MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 17 aprile 2000
Modifica del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della
legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei
lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Visto l'art. 2, della predetta legge che al comma 1,
prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante
agli istituti di credito per il servizio prestato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11
febbraio 1987, concernente l'aprovazione dello schema generale di convenzione tra la cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari
previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Considerato che in detto schema di convenzione, all'art.
12, e' stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale
mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla cassa depositi e prestiti agli
istituti di credito per i compiti svolti;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data
23 settembre 1989, modificativo delle convenzioni stipulate tra la cassa depositi e
prestiti e gli istituti di credito;
Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al
comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed
alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Visto che a decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi
dell'art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30
aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma
sono trasferite alla cassa depositi e prestiti;
Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in
deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avoluzione del
tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;
Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare,
di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in
attuazione della delibera del consiglio direttivo della BCE del 16 marzo 2000, e' stato
fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 3,50 per cento;
Tenuto conto che la cassa depositi e prestiti, per la
concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha
effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1o gennaio 2000 il tasso di interesse da
applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art.
5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e' rideterminato
nella misura del 4,50 per cento.
Art. 2.
Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto
dal precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.