Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13-07-1998

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 giugno 1998, n. 225.
Regolamento concernente modalita' di attuazione degli interventi
imprenditoriali in aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
d'intesa con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti
per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione
delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella
adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione
n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
relativa agli aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Programmi di intervento

1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura
socioambientale in particolari aree del loro territorio,
predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I programmi di intervento evidenziano:
a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socioeconomico e
ambientale;
c) le attivita' da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle
economiche ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle
singole azioni.
3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere
geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici
socioeconomici inferiori ai valori medi dell'intero territorio
comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socioambientale.

Art. 2.
Presentazione dei programmi di intervento
e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali, di cui all'art. 1, trasmettono, ai
fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 1,
entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di
presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di
cui all'art. 4 del presente decreto, che intendono realizzare
progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.
2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere
tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato
di attuazione degli interventi previsti nonche' una relazione finale
sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni
nell'esercizio immediatamente precedente.
4. Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica,
di rilevazione quantitativa dei dati relativi al programma, redatta
dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.

Art. 3.
Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono
includere il finanziamento delle seguenti azioni:
a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione
ed avvio di iniziative imprenditoriali;
b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di
impresa;
c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialita';
d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e
imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate
nell'area di intervento;
e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, la
cooperazione aziendale;
f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza
tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualita' e
dell'informazione a favore delle imprese;
g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la
salvaguardia dell'ambiente;
h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da
destinare alle finalita' previste dal presente regolamento.
2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonche'
quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i
controlli di cui all'art. 7 sono poste a carico delle risorse di cui
al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.
3. Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente
articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all'art. 8,
comma 1 non assegnata agli interventi di cui all'art. 4, nonche' le
eventuali risorse proprie ovvero quelle assegnate da leggi regionali
o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi
volti al risanamento di aree di degrado urbano sociale. Il comune,
per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e per le attivita'
di cui al comma 2, puo' avvalersi di soggetti esterni stipulando a
tal fine appositi contratti.
4. La scelta del contraente di cui al comma 3 e' effettuata,
mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di
contratti d'appalto di servizi pubblici.

Art. 4.
Agevolazioni alle piccole imprese

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la
realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono
concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis,
cosi' come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che
qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a
titolo della regola de minimis sommato all'aiuto richiesto, non
ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che,
alla data del presente decreto, e' pari a 100.000 ECU.
2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in
conto capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili
alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime:
a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e
successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art.
92.3.C. del trattato di Roma;
b) 50% per le restanti zone.
3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1,
possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi
su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei
progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e
garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera h).
4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione
di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni
e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo
delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre
anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le
limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente
articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di
produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda
rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.

Art. 5.
Spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 4 le spese, al netto
dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali
spese possono riguardare:
a) studi di fattibilita', progettazione esecutiva, direzione
lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per
cento del programma di investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualita',
certificazione di qualita', ricerca e sviluppo;
c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento
funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti
automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze
produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro
dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere
contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto
gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data
termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di
attivita' non superiore a due anni.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e
relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti
finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e
qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai
rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate
successivamente alla data di presentazione della domanda di
contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi
di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione dell'impatto
ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla
data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla
data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle
agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo
titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale puo' prevedere la concessione di
contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di
beni con locazione finanziaria.

Art. 6.
Modalita' di presentazione della domanda
di agevolazione delle piccole imprese

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che
devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione
dei contributi, nonche' le documentazioni, le dichiarazioni e le
certificazioni da inviare a corredo della domanda.
2. Il comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di
cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un
soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 3.
3. I criteri e le modalita' per la selezione delle domande di
contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte
dell'amministrazione comunale.
4. Tra le priorita' per la concessione delle agevolazioni
l'amministrazione comunale deve tenere conto delle domande presentate
dalle imprese che esercitano l'attivita' economica principale
nell'area di degrado ovvero dei progetti che prevedono almeno
l'assunzione del 30 per cento dei lavoratori tra le persone
domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.
5. L'istruttoria per la concessione del contributo e' conclusa
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
agevolazione.
6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilita'
dei progetti con le caratteristiche socioeconomiche dell'area di
intervento, dell'affidabilita' delpiano finanziario delle iniziative,
della validita' sotto il profilo tecnico del progetto e della
potenzialita' del mercato di riferimento.
7. Tra le modalita' di erogazione del contributo puo' essere
prevista la liquidazione di anticipazioni nella misura massima del 40
per cento.
8. Il comune approva le variazioni verificatesi in sede di
realizzazione del progetto con le stesse modalita' previste in fase
di concessione e, in caso di sostanziali variazioni che alterino le
caratteristiche del progetto e modifichino il dato sull'incremento
occupazionale per oltre il 50 per cento di quello previsto, puo'
revocare il contributo concesso e chiedere la restituzione delle
somme gia' erogate.
9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del
progetto di investimento e' erogato dopo le verifiche sulle spese,
entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione
necessaria prodotta dal beneficiario.

Art. 7.
Revoche e controlli

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire
le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata
delle verifiche e dei controlli.
2. L'amministrazione comunale puo' disporre la revoca del
contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, per
inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel
provvedimento di concessione.
3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto
dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla
data in cui ha avuto termine il progetto.
4. Le somme da restituire, da parte dell'impresa, sono rivalutate
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, puo' revocare
il trasferimento dei fondi assegnati ai comuni, di cui al comma 1
dell'art. 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:
a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi
dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;
b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai
programmi stessi. Nel caso di difformita' parziali quando queste non
alterino i programmi e le finalita' ad essi collegate, la revoca puo'
essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.

Art. 8.
Disponibilita' finanziarie

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1, in
misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilita'
stanziate per gli interventi di cui al presente decreto.
2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa
disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione
competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa
con contabilita' separata.
3. I comuni devono destinare una quota non inferiore al 50 per
cento delle disponibilita' finanziarie assegnate alla concessione di
agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4.
4. Gli interessi e i rimborsi per revoche, recuperi, restituzione
dei contributi concessi concorrono alla formazione delle risorse
disponibili per gli interventi di ciascuna amministrazione comunale.
5. Le disponibilita' di cui al comma 1, nonche' le somme per
interessi e rimborsi di cui al comma 4 non impegnate entro il secondo
anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si e' prodotta la
disponibilita', sono restituite al Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
provvede ad informare i comuni delle somme di cui al comma 5 e su
loro domanda provvede ad assegnare le disponibilita' in misura
proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per
mancanza di fondi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 giugno 1998
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro
per la solidarieta' sociale
Turco
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 170

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n.
266, recante "Interventi urgenti per l'economia", recita:
"Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale
in aree di degrado urbano). - 1. Al fine di superare
la crisi di natura socioambientale in limitati ambiti
dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di
particolare degrado urbano e sociale, il Ministro
dll'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al finanziamento di interventi predisposti
dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed
imprenditoriali.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con
il Ministro per la solidarieta' sociale, sono
determinati i criteri e le modalita' per l'attuazione
degli interventi di cui al comma 1, anche per quanto
concerne la predisposizione degli appositi programmi da
parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere
previste agevolazioni di carattere finanziario connesse
ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con
l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46
miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai
comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla
popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante
utilizzo delle disponibilita' previste dall'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del presente articolo.
6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' trasferita la
potesta' di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona
industriale di Trieste.
- La disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla
Commissione il 20 maggio 1992 (92/C 213/02) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C 213/2 del 19 agosto 1992.
- La disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata
dalla Commissione il 20 marzo 1996 (96/C 213/04) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C 213/4 del 23 luglio 1996.
- La raccomandazione della Commissione del 3
aprile 1996 (96/280/CE) relativa alla definizione delle
piccole e medie imprese e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107/4 del 30 aprile
1996.
- La comunicazione della Commissione (96/C 68/06)
relativa agli aiuti de minimis e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 68/10 del
6 marzo 1996.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno
1990), recante "Ordinamento delle autonomie locali",
recita:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione in ordine alle attivita' economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle
relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione
territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i
comuni e le province interessate, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o
all'istituzione di nuove province, ai sensi dell'art. 16
considerando l'area metropolitana come territorio di una
nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
autorita' metropolitana con specifica potesta'
statutaria ed assume la denominazione di "citta'
metropolitana".
5. In attuazione dell'art. 43 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale
per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge
dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo
delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
- Per l'art. 14, legge n. 266/1997, si rinvia al testo
trascritto nelle note alle premesse:
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni
dei fondi a finalita' strutturale, alla loro efficacia e
al coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del
15 luglio 1988.
- L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di
Roma e' il seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a)-b) (Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto
determinati soltanto dall'assenza di una protezione
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse
condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi
doganali, fatte salve le disposizioni del pre sente
trattato relative alla politica commerciale comune nei
confronti dei Paesi terzi".
- L'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre
1992), recante: "Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno", recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti
massimi consentiti dalla vigente normativa della
Comunita' economica europea (CEE) in materia di
concorrenza ed aiuti regionali;
b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere
effettuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri
l'intervento straordinario nelle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, nei settori a
maggiore redditivita' anche sociale identificati
nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,
assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto
dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il
ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative
di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il
ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e
gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".