Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09-08-1999

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n.270
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il
Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in
vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del
decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Natura e finalita' dell' amministrazione straordinaria).
1. L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della
grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del
patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o
riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina nei casi previsti dalla legge i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 30 luglio 1998, n. 274, reca: "Disposizioni
in materia di attivita' produttive". Si riporta il testo
del relativo art. 1:
"Art. 1 (Disposizioni per il riordino della
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro di
grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, procedendo l'abrogazione del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione
dell'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979.
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui
al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale
procedura concorsuale della grande impresa
commerciale insolvente, con finalita' conservative
delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione,
riattivazione o riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura
avente come parametro un nitunero di dipendenti non
inferiore a duecento da almeno un anno e un
indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi
dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite
e dalle prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della
procedura nell'esistenza di concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la
prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la
seconda, eventuale, di apertura della procedura di
amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare
con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese
eventualmente da assoggettare ad amministrazione
straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu'
commissari giudiziali, su indicazione vincolante del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga
tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della
dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di
quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita'
del procedimento, e con previsione altresi' del potere
del tribunale di affidare al commissario giudiziale la
gestione dell'impresa;
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita
relazione del commissario giudiziale, da depositare entro
trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dichiari con decreto, entro un termine non
superiore a un mese dal deposito della relazione,
l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a
seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella
lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre,
anche in via di conversione del fallimento, l'estensione
della procedura alle imprese appartenenti al medesimo
gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora
ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando
risulti comunque opportuna la gestione unitaria della
procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della
procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari
straordinari e di un comitato di sorveglianza composto
da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza
sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la
scelta dei commissari straordinari e dei consulenti
degli organi della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della
procedura di amministrazione straordinaria,
rispettivamente volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per
quanto possibile, la salvaguardia dei livelli
occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi
da trasferire;
2) alla ristrutturazione economicofinanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma della durata di
due anni volto al risanamento dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati
nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' e
coordinamento della medesima con le norme vigenti in
materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche
alle imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle
disposizioni della legge fallimentare relative alla
liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili
con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel
presente comma e con le modificazioni ed integrazioni
richieste da questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario
straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al
compimento dei relativi atti secondo criteri che
privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione
commissariale, limitando il controllo preventivo agli
atti di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese
fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che siano garantiti
integralmente i crediti sorti durante la continuazione
dell'esercizio dell'impresa;
r) definizione della disciplina penale della procedura
mediante estensione all'amministrazione straordinaria
nei limiti della compatibilita', delle disposizioni
previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione,
la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a
norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di
fallimento e apportando altresi' alla vigente
disciplina penale della liquidazione coatta
amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare
l'omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
s) previsione dell'obbligo del commissario
straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della
procedura risulti che questa non puo' essere utilmente
continuata, di riferirne all'autorita' di vigilanza ed
al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera
t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la
conversione della procedura in fallimento, sentito il
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla
scadenza del programma di prosecuzione delle attivita' non
siano ancora maturate le condizioni per la cessione del
complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al
termine del programma di risanamento l'impresa non abbia
recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare
alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando
i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della
cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli
adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla
apertura della procedura, nonche' alla nomina degli organi
di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono
comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha
sede l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi
dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese
commerciali non appartenenti a settori oggetto di
limitazioni o divieti sulla base della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di
imprese di amministrazione straordinaria per le
quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia
cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, e' garantita nei limiti e
secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede
comunitaria, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di
disponibilita' dell'ammontare complessivo di cui
all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto,
disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione
della disposizione di cui al presente comma".
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, e' emanato entro il 30 settembre
1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi
indicati nella medesima legge".

Art. 2.
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).
1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,
anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che
hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno,
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo
esercizio.,

TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO

Art. 3.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la
sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu'
creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale
stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base
alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di
concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Nota all'art. 3:
- I titoli III e IV del R.D. n. 267/1942 ("legge
fallimentare") disciplinano rispettivamente il
concordato preventivo e l'amministrazione
controllata.

Art. 4.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa
individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11
della legge fallimentare.
2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di
insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della
legge fallimentare.

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12
del R.D. n. 267/1942:
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa). - L'imprenditore che per
qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa,
puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla
cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata
anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
"Art. 11 (Fallimento dell'imprenditore defunto). -
L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente.
L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche'
l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto
gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile".
"Art. 12 (Morte del fallito). - Se l'imprenditore
muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura
prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno
accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto
di quello che e' designato come rappresentante. In
mancanza di accordo nella designazione del rappresentante
entro quindici giorni dalla morte del fallito, la
designazione e' fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la
procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita'
giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del
codice civile nei confronti dell'amministratore
nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice".

Art. 5.
(Obblighi dell 'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio
stato di insolvenza).
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione
dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli
articoli 2 e 27.
2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del
tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni
anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari
su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del
titolo da cui deriva il diritto.

Art. 6.
(Ricorso dei creditori).
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del
tribunale adito.
2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o
inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono
effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono
eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Art. 7.
(Procedimento).
1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il
ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare
un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto.
L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti
del collegio.
2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e
quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a
quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal
tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di
urgenza.
3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria
contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza,
uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di
dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e'
stabilito dal tribunale.

Art. 8.
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il
tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita'
dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente,
se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma
dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in
cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e'
provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali
mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non
inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni
dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel
termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si
procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si
proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore
insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini
stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente
decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro
tre giorni al Ministro dell'industria.

Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 ,
del R.D. n. 267/1942.
"La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per
estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura
civile, al debitore, al curatore e al creditore
richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla
sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti,
il dispositivo e la data della sentenza.
Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a
cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e
comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro
delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il
giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria
del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o
la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le
disposizioni del codice di procedura penale, relative al
casellario giudiziario".

Art. 9.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo'
essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al
tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e,
per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al
commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione
dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se
l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 10.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza
e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli
organi della procedura.

