Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13-08-1999

LEGGE 3 agosto 1999, n.280
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.
note:
Entrata in vigore della legge: 28-8-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.
1.Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, è sostituito dal seguente: «2. I controlli delle attitudini
produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico,
dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi
disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri
uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri
anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni
genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non
esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al
comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina,
caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono
invece tenuti dalle stesse associazioni nzionali allevatori che gestiscono
i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri
anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva
approvazione del Ministro per le politiche agricole».


Note al titolo:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca:
"Disciplina della riproduzione animale".
- La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno
1994, fissa: "Principi relativi alle condizioni
zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione
di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da
Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE
relativa agli animali della specie bovina riproduttori
di razza pura".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3,
della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. I controlli delle attitudini produttive sono
svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico,
dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in
conformita' ad appositi disciplinari. Tale associazione
tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze
appartenenti alle specie di cui alla lettera b)
dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche,
ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non
esiste un'associazione nazionale in possesso dei
requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti
disciplinari, i registri anagrafici e i libri
genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

Art. 2.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. L'unicità per tutto il
territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei
registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali
si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche
agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di
criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle
singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni
avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro
trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999
e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta
per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma I, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. 2-ter.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4,
della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo
restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicita'
per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento
dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio
decreto, criteri generali di natura tecnica da
osservarsi in materia di vigilanza".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3,
della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: "Interventi
strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e
zootecnico":
"3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e
agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999,
per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori
per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione
dei controlli funzionali e delle valutazioni
genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e'
stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e
di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni
successivi".

Art. 3.
l. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
le parole: «, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,»
sono soppresse.
2. H comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
è abrogato.
 
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della
citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla
presente legge:
5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina,
suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti
idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) in monta naturale: essere iscritti al libro
genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od
anche, per la specie suina, agli appositi registri degli
ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli
di razza puro sangue inglese e trottatore essere
iscritti, oltreche' al libro genealogico, anche
all'apposito repertorio degli stalloni di cui
all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie
ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti
appartenenti al libro genealogico o al registro
anagrafico;
b) per inseminazione artificiale: essere iscritti
al libro genealogico, al registro anagrafico o agli
appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con
esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art.
3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni,
genetiche l'inseminazione artificiale e' ammessa solo nei
limiti fissati per l'effettuazione delle prove
medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e
trottatore devono essere iscritti al libro
genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni,
nonche' possedere i requisiti per essi stabiliti dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi
dell'art. 3, comma 3.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in
presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le
regioni e le province autonome possono autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie
bufalina nonche' limitatamente al periodo di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
soggetti maschi della specie suina non iscritti a
rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta
naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa
azienda del riproduttore maschio;
b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di
cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da
corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e
produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico
locale e per i quali non siano stati istituiti il libro
genealogico od il registro anagrafico.
3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le
regioni possono autorizzate l'impiego di asini stalloni
abilitati alla fecondazione di cavalle.
4. I libri genealogici della specie ovina e
caprina possono prevedere l'istituzione di appositi
registri di meticci per la registrazione di soggetti
ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a
razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla
riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.
5. E' vietato, per le specie equina e suina,
l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' altresi' abolita, per la specie suina,
la monta pubblica naturale.
6. E' ammesso per le specie bovina e bufalina,
suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale,
nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a
condizione che i citati embrioni, o altro materiale
riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro
genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei
requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro
genealogico o registro anagrafico".
 
Art. 4.
1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito
dal seguente: «Art. 7. –
l. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina,
originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico
europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per
inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici
e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.
Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale,
di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi
terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per
inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici
ed attitudinali disciplinati dalla norrnativa comunitaria.
Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli
ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:
a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e
gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati
in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del
Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal
relativo certificato genealogico zootecnico;
b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a
tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza
risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unioae europea ai
sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio,
del 23 giugno 1994.
3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di
reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli
e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.
4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui
al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi
sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione
artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali
già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione
del bestiame da riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale
ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione
di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi».

Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata
direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994:
"Art. 3. - 1. Per gli animali e i prodotti di cui
all'art. 1, paragrafo 1, e' fissato, per ciascun Paese
terzo secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di
organismi per la specie e/o la razza in questione
riconosciuti ai fini della presente direttiva.
2. Per poter figurare sull'elenco di cui al
paragrafo 1, l'organismo del Paese terzo deve:
a) figurare su un elenco redatto dalle autorita'
competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione e
agli Stati membri;
b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i
requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria
per gli organismi riconosciuti nella Comunita' e
segnatamente:
le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla
registrazione nei libri genealogici o nei registri;
le disposizioni applicabili all'ammissione degli
animali alla riproduzione;
le disposizioni applicabili all'impiego di sperma,
ovuli ed embrioni degli animali;
i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e
del valore generico degli animali;
c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo
del Paese terzo;
d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei
propri libri genealogici o registri gli animali, sperma,
ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui
all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la
specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi
della legislazione comunitaria.
3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere
modificati conformemente alla procedura prevista all'art.
12.
4. Se necessario, le modalita' d'applicazione
risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle
di cui al paragrafo 2, lettera d), sono adottate
conformemente alla procedura prevista dall'art. 12".
- Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: "Norme per
l'importazione ed esportazione del bestiame di
riproduzione di razza pura nonche' del materiale
seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal
bestiame da riproduzione di razza pura".

Art. 5.
1. Al comma 2 de11'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
le parole: «e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore»
sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 de11a legge 15 gennaio 1991, n. 30,
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate
di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato,
anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei
requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n.172,
nonchè a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale
o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27
del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.
2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della
associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i
registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle
prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e punito con la sanzione
Amministrativa del pagamento di una sornma da lire 5 milioni a lire
30 milioni.
2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni
dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti
del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione».

Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo vigente del comma 2
dell'art. 9 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d),
del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e'
confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati
cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a
spese del contravventore".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione
della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante:
"Disciplina della riproduzione animale"):
"4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il
riproduttore, per essere adibito alla monta naturale
pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi"
del libro genealogico o del registro anagrafico delle
razze di appartenenza o del registro dei suini
riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata
dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i
suddetti libri o registri;
b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite
tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo
stabilito dalle norme del competente libro o registro;
c) disporre, ove previsto nel relativo libro
genealogico o registro, di un certificato di accertamento
dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo
sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il
medesimo libro o registro;
d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti
prescritti all'allegato 6".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:
"15 (Inseminazione artificiale: requisiti dei
riproduttori marchi). - 1. Il riproduttore maschio, per
essere adibito alla produzione di materiale seminale da
utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare
le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi"
del libro genealogico o del registro anagrafico o del
registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di
appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal
certificato genealogico o anagrafico, rilasciato
dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene
i suddetti libri o registri;
b) aver superato con esito positivo le valutazioni
genetiche, per l'ammissione alla inseminazione
artificiale, programmate ed organizzate dalle
associazioni degli allevatori o dall'ente competente
che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un
giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di
valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione
del materiale seminale e' consentita nei limiti
quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di
valutazione genetica da parte dell'associazione degli
allevatori o dell'ente competente;
c) essere identificato in maniera inequivocabile,
tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo
idoneo stabilito dalle norme del competente libro o
registro;
d) disporre di un certificato di accertamento
dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o
con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione
degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro
genealogico o il registro;
e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
rilasciate, dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti
prescritti dall'allegato 7;
f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle
visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario
effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino
l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle
vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle
ordinanze emanate dal Ministero della sanita';
g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al
centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanita'
ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta
giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure
provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro
centro di pari livello sanitario".
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto
13 gennaio 1994, n. 172:
"27 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni,
esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro,
devono:
a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina
iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con
materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla
inseminazione artificiale; tale requisito non e'
richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a
limitata diffusione, presi in considerazione nel
quadro degli specifici programmi di recupero e
potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e
province autonome;
b) provenire da animali donatori che soddisfino i
requisiti sanitari previsti all'allegato 10.
2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro
debbono:
a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte
nei libri genealogici o registri anagrafici, o da
femmina non iscritta ai suddetti libri o registri,
purche' di razza chiaramente riconoscibile;
b) essere fecondati in vitro con materiale
seminale di un riproduttore autorizzato alla
inseminazione artificiale; tale requisito non e'
richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a
limitata diffusione, presi in considerazione nel
quadro degli specifici programmi di recupero e
potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
c) essere raccolti da donatrici provenienti da
allevamenti situati in zone non dichiarate infette
dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici
macellate per cause diverse da quelle di profilassi.
3. La certificazione dell'origine degli embrioni
raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei
libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata
dal competente libro o registro".
- Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:
"35 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e
controlli). - 1. Il bestiame da riproduzione, nonche'
il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti
provenienti da bestiame da riproduzione, sono
ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi
C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato
l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione
equivalente a quella nazionale.
2. I requisiti dei riproduttori e del loro
materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di
esportazione, nonche' i Paesi di origine, la
documentazione zootecnica necessaria e le procedure
richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale
n. 97 dell'11 gennaio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del
29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto
ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993).
3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i
competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali che si
avvale dei funzionari appositamente designati dalle
regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che
tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai
centri di produzione ai recapiti, alle regioni e al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la
commissione tecnica centrale del libro genealogico ha
riconosciuto validita' genetica per il miglioramento delle
razze in Italia".

Art. 6
1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito
il seguente: «Art. 9-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una sornma da
lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di
autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi
alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia
di centri di produzione dello speana; agli articoli 13, 30 e 32 in
materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi
di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione
di embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma da lire 500.000
a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attivith di inseminazione
artificiale da parte di medici veteri- nari ed operatori pratici.
2. Agli illeciti Amministrativi previsti dalla presente legge si applicano
le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, con le seguenti modificazioni:
a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni
di cui all'articolo 9, comma 2-ter, b) il presidente della giunta regionale
competente ad applicare le sanzioni ne di comunicazione al Ministero per
le politiche agricole.

Nota all'art. 6:
- Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), reca: "Le sanzioni
amministrative".

Art. 7.
1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.
 
Art. 8.
1.Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto
il seguente: «Art. 12-bis. – 1. Sono abrogati:
a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione
artificiale degli animali;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958,n. 1256,
recante norme di attuazione della legge 25 1uglio 1952, n. 1009;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della
riproduzione bovina;
d) la legge-3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio
delle stazioni di fecondazione equina;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964,
n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.
2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, 5 abrogato.
3. L'articolo 40 de1 decreto de1 Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 854, è abrogato».
 
 
 
Art. 9.
1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato
annesso alla presente legge.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addì 3 agosto 1999
 
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
De CASTRO, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4699):
Presentato dal Ministro per le risorse agricole (Pinto)
il 20 marzo 1998.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 14 aprile 1999, con pareri delle commissioni
I, II, V, XII, XIV.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede
referente, il 30 settembre 1998; il 3 novembre 1998;
il 17 dicembre 1998; il 12 gennaio 1999.
Relazione annunciata il 13 gennaio 1999 (atto n. 4699/ A
- relatore Sedioli ).
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede
legislativa, il 5 maggio 1999, con pareri delle commissioni
I, II, V, XII, XIV.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa,
il 6 maggio 1999 e approvato il 26 maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4072):
Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede
deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle
commissioni 1 , 5 , 8 , 12 , della giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 9 commissione l'8 e 21 luglio 1999 e
approvato il 22 luglio 1999.