stabilito dal
provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo
termine devono essere perfezionati gli acquisti.
Il cambio di destinazione delle opere e dei beni
acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui
previsti dalla presente legge, non puo' essere effettuato
nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.
La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del
mutuo, a cittadini o societa' italiane puo' essere
autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto
se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 12; rimane ferma la competenza del Comitato di
cui al precedente art. 13 in ordine alle modifiche
contrattuali che dovessero verificarsi nel corso
dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita
non potra' essere effettuata prima che sia trascorsa
almeno la meta', del periodo di ammortamento.
La vendita o il cambio di destinazione effettuati in
violazione dei precedenti commi comportano la
decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo.
In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in
unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data
della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare
delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una
penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale
di sconto in vigore alla data della dichiarazione di
decadenza.
Con il decreto di concessione del finanziamento il
Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione
in base agli stati di avanzamento della costruzione
delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma
dell'art. 10.
Qualora per la medesima iniziativa siano concessi
mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del
mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio e'
determinato in misura tale che il finanziamento
complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al
primo e secondo comma dell'art. 14.
Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio
l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il
credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la
medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le
predette percentuali.
I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e
nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:
a) per le navi, nelle matricole e nei registri
tenuti dalle autorita' marittime;
b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
c) per gli automezzi, nel pubblico registro
automobilistico.
Le autorita' marittime, i conservatori dei registri
immobiliari e i responsabili del pubblico registro
automobilistico comunicano al Ministero della marina
mercantile le variazioni della proprieta' dei beni sopra
indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo".
"Art. 20 (Contributi a fondo perduto). - 1. Gli
stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la
concessione di contributi a fondo perduto in misura non
superiore al 40 per cento della spesa documentata per le
iniziative di cui all'art. 11, nonche' per quelle di cui
agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'art. 28, possono essere concessi contributi per
agevolare la costituzione di societa' di capitali o di
armamento costituite tra cittadini o enti italiani o
cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della
pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla
giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le
iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di
impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque
comunitarie.
3. Sono altresi' concessi contributi a fondo perduto,
nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri
stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per:
a) corsi di qualificazione per i soci e i
dirigenti delle cooperative della pesca e loro
consorzi organizzati dalle associazioni nazionali
delle cooperative della pesca marittima riconosciute
ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i
pescatori; i consorzi tra cooperative della pesca e
le associazioni tra i produttori della pesca marittima,
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti
dalle associazioni nazionali.
4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con
il quale sono concessi i contributi, stabilisce
l'erogazione del contributo in base allo stato di
avanzamento dei lavori, determinandone le modalita' e
le garanzie".
"Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo
perduto). - La concessione dei contributi a fondo
perduto e' disposta con decreto del Ministro della
marina mercantile, sentito il parere di un apposito
Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima delle
Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale
della pesca marittima del Ministero della marina
mercantile, che lo presiede in caso di assenza o
impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca
marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di
cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima;
f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle
cooperative della pesca designati dalle associazioni
stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca
designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca
designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella
commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacolturi in acque
marine e salmastre.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro della marina centrale. I componenti di cui
alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo
comma possano essere confermati una sola volta.
Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle
domande di concessione di mutui sul Fondo per il credito
peschereccio.
Il comitato valuta la compatibilita' delle singole
iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto
delle priorita', dei vincoli degli obiettivi fissati dal
piano stesso.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita
relazione, al comitato di cui all'art. 3.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un
funzionario della Direzione generale della pesca marittima
di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un
impiegato di livelli inferiori al settimo.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di
almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di
almeno un terzo in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono valide quando siano
adottate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di
parita' prevale il voto del presidente.
Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza
diritto di voto, funzionari del Ministero della
marina mercantile, di altra amministrazione dello
Stato o estranei, all'amministrazione statale".
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle
navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1
maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo
turisticoricreativo, l'imbarco di non pescatori a
condizioni che:
a) non venga superato il numero di persone che
possono essere imbarcate e secondo le prescrizioni dei
documenti della nave e comunque sia determinato dal
capo del compartimento marittimo il rapporto tra il
numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre
persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni
di sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito
l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed
individuali nella stessa misura di quelli prescritti per
l'equipaggio;
c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni
quattordici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca
interessata dal capo del compartimento marittimo,
che determina nell'autorizzazione stessa tutte le
condizioni le modalita' necessarie a garantire la
sicurezza dell'iniziativa".
"Art. 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e
l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree della
demaniali marittime e loro pertinenze, nonche' di zone
di mare territoriale richiesti dalle cooperative di
pescatori, acquacoltori, e loro consorzi, e da
organizzazioni di produttori per iniziative di
pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione
della fascia costiera e di zone acquee, di
piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione
di manufatti per il conferimento, il mantenimento,
l'eventuale trasformazione e della commercializzazione del
prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se
l'ente cooperativo richiedente e' inserito nel registro
e prefettizio della sezione ''pesca''. Tali concessioni
sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento
dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto
dell'art. 542 del regolamento per la navigazione
marittima, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo e'
rilasciata dalla autorita' competente ai sensi della
legislazione vigente, ha acquisito, entro trenta
giorni dall'approvazione di progetti per iniziative di
cui al comma 1, il parere di una conferenza di servizi. La
conferenza e' convocata dall'autorita' competente al
rilascio della concessione e ad essa partecipa un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni
competenti ad esprimere il parere sul rilascio della
concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le
concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine
e salmastre".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possano essere
adottati con decreto interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 novembre 1995, n. 595, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1996, n. 158, reca: "Norme
per la determinazione dei canoni per le concessioni
demaniali marittime".
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 782, recante: "Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca", e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Presso il Ministero della marina
mercantile e' istituito il ''Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca'' con la dotazione complessiva di
lire 24.450 milioni per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla concessione da parte del Ministro della
marina mercantile, in caso di calamita' naturali o di
avversita' e meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale, di cui effetti abbiano inciso sulle strutture
o abbiano compreso i bilanci economici delle imprese
e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto
intervento, di contributi a parziale copertura del
danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli
o associati, che abbiano subito gravi danni che si trovino
in particolari condizioni di bisogno per la
ripresa produttiva delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori
sono di tipo equiparati gli acquacoltori in acque
marine e salmastre, i molluschicoltori di ed i
mitilicoltori, singoli o associati".
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46,
costituisce il "Regolamento recante norme sulla
costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la
cattura dei molluschi bivalvi".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982,
n. 41, e' riportato tra le note all'art. 1 della presente
legge.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il
testo del comma 187 dell'art. 2 e' il seguente:
"187. Per la piu' efficace attuazione degli
obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale
della pesca e dell'acqualcotura 1997-1999, di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' prevedere la
ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di
intervento anche in deroga alle percentuali stabilite
dall'art. 2 della medesima legge".
- Per il decreto del Ministro delle risorse, alimentari e
forestali 12 gennaio 1995, n. 44, vedi nota all'art. 1.
- Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito
dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, reca "Attuazione del
fermo biologico della pesca nel 1995". Il testo dell'art. 1
e' il seguente:
"Art. 1. - Per l'anno 1995, ai fini della urgente
applicazione delle norme previste dal regolamento CE
n. 3699/93, il fermo biologico della pesca e'
effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi,
dalle navi che esercitano la pesca costiera e
mediterranea con sistemi a strascico, traino pelagico,
sciabica e turbosoffiante.
2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica
il fermo di cui al comma 1 e' effettuato in via
obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti
marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7
agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo e' fissato
con ordinanza del capo del compartimento marittimo,
sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali
professionali della pesca. Nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio il
fermo, ha carattere facoltativo per impresa, e'
effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel
periodo di effettuazione del fermo non e' consentito
l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino
pelagico e sciabica nelle acque antistanti il
compartimento interessato anche da parte di unita'
provenienti di altri compartimenti marittimi; la
violazione del predetto divieto comporta la
sospensione della validita' della licenza di pesca per
trenta giorni.
3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della
relativa licenza di rischio puo' chiedere l'ammissione
benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese
di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in
materia. Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei
molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali concede,
entro i limiti di spesa di lire 10.000 milioni per
l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione
delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non
contribuiscono alla formazione del reddito.
3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali concede il contributo di cui al comma 3,
secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione
relativa all'esercizio della pesca di molluschi
bivalvi, in applicazione delle norme previste dal
regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello
sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva
centrale della pesca marittima, con proprio decreto
determina i compartimenti marittimi nei quali e'
necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla
pesca di molluschi bivalvi con sistema turbosoffiante
per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di
cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare,
i criteri da adottare per l'individuazione delle
priorita' da rispettare ai fini dei ritiri e l'entita'
del contributo da concedere.
4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio
calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del
regolamento CE n. 3699/93.
5. E' concessa all'impresa di pesca una indennita'
giornaliera nella misura di L. 40.000, quale contributo
dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle
navi, al quale deve comunque essere corrisposto
dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal
contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa
medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete
all'impresa la quale non rispetta il contratto collettivo
nazionale di lavoro, non e' cumulabile con indennita' o
contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello
Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
7. Al pagamento dei contributi previsti dal
presente decreto provvedono i comandanti delle
capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti
dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, anche in deroga ai limiti di importo
stabiliti nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali sono fissate le modalita'
tecniche di attuazione del presente articolo.
9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentite le
rappresentanze delle associazioni nazionali professionali
della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del
settore, elabora un programma quinquennale di definizione
del fermo biologico.
9-bis. Il numero delle unita' autorizzate alla pesca dei
molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente
articolo, non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre
2000".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 41, e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in "Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare"; a tal fine la commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni
designati dalla commissione interregionale di cui
all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo
art. 6.
Il presidente del comitato puo' invitare alle
riunioni rappresentanti di associazioni e di
organizzazioni interessate alla materia.
Il comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da
due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del comitato e' approvato entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta
dello stesso comitato".
"Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine
di regolare lo sforzo di pesca sulla base della
consistenza delle risorse biologiche del mare, il
Ministro della marina mercantile puo' stabilire tenuto
conto delle indicazioni contenute nella prima parte del
piano nazionale della pesca, il numero massimo delle
licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di
pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie
catturabili della distanza dalla costa e dalla potenza
dell'apparato motore installato sulla nave.
Si intende per licenza di pesca un documento
rilasciato dal Ministero della marina mercantile che
autorizza la cattura di una o piu' specie di una o
piu' aree da parte di una nave di caratteristiche
determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il
possesso di una nave da pesca non costituisce titolo
sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12
della legge 14 luglio 1965, n. 963 sono equiparati alle
licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il
nuovo documento.
Il Ministro della marina mercantile, su conforme
parere del Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio
decreto:
a) approva il modello della licenza di pesca;
b) emana le norme necessarie per la costituzione
presso il Ministero della marina mercantile, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove
licenze di pesca qualora le richieste siano superiori
alle previsioni di rilascio;
d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero
delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca,
delle specie o delle attrezzature consentite.
Il Ministro della marima mercantile puo' delegare
agli organi periferici compiti tecnicoamministrativi,
tra i quali il rinnovo delle licenze (2/b).
Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo
oneroso. L'ammontare dell'onere e' determinato dal
Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di
cui all'art. 3.
Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche
del mare, il Ministro della marina mercantile sentito
il comitato di cui all'art. 3, puo' suddividere le aree
di pesca in distretti".
Note all'art. 4:
- Il codice della navigazione e' stato approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
- Il testo degli articoli 172-bis e 327 del
codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e
sbarco). - (I). Per i marittimi, arruolati con il patto di
cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e
galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo
armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e
delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla
annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio
o sulla licenza, qualora, per la particolare
organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti
medesimi.
(II). L'autorizzazione di cui al primo comma puo'
essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto
nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il
patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e
galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti
alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti
di acquacoltura;
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e
galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o
ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
(III). L'armatore deve comunque comunicare
giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la
composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave
o galleggiante e le successive variazioni.
(IV). Copia della nota, vistata dall'autorita'
marittima, deve essere conservata tra i documenti di
bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
(V). L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto
assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per
tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per
gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai
precedenti commi".
"Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per piu'
navi dello stesso armatore). - Il contratto di
arruolamento ha per ogetto la prestazione di servizio su
nave determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso
contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a
prestare servizio su una nave non determinata fra quelle
appartenenti all'armatore o su piu' di esse
successivamente.
La norma in questione non ha formato oggetto ne' di
trattazione da parte della dottrina, ne' di pronunzie
giurisprudenziali".