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- Gazzetta Ufficiale n. 102 del
04-05-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2000
Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
- IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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- Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni
per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui
relativi servizi e successive modificazioni;
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- Visto il regolamento per l'applicazione della predetta
legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto
2 dicembre 1937, n. 2504;
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- Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che ha
recepito la direttiva CEE del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
-
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
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- Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
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- Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
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- Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce
le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente
le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
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- Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che
recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le
modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
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- Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che
recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14
marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, che
modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva
n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in
campo fitosanitario nella Comunita';
-
- Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che
recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997, che modifica la
direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi,
vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un
luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi
scientifici e per lavori di selezione varietale;
-
- Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce
le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano
alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali e prodotti vegetali;
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- Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce
la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni
minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di
ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci in provenienza da Paesi terzi;
-
- Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, che
da' attuazione alla direttiva n. 97/3/CE che modifica la direttiva n.
- 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
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- Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce
la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato
III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
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- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
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- Vista la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20
luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
-
- Considerata la necessita' di recepire la direttiva della
Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 sopramenzionata;
-
- Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta
del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
-
- A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
-
- Decreta:
-
- Art. 1.
- F i n a l i t a'
- 1. Il presente decreto ha per oggetto i provvedimenti di
natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta
all'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., gia' noto come
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (in prosieguo indicato: R.s.), agente
dell'avvizzimento batterico delle solanacee con specifico riferimento alle piante ospiti
elencate nell'allegato I, sezione 1.
- La lotta a R.s. ha lo scopo di:
- a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;
- b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;
- c) prevenirne la propagazione ed attuare misure
fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato.
-
- Art. 2.
- Monitoraggio ufficiale
- 1. Ogni anno i servizi fitosanitari regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano (in prosieguo indicati: SFR) devono effettuare
accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di R.s. nel materiale vegetale
elencato in allegato I, sezione I.
- Nei casi in cui i SFR valutino elevato il rischio della
presenza di R.s. in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilita' di
disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i SFR estendono i controlli sistematici
ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee, nonche' alle acque
superficiali naturali ed a quelle reflue di impianti di trasformazione o di imballaggio
usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale trovato infetto o
contaminato.
-
- 2. La portata degli accertamenti mirati e' definita in
funzione dei rischi identificati. I SFR possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali
per la ricerca di R.s. in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti
solidi di impianti di trasformazione industriale o di imballaggio.
-
- 3. Gli accertamenti ufficiali di cui al comma 1 devono
essere effettuati:
- a) per il materiale vegetale elencato, secondo le
indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, e b) per le piante ospiti diverse dal
materiale vegetale elencato, nonche' per le acque, comprese le acque reflue, in base a
metodi appropriati e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di
laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;
- c) se del caso, su altri materiali in base a metodi
appropriati.
- Inoltre i SFR possono, se del caso, stabilire per tali
accertamenti specifiche procedure di ispezione concernenti il numero, l'origine, la
stratificazione ed il momento del prelievo dei campioni, sulla base di fondati principi
scientifici e statistici nonche' in relazione alla biologia di R.s., a specifici sistemi
di produzione del materiale vegetale elencato e delle altre piante ospiti dell'organismo
nocivo.
-
- 4. I SFR devono notificare annualmente al Servizio
fitosanitario centrale le specifiche modalita' ed i risultati degli accertamenti ufficiali
di cui al comma 1.
- Dette notifiche sono effettuate dai SFR entro il 30 aprile,
ad eccezione di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute dall'agricoltore e
utilizzate nella sua azienda da comunicare entro il 1o agosto.
- Il Servizio fitosanitario centrale provvedera' a
notificarli, entro il 1o giugno ed il 1o settembre rispettivamente, agli altri Stati
membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato I, sezione II, punto
2.
- Le modalita' specifiche e i risultati concernenti le
colture si riferiscono alla produzione dell'anno precedente.
-
- Art. 3.
- Denuncia obbligatoria
- 1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati
della presenza di R.s. deve denunciare i casi ai SFR competenti per territorio.
-
- Art. 4.
- Casi sospetti
- 1. In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR
competenti per territorio provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto
controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato
di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in
tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine
di confermare o smentire la sospetta presenza.
- In caso di conferma si applicano le disposizioni
dell'allegato III, punto 2.
-
- 2. I SFR, in attesa della conferma o della smentita della
sospetta presenza di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella
quale:
- i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e
il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II
abbia dato esito positivo; oppure, ii) il saggio di selezione preliminare di cui
all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;
- per quanto riguarda le partite in questione:
- a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte
le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso
non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche' sia stata accertata l'inesistenza di
rischi effettivi di disseminazione di R.s.;
- b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine
della presenza sospetta;
- c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati
al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale
vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle
di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a
detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di R.s.
-
- 3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio
di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o
piu' regioni, il SFR nel cui territorio di competenza e' stata segnalata la presenza
sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed alle altre regioni
interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio
identificato; detti SFR collaborano opportunamente tra loro.
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- 4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato
membro della U.E., i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che
provvedera' a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli
Stati membri interessati.
-
- Art. 5.
- Casi accertati
- 1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte
sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo
appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo
ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione
prelevato a norma del presente decreto, i SFR, sulla base di fondati principi scientifici,
della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione
e delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione:
- a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I:
- i