COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA'
E LA BORSA
DELIBERAZIONE 20 aprile 2000
Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1o luglio 1998, concernente la
disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 12498).
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto, in particolare l'art. 6, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 58 del 1998;
Vista la delibera n. 11522 del 1o luglio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente
la disciplina degli intermediari, in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998;
Tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni apportate
al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n.
58/1998 e del decreto legislativo n. 213/1998, in materia
di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;
Considerato che le transazioni aventi ad oggetto strumenti
negoziati nei mercati regolamentati, eseguite o fatte eseguire dagli intermediari
autorizzati nei sistemi di scambi organizzati si svolgono in condizioni di trasparenza e
di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni
eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei mercati regolamentati fuori
dell'orario ufficiale di negoziazione;
Ritenuto pertanto di dover modificare ed integrare il comma
4 dell'art. 32, il comma 4 dell'art. 43 ed il comma 4 dell'art. 54 del regolamento n.
11522/1998;
Vista la lettera del 5 aprile 2000, con la quale la Banca
d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 58 del 1998;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera
n. 11522 del 1o luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato ed
integrato come segue.
Il comma 4 dell'art. 32 e' cosi' sostituito:
"4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano
soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato;
al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come
definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
Il comma 4 dell'art. 43 e' cosi' sostituito:
"4. Gli intermediari autorizzati esigono che le
operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori
condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle
operazioni stesse e vigilano affinche' tali condizioni siano effettivamente conseguite.
Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o
ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le
condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le
operazioni siano eseguite:
durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato;
al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come
definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
Il comma 4 dell'art. 54 e' cosi' sostituito:
"4. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV
esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite
alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla
natura delle operazioni stesse e vigilano affinche' tali condizioni siano effettivamente
conseguite.
Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha
riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o
indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano
soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:
durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato;
al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come
definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato
regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
II. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.