- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
- di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei
trasporti e della navigazione e delle finanze
-
- Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici
volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti;
-
- Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997,
n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da
benzene;
-
- Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante
approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o
la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e
integrazioni;
-
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n.
- 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
-
- Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
-
- Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee
guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione;
-
- Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la
sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attivita' industriali;
-
- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
-
- Visto l'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
-
- Considerata la capillarita' del sistema distributivo
nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e
per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una
quantita' movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo
termine per l'adeguamento;
-
- Espletata la procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
-
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota
del 27 gennaio 2000;
-
- Adotta
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- Campo d'applicazione
- 1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme tecniche per l'adeguamento degli
impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della
benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei
carburanti, nonche' le relative procedure operative.
-
- Art. 2.
- D e f i n i z i o n i
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "benzina": ogni derivato del petrolio, con o
senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 - 27100027 -
27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad
eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
- b) "vapori": composti aeriformi che evaporano
dalla benzina;
- c) "vapori di ritorno": vapori provenienti dagli
impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in fase di
caricazione;
- d) "vapori residui": vapori che rimangono nella
cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione carburanti;
- e) "terminale": ogni struttura adibita al
caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave,
ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
- f) "impianto di distribuzione dei carburanti":
ogni impianto in cui la benzina e' erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore
da un impianto di deposito fisso;
- g) "impianto di deposito": ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di benzina presso un terminale;
- h) "impianto di caricamento": ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di
caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o piu' "torri di
caricamento";
- i) "torre di caricamento": ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un dato momento, caricata in un
singolo veicolo-cisterna;
- l) "deposito temporaneo di vapori": il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima
del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei
vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non e' considerato
deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;
- m) "dispositivo di recupero dei vapori":
l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di
deposito temporaneo dei vapori di un terminale;
- n) "cisterna mobile": una cisterna di capacita'
superiore ad 1m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al
trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di
distribuzione di carburanti;
- o) "veicolo-cisterna": un veicolo adibito al
trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu' cisterne;
- p) "cisterna fissa": una cisterna fissata per
costruzione stabilmente su di un veicolo (che diviene veicolo- cisterna) o facente parte
integrante del telaio di un veicolo;
- q) "carro-cisterna": un complesso costituito da
una sovrastruttura che comprende una o piu' cisterne ed i loro equipaggiamenti, ed un
telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote, sospensioni) destinato al trasporto di
benzine su rotaia;
- r) "nave, nave-cisterna": una nave destinata alla
navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del
Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna, destinata al trasporto di benzine in cisterne da carico;
- s) "preesistente":
- 1) riferito agli impianti di deposito e di caricamento
della benzina, ogni impianto per il quale e' stata concessa un'autorizzazione specifica di
costruzione prima del 3 dicembre 1997, in conformita' alla legislazione nazionale vigente;
- 2) riferito agli impianti di distribuzione dei carburanti,
ogni installazione realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre
1997;
- 3) riferito alle cisterne mobili, ogni cisterna di tipo
omologato prima del 3 dicembre 1997 e costruita entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' ogni cisterna costruita ed approvata in unico
esemplare prima del 3 dicembre 1997;
- t) "nuovo": impianto di deposito della benzina,
impianto di caricamento, impianto di distribuzione dei carburanti e cisterna mobile non
rientrante nella definizione della lettera s);
- u) "quantita' movimentata": la quantita' totale
annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un
terminale o scaricata da cisterne mobili presso un impianto di distribuzione dei
carburanti nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- v) "valore di riferimento": il valore orientativo
fornito per la valutazione generale della congruita' delle misure tecniche che figurano
negli allegati; non e' un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei
singoli impianti, terminali e impianti di distribuzione dei carburanti;
- z) "responsabile del terminale": soggetto
preposto alla gestione dell'impianto;
- aa) "amministrazione competente":
l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
-
- Art. 3.
- Valori di riferimento
- 1. Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per
le perdite di vapori di benzina sono:
- a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata,
per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni
impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli impianti di distribuzione dei
carburanti;
- b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata,
per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di
cisterne mobili nei terminali.
-
- Art. 4.
- Impianti di deposito presso i terminali
- 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla
vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e
funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.
-
- 2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si applicano:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
4 novembre 1997, n. 413, per gli impianti nuovi;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto agli impianti preesistenti, se la quantita' movimentata presso un terminale e'
superiore a 50.000 tonnellate/anno;
- c) dal 1° gennaio 2002 agli impianti preesistenti, se la
quantita' movimentata presso un terminale e' superiore a 25.000 tonnellate/anno;
- d) dal 1° gennaio 2005 a tutti gli impianti di deposito
preesistenti.
-
- Art. 5.
- Caricamento e scaricamento di cisterne mobili
presso i terminali
- 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla
vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per
progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi
terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno
una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il
caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge 4 novembre 1997, n. 413.
-
- 2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano agli
impianti preesistenti per il caricamento dei veicolicisterna, dei carro-cisterna e/o delle
navi:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto se la quantita' movimentata e' superiore a 150.000 tonnellate/anno;
- b) dal 1o gennaio 2002 se la quantita' movimentata e'
superiore a 25.000 tonnellate/anno;
- c) dal 1o gennaio 2005 negli altri casi.
-
- 3. dal 1o gennaio 2005 le prescrizioni relative alle
attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si applicano a tutte
le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i terminali.
-
- 4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
del presente articolo, si applicano ai terminali preesistenti con una quantita'
movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
-
- 5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 deve
essere garantita presso i terminali l'agibilita' delle operazioni di caricamento anche per
i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto.
- Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al comma 3,
e' consentita l'agibilita' delle operazioni di caricamento ai veicoli cisterna a scomparti
tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'articolo 6.
-
- Art. 6.
- Cisterne mobili
- 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla
vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e
funzionamento, le seguenti prescrizioni:
- a) i vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna
mobile dopo lo scarico della benzina;
- b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle
stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo che i vapori di
ritorno provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti o dei terminali devono essere raccolti e trattenuti nella cisterna. Il sistema
di raccolta deve consentire la tenuta dei vapori durante le operazioni di movimentazione.
Per i carro-cisterna questa prescrizione trova applicazione solo se essi forniscono la
benzina a impianti di distribuzione dei carburanti o terminali in cui e' utilizzato il
deposito temporaneo dei vapori;
- c) salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato
previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono trattenuti
nella cisterna mobile sino alla;
- d) le cisterne montate su veicoli-cisterna devono essere
sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori e del corretto
funzionamento delle valvole di sfiato.
-
- 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
- a) alle cisterne mobili nuove a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413;
- b) a tutte le cisterne mobili preesistenti a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
-
- 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i
veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il
caricamento dal basso.
-
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i
veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
- 5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i
veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990, che vengano
attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di
caricamento.
-
- Art. 7.
- Caricamento degli impianti di deposito presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito
temporaneo dei vapori.
- 1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla
vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di
distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui e' consentito il deposito
temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle
disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge 4 novembre 1997, n. 413.
-
- 2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano
agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
-
- Art. 8.
- Modifiche degli allegati
- 1. Il Ministero dell'ambiente procedera', tramite
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in vista dell'adeguamento
al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
-
- Roma, 21 gennaio 2000
-
- Il Ministro dell'ambiente Ronchi
- Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
- Il Ministro dell'interno Bianco
- Il Ministro della sanita' Bindi
- Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
- Il Ministro delle finanze Visco
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
-
- Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000 Registro
n. 1 Ambiente, foglio n. 35
-
-
- Allegato I
-
- Requisiti per gli impianti di deposito presso i
terminali.
-
- 1. Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito
di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore
radiante pari o superiore al 70%. Tale prescrizione si intende rispettata, sulla base di
una dichiarazione del responsabile del terminale ai sensi della legge del 4 gennaio 1968,
n. 15, attestante che per la verniciatura sono utilizzate vernici certificate dal
fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice 1, applicate secondo regole
di buona tecnica.
- Detta disposizione non si applica, agli impianti di
deposito collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui
all'allegato II, punto 2.
- Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in
modo da essere effettuate come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di
deposito entro un periodo triennale. Il programma delle manutenzioni deve essere
conservato dal responsabile del terminale e reso disponibile a richiesta delle
amministrazioni competenti.
- Le amministrazioni competenti possono concedere una deroga
alle prescrizioni del presente comma ove cio' sia necessario per la tutela di particolari
aree panoramiche.
-
- 2. Gli impianti di deposito con tetto galleggiante esterno
devono essere dotati di un dispositivo primario di tenuta che copra lo spazio anulare tra
la parete del serbatoio e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonche' di un
dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere
progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore
al 95 % di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo
per il contenimento dei vapori (ossia un serbatoio a tetto fisso dotato solo di valvola
limitatrice di pressione). Le modalita' secondo cui si intende rispettata la prescrizione
sono contenute nell'appendice 2.
- Ove, per esigenze di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 di recepimento delle direttive
comunitarie in materia e per assicurare la continuita' del servizio di distribuzione delle
benzine, non fosse possibile rispettare la data prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a),
l'adeguamento dei sistemi di tenuta puo' essere programmato in modo da essere effettuato
come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro e non oltre
il 31 dicembre 2002. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dall'esercente
in stabilimento e reso disponibile a richiesta delle autorita' competenti.
-
- 3. Tutti i nuovi impianti di deposito presso i terminali,
ove sia previsto il recupero di vapori ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (cfr.
allegato II), devono essere:
- a) serbatoi a tetto fisso collegati ad un dispositivo di
recupero dei vapori in conformita' ai requisiti di cui all'allegato II, oppure;
- b) progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno,
e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti
relativi alle prestazioni stabiliti dal punto 2.
-
- 4. I serbatoi a tetto fisso preesistenti devono essere:
- a) collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori in
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II, oppure;
- b) dotati di un tetto galleggiante interno con un
dispositivo primario a tenuta progettato in modo da assicurare un contenimento complessivo
dei vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo
di dispositivi di controllo dei vapori.
-
- 5. I requisiti relativi ai dispositivi di controllo per il
contenimento dei vapori menzionati ai punti 3 e 4 non si applicano ai serbatoi a tetto
fisso presso i terminali, ove e' autorizzato il deposito temporaneo dei vapori ai sensi
dell'allegato II, punto 1.
-
-
- Allegato I - Appendice 1
-
- 1. Misura del fattore di riflessione delle
superfici dei serbatoi.
- Ai fini di quanto prescritto dall'allegato I, comma 1, per
la determinazione del fattore di riflessione delle superficie dei serbatoi, puo' essere
utilizzato uno dei seguenti metodi di misura.
- I metodo: misura del fattore di riflessione totale del
calore radiante.
- Premessa: si intende per riflessione totale del calore
radiante la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata nello spettro
compreso fra 0,3 - 2,5 um di lunghezza d'onda (spettro solare incidente a livello della
superficie terrestre).
- Specifiche di prova: la procedura di prova per la
determinazione del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio su
provini campione), si basa sulle seguenti normative di riferimento applicabili, ASTM E
903-82 [1] ed ISO 9050 [2].
- Il fattore di riflessione della superficie deve essere
superiore o uguale al 70%.
- II metodo: misura del fattore di riflessione totale della
energia luminosa.
- Premessa: il secondo metodo si riferisce alla misura del
solo fattore di riflessione totale della energia luminosa e quindi relativo alla sola
parte della radiazione solare contenuta nel campo dello spettro visibile (0,38 -0,78 um).
- I valori ottenuti dalla misura del fattore di riflessione
alla energia luminosa, risultano essere piu' conservativi di quelli ottenuti con il I
metodo.
- Specifiche di prova: la procedura di prova per la
determinazione del fattore di riflessione totale della energia luminosa di una superficie
(ottenuta su provini campione in laboratorio), si basa sulla seguente normativa di
riferimento applicabile, UNI 9389 [3] ed ISO 2813 [4].
- Il fattore di riflessione della superficie alla energia
luminosa, deve essere superiore o uguale al 70%.
- Serbatoi con superfici di materiale diverso o verniciati
con colori diversi.
- Il valore medio di riflessione, puo' essere calcolato dagli
indici di riflessione (misurati su campioni con uno dei precedenti metodi per i singoli
colori), pesati con le estensioni delle relative aree di serbatoio. Il valore medio di
riflessione cosi' calcolato dovra' essere superiore o eguale al 70%.
- Riferimenti:
- [1] ASTM E 903-82: "Standard test method for solar
absorptance, reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres".
- [2] ISO 9050: "Glass in building. Determination of
light trasmittance, direct solar trasmittance, total solar energy trasmittance and
ultraviolet trasmittance, and related glazing factors".
- [3] UNI 9389: "Misura della riflessione di pellicole
di prodotti vernicianti non metallizzanti".
- [4] ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of
specular gloss of non-metallic paint films at 20o, 60o and 85o".
-
-
- Allegato I - Appendice 2
-
- 2. Requisiti delle tenute dei serbatoi a tetto
galleggiante.
- Tenute dei serbatoi a tetto galleggiante.
- La verifica del rispetto di quanto richiesto all'allegato
I, comma 2, si effettua sulla base di una dichiarazione ai sensi della legge 27 gennaio
1968, n. 15, del responsabile del terminale, attestante che la progettazione del sistema a
doppia tenuta risponde al requisito del contenimento dei vapori, verificato sulla base
delle procedure di stima, contenute nella normativa API (American Petroleum Institute)
MPMS, Chapter 19 [1], e che e' stato installato a regola d'arte.
- I serbatoi dovranno essere sottoposti a manutenzione
periodica delle tenute secondo le modalita' previste dalla regola d'arte.
- Riferimenti:
- [1] Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter 19
- Evaporative loss measurement;
- Section 1 - Evaporative loss from fixed - roof tanks.
- Section 2 - Evaporative loss from floating - roof tanks.
-
- Allegato II
-
- Requisiti per gli impianti di caricamento e
scaricamento presso i terminali.
- 1. I vapori da spostamento, provenienti da una cisterna
mobile in fase di caricamento, devono essere riconvogliati, tramite una linea di
collegamento a tenuta di vapore, verso un dispositivo di raccolta degli stessi, per il
recupero presso il terminale.
- Nei terminali con una quantita' movimentata inferiore a
25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori puo' sostituire il recupero
immediato dei vapori presso il terminale. Il serbatoio adibito esclusivamente a tale uso
deve essere chiaramente identificato.
- Nei terminali in cui la benzina e' caricata su navi, puo'
essere adottato un sistema di combustione dei vapori, se ogni altra operazione di recupero
dei vapori e' pericolosa o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di
ritorno.
- Alle emissioni in atmosfera provenienti dai sistemi di
recupero dei vapori nonche' dalle unita' di combustione si applicano i valori limite di
emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e le
prescrizioni tecniche dettate nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
-
- 2. Ai vapori emessi dai dispositivi di recupero si
applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione espressi come media oraria:
- 10 g/Nm3, per i dispositivi autorizzati a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
- 35 g/Nm3 per i dispositivi gia' autorizzati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, detti dispositivi si adeguano al valore limite di
emissione di 10g/Nm3 entro il 31 dicembre 2001.
- Al fine della verifica del rispetto dei valori limite, i
valori misurati devono essere corretti per eventuali diluizioni dell'effluente gassoso
come prescritto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.
- Le misurazioni devono essere effettuate per un'intera
giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di normale movimentazione.
- Le misurazioni possono essere continue o discontinue. Le
misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno quattro volte ogni ora.
- L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature
utilizzate, al gas di taratura e al metodo applicato, non deve superare il 10% del valore
misurato.
- L'apparecchiatura utilizzata deve essere in grado di
misurare almeno concentrazioni di 1 g/Nm3.
- La precisione deve essere almeno pari al 95% del valore
misurato.
- Il rispetto di tali limiti va controllato, ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 alla messa in
esercizio e successivamente con frequenza semestrale.
-
- 3. Il responsabile del terminale e' tenuto ad istituire e
mantenere procedure di controllo periodico delle linee di collegamento e dei sistemi di
tubazione onde prevenire perdite, conformemente a quanto previsto nella seguente appendice
1.
-
- 4. In caso di perdita accidentale di vapore, le operazioni
di caricamento devono essere immediatamente arrestate a livello della torre di
caricamento. I dispositivi automatici di arresto devono essere installati sulla torre.
-
- 5. In caso di caricamento dall'alto di cisterne mobili non
modificate come previsto all'art. 6, comma 5, l'uscita del braccio di caricamento deve
essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile, per evitare spruzzi di benzina, ed
il braccio di carico deve essere dotato di un dispositivo di captazione dei vapori.
-
-
- Allegato II - Appendice 1
-
- 1. Requisiti di tenuta del sistema di trasferimento
dei vapori.
- Prove di tenuta del sistema di trasferimento.
- La seguente procedura e' tratta dalla UNI 7131-72 [1].
- Le tubazioni di convogliamento del vapore, devono essere
provate, prima della messa in servizio dell'impianto, al fine di verificarne accuratamente
la tenuta:
- prima di allacciare le apparecchiature, l'impianto deve
essere provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar;
- la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti;
- la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad
acqua od apparecchi di equivalente sensibilita';
- il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra
le due letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di prova;
- se si verificano delle perdite, queste devono essere
ricercate con l'ausilio di una soluzione saponosa;
- le parti difettose devono essere sostituite e le
guarnizioni rifatte;
- non si devono riparare dette parti con mastici, ovvero
cianfrinarle;
- eliminate le perdite occorre rifare la prova di tenuta;
- le prove di tenuta precedenti devono essere ripetute con
frequenza triennale;
- se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (es.
- saldati, cementati), essi devono essere testati su tutto
l'assemblaggio, con la stessa modalita' di prova del punto precedente.
- Collegamento delle apparecchiature e messa in servizio
dell'impianto.
- Effettuato il collegamento delle apparecchiature alle parti
fisse, ad allacciamento terminato, dovra' essere controllata, mediante soluzione saponosa
od altro idoneo equivalente mezzo, la perfetta tenuta dell'impianto, con particolare
riguardo ai collegamenti.
- Avviamento dell'impianto, verifica del buon funzionamento
delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza.
- Manutenzione periodica:
- per gli impianti in oggetto, la manutenzione da parte del
responsabile del terminale consiste nel frequente controllo dello stato di efficienza
delle tubazioni e dei collegamenti, con particolare riguardo per i tubi flessibili e le
guarnizioni. Le parti difettose devono essere sostituite.
- Il monitoraggio in servizio dovra' comprendere un esame
visivo del sistema per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni
del sistema di tubazioni e nei giunti.
- Deve essere eseguito un esame visivo delle tubazioni
flessibili usate per collegare contenitori mobili al sistema di tubazioni di raccolta del
vapore, al fine di individuarne eventuali danneggiamenti.
- Gli esami visivi devono essere ripetuti con frequenza
almeno trimestrale.
- Procedure di notifica da seguire in caso di mancato
funzionamento dell'impianto di recupero dei vapori.
- Il responsabile del terminale, deve informare
l'Amministrazione competente, prima di un pianificato spegnimento di un impianto di
recupero vapori che comporti una fermata superiore ai tre giorni.
- Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il
motivo dell'arresto.
- Nel caso di un arresto non pianificato, il responsabile del
terminale deve informare l'amministrazione competente della causa dell'arresto, dei
provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione l'unita' e del probabile periodo
di non funzionamento.
- L'amministrazione competente dispone i provvedimenti
necessari ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.
- Il responsabile del terminale deve adoperarsi per
assicurare che l'unita' sia riportata in operazione il piu' rapidamente possibile,
contemporaneamente deve informare l'amministrazione competente qualora l'arresto si
prolunghi per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto e comunicato
all'amministrazione stessa.
- Il responsabile del terminale provvedera' ad annotare su di
un apposito registro i periodi di inoperabilita' dell'impianto di recupero dei vapori.
- E' fatto salvo il potere di verifica dell'amministrazione.
- Riferimenti:
- [1] UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio
liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione".
-
- Allegato III
-
- Specifiche per il caricamento dal basso, la
raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nel veicoli cisterna.
-
- 1. Accoppiatori.
- 1.1. L'accoppiatore per i liquidi sul braccio di
caricamento deve essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio API
di 4 pollici (101.6 mm) posizionato sul veicolo-cisterna, quale definito dalla:
- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER
1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 -
Type of Adapter used for Bottom Loading).
-
- 1.2. L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo di
raccolta dei vapori della torre di caricamento deve essere un accoppiatore femmina a camma
e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a camma e scanalatura di 4 pollici
(101,6 mm) posizionato sul veicolo-cisterna, quale definito dalla:
- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER
1988 Bottom Loading and Vapour Recovey for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section 4.1.1.2 -
Vapour Recovery Adapter).
-
- 2. Condizioni di caricamento.
- 2.1. Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri
al minuto (massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento.
-
- 2.2. Quando il terminale lavora a regime massimo, il
sistema di raccolta dei vapori della torre di caricamento, ivi compreso il sistema di
recupero dei vapori, puo' generare una contropressione massima di 55 millibar sul lato del
veicolo-cisterna dov'e' posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori.
-
- 2.3. Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al
caricamento dal basso saranno munite di una targa di identificazione che specifica il
numero massimo di bracci di caricamento che possono operare simultaneamente, sempre
assicurando che non fuoriescano vapori dai compartimenti e dalle valvole, in
corrispondenza ad una contropressione massima dell'impianto di 55 millibar, come
specificato al punto 2.2.
-
- 3. Collegamento della messa a terra e del
rivelatore di dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna.
- La torre di caricamento deve essere munita di un rivelatore
di troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale di consenso
all'operazione con logica di interruzione in caso di guasto o malfunzionamento. Il
caricamento e' consentito se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva
un livello elevato.
-
- 3.1. Il veicolo-cisterna deve essere collegato al
rilevatore collocato sulla torre di caricamento con un connettore elettrico industriale
standard a 10 conduttori. Il connettore maschio deve essere montato sul veicolo-cisterna,
mentre il connettore femmina deve essere fissato ad un cavo volante raccordato al
rilevatore posizionato sulla torre.
-
- 3.2. I rilevatori del livello installati sul
veicolo-cistema devono essere termistori a due fili, sensori ottici a due fili, sensori
ottici a cinque fili o dispositivi equivalenti compatibili, sempreche' il sistema sia tale
da disporsi automaticamente in condizioni di sicurezza in caso di guasto. I termistori
devono avere un coefficiente negativo di temperatura.
-
- 3.3. Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento
deve essere compatibile con i sistemi a due o a cinque fili montati sul veicolo-cisterna.
-
- 3.4. Il veicolo-cisterna deve essere collegato alla torre
di caricamento attraverso il filo comune di terra dei sensori di troppopieno, collegato al
conduttore n. 10 del connettore maschio attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il
conduttore n. 10 del connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore, a
sua volta collegato alla terra della torre.
-
- 3.5. Tutte le cisterne idonee al caricamento dal basso sono
munite di una targa di identificazione (cfr. punto 2.3) che specifica il tipo di sensori
per il rilevamento del troppopieno installati (ad esempio, a due o cinque fili).
-
- 4. Posizionamento dei collegamenti.
- 4.1. La progettazione delle strutture per il caricamento
dei liquidi e la raccolta dei vapori sulla torre di caricamento si basa sul seguente
posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna.
-
- 4.1.1. Altezza della linea centrale degli accoppiatori per
i liquidi: massima 1,4 metri (senza carico) e minima 0,5 metri (sotto carico); l'altezza
ideale e' compresa tra 0.7 e 1 metro.
-
- 4.1.2. Distanza orizzontale tra gli accoppiatori non
inferiore a 0,25 metri (distanza minima ideale 0,3 metri).
-
- 4.1.3. Tutti gli accoppiatori per i liquidi sono
posizionati in un alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri.
-
- 4.1.4. L'accoppiatore per la raccolta dei vapori dovrebbe
essere di preferenza posizionato alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi, ad un
altezza non superiore a 1.5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto
carico).
-
- 4.2. Il connettore per la messa a terra/troppopieno e'
posizionato di preferenza alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi e per la raccolta
dei vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5
metri (sotto carico).
-
- 4.3. I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un
unico lato del veicolo-cisterna.
-
- 5 Blocchi di sicurezza.
- 5.1. Messa a terra e dispositivo di troppo pieno.
- Il caricamento e' consentito soltanto quando il relevatore
combinato di messa a terra/troppopieno emette un segnale di autorizzazione.
- In caso di troppo pieno o di mancanza di messa a terra del
veicolo-cisterna, il rivelatore montato sulla torre deve chiudere la valvola di controllo
del caricamento.
-
- 5.2. Rilevatore di raccolta dei vapori.
- Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo per il
recupero dei vapori e' collegato al veicolo-cisterna e i vapori spostati possono
liberamente fluire dal veicolo-cisterna al sistema di recupero dei vapori dell'impianto.
-
- Allegato IV
-
- Requisiti per gli impianti di caricamento e deposito negli
impianti di distribuzione dei carburanti e nei terminali adibiti al deposito temporaneo di
vapori.
- I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento
della benzina negli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di
vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico
possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano
correttamente.
- Devono essere predisposte dai proprietari del prodotto
idonee procedure per i conduttori dei veicoli-cisterna che dovranno includere istruzioni
sul collegamento della tubazione di bilanciamento del vapore prima dello scarico della
benzina all'impianto di distribuzione dei carburanti. Le procedure conterranno inoltre
istruzioni anche per la fase di distacco delle tubazioni alla fine delle operazioni di
scarico.
- Le operazioni di carico devono essere riportate nel
registro di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del carburante e controfirmate
dal gestore e dall'autista del veicolo-cisterna.
- Nei terminali autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei
vapori, i vapori spostati durante le operazioni di trasferimento della benzina devono
essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la
cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere
effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.