Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10-06-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 aprile 1999, n.162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio.
- Capo I
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e
del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,
in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai
componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati
nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli
ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un
percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi
lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di
persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati
esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori.
- Il testo del comma 8 dell'art. 20 e dell'allegato 1,
n. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia".
"ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)
1.-6. (Omissis).
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 19".
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed
esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
e di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per
gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597, reca: "Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie
locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro". Si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite
alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a
decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione
statale di omologazione dei prodotti industriali ai
sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il
controllo di conformita' dei prodotti industriali di serie
al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la
procedura tecnicoamministrativa con la quale viene
provata e certificata la rispondenza del tipo o del
prototipo di prodotto prima della riproduzione e
immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo
impianto, a specidici requisiti tecnici prefissati ai
sensi e per i fini prevenzionali della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della
qualita' dei prodotti.
Le procedure e le modalita' amministrative e
tecniche, le specifiche tecniche, le forme di
attestazione e le tariffe dell'omologazione sono
determinate con decreti interministeriali dei Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268, reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina
delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in
attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, reca: "Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la
cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza
difficolta', e munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a
chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si
sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e'
superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose,
inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al
suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione
europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un
componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui
documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli
derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del
componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o
straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o
elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle
porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti
principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate
dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione
europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e
trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e
montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.
- Art. 3.
Dimostrazione di prototipi
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di
fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di
sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento,
purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello
indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei
componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che
siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
- Art. 4.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il
presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il
presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o
della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi
reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei
vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o
installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell'impianto.Art. 5.
Norme armonizzate e disposizioni
di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si
considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresi'
conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di
rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti
sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Nota all'art. 5:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca:
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche".
Art. 6.
Procedura di valutazione della conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza
elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un
esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della
produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo
conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e
redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure
di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure
di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV,
se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame
CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in
conformita' ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo
di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un
ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di
qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del
progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme
armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme
alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo
stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del
progetto fornisce al responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le
indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano
svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita'
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una
copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e
che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni
delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti
dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente
articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul
mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza
per uso personale.Art. 7.
Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore
in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e
deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio
purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di
detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio
e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la
Commissione e gli Stati membri.Art. 8.
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su
segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento
permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli
accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di
sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la
salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e'
possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui
al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea.Art. 9.
Organismi di certificazione
1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi
notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano
certificazioni dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti
prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme
UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione
si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla
procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del
richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del
modello o del sistema di qualita' sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del
singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli
indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita'
dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui
all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati, i numeri di
identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed
ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale
e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa
piu' i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Note all'art. 9:
- Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato reca: "Determinazione dei requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo
dei dispositivi di protezione individuale".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca:
"Attuazione della direttiva (CEE) n. 689/1989 del Consiglio
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale".
Art. 10.
Disciplina transitoria per la conferma
degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella
struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a
completare quella gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
concessa.
- Capo II
- Art. 11.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e
ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli
ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.Art. 12.
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo
legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla
provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in
esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di
cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il
tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo
6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione
dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni
periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che
abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonche' per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a
carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il
comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459:
"2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in
servizio, il costruttore o il suo mandatario residente
nell'Unione europea deve attestare la conformita' ai
requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di
conformita' di cui all'allegato II, punto A, e
l'apposizione della marcatura di conformita' CE di cui
all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la
dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II,
punto C".
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: "Norme per la
sicurezza degli impianti".Art. 13.
Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di
certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le
valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il
verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto
sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto
incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto
le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i
mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche
periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici
possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al
presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove
negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a
carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
Nota all'art. 13:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente".
Art. 14.
Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo,
il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino
alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La
verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante
danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'ascensore, e' necessaria una verifica straordinaria, con esito
positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e'
eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono
a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.Art. 15.
Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o
a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di
personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi
degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in
caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di
custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle
catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza
dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui
all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la
riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve
fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato
informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10
del citato decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767:
"Art. 6 (Commisione per l'abilitazione del
personale di manutenzione). - Il prefetto determina la
data delle sessioni di esami per il rilascio dei
certificati di abilitazione previsti dall'art. 5
della legge 24 ottobre 1942 n. 1415, sentito
l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in
relazione al numero delle domande presentate e del
personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche
e private.
La commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da
quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno
dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione
degli infortuni, designati dalle rispettive
amministrazioni.
Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di
presidente.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di
ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di
abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario
faccia parte della commissione di esame.
L'esame teoricopratico deve essere sostenuto dinanzi ad
almeno tre membri della commissione.
A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice
spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato
che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici
concorsi".
"Art. 7 (Domanda di abilitazione per il personale di
manutenzione). - L'aspirante al certificato di
abilitazione, per essere ammesso all'esame teoricopratico
deve presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di
nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata
attestante le mansioni in precedenza espletate presso di
essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal
sindaco o dal notaio".
"Art. 8 (Prova teoricopratica da sostenersi
dinanzi alla commissione). - L'aspirante sara'
sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.
L'esame orale deve accertare la conoscenza generale
delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi
di ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e
delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause
elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie
mansioni.
La prova pratica tende ad accertare la
conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della
verifica delle funi, della prova dei dispositivi di
chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli
paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto
elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere
operare la manovra di soccorso in caso di arresto della
cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di
saper intervenire in caso di manomissione
dell'impianto".
"Art. 9 (Certificato di abilitazione). - Il
certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto
a spese del titolare, a seguito del parere favorevole
della commissione d'esame.
Il proprietario dello stabile o altro titolare della
licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i
funzionari preposti al controllo sono tenuti ad
assicurarsi che il personale incaricato della
manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di
cui sopra".
"Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di in
osservanza). - In caso di inosservanza delle disposizioni
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto
legislativo 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui
agli articoli precedenti, il prefetto dispone
direttamente, o su proposta degli organi incaricati della
vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli
ascensori e montacarichi, il fermo
dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele.
Le disposizioni impartite ed il verbale in
conseguenza redatto vanno notificati al proprietario
dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della
licenza di esercizio".
Art. 16.
Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali
delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite
di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di
conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del
proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio
comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio
comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al
numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma
1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le
seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.Art. 17.
D i v i e t i
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata.
2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce
69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Nota all'art. 17:
- Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca:
"Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali
e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne
minorenni e quelli per i quali ne e' consentita
l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie".
Si riporta il testo della voce 69, tabella A:
" Tabella A
Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali
e' vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei
fanciulli.
69. Manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".
Art. 18.
Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui
all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli
organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nota all'art. 18:
- Si riporta l'art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994):
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese
relative alle procedure di certificazione e/o
attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste
dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante
o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma
1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative
ai successivi controlli sugli organismi autorizzati
sono a carico di tutti gli organismi autorizzati
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli
possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei
prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione
dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le
tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e
per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche'
le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi
dovuti, in base alla vigente normativa, al
personale dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1
e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo
gratuito e la successiva eventuale restituzione dei
prodotti ai fini dei controlli sul mercato
effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito
dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi
del presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli
ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza
conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita'
ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, si
intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o
il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio
comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle
norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a
cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e
integrazioni.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge
24 ottobre 1942, n. 1415:
"Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli
ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche,
debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo
del genio civile, forniti di laurea in ingegneria,
designati di volta in volta dall'ispettore generale
compartimentale del Genio civile.
Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici puo'
autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il
territorio dello Stato o per una parte di tale territorio,
a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti
dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente
approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e
le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi
quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole.
La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e'
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di
eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di
laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli
ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti
industriali ed a quelli delle aziende agricole.
Per gli ascensori ed i montacarichi delle
amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo
ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio
civile.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di
ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli
ingeneri dei rispettivi ruoli".Art. 20.
Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge
15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico
dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative".
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti".
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 8 marzo 1999, n. 50, che reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998":
" b) al comma 4, la parola: ''sessantesimo'' e'
sostituita dalla seguente: ''quindicesimo''.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Bindi, Ministro della sanita'
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
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