in vigore dal: 19-1 -1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di
cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto
e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche
di comunicazione a distanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai
sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma
1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi
di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di
recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo'
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette
giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non
e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e'
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o
della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore
e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e'
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un
credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in
base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in
cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualita' equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove
cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al
consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o
di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che
abilitano al prelievo di denaro contante). - 1.
Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di
credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o
per altri, falsifica o altera carte di credito o di
pagamento o qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita
o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di
pagamento prodotti con essi".
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche
di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto
legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al
sistema penale":
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere
coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo
e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti".
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24,
deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
dal testo unico per la tutela delle strade, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo
in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma
dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30
luglio 1998, n. 281 recante: "Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti":
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento
puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio a norma
dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e'
depositato per l'omologazione nella cancelleria della
pretura del luogo nel quale si e' svolto il
procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici
giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi
dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di
urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli
articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile
e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al
presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu'
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante "Attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali":
"Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione
del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze
poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e
dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite
il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale
sono contenute le offerte. L'informazione di cui
all'art. 5 deve essere altresi' fornita per iscritto,
con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato
nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
della merce".
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante:
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59":
"Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al
dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita'
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di
campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si
applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali".
"Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta
di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al
comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di
incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un
tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che
deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi
5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che
effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7".
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicita' stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico
di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.