Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12-06-1999


LEGGE 17 maggio 1999, n.144
Ripubblicazione del testo della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino  degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", corredato delle relative note. (Suppl. Ordinario n.111)


ART. 1
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il a Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici " ((MIP)), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto " Rete unitaria della pubblica amministrazione ", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fin i del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

Avvertenza:

Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:

"Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995, reca: "Principi e modalita' per la realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione".

- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:

"Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.

284, nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affincha' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali.

L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse;

del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

ART. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:

"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; .

ART. 3.
(Compiti del CIPE).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' sostituito dal seguente:

" 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale com- pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.

Note all'art. 3:

- Per il titolo della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 2.

- La legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale; n. 61 del 14 marzo 1986.

- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalle soppresse agenzie per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), e' il seguente:

"4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.

415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.".

ART. 4.
(Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).

1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e' superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle di- verse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 8 del decreto-logge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e' il seguente:

"54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.".

- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:

"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

lettere a), b) e c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".

- Il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, recante:

"Regolamento del Consiglio reltivo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 18 luglio 1988, n. L 185.

- La deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, reca:

"Programmazione fondi strutturali 2000-2006".

- Il testo dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (per il titolo si veda la precedente nota), e' il seguente:

"54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni. dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

"55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.

57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.
(Intese istituzionali di programma).

1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi bell'articolo' 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove nece'ssario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.

4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:

"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.

La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi in- dicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.".

- La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 reca:

"Disciplina della programmazione negoziata".

- Il testo dell'art. 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente:

"2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.".

ART. 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolame'ntari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, tra le quali quella operata, in ultimo dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:

"Art. 37-quinquies. - 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da pi soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo, altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.

1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".

ART. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).

1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto. di seguito denominata " Unita' ".

2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico- economica delle proposte presen tate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della ag giudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'unita.

7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico -finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determi- nate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Mi. nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.

Note all'art. 7:

- L'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni, (legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente:

"11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresU' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti".

- L'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente:

"2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.".

- L'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, e succes- sive modificazioni, e' il seguente:

"37-bis (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori" possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico- finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non pu super- are il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi .

- L'art. 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente:

"Art. 37-quater (Indizione alla gara). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.

30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'art.

37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'art. 2".

ART. 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente:

"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".

ART. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione egestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).

1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Nota all'art. 9:

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995.

ART. 10.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).

1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro deŁ lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Note all'art. 10:

- L'art. 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente:

"Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi d'intervento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

lettera a), b), c), e) e f) (Omissis);

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di L. 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di L. 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di L. 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale e' riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i territori attraversati.".

- Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si veda la nota all'art. 9.

ART. 11.
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente utilizzo lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale "" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 12.
(Perenzione).

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

Nota all'art. 12:

- Il testo vigente dell'art. 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), nonche' dalla legge qui pubblicata (la parola sostituita e' riportata in corsivo), e' il seguente:

"I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

ART. 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. I commi 2 e 2-bis tell'articolo 9 tel decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale dŁ recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione cconomica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese ".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si prowede mediante riduzione dello staziamento scritto, ai firi del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica perl'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

" 1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con lc modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita'professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costitui scono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

Note all'art. 13:

- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (per il titolo del decreto-legge si veda la nota all'art. 4), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 9 (Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- cessive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e succes- sive modificazioni.

2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:

"Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (per il titolo si veda la nota all'art. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.

Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".

ART. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento dell e opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:

"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU" 4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".

5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Note all'art. 14:

- Per il titolo del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si veda la nota all'art. 1.

- Il testo dell'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, (per il titolo del decreto-legge si veda la nota all'art. 4), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu commissari straordinari.

In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. A fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.".

- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, si veda la nota all'art. 13.

- Il testo dell'art. 23, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni (Organi consultivi in materia di opere pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 23. - Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 200.000 ECU, di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 200.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;".

- Il testo dell'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni (Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 3. - Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

1)e'sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo; .

ART. 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, e altre disposizioni agevolative).

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla ap posita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".

3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adegua" mento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. I1 termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".

5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' sostituito dal seguente:

" 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219".

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e inerito il seguente:

"ART. 9-bis. (Destinazione delle risorse).

1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi ti ricostruzione e sviluppo".

7. Le agevolazioni a vale re sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'art. 15:

Comma 1:

- Titolo del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 maggio 1989, n. 181: "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia".

- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57), recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e' il seguente:

"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti a processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria .

- Il testo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 e' il seguente:

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.".

- Titolo del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 410 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1993, n.

240), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:

"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica".

Comma 2:

- Il testo dell'art. 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991), come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:

"3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".

Comma 3:

- Il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186), recante: "Interventi urgenti per l'economia" e' il seguente:

"Art. 10 (Interventi per le zone terremotate). - 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'art. l del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione".

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39 comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, semprecha' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' abrogato.

5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente:

"1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi a passivi".

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.".

- Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981), "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", e' il seguente:

"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato .

- Per l'art. 10, commi l e 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 v. precedenti note presente articolo.

Comma 4:

- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249) recante "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 641 (come sostituito dall'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266), e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni). - 1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, legge n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area a cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".

Comma 5:

- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234) recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e' il seguente:

"4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e succes- sive modificazioni con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.".

- Per il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 v. precedenti note presente articolo.

- Per l'argomento della legge 14 maggio 1998, n. 219 v. precedenti note comma 3 presente articolo.

Comma 6:

- Il testo degli articoli 9 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24), recante "Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e' il seguente:

"Art. 9 (Interventi urgenti su immobili statali). - 1.

Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unita' previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, legge n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, legge n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile".

"Art. 15 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;

b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei progranuni della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".

Comma 7:

- Titolo della legge 28 novembre 1965 n. 1329 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1965, n. 311):

"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

- Il testo dell'art. 37, della legge 25 luglio 1952, n. 949 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1952, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e' il seguente:

"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle Commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".

- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 aprile 1998) recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:

"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s) z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e suc- cessive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della leg