Art. 11.
(Accoglimento dell 'opposizione per mancanza dei requisiti per l
'ammissione all 'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo
2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di
insolvenza.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie
l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della
procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia'
dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.

Art. 12.
(Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato
di insolvenza provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e
l'imprenditore.
3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli
atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

CAPO II
ORGANI

Art. 13.
(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque
ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari,
per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

Art. 14.
(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con
decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del
giudice delegato al fallimento.

Art. 15.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi
deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno
due di essi.
3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli
articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47
del presente decreto.

Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 37, 38, commi 1 e
2 , 39 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 37 (Revoca dei curatore). - Il tribunale puo' in
ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su
richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare
il curatore.
Il tribunale provvede con decreto, sentiti il
curatore ed il pubblico ministero".
"Art. 38 (Responsabilita' del curatore). - Il
curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del
proprio ufficio. Egli deve tenere un registro,
preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato,
e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla
sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilita contro
il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore,
prcvia autorizzazione del giudice delegato".
"Art. 39 (Compenso del curatore). - Il compenso e le
spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si
chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del
curatore con decreto del tribunale non soggetto a
reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le
norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatta dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione
di cio' che e' stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale, se vi e' luogo".

Art. 16.
(Sostituzione del commissario giudiziale.
1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale
il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il
nuovo eommissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione
deve pervenire.
2. Il tribunale nomina il nuovo eommissario in conformita'
dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se
l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.

Art. 17.
(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale
chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice
delegato, che decide con decreto motivato.
2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2.

CAPO III
EFFETTI E PROWEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 18.
(Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza ehe dichiara lo stato di insolvenza determina gli
effetti previsti dagli artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge
fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti ehe nel
fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo eomma, della
legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti
anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza
l'autorizzazione del giudice delegato.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 45, 52, 167, 168
e 169 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 45 (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di
fallimento). - Le formalita' necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data
della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto
rispetto ai creditori".
"Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre
il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione,
deve essere accertato secondo le norme stablite dal
capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
"Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la
procedura). - Durante la procedura di concordato,
il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e
l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale e la direzione del giudice
delegato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le
transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni
immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le
fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di
donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria
amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta
del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato".
"Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). -
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al
decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o
proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori
concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del
giudice nei casi previsti dall'articolo precedente".
"Art. 169 (Norme applicabili). - Si applicano, con
riferimento alla data di presentazione della domanda di
concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63".
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3 , del R.D. n.
267/1942:
"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi
e' regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e
terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la
dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento".

Art. 19.
(Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al eommissario
giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con
successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante
affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della
gestione al eommis
sario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42,
43, 44, 46 e 47 della leggefalliment missario giudiziale, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della
legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire
ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e'
affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma
dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito
del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle
osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del
cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai
singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo
116 della legge fallimentare.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 43, 44, 46 e
47 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 42 (Beni del fallito). - La sentenza che
dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito
dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi
beni esistenti alla data di dichiarazione di
fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono
al fallito durante il fallimento, dedotte le
passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione
dei beni medesimi".
"Art. 43 (Rapporti processuali). - Nelle controversie,
anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in
giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla
legge".
"Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la
dichiarazione di fallimento). - Tutti gli atti compiuti
dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la
dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal
fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento".
"Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento). - Non
sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi,
pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la
sua attivita' entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei
figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio
familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e
326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti
dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice
civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono
fissati con decreto del giudice delegato".
"Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). - Se
al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza,
il giudice delegato, sentiti il curatore ed il
comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo'
concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per
la famiglia.
La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e'
necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non
puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione
delle attivita'.".
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 34 e 35
del R.D. n. 267/1942:
"Art. 31 (Poteri del curatore). - Il curatore ha
l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la
direzione del giudice delegato.
Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione
scritta dal giudice delegato, salvo in materia di
contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di
diritti reali mobiliari.
Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di
procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento".
"Art. 32 (Intrasmissibilita' delle attribuzioni del
curatore). - Il curatore esercita personalmente le
attribuzioni del proprio ufficio e non puo' delegarle ad
altri, tranne che per singole operazioni e previa
autorizzazione del giudice delegato.
Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del
comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici
o da altre persone retribuite, compreso lo stesso
fallito, sotto la propria responsabilita'".
"Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme
riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il
giudice delegato con decreto dichiara necessario per
le spese di giustizia e di amministrazione, devono
essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio
postale o presso un istituto di credito indicato dal
giudice, con le modalita' da lui stabilite.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio
fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a
mandato di pagamento del giudice delegato.
In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine
prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore".
"Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). -
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a
consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni,
compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti
di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni,
a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni.
Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o
superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere
data, su proposta del giudice delegato e sentito il
comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato
non soggetto a gravame.
In quanto possibile, deve essere sentito anche il
fallito".
- Si riporta il testo dell'art. 116 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 116 (Rendiconto del curatore). - Compiuta la
liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il
curatore presenta al giudice delegato il conto della
gestione.
Il giudice ordina il deposito del conto in
cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni
interessato puo' presentare le sue osservazioni.
L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano
decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione della
udienza e' data immediata comunicazione al fallito e ai
singoli creditori.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o
su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva
il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del
codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi
al collegio non oltre i venti giorni successivi".

Art. 20.
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e
la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello
stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimenta
re.

Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 111, comma 1 , numero
1), del R.D. n. 267/1942:
"Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine.
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato
autorizzato".

Art. 21.
(Provvedimenti conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti
conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

Art. 22.
(Avviso ai creditori per l 'accertamento del passivo).
1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che
vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore
insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in
cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano
l'accertamento del passivo.
2. La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con
mezzi telematici che diano certezza della ricezione.

CAPO IV
SOCETA CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

Art. 23.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci
illimitatamente responsabili).
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una
societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli
articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza
e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in
cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a
quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga,
in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma
dell'articolo 9 neltermine di trenta gi

Art. 24.
(Accertamento successivo dell 'esistenza di un socio illimitatamente
responsabile).
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta
dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di
una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei
suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comu
nicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati
nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale,
ovvero d'ufficio.
3. Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere
proposto anche dal commissario straordinario.
4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e
4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la
sentenza di estensione.

Art. 25.
(Estensione dell 'amministrazione straordinaria e del fallimento ai
soci illimitatamente responsabili).
1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di
dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure,
previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello
stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

Art. 26.
(Societa' cooperative).
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa'
cooperative.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA

Art. 27.
(Condizioni per l 'ammissione alla procedura).
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora
presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a
due anni ("programma di ristrutturazione").

Art. 28.
(Relazione del commissario giudiziale).
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza,
il commissariogiudiziale deposita delle cause dello stato di
insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con
dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo
delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario
giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero
dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta
ricezione.
4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro
ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne
copia.

Art. 29.
(Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla
ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in
cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa
dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione
straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche
in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine.
2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di
dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.

Art. 30.
(Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione,
tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche'
degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con
decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo
27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma
dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a
cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha
la sede principale.

Art. 31.
(Dichiarazione di fallimento).
1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato
per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni
degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla
base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.

Art. 32.
(Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti
opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,
sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del
commissario straordinario.

Art. 33.
(Reclamo avverso il decreto di apertura dell 'amministrazione
straordinaria o di dichiarazione del fallimento).
1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi
abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro
dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che
ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data
della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data
dell'affissione.
2. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o
che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
4. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i
soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente
altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni,
nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il
reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura
di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il
fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora
nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
5. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del
procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di
procedura civile.
6. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al
tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli
30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa.
Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti
dagli organi della procedura.

Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 295 del codice di
procedura civile:
"Art. 295 (Sospensione necessaria). - Il giudice
dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui
egli stesso o altro giudice deve risolvere una
controversia dalla cui definizione dipende la decisione
della causa".

Art. 34.
(Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi
mentre e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario
o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di
amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento,
intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario
giudiziale.
2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti
del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare
nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3. Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non
e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e'
notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore,
in luogo del commissario giudiziale.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri
giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.

Art. 35.
(Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell
'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita,
dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca
della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base
alle disposizioni della legge fallimentare.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale
motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge
fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove
non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con
decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al
Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente
una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni
previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa
fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della
relazione, con decreto motivato dispone la conversione del
fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non
sussistono le condizioni per farvi luogo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al
commissario giudiziale il curatore.

Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 18 (Opposizione alla dichiarazione di
fallimento). - Contro la sentenza che dichiara il
fallimento il debitore e qualunque interessato possono
fare opposizione nel termine di quindici giorni
dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha
chiesto la dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da
notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza".

Art. 36.
(Disposizioni applicabili all'amministrazione
straordinaria).
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto
eompatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta
amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario
straordinario,

CAPO II
ORGANI

Art. 37.
(Vigilanza sulla procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad
opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza
del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e
del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di
societa' specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140.
3. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del
personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli
necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e
dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza.

Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n.
140, e' il seguente:
"Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). -
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita'
produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione
di esperti o societa' specializzate mediante appositi
contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura
di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art.
2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6
miliardi annue a decorrere dal 1999".

Art. 38.
(Nomina del commissario straordinario).
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto
uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i
eommissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
2. La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha
dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle
imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s
ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni
del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

Art. 39.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei
commissari straordinari.
2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente,
con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui op
era e' richiesta dalla procedura.

Art. 40.
(Poteri del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci
illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per
questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma,
della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, egli e' pubblico ufficiale.

Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 148, comma 2 ,
del R.D. n. 267/1942:
"Il patrimonio della societa' e quello dei singoli
soci devono essere tenuti distinti".

Art. 41.
(Intrasmissibilita' delle attribuzioni del commissario
straordinario).
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria
responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente
dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita
soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria.
2. Il commissario puo' essere altresi' autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria
responsabilita'.

Art. 42.
(Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di
aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di
costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione
di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni,
se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.

Art. 43.
(Revoca del commissario straordinario).
1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del
comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario
straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi
di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in
vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

Art. 44.
(Rendiconto del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche
durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della
gestione a norma dell'articolo 75.

Art. 45.
(Nomina del comitato di sorveglianza).
1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario,
il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di
sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a
seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono
scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone
particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa
o nella materia concorsuale. 2. Il Ministro nomina, altresi', tra i
membri del comitato, il presidente. 3. Il decreto di nomina del
comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la
sede principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno
diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto
dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il
compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.

Art. 46.
(Funzioni del comitato di sorveglianza).
1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del
commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro
caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei
suoi componenti.
3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta,
salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi
entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni.
4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento
ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e
possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e
all'imprenditore insolvente.

Art. 47.
(Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza).
1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al
commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza
ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Mi
nistri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta
alla procedura.

CAPO III
EFFETTI

Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione
straordinarianon possono essere inizi

Art. 49.
(Azioni revocatorie).
1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli
atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della
sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare
possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e'
stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei
complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in
fallimento.
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si
computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di
insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui
alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione
di fallimento.

Nota all'art. 49:
- La sezione III del capo III del titolo II del R.D. n.
267/1942, reca: "Degli effetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli ai creditori".

Art. 50.
(Contratti in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario
puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe
le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il
contratto continua ad avere esecuzione.
3. Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro
contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di
far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si
intende sciolto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano
ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai
contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario
straordinario subentra, salvo patto contrario.

Art. 51.
(Diritti dell 'altro contraente).
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di
subentro del commissario straordinario nei contratti ancora
ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura
dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni
della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti
di somministrazione, la disposizione del secondo comma
dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il
somministrante opera in condizione di monopolio.
3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o
del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non
ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della
legge fallimentare.

Note all'art. 51:
- La sezione IV del capo III del titolo II del R.D. n.
267/1942, reca: "Degli effetti del fallimento
sugli atti giuridici preesistenti".
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 2 , del R.D. n.
267/1942:
"Tuttavia il curatore che subentra deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne gia'
avvenute".
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3 , del R.D. n.
267/1942:
"I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i
crediti condizionali quelli che non possono farsi
valere contro il fallito, se non previa escussione di
un obbligato principale".

Art. 52.
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e
la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in
prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della
legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di
amministrazione straordinaria.

Nota all'art. 52:
- Per il testo dell'art. 111, comma 1 , n. 1),
del R.D. n. 267/1942, si veda la nota all'art. 20.

CAPO IV
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Art. 53.
(Accertamento del passivo).
1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il
procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge
fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con
soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le
disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della
legge fallimentare.

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo degli articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La
domanda di ammissione al passivo deve contenere il
cognome e il nome del creditore, l'indicazione della
somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni
di prelazione e dei documenti giustificativi.
Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui
ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere
l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti
tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore
presso la cancelleria del tribunale.
I documenti non presentati con la domanda devono essere
depositati prima dell'adunanza di verifica.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo".
"Art. 94 (Effetto della domanda). - La domanda di
ammissione al passivo produce gli effetti della domanda
giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli
atti che non possono compiersi durante il fallimento".
"Art. 95 (Formazione dello stato passivo). - Il
cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di
ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato.
Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito
ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e
predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento.
Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di
ammettere, specificando se sono muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non
ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i
motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle
relative garanzie.
I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e
quelli per i quali non sono stati ancora presentati i
documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i
crediti ammessi.
Se il credito risulta da sentenza non passata in
giudicato, e' necessaria l'imputazione se non si vuole
ammettere il credito.
Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere
depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di
quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono
prenderne visione".
"Art. 96 (Verificazione dello stato passivo). -
Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, e' esaminato,
alla presenza del curatore e con l'intervento del
fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono
inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo
pervenute successivamente o presentate nell'adunanza
stessa.
Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle
osservazioni degli interessati, nonche' dei nuovi
documenti esibiti, apporta allo stato passivo le
modificazioni e le integrazioni che ritiene
necessarie.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu'
di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli
intervenuti e per gli assenti.
Il giudice ha in ogni caso facolta' di riservarsi la
definitiva formazione dello stato passivo fino a
quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha
esaurito le sue operazioni".
"Art. 97 (Esecutivita' dello stato passivo). - Lo stato
passivo del fallimento e' sottoscritto dal giudice e dal
cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo
dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui
l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o
da quella successiva prevista nel quarto comma
dell'articolo precedente.
Lo stato passivo col decreto del giudice e'
depositato in cancelleria, ove i creditori possono
prenderne visione.
Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non
sono state accolte in tutto o in parte o che sono state
accolte con riserva, il curatore ne da' immediatamente
notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante
raccomandata con avviso di ricevimento".
"Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con
riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva
possono fare opposizione, entro quindici giorni dal
deposito dello stato passivo in cancelleria,
presentando ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i
creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti
a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore
del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell'udienza i
creditori devono costituirsi. Se il creditore non si
costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori".
"Art. 99 (Istruzione dell'opposizione e sentenza
relativa). - Il giudice delegato provvede
all'istruzione delle varie cause di opposizione e
quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al
collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura
civile.
Quando alcune opposizioni sono mature per la
decisione e altre richiedono lunga istruzione, il
giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause
e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che
gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi
prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di
procedura civile, il tribunale puo' ammettere
provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito
contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del
tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed
e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da'
immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai
procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice
di procedura civile.
Il termine per appellare e' di giorni quindici
dall'affissione della sentenza. Si osservano per il
giudizio di appello le disposizioni dei commi
precedenti in quanto applicabili. Il termine per il
ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione
della sentenza ed e' ridotto della meta'.
Non e' ammesso l'appello per le controversie non
eccedenti la competenza del pretore".
"Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro
quindici giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti
ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le
parti e il curatore devono comparire davanti a lui,
nonche' il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui
crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a
norma dell'art. 98, terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo,
il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in
caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti
ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si
applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il
giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni".
"Art. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). -
Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo
fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al
giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il
richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui
nonche' il termine perentorio per la notificazione al
curatore del ricorso e del decreto. Le parti si
sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione
del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il
credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice
provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli
175 e seguenti del codice di procedura civile.
Il creditore sopporta le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia
dipeso da causa a lui non imputabile".
"Art. 102 (Istanza di revocazione contro crediti
ammessi). - Se prima che sia chiuso il fallimento si
scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia
e' stata determinata da falsita', dolo o errore
essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi
prima ignorati, il curatore o qualunque creditore puo'
proporre domanda di revocazione del decreto del giudice
delegato o della sentenza del tribunale, relativamente
al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.
L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione
davanti a se' delle parti, nonche' il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto alle
parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione
della causa.
Il curatore puo' intervenire in giudizio.
Finche' la controversia non sia definitivamente decisa,
il giudice puo' disporre che siano accantonate in caso di
ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti
sono stati impugnati.
Se il fallimento si chiude senza che la contestazione
sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso
tribunale".
"Art. 103 (Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli
articoli da 93 a 102 si applicano anche alle domande
di rivendicazione, restituzione e separazione di cose
mobili possedute dal fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli
articoli 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma
dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la
vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o
separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle
domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
possono essere fatte valere sulle somme ancora da
distribuire".
- Si riporta il testo dell'art. 148, commi 3 , 4 , e 5
del R.D. n. 267/1942:
"Il credito dichiarato dai creditori sociali nel
fallimento della societa' si intende dichiarato per
l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il
regresso fra i fallimenti dei soci per la parte
pagata in piu' della quota rispettiva.
I creditori partecipano soltanto al fallimento dei
soci loro debitori.
Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei
creditori con i quali si trova in concorso".

CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 54.
(Predisposizione del programma).
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi
al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero
dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi
alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal
Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di
sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di
particolare complessita'.
3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga
del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale
che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o
prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

Art. 55.
(Criteri di definizione del programma).
1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare
l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli
interessi dei creditori.
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello
Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure
autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.

Note all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda la nota all'art. 100.
- Gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea C. 368 del 23 dicembre 1994 e sono stati
prorogati da ultimo, fino al 31 dicembre 1999, con
comunicazione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea C. 67 del 10 marzo 1999.

Art. 56.
(Contenuto del programma).
1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle
da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con
specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni
pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali,
il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione,
segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in
ordine alla soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il
programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1,
le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di
mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le mo
dalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione
mediante concordato.

Art. 57.
(Autorizzazione all 'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero
dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza,
entro trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende
comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta
giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede
chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il
commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla
richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di
chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo
27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.

Art. 58.
(Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari)
1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni
pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in
base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti
dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione
della Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea,
o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla
presentazione del programma, il commissario straordinario presenta
al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il
ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro
trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo
programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono
ridotti della meta'.

Art. 59.
(Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).
1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del
programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga
notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della
scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del
programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano
ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma
depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti
per ragioni di riservatezza.

Art. 60.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario
straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria,
indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la
sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo
fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli
articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e'
inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo
programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma
di ristruttura_ione con un programma di cessione dei complessi
aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di
autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo
stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso
a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte
dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione
III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono so
spese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma
sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale
prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista
dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta
entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.

Note all'art. 60:
- Circa le disposizioni di cui alla sezione III del
capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942, si veda la
nota all'art. 49.
- Il testo dell'art. 297 del codice di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve
proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione
entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione
della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di
procedura penale o dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce la controversia civile o
amministrativa di cui all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza
deve essere proposta dieci giorni prima della
scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice
istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e'
notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine
stabilito dal giudice".

Art. 61.
(Esecuzione del programma).
1. Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito
dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio
dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma,
il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra
analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli
obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di
sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e'
depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del
tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed
estrarne copia.

Art. 62.
(Alienazione dei beni).
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita'
delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme
adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in
conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro
dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore
superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di
idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu'
esperti nominati dal commissario straordinario.

Art. 63.
(Vendita di aziende in esercizio).
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio
successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in
esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un
biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo
periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente
e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da
questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento
dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento
d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti
dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei
lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche
delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita'
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute, anteriori al trasferimento.

Note all'art. 63:
- La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea
(legge comunitaria per il 1990)".
- Si riporta il testo del relativo art. 47:
"Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando
si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
sono occupati piu' di quindici lavoratori, l'alienante
e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto,
almeno venticinque giorni prima, alle rispettive
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita'
produttive interessate, nonche' alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o
conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i
motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue
conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori; c) le eventuali misure previste nei
confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata
entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono
tenuti ad avviare, entro sette giorni dal
ricevimento della predetta richiesta, un esame
congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto
nel presente articolo costituisce condotta antisindacale
ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione dell'alienante dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente".
4. Ferma restando la facolta' dell'alienante di
esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda
non costituisce di per se' motivo di licenziamento.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita'
produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato
di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,
lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o
imprese nei confronti delle quali vi sia stata
dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel
corso della consultazione di cui ai precedenti commi
sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento
anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova
applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo
che dall'accordo risultino condizioni di miglior
favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che
il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e
che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli
accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente,
dall'affittuario subentrante in un momento successivo al
trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112
del codice civile".

Art. 64.
(Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni).
1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione
e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con
decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

Art. 65.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi,
relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione
straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del
commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a
reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso non ha efi'etto sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i
decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni,
previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei
registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione
assunta.

Nota all'art. 65:
- Il testo dell'art. 739 del codice di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti
del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con
ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si puo' proporre
reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia
anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e'
dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione
se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'
ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo".

Art. 66.
(Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei
complessi aziendali).
1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi
aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte,
ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di
sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.
2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo
non superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con decreto motivato.
4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario
presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e
4.

CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 67.

(Ripartizione dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma
di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito
del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma
dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il
commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto
delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli
110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto
della gestione e la liquidazione del compenso al commissario
straordinario a norma dell'articolo 75.

Note all'art. 67:
- Per il testo dell'art. 97 si veda la nota all'art. 53.
- Si riporta il testo degli articolo 110 , commi 2 e 3 ,
111, 112, 113, 114, 115 e 117, commi 2 e 3 , del R.D. n.
267/1942:
"Art. 110 (Progetto di ripartizione). - (Omissis).
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta
al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne
ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i
creditori ne siano avvisati.
I creditori possono far pervenire entro dieci giorni
dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale
termine, il giudice delegato, tenuto conto delle
osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto
rendendolo esecutivo".
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). -
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato
autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno
di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n.
2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia,
ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da
questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con
decreto dal giudice delegato".
"Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi
tardivamente). - I creditori ammessi a norma dell'art.
101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori
alla loro ammissione in proporzione del rispettivo
credito, salvi i diritti di prelazione. Se pero' dalla
sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il
ritardo e' dipeso da causa ad essi non imputabile, i
creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non
ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle
precedenti ripartizioni".
"Art. 113 (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni
parziali, che non possono superare il novanta per
cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute
e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le
quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti
dei quali, essendo stato prorogato il termine, non
sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali e' stato ordinato
l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori
ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione
sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti
che non possono farsi valere contro il fallito se non
previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice
delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il
compenso e le spese dovute al curatore".
"Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - Nei
casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno
partecipato a qualche ripartizione devono restituire le
somme riscosse con gli interessi legali".
"Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore
provvede al pagamento delle somme assegnate ai
creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti
dal giudice delegato".
"Art. 117 (Ripartizione finale). - (Omissis).
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso
previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non
si e' ancora verificata, la somma e' depositata nei
modi stabiliti dal giudice delegato, perche' a suo tempo
possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta
oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Per i creditori che non si presentano o sono
irreperibili la somma dovuta e' depositata presso un
istituto di credito. Il certificato di deposito vale
quietanza".

CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 68.
(Acconti ai creditori).
1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario
straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti
parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che
saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto
delle cause legittime di prelazione.
2. Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti
dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le
vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti
la dichiarazione dello stato di insolvenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli
alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.

CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE I
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO

Art. 69.
(Conversione in corso di procedura).
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere
utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in
fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.

Art. 70.
(Conversione al termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto
o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto
dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di
ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del
programma.

Art. 71.
(Decreto di conversione).
1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale
con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il
commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la
procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del
commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.
L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla
base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
3. Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma
3. 4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la
richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse
puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il
commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per
ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario
straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che
accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3.

Art. 72.
(Applicabilita' delle disposizioni relative alla chiusura).
1. In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura
di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario
straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della
gestione a norma dell'articolo 75.

SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Art. 73.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma,
originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la
integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta
del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la
cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e
all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere.
Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla
corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la
corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura
concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo
e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42,
62, 64 e 65.

Art. 74.
(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al
passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma,
l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il
concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude
altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative
spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Art. 75.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario
straordinario).
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della
procedura con il conto della gestione, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il
deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere,
comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della
legge fallimentare.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono
approvati.

Nota all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 213, comma 2 ,
del R.D. n. 267/1942:
"Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre,
con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse
sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita'
che vigila sulla liquidazione al commissario
liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel
termine di venti giorni possono presentare nella
cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione
e per i provvedimenti ulteriori a norma del l'art. 189 del
codice di procedura civile".

Art. 76.
(Decreto di chiusura).
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e'
dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente,
ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.

Art. 77.
(Riapertura della procedura).
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza
dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore,
puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione
straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel
patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da
rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga
ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza,
pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello,
con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d)
ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.
3. La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma
3.

SEZIONE III
CONCORDATO

Art. 78.
(Concordato).
1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge
fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare
l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al
tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152
della legge fallimentare, se si tratta di societa'.
2. L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del
concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della
procedura.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo,
quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al
commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per
proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto
comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della
sentenza soggetta ad impugnazione.

Note all'art. 78:
- Per il testo dell'art. 97 si veda la nota all'art. 53.
- Si riporta il testo dell'art. 152 del R.D. n. 267
267/1942:
"Art. 152 (Proposta di concordato). - La proposta di
concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
devono essere approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere
approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali
poter siano stati delegati agli amministratori.
- Si riporta il testo dell'art. 214, commi 2 , 3 , 4 e
5 del R.D. n. 267/1942:
"La proposta di concordato deve indicare le
condizioni e le eventuali garanzie. Essa e'
depositata nella cancelleria del tribunale col parere
del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro
trenta giorni dal deposito gli interessati possono
presentare nella cancelleria le loro opposizioni che
vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza
in camera di consiglio. La sentenza che approva il
concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle
altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato,
l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e
gli opponenti possono appellare entro quindici giorni
dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del
comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione
decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato".

Art. 79.
(Concordato particolare del socio).
1. Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a
responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla
procedura puo' proporre un concordato ai creditori sociali e
particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle
disposizioni dell'articolo 78.

TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL
GRUPPO

Art. 80.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione
straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;
b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la
societa' sottoposta alla procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa
sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o
sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una
direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura
madre.
2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto
di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi
dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo
comma, del codice civile.

Nota all'art. 80:
- Il testo dell'art. 2359, commi l e 2 , del codice
civile e' il seguente:
"Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi".

Art. 81.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e
fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette
alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di
insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria
indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo
2.
2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi
indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna
la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in
quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o
produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento
degli obiettivi della procedura.

Art. 82.
(Accertamento dei presupposti per l 'ammissione alla procedura).
1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo e' effettuato dal tribunale del
luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle
disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III.
2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza
dell'impresa del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario
straordinario della procedura madre.

Art. 83.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).
1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati
nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero
dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere
informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle
societa' fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le
generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni
intestate a loro nome.
2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla
richiesta.

Nota all'art. 83:
- La legge 23 novembre 1939, n. 1966, reca:
"Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione".

Art. 84.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso
dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il
tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione
in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti
stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la
liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di
chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il
curatore ed il commissario straordinario a depositare in
cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta
giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la
sussistenza dei presupposti per la conversione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario
giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.

Art. 85.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).
1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura
madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza,
anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti
stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il
rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma 1 dell'articolo 45.
2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Art. 86.
(Programma delle imprese del gruppo).
1. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate
nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un
programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal com
ma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza
delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione
della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza
nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un
programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57
nell'ambito della proce
dura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla
procedura.
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini
stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.

Art. 87.
(Conversione dell 'amministrazione straordinaria in fallimento).
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a
norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la
conversione in fallimento della procedura di amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non
sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.

CAPO II
RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE

Art. 88.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata
insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa
alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata
fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35,
avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo
articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si
trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b),
con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in
forma societaria.

Art. 89.
(Denuncia al tribunale).
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il
curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la
denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli
amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il
commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato
amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del
terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

Nota all'art. 89:
- Si trascrive il testo dell'art. 2409, comma 3 , del
codice di procedura civile:
"Se le irregolarita' denunziate sussistono, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata".

Art. 90.
(Responsabilita' nei casi di direzione unitaria).
1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata
insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in
conseguenza delle direttive impartite.

Art. 91.
(Azioni revocatorie).
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente
possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67
della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo
relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello
stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione
dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicatinel
numer
2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario
ed il curatore possono chiedere le informazioni previste
dall'articolo 83.

Nota all'art. 91:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del
debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato
dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti.
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del
debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto
di prelazione per debiti contestualmente creati, se
compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a
compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a
queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA

Art. 92.
(Composizione collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri
provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione
collegiale.
2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il
tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause
relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e
seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del
concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima
legge.

Note all'art. 92:
- Per il testo degli articoli 98 e seguenti del R.D. n.
267/1942 si veda la nota all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 214 si vedano le note all'art.
78.

Art. 93.
(Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7
ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e
di opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa
insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo
procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria
in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.

Nota all'art. 93:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: "Sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale".

Art. 94.
(Affissione con mezzi informatici).
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante
rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di
atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante
il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico,
secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese
sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 95.
(Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli
3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo
VI della legge fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge
fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma,
numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo
previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Note all'art. 95:
- Il titolo VI del R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina
penale". I capi I, II e IV disciplinano rispettivamente:
"Reati commessi dal fallito"; "Reati commessi da
persone diverse dal fallito" e "Disposizioni di
procedura".
- Si riporta il testo dell'art. 220 del R.D. n. 267/1942:
"Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre
inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la
reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,
fuori dei casi preveduti all'art. 26, nell'elenco
nominativo dei suoi creditori denuncia creditori
inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di
altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non
osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, numeri 3 e
49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la
reclusione fino ad un anno".
- Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1 e 2 ,
numeri 1), 2) e 3) del regio decreto n. 267/1942:
"La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in
camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e'
stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;".

Art. 96.
(Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario
straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della
legge fallimentare.
2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che
coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura.

Nota all'art. 96:
- Si riporta il testo degli articoli 228, 229 e 230
del R.D. n. 267/1942:
"Art. 228 (Interesse privato del curatore negli
atti del fallimento). - Salvo che al fatto non siano
applicabili gli articoli 315, 317, 3l8, 319, 321, 322 e 323
del codice penale, il curatore che prende interesse
privato in qualsiasi atto del fallimento
direttamente o per interposta persona o con atti simulati
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa non inferiore a lire 400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
"Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). -
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una
retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di
quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal
giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi
a due anni e con la multa da lire 200.000 a l.000.000.
Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi
l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore
per la durata non inferiore a due anni".
"Art. 230 (Omessa consegna a deposito di cose del
fallimento). - Il curatore che non ottempera all'ordine
del giudice di consegnare a depositare somme o altra cosa
del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a lire 2.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione
fino a sei mesi a la multa fino a lire 600.000".

Art. 97.
(Costituzione di parte civile).
1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo
240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale
e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria,
dal commissario straordinario.

Nota all'art. 97:
- Si riporta il testo dell'art. 240, comma 1 ,
del R.D. n. 267/1942:
"Art. 240 (Costituzione di parte civile). - Il
curatore, il commissario giudiziale e il
commissario liquidatore possono costituirsi parte
civile nel procedimento penale per i reati preveduti
nel presente titolo, anche contro il fallito".

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 98.
(Modifica dell 'articolo 50-bis del codice di procedura civile).
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di
procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n.
95," sono soppresse.

Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis, comma 1, n. 2,
del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto:
"Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) (Omissis);
2) nelle cause di opposizione, impugnazione e
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni
tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e alle altre leggi speciali
disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;".

Art. 99.
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta
amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge
fallimentare e' abrogato.
2. L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal
seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli
articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel
caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al
commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli
228, 229 e 230.".

Nota all'art. 99:
- Il testo dell'art. 203, comma 1 , del R.D. n.
267/1942, come modificato dal presente decreto, e il
seguente:
"Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a
norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con
effetto dalla data del provvedimento che ordina la
liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III,
sezione III, anche nei riguardi dei soci a
responsabilita' illimitata".
- Per il testo degli articoli 228, 229 e 230 del R.D.
n. 267/1942 si vedano le note all'art. 96.

Art. 100.
(Modifica dell 'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26).
1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria"
sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione straor
dinaria".

Nota agli articoli 100 e 101:
- Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio
l979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, come modificato dal presente decreto e'
il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato) - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti
che le imprese in amministrazione straordinaria
contraggono con istituzioni creditizie per il
finanziamento della gestione corrente e per la
riattivazione ed il completamento di impianti,
immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il
totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di
lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie sa-
ranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro
su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio".

Art. 101.
(Adeguamento delle disposizioni attuative dell 'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni
attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della
garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione
straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.

Nota agli articoli 100 e 101:
- Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio
l979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, come modificato dal presente decreto e'
il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato) - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti
che le imprese in amministrazione straordinaria
contraggono con istituzioni creditizie per il
finanziamento della gestione corrente e per la
riattivazione ed il completamento di impianti,
immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il
totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di
lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie sa-
ranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro
su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio".

Art. 102.
(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo
di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle
dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro
aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati
nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del
1982.

Note all'art. 102:
- La legge 29 maggio 1982, n. 297, reca:
"Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica". Si riporta il testo del relativo
art. 2:
"Art. 2 (Fondo di garanzia). - E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il ''Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto'' con lo
scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di
fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello
stesso decreto, per il caso siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo, il lavoratore
o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il
pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine
rapporto lavoro e dei relativi crediti accessori,
previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo'
essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo
o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata
trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di
lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi
adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in
materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto
di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore
della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il
fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi
aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio
dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con
un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo
0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale
contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti
per l'accertamento e la riscossione dei contributi
dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le
disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun
modo essere utilizzate al di fuori della
finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di
assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio
consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 352 convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente
ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del
laoratore. Si applicano altresi le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
''Giovanni Amendola'' e dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, reca:
"Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro". Si riporta il testo del relativo
art. 2:
"Art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 29). - 1. Il pagamento
effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1
e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli
spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro
rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del
provvedimento che determina l'apertura di una delle
procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di
inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del
provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione
dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio di impresa per i
lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita'
lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto
di lavoro, se questa e' intervenuta durante la
continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma
1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte
la misura massima del trattamento straordinario di
integrazione salariale mensile al netto delle trattenute
previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai
sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto,
quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme
corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al
comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge
citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e'
cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il
trattamento straordinario di integrazione salariale
fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b)
con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco
dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennita' di
mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla
risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si
prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione
monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della
domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle
disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui
le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente
spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1,
comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione
della direttiva CEE 80/87, trovano applicazione i termini,
le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4.
L'azione va promossa entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto".

Art. 103.
(Impiego della Guardia di finanza ai fini dell 'espletamento dei
compiti di vigilanza).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37,
comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il
Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di
un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito
delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.

Art. 104.
(Termine per l 'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei
commissari e di compensi).
1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai
commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori
fallimentari.

Art. 105.
(Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicita'
con mezzi informatici).
1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei
casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle
dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con
mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o
avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo
cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e'
prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3,
unestratto d cia a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del
pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con
mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per
indisponibilita' delle necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la
pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e'
eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Art. 106.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amninistrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni
anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo
assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o
imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, eonverti
to, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in
eorso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa,
ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone
l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto
comma3. Alle procedure di amministrazion so le disposizioni degli
articoli 46, eomma 3, 77 e 78 del presente decreto.

Note all'art. 106:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95:
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione
unica e garanti). - Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata
disposta l'amministrazione straordinaria di una societa'
di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla
medesima procedura a norma del presente decreto-legge,
ancorche' non si trovino nelle condizioni previste nel
detto comma:
a) la societa' che controlla direttamente o
indirettamente la societa' in amministrazione
straordinaria;
b) le societa' direttamente o indirettamente
controllate dalla societa' in amministrazione
straordinaria o dalla societa' che la controlla;
c) le societa' che in base alla composizione dei
rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte
alla stessa direzione della societa' in amministrazione
straordinaria;
d) le societa' che hanno concesso crediti o garanzie
alla societa' in amministrazione straordinaria e alle
societa' di cui alle precedenti lettere per un importo
superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio,
ad un terzo del valore complessivo delle proprie
attivita'.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
delle societa' suindicate e' compiuto dal tribunale ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per
iniziativa del commissario o dei commissari. Alla
procedura di amministrazione straordinaria, da disporre
con separato decreto per ciascuna societa', devono
essere preposti gli stessi organi nominativi con decreto
di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del
comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero
massimo previsto nell'art. 198 della legge fallimentare.
Nei confronti delle societa' di cui al primo comma,
ancorche' non sia stato accertato lo stato di
insolvenza, il commissario o i commissari delle
societa' poste in amministrazione straordinaria possono
esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 della
legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai
numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere
nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza della societa' in amministrazione
straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4)
e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei
tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i
commissari possono richiedere informazioni alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, e ad
ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornire
entro trenta giorni. Possono altresi' chiedere alla CONSOB
di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti
di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le
societa' in amministrazione straordinaria e quelle
passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria
di cui al comma precedente, le indagini consentite
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento deve
compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia
prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli
amministratori e i sindaci delle societa' indicate alle
lettere a), b) e c) del primo comma del presente
articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle
piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma nel
citato articolo 2409 il commissario potra' essere
nominato amministratore giudiziario della societa' i cui
amministratori hanno compiuto le gravi irregolarita' sopra
indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e
quelle di responsabilita' cui il commissario e'
legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma,
della legge fallimentare, vanno proposte dinanzi al
tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza
ai sensi dell'art. 1, secondo comma, con il rito
disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le
relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili
anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare
la esistenza di societa' nelle condizioni di cui al
primo comma, possono richiedere informazioni alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni
altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro
quindici giorni.
Al medesimo fine possono richiedere alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le
generalita' degli effettivi proprietari dei titoli
azionari intestati al proprio nome. Tali societa' sono
parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.
Nei casi di societa' collegate a norma del primo comma
del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una
direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che
hanno esercitato tale direzione rispondono in solido
con gli amministratori della societa' in
amministrazione straordinaria dei danni da questi
cagionati alla societa' stessa.
- Si riporta il testo dell'art 1, quinto comma, del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95:
"Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai
sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare,
d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art.
6 della predetta legge, lo stato di insolvenza
dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre
mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di
amministrazione straordinaria".

Art. 107.
(Compenso dei commissari delle procedure di amministrazione
straordinaria in corso).
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i
criteri di liquidazione del compenso dei commissari straordinari e
dei membri del comitato di sorveglianza nelle proeedure di
amministrazione straordinaria in eorso alla data del presente
decreto, per quanto attiene alle attivita' espletate successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 108.
(Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni).
1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di
interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a
favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad
amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza,
su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di
dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5,
comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1,
costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei
trattamenti ivi indicati.

Note all'art. 108:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro". Si riporta il testo del
relativo art. 3:
"Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali). - 1. Il
trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, nei casi di
dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non
sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' altresi'
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata
omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito
dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento
viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o
del commissario, per un periodo non superiore a dodici
mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione
tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore,
del liquidatore o del commissario, previo accertamento da
parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a
sei mesi. La domanda deve essere corredata da una
relazione, approvata dal giudice delegato o
dall'autorita' che esercita il controllo, sulle
prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e
sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione
dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di
sue parti, o quando i livelli occupazionali possano
essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
mobilita', ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo
24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni.
Il contributo a carico dell'impresa previsto
dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di
cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di
prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la
definitiva determinazione del prezzo di vendita
dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a
comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito
all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di
prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale
il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni,
modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i
lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e
che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei
dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento
di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai
lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto
1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo
di amministrazione controllata e di procedure di
liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del
relativo trattamento trovano applicazione anche nei
confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno
alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per
la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella del periodo di lavoro precedente
l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di
sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci
miliardi annui, previo parere motivato del prefetto
fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico,
ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni. A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965
esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio
1998, n. 274, e' il seguente:
"1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera u), della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999".

Art. 109.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19;
g) l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
h) la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i) l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto.

Art. 110.
(Norma di coordinamento).
1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate
esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle
disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono
effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del com mercio e dell'artigianato
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto