IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il
Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazioni;
Visto, inoltre, il comma 4 del citato art. 11 che prevede che siano
definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge,
previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i
requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i
criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al
reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione;
Tenuto conto dei risultati di apposita indagine affidata dal
segretariato generale del Cer per individuare, su base regionale, i
livelli dei redditi delle famiglie in locazione e l'incidenza del
canone di locazione sui redditi medesimi al fine di definire i
requisiti minimi nonche' per determinare l'entita' dei contributi da
assegnare ai nuclei familiari in base alle caratteristiche
socioeconomiche delle stesse ed in relazione all'ammontare dei
finanziamenti disponibili;
Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 27 maggio 1999;
Visto l'art. 3, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti minimi per beneficiare dei contributi
1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita
graduatoria comunale, e' assoggettata alla sussistenza dei seguenti
requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:
a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due
pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di
locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello
determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione
risulti non inferiore al 24 per cento.
2. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento e'
quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore
dei canoni e' quello risultante dai contratti di locazione
regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
3. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Art. 2.
Adempimenti regionali e comunali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i
comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le
risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni
delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone piu'
favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma
l dell'art. 1
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto
della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle
diverse realta' comunali e con riferimento ai valori degli affitti di
alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli
dell'edilizia residenziale pubblica.
3. I comuni fissano l'entita' dei contributi secondo un principio
di gradualita' che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e
con elevate soglie di incidenza del canone nonche' con riferimento ai
seguenti criteri:
a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul
reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare
non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;
b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul
reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare
non dovra' comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.
4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni,
disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza
sociale, il contributo da assegnare puo' essere incrementato fino ad
un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al
possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di
reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono
essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 1999
Il Ministro: M icheli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 178