Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20-08-1998


MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 maggio 1998, n. 298.
Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle
carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle
leggi nazionali
.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE N. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968
e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile
1981 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE
n. 1026/91 del 22 aprile 1991;
Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio
1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Visto il regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio
1987, relativo alla constatazione dei prezzi di mercato nel settore
delle carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 2930/81 della Commissione del 12
ottobre 1981, che stabilisce le disposizioni complementari per
l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di bovini adulti, modificato da ultimo dal regolamento CEE
n. 2237/91;
Visto il regolamento CEE n. 563/82 della Commissione del 10 marzo
1982, che reca modalita' di applicazione del regolamento CEE n.
1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini
adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2090/93;
Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13
febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che
stabilisce le modalita' d'attuazione del regolamento CEE n. 1186/90
del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 295/96 della Commissione del 16 febbraio
1996, recante modalita' di applicazione del regolamento CEE n.
1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato
dei bovini adulti, sulle base della tabella di classificazione delle
carcasse;
Visto il decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996 con il quale
sono stati attribuiti alle regioni i compiti di controllo presso gli
stabilimenti di macellazione che sono tenuti a classificare e
rilevare i prezzi di mercato dei bovini abbattuti;
Vista la legge n. 213 dell'8 luglio 1997, relativa alla
classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di
bovini adulti;
Considerata la necessita' di emanare le norme nazionali di
applicazione dei regolamenti comunitari, nonche' le modalita'
esplicative della legge n. 213/1997 succitata;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere le competenze del Comitato
nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale del 2 agosto
1984, organo tecnico per l'applicazione, in maniera organica ed
omogenea su tutto il territorio nazionale, della tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
Considerato che occorre prevedere le norme minime per la
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine e che,
pertanto, gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE nonche'
le persone fisiche o giuridiche interessate devono effettuare tale
operazione ai sensi del regolamento CE n. 295/96;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. M/1462 del 2 dicembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Classificazione delle carcasse bovine
Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del
Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213,
tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive
modificazioni, denominati in seguito "stabilimenti", classificano e
identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti conformemente
alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del
Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.
2. Sono esentati dall'obbligo della classificazione:
a) gli stabilimenti che provvedono a disossare tutti i bovini
macellati;
b) i commercianti al minuto che acquistano animali vivi e li fanno
macellare per proprio conto.
3. Possono ottenere deroghe dall'obbligo della classificazione gli
stabilimenti che, in media annuale, non macellano piu' di 75 bovini
adulti per settimana, previa apposita richiesta.
4. Deroghe temporanee possono essere accordate agli stabilimenti
che si limitano a macellare, in media annuale, come previsto
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 344/91 della
Commissione del 13 febbraio 1991, un numero di bovini adulti pari a
150 capi per settimana, previa apposita richiesta.
5. Le richieste di deroga di cui ai commi 3 e 4 vanno indirizzate
al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato
Ministero, - Direzione generale delle politiche comunitarie ed
internazionali - Ufficio carni, che valuta l'opportunita' della
concessione del nulla osta alle richieste pervenute.
6. Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato
luogo alle richieste di deroga di cui al comma 4, la comunicazione
all'esecutivo comunitario, per i provvedimenti di competenza in
ordine all'accettazione delle deroghe stesse.

Art. 2.

1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio
ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la
classe di qualita' e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato,
utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo articolo 6,
comma 1.
2. La marchiatura e' apposta:
a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza
della quarta vertebra lombare;
b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, e
diecitrenta centimetri di distanza dal centro dello sterno.
L'altezza delle lettere e delle cifre e' di almeno due centimetri.
3. L'identificazione puo' essere effettuata anche tramite
etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione
generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero.
4. I responsabili degli stabilimenti, qualora autorizzati, si
attengono alle disposizioni seguenti:
a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni
non possono essere inferiori a cm 5 ùx 10;
b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette
indicano il numero di identificazione o di macellazione dell'animale,
la data di macellazione ed il peso della carcassa;
c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) debbono essere
perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o
cancellatura;
d) le etichette non possono essere manomesse, sono tali da
resistere alle lacerazioni e da aderire su ogni quarto (anteriore e
posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.
5. Il responsabile della struttura di macellazione comunica il
risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che
fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, cosi' come
disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
1186/90.
6. La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di
conformazione e d'ingrasso nonche' delle categorie di animali, sulle
fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento
amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore
dell'animale.

Art. 3.

1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto
dell'articolo 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso
di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di
apposito corso.
2. Il tesserino di cui al comma 1 contiene gli elementi di
identificazione dell'esperto, compreso il numero progressivo di
matricola, ed e' predisposto e rinnovato secondo le disposizioni che,
al riguardo, sono stabilite con apposito provvedimento del Ministro
per le politiche agricole.

Capo II
Comitato nazionale bovini
Art. 4.

1. Il coordinamento delle attivita' contemplate nel presente
regolamento e' curato dal "Comitato per l'applicazione sul territorio
nazionale della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
di bovini adulti".
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, in
sostituzione del decreto ministeriale 2 agosto 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1984 n. 219, sono stabilite le modalita'
di funzionamento, le competenze e la composizione del Comitato
nazionale bovini con specificazione delle rappresentanze delle
organizzazioni professionali dei macellatori e degli allevatori che
compongono il Comitato nazionale bovini, nonche' le funzioni della
segreteria amministrativa.

Capo III
Rilevazione dei prezzi di mercato
Art. 5.

1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono
alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine
classificate a termini della tabella comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio e secondo le disposizioni
dei regolamenti CEE n. 563/82 del 10 marzo 1982 e n. 295 del 16
febbraio 1996 della Commissione e della legge n. 213 dell'8 luglio
1997.
2. Inoltre, sono tenute a rilevare i prezzi di mercato le persone
fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno
10.000 capi di bestiame per anno, in appresso indicati "conferenti",
i quali provvedono alla determinazione del prezzo per categoria e
classe di qualita' sulla base delle indicazioni di cui agli articoli
successivi e delle comunicazioni ricevute dai titolari degli
stabilimenti e indicate all'articolo 2, comma 5.

Art. 6.

1. Le categorie di animali e relative classi di qualita' e di
grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le
seguenti:
categorie: A, B, C, D, E;
classi di qualita': S, E, U, R, O, P;
stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.
2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente
dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato
ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di
eventuali intermediazioni.
3. La rilevazione dei prezzi e' effettuata sulle carcasse pesate e
classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in
considerazione e' quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure
delle carcasse a caldo, constatato il piu' rapidamente possibile dopo
la macellazione, diminuito del 2 per cento.
4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto
dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che
identifica la "carcassa riferimento" come segue:
senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;
senza piccione, ne' corata (diaframma e pilastro del diaframma);
senza coda;
senza midollo spinale;
senza grassella (grasso scrotale);
senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);
senza solco giugulare (vena grassa).
5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da
quelle della "carcassa di riferimento", il peso e' adeguato facendo
ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1. Art. 7.
1. La rilevazione dei prezzi di mercato di cui agli articoli 5 e 6
e' effettuata su tutto il bestiame adulto macellato. Art. 8.
1. Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente
al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo
alla settimana di riferimento. La medesima comunicazione e' inviata
anche alle camere di commercio competenti per territorio.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero
provvede all'elaborazione del prezzo medio nazionale da divulgare e
comunicare, ai sensi del regolamento CE n. 295/96 della Commissione,
ai servizi comunitari. Art. 9.
1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il
Ministero puo' operare una selezione, tra quelli piu'
rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8,
comma 2.
2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le
apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

Art. 10.

1. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a
disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle
macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale
risulta la classificazione delle carcasse bovine e i relativi prezzi
rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dai conferenti
interessati alla rilevazione dei prezzi di mercato.

Capo IV
Controlli
Art. 11.

1. I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle
operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei
classificatori nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato sono
svolti dalle regioni, ai sensi del decreto ministeriale n. 482 del 6
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17
settembre 1996, secondo le modalita' del regolamento CEE n. 344/91,
almeno due volte per trimestre nei confronti degli stabilimenti e una
volta per trimestre nei confronti dei classificatori e riguardano un
numero non inferiore a 40 carcasse.
2. Il Ministero effettua presso gli stabilimenti di macellazione la
supervisione dei controlli regionali almeno una volta a semestre,
nonche' provvede ad effettuare, trimestralmente, prove individuali
nei confronti degli esperti classificatori.
3. Gli accertamenti riguardanti le rilevazione dei prezzi di
mercato possono essere svolti anche dalle camere di commercio
competenti per territorio in relazione all'ubicazione degl
stabilimenti.
4. Se sono riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili
le sanzioni amministrative di cui alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
gli organi di controllo provvedono ad inoltrare il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per la
relativa istruttoria e a darne comunicazione all'ordine professionale
competente, nonche' al Comitato nazionale bovini.
5. Se e' accertato che gli esperti classificatori operano con
tesserino scaduto, lo stesso e' ritirato dagli organi di controllo e
l'esperto, trascorsi sei mesi, frequenta un corso di aggiornamento
per riottenere il tesserino. In caso di recidiva il tesserino e'
definitivamente ritirato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 maggio 1998
Il Ministro: Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 157

Allegato 1

TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO CARCASSE BOVINE

_____________________________________________________________________
PERCENTUALI                | DI DIMINUZIONE    | DI AUMENTO
__________________________|__________________________________________
Classi di stato di        |       |     |      |     |   |   |   |
ingrassamento             | 1-2  |  3  | 4-5  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5
__________________________|______|_____|______|____|___|___|___|_____
Rene                                -0,4
                           ____________________
Grasso della rognonata     -1,75 | -2,5| -3,5
                           ______|_____|_______
Grasso di bacino                    -0,5
Fegato                              -2,5
Diaframma                           -0,4
Pilastro del diaframma              -0,4
Coda                                -0,4
Midollo spinale                     -0,05
Grasso mammario                     -1,0
Testicoli                           -0,3
Grasso scrotale                     -0,5
Corona della fesa
(scannello)                         -0,3
Vena giugulare e grasso
adiacente (vena grassa)             -0,3
Mondatura                                          0   0  +1  +2  +4
_____________________________________________________________________
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- I regolamenti comunitari citati nelle premesse del
provvedimento sono immediatamente applicabili e
attengono alle norme sulla classificazione e
rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine.
- Il D.M. n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996,
attribuisce alle regioni funzioni di controllo sulla
classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle
carcasse bovine.
- La legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1997, n. 162, impone
sanzioni per coloro che contravvengano all'obbligo della
classificazione delle carcasse bovine e alla relativa
rilevazione dei prezzi o che operino in difformita'
della normativa comunitaria e nazionale. La succitata
legge prevede, all'art. 2, l'emanazione di un
regolamento di attuazione, oggetto della prsente
pubblicazione.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".