Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10-06-1998

 

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 maggio 1998.
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di
Montalcino".


IL DIRIGENTE

capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
tipiche dei vini e responsabile del procedimento
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
novembre 1991 con il quale e' stato modificato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita di
cui sopra;
Visto il decreto dirigenziale 24 giugno 1996 contenente ulteriori
modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino";
Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino "Brunello di
Montalcino", ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad
ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato,
relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" formulata
dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 55 del 7 marzo 1998;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata
vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:
Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e
successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 novembre 1991 e decreto dirigenziale 24 giugno 1996 e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 5, comma 4, del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Brunello di Montalcino" inerente al periodo di affinamento
di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione
decorre a partire dal prodotto dell'annata 1995.
La disposizione di cui all'art. 5, comma 10, del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Brunello di Montalcino" inerente il periodo di affinamento
in bottiglia decorre a partire dal prodotto dell'annata 1994.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita "Brunello di Montalcino" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 1998
Il dirigente: La Torre

Annesso

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino"
Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di
Montalcino" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno
"Sangiovese" (denominato, a Montalcino, "Brunello").

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" devono
essere prodotte all'interno del territorio amministrativo del comune
di Montalcino in provincia di Siena.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei
vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli
articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal
presente disciplinare di produzione.
I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" sono utilizzabili
anche per produrre vino a denominazione di origine controllata "Rosso
di Montalcino", alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare
di produzione.
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle vigne, dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
a condizione che:
vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in
modo che possano essere evidenziate separatamente;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi
in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
I vignei di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti
all'albo dei vigneti Brunello di Montalcino a partire dal terzo anno
successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale
dell'organo regionale competente.
La resa massima di uva per ettaro consentita non potra' superare la
percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto
anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di
Montalcino" devono essere atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal
presente disciplinare di produzione.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo
che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
giacitura: collinare;
altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti
ed i reimpianti la densita' minima dovra' essere di 3000 piante per
ettaro;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino
denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di
Montalcino" non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, pari a hl 54,4 di vino.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al
numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non
dovra' essere superiore in media a kg 2,7.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa
uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi predetti.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 12%. Qualora venga rivendicato il
toponimo "Vigna" le uve devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Brunello di Montalcino" sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi questo limite,
ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Nel caso di rivendicazione di una "Vigna" non puo' essere
effettuato nessun tipo di arricchimento.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" deve essere sottoposto ad un periodo di
affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi
dimensione.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" non puo' essere immesso al consumo prima del
1 gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati
considerando l'annata della vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" puo' portare come qualificazione la dizione
"Riserva" se immesso al consumo successivamente al 1 gennaio
dell'anno successivo al termine di sei anni, calcolatin considerando
l'annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di
affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di affinamento in
contenitori di rovere, devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina.
Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere puo' essere
trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento.
Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri
di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione
dei due anni di affinamento in contenitori di rovere.
Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potra'
tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori
diversi da usarsi esclusivamente per colmature.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino", prima dell'immissione al consumo, deve
essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva.
Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con
relative annotazioni sui registri di cantina.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" puo' essere designato per scelta di cantina,
nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, con la
denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino", ferma
restando comunque la resa ad ettaro prevista per il "Brunello di
Montalcino".
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in
legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere
effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto, armonico,
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Le partite da qualificare con la dizione "Riserva" devono essere
separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del
quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brunello di Montalcino" deve essere immesso al consumo in bottiglie
di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri
0,750; litri 1,500; litri 3,000; litri 5,000.
Le bottiglie devono essere di tipo "Bordolese", di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' vietato usare, insieme alla denominazione "Brunello di
Montalcino", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Superiore",
"Vecchio" e similari.
E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "Viticoltore", "Fattoria", "Tenuta",
"Podere", "Cascina" ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" il vino deve essere
sottoposto alle analisi chimicofisiche ed organolettiche previste
dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento
delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti
dalle norme in materia.
Qualora venga rivendicata una "Vigna", la partita relativa deve
essere presentata separatamente per l'esame chimicofisico ed
organolettico di cui alla normativa vigente.
Qualora venga usata la qualificazione "Riserva", la partita
relativa deve essere presentata separatamente per l'esame
chimicofisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.