Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11-07-1998
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO
BANCA D'ITALIA 1 luglio 1998
Regolamento in materia di modalita' di deposito e subdeposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito
"testo Unico");
VISTO l'art. 22, comma 1 del testo Unico, il quale prevede che, nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti
finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo
detenuti dall'impresa di investimento, nonche' gli strumenti
finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla
banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;
VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del testo Unico, il quale prevede
che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalita' di
deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela;
VISTO l'art. 201, comma 12 del testo Unico, il quale prevede che agli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli
articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo Unico;
SENTITA la Consob;
EMANA
l'unito regolamento in materia di modalita' di deposito e di
subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza
della clientela.
Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a
24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai
sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Roma, 1 luglio 1998
Il governatore: FAZIO
MODALITA' DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA
1. Fonti normative
Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria).
2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si definiscono:
- "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la
gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli
altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della
disciplina del Paese di origine all'attivita' di deposito
centralizzato di strumenti finanziari;
- "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche
comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che
possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della
clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di deposito di
strumenti finanziari per conto di terzi.
3. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane,
alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con
succursali in Italia e agli agenti di cambio.
4. Disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della
clientela
4.1 Disposizioni generali
Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque
titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite
evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per
tipologia di servizio prestato nelle quali e' altresi' indicato il
depositario dei beni medesimi.
Tali evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con certezza la posizione di ciascun cliente.
Gli intermediari devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia
in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le
operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la
costituzione e il regolamento di margini presso terze parti,
particolare cura dovra' essere prestata affinche' le posizioni di
ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente
distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini
incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto
dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo.
Pertanto, ove le disponibilita' sui conti dei singoli clienti siano
insufficienti, l'intermediario non potra' in nessun caso utilizzare
le somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma
la possibilita' per l'intermediario di concedere al cliente
l'eventuale finanziamento - che dovra' essere prontamente rilevato
nella contabilita' aziendale - necessario per la conclusione delle
operazioni.
Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di
terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi
titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. In
particolare, i titoli della clientela non possono essere utilizzati
dall'intermediario se non sulla base di apposita previsione
contrattuale approvata per iscritto dal cliente. Nel contratto
devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle
operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite,
nonche' la responsabilita' delle parti coinvolte nelle operazioni.
Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno
essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito
della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
4.2 Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento
extracomunitarie e agli agenti di cambio
Le SIM, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di
cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro
ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela presso una
banca, in conti intestati agli intermediari depositanti con
l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti
distinti da quelli degli intermediari medesimi.
Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di
interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se
l'intermediario:
- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo
depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto
mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella
corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse
all'espletamento degli incarichi.
Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da
separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti
sulle somme depositate sui conti di proprieta' dell'intermediario.
Il deposito non e' richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico
preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale
consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da
espletare.
5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela
Ferma restando la responsabilita' dell'intermediario nei confronti
del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per
iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati
presso:
- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i
soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti
finanziari, nonche' l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo
gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita' (1).
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(1) L'eventuale modifica del sub-depositario e' resa nota
al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della
rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario e'
riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo
gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti
intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si
tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli
dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo
sub-depositario.
I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso
l'intermediario depositante.
6. Controlli interni
La funzione di controllo interno accerta che sia assicurato il
rispetto delle presenti disposizioni; a tal fine, provvede a
riscontrare periodicamente, anche sulla base degli estratti conto
emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli
clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della
verifica dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale. A quest'ultimo spetta il
compito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di verificare il
rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento,
segnalando con tempestivita' agli organi di Vigilanza le eventuali
irregolarita' riscontrate.
7. SIM che non possono detenere disponibilita' liquide e strumenti
finanziari della clientela
Le SIM che secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di
capitale minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del
24 dicembre 1996 non possono detenere, neanche in via temporanea,
strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela,
adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto
nella prestazione dei servizi cui sono abilitate.
E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo
operativo nel quale sia previsto che il cliente:
a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una
banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni
connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte
della SIM;
b) fornisca le disponibilita' necessarie per la prestazione dei
servizi di investimento;
c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati conti solo a
fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel
caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione
alla SIM, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli
ordini in corso di esecuzione.
Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovra'
essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione
che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto lire e
viceversa (2), ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno
specifico ordine impartito alla SIM e reso noto anche alla banca,
disponga altrimenti.
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(2) Resta ferma la possibilita' di movimentare un singolo
conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche
tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il
deposito di margini).
Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare
parte dei valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca
l'inesistenza di operazioni gia' disposte e in fase di liquidazione.
Resta salva la possibilita' per le SIM di adottare schemi operativi
diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere
sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia.
8. Agenti di cambio
Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attivita'
detengono valori della clientela:
a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita' dalla
stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai
valori della clientela;
b) incaricano una societa' di revisione contabile iscritta
nell'apposito albo tenuto dalla Consob di effettuare, con cadenza
almeno trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6.
Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico
e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
La societa' di revisione comunica tempestivamente agli organi di
Vigilanza le eventuali irregolarita' riscontrate.
Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via
temporanea disponibilita' liquide e strumenti finanziari della
clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 7. A
essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti
lettere a) e b).
9. Imprese di investimento e banche comunitarie
Alle succursali di imprese di investimento e alle banche comunitarie
operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo
4.1 delle presenti disposizioni.
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Allegato
DISPONIBILITA' DELLA CLIENTELA
DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO
INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA
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Servizio di negoziazione per conto terzi:
Voce
1- numero di contratti in essere
2- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
2.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3- strumenti finanziari di terzi presso terzi
3.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
5- disponibilita' liquide di terzi presso terzi
5.a- disponibilita' liquide di terzi presso terzi rivenienti da
operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di gestione:
6- numero di contratti in essere
7- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
7.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8- strumenti finanziari di terzi presso terzi
8.a- .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
10- disponibilita' liquide di terzi presso terzi
10.a- disponibilita' liquide di terzi presso terzi rivenienti da
operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di raccolta ordini:
11- numero di contratti in essere
12- strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13- strumenti finanziari di terzi presso terzi
14- disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente
di cambio
15- disponibilita' liquide di terzi presso terzi
_____________________________________________________________________
Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di
classificazione seguenti:
a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i valori vanno
indicati:
- la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
- la residenza (nazionale o estera);
b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto
della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno
indicati:
- la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento;
ecc.);
- la residenza (nazionale o estera);
c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno
indicati:
- il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati,
ecc.);
- la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei
valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di
investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi
accentrati, ecc.).