Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 04-08-1998
- DECRETO 23 luglio 1998.
Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione
dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole
tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla
vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere osservate
per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
Ritenuto che i dispositivi medici rientranti nella competenza
professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico
debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute,
essere assoggettati a particolari cautele nella vendita;
Visti l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, e l'art. 12 del regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
Considerato che, in base alle richiamate disposizioni sanitarie, il
confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta al pubblico di
occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi rientrano
nella competenza professionale dell'esercente l'arte sanitaria
ausiliaria di ottico;
Ritenuto, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo n.
46/1997, di riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante
all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico la vendita al
pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei
difetti visivi, e di consentire anche ad altri esercizi commerciali
la vendita degli occhiali, premontati con produzione di tipo
industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia;
Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prevedere che
l'esercente l'attivita' di ottico, unitamente al dispositivo medico,
debba consegnare all'utente una attestazione sui materiali utilizzati
e le istruzioni per l'uso;
Ritenuto di riservare la vendita degli occhiali premontati, oltre
agli esercizi commerciali di ottica, anche alle farmacie e agli
esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;
Ritenuto che sugli occhiali premontati debba essere presente la
marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o
foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e
delle caratteristiche tecniche degli occhiali;
Decreta:
1. La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura,
protettive e correttive dei difetti visivi, e', per motivi di
interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli
esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
2. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte
sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto
controllo.
3. L'esercente l'attivita' di ottico, unitamente agli occhiali e
lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali
utilizzati e le loro caratteristiche nonche' le istruzioni per l'uso.
4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali,
premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del
difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi
entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque
non superiore a 3 . Sugli occhiali deve essere presente la marcatura
CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei
dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle
caratteristiche tecniche degli occhiali.
5. Gli occhiali premontati di cui al comma 4 possono essere
venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle
farmacie e negli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro,
articoli sanitari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
- Roma, 23 luglio 1998
- Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani