- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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- Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa
previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che
l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per
i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme
di previdenza ed assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti
dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque
punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;
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- Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito
nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a
decorrere dal 1o luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui al
sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 537/1981;
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- Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce
che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei
debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o
omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del
tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di
sconto;
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- Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo
massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli
strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;
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- Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 18
marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2000, con il quale il tasso
ufficiale di riferimento viene fissato al 3,50% a decorrere dal 22 marzo 2000;
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- Considerato che occorre provvedere in merito;
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- Decreta:
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- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3,
comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n.
402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di
legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatoria e' fissato nella misura del 9,50 per cento, a decorrere dal 22 marzo 2000.
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- Roma, 19 aprile 2000
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- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
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- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi