DECRETO 2 luglio 1999, n.274
Regolamento recante modifica delle modalita' di utilizzazione delle carte nautiche per le
unita' abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale
e ravvicinata).
note:
Entrata in vigore del decreto: 25-8-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 "Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei
rilevamenti terrestri e idrografici";
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, "Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare";
Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 "Norme sulla
navigazione da diporto", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8
novembre 1991 "approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, "Approvazione del
regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della
pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994
"Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";
Ritenuto necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con
l'evoluzione ed il progresso tecnologico anche al fine di non
ostacolare le ricerche volte a migliorarne le caratteristiche e
l'affidabilita';
Visto il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso
con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999,
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per la
navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della
pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali
21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite
da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino
cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia
ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina
della produzione e dei rilevamenti terrestri e
idrografici) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1 marzo 1960, n. 52.
- Il testo dell'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n.
51, e' il seguente:
"Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di
concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui
dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle
loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da
pesca costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto
cessera', per i natanti di cui al precedente comma,
l'applicazione delle norme per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, contenute nel
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154".
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n.
168.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla
navigazione da diporto) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione della vita umana in mare),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
1992, n. 17.
- Il decreto ministeriale 22 giugno 1982
(Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi
abilitate all'esercizio della pesca costiera - locale e
ravvicinata), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200.
- Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232
(Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
1994, n. 87.
Note all'art. 1:
- Per il decreto ministeriale 22 giugno 1982 si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 2 febbraio 1960, n. 68, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 2.
Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di
ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno
stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto
idrografico della Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 luglio 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222