Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-05-1998
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 27 maggio 1998, n. 4/98.
Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo". (Pubblicata nel
supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
1997, n. 113).
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto
- Direzione generale affari
generali e personale
Alle aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non
economici
All'ISTAT - Direzione generale
Al CNEL- Segretariato generale
All'Istituto superiore della
sanita' - Servizi
amministrativi del personale
A tutte le camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunita' montane
Alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione
All'ARAN
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale
Alle regioni a statuto speciale
Alle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
Ai Commissari di Governo presso le
regioni e province autonome
All'ANCI
All'UPI
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
Premessa.
In relazione alle problematiche emerse a seguito dell'entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare
sull'effettiva applicazione delle disposizioni in essa contenute,
finalizzate a semplificare il rapporto tra cittadini e
amministrazioni pubbliche, si rende necessaria l'emanazione della
presente circolare.
E' opportuno intervenire affinche' i rapporti tra cittadini ed
uffici pubblici risultino conformi alle finalita' della legge
ancorata a criteri di trasparenza, snellezza delle procedure,
partecipazione e rispetto reciproco, attraverso l'utilizzazione di
nuovi modelli gestionali.
A tal fine, le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, per il tramite
dei loro uffici, sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle
seguenti indicazioni.
A) Modulistica utilizzata per la presentazione di istanze e
richieste.
A seguito delle ispezioni effettuate dal Servizio ispettivo del
Dipartimento della funzione pubblica sulla corretta applicazione
della legge n. 127/1997, e' risultato che in molti casi la
modulistica approvata dalle amministrazioni ed attualmente in uso non
e' stata aggiornata. Essa non tiene conto delle novita' introdotte
dagli articoli 2 e 3 della legge, continuando a prevedere la
richiesta di certificati, anziche' segnalare che i certificati
possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera, non piu'
soggette ad autenticazione della firma.
I singoli moduli devono invece espressamente contenere la formula
delle relative dichiarazioni sostitutive, se ammesse, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata e integrata dalla legge
n. 127/1997.
Allo scopo di verificare che nella predisposizione di atti o
provvedimenti e per il rilascio di certificati o attestazioni le
pubbliche amministrazioni abbiano effettivamente aggiornato la
modulistica adottata ovvero abbiano predisposto e distribuito
appositi moduli semplificati, le amministrazioni centrali in
indirizzo sono invitate a far pervenire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, corso Vittorio
Emanuele, 116 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente, la modulistica utilizzata. Le amministrazioni locali
o periferiche sono invitate a farle pervenire alle prefetture
competenti per territorio. Qualora, invece, non vi abbiano
provveduto, le relative ragioni devono essere rese note entro lo
stesso termine al Dipartimento della funzione pubblica.
B) Verifica negli uffici sulla corretta applicazione della legge 15
maggio 1997, n. 127.
A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n.
127/1997, le ispezioni, disposte dal Dipartimento della funzione
pubblica nei confronti degli uffici delle amministrazioni centrali,
periferiche e delle altre pubbliche amministrazioni, hanno
evidenziato - insieme a molti casi di corretta e puntuale
applicazione delle disposizioni di semplificazione - alcune anomalie
e disfunzioni le quali rendono necessaria una verifica da parte dei
dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, attraverso un
puntuale monitoraggio sulla concreta e corretta applicazione delle
norme.
I risultati della verifica, che deve essere disposta entro quindici
giorni dalla pubblicazione della presente circolare, devono essere
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi
trenta giorni.
Ove risultino significative violazioni delle norme
sull'autocertificazione da parte di dipendenti pubblici, devono
essere avviati, secondo le modalita' e nei termini fissati dalle
fonti normative e contrattuali, i relativi procedimenti disciplinari.
Si richiama l'attenzione sulla responsabilita' dei dirigenti per il
mancato avvio del procedimento disciplinare.
Gli uffici di controllo interno delle singole amministrazioni
accerteranno, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dai
dirigenti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle
norme sull'autocertificazione.
Accerteranno altresi' le misure introdotte in materia di
organizzazione degli uffici per la migliore utilizzazione delle
risorse strumentali e umane da parte dei dirigenti responsabili
conseguente alla semplificazione della documentazione amministrativa
prevista dalla citata legge n. 127/1997.
Le amministrazioni pubbliche devono dare comunicazione dei
risultati della verifica e degli eventuali procedimenti disciplinari
avviati al Dipartimento della funzione pubblica entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente circolare.
C) Pubblicizzazione della normativa sulla semplificazione.
I dirigenti e i responsabili dei servizi sono invitati a fornire
chiare istruzioni al personale ai fini di una corretta e completa
applicazione della legge n. 127/1997. Inoltre, dovranno promuovere
iniziative tendenti ad informare gli utenti delle novita' introdotte
dalla stessa legge. Infine, dovra' essere indicato agli utenti
l'ufficio cui rivolgersi per ricevere informazioni o per segnalare
casi di cattiva applicazione della legge.
D) Intese tra comuni per la trasmissione di dati e documenti.
Si rammenta che l'art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997 dispone
che i comuni favoriscano, attraverso intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori
od esercenti di pubblici servizi, salve le norme in materia di
diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dei dati
puo' avvenire anche in via informatica o telematica.
E) Attivita ispettiva.
Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in
materia di semplificazione, questo Dipartimento effettuera',
attraverso l'ispettorato e anche in collaborazione con le prefetture
e l'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro,
controlli e verifiche ispettive sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento nonche'
sull'osservanza da parte delle amministrazioni pubbliche delle
disposizioni sull'autocertificazione contenute nelle leggi 15 maggio
1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.
Il Ministro: Bassanini