Gazzetta Ufficiale n. 128 del 04-06-1998

 

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.
Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Medio e basso bacino del
Tagliamento - Adozione misure di salvaguardia. (Delibera n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:
il comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha adottato, con
delibera n. 1/1998, il piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del fiume Tagliamento, costituito dalla
relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati
cartografici;
tale piano stralcio ha individuato nella costruzione di un sistema
di casse d'espansione a valle della stretta di Pinzano e nel
completamento della ricalibratura del Tagliamento e del canale
Cavrato le opere necessarie alla messa in sicurezza dei territori
costituenti il medio e basso corso del bacino;
tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree
di pertinenza fluviale sulle quali ai sensi dell'art. 3 delle norme
di attuazione sono previsti vincoli e prescrizioni atte a tutelare
l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;
Considerato che:
le previste casse di espansione, atte a laminare le piene del
Tagliamento, interessano una vasta area dell'alveo del Tagliamento
stesso, in parte di proprieta' privata ed in parte di proprieta'
demaniale;
solo sulla base di un progetto esecutivo sara' possibile
determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione
dei manufatti;
risulta necessario preservare per gli scopi sopra richiamati non
solo l'area situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia
varice del Tagliamento a monte della stretta stessa in quanto
potrebbe essere comunque interessata dalla esecuzione delle opere;
la sezione di deflusso del canale scolmatore Cavrato va tenuta
interamente sgombra da ostacoli al fine di prevenire il corretto
funzionamento del canale stesso;
l'intero corso del Tagliamento comprese le aree golenali va
comunque salvaguardato da qualsiasi edificazione o diverso utilizzo
rispetto all'uso idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate
le previsioni di piano;
onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano
essere diversamente utilizzate dai privati o dagli enti che hanno
competenza, e' necessario ed opportuno che dette aree siano
sottoposte a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia
adottate ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493;
Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989 cosi' come modificato
dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in
attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita', tramite
il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono
immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione
del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre
anni;
Vista la deliberazione n. 25/CR del 10 marzo 1998 della giunta
regionale del Veneto nella quale, tra l'altro, si ritiene che in sede
di definitiva approvazione del piano le norme di salvaguardia debbano
necessariamente costituire parte integrante del medesimo piano;
Visto il parere della Conferenza Statoregioni, rep. atti n. 416 del
19 marzo 1998, con il quale il progetto di piano stralcio per la
sicurezza del medio e basso corso del fiume Tagliamento approvato con
le seguenti osservazioni:
le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-bis della
legge, indicate dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino in sede
di redazione del progetto di piano e stralciate al momento
dell'adozione dal comitato istituzionale devono essere recepite nel
progetto di piano stralcio e costituire parte integrante del
medesimo;
Considerato del tutto condivisibile quanto espresso in merito alle
misure di salvaguardia dalla regione del Veneto e dalla Conferenza
Statoregioni;
Considerata l'opportunita' di uniformare la normativa di
salvaguardia sia nella fase transitoria, fra adozione e approvazione,
che nella fase a regime;

Delibera:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 -bis dell'art. 17 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificato dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, fino alla data di approvazione dello stralcio
del piano di bacino del Tagliamento e comunque per un periodo non
superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, all'interno dell'area di salvaguardia, cosi'
come individuata nelle tavole numeri 4, 5, 6, 7, (allegato 2) che
fanno parte integrante del presente provvedimento, e' fatto assoluto
divieto di edificazione o di interventi antropici atti a modificare
l'uso del territorio.
Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a
protezione di zone adibite a colture e comunque gli interventi che
possano essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di
naturale espansione.
Sono altresi' vietati l'asportazione di materiali litoidi e la
movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla
segreteria tecnica dell'autorita' di bacino secondo progetti
esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994.
Nelle aree adibite ad attivita' agricole sono consentite solo le
colture che non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di
colture arboree.
Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di
strutture anche a carattere provvisorio o precario.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive di
quelle previste dall'art. 1, contenute nelle leggi dello Stato e
delle regioni negli strumenti di pianificazione territoriale a
livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani di
tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici
e di tutela paesistica vigenti:
1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento
delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico;
2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
(esclusa la demolizione costruzione) senza aumento di superficie
coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che allo stato
attuale risultino dotate del certificato di abitabilita' o
agibilita';
3) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali
o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a
condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che
possono aver luogo all'interno delle aree vincolate costituendo
significativo ostacolo al deflusso e non limitino l'invaso. A tal
fine i progetti devono essere corredati da uno studio di
compatibilita' idraulica, approvato dall'autorita' idraulica
competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera
integrano e sostituiscono anche a regime i contenuti degli articoli 3
e 6 delle norme di attuazione del piano, approvato con delibera n.
1/1998.

Art. 4.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti
abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo e di
assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 5.

Copia della presente deliberazione con l'elenco dei comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia (allegato 1), che
fa parte integrante del presente provvedimento sara' pubblicata,
entro sessanta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e
nei bollettini ufficiali delle regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia.

Art. 6.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui
agli allegati 1) e 2), e' depositata, ai fini della consultazione,
presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della
difesa del suolo e Magistrato per le acque di Venezia), Ministero
dell'ambiente, l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, regione Veneto, regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
Roma, l5 aprile l998

Il Presidente
Costa
Il segretario generale
Govi
____________
Allegato 1

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI
ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Provincia di Udine:
1) Camino al Tagliamento;
2) Codroipo;
3) Dignano;
4) Flaibano;
5) Forgaria del Friuli;
6) Latisana;
7) Lignano Sabbiadoro;
8) Ragogna;
9) Ronchis;
10) San Daniele del Friuli;
11) Sedegliano;
12) Varmo.
Provincia di Pordenone:
1) Morsano al Tagliamento;
2) Pinzano al Tagliamento;
3) San Giorgio Richinvelda;
4) San Martino al Tagliamento;
5) San Vito al Tagliamento;
6) Spilimbergo.
Provincia di Venezia:
1) S. Michele al Tagliamento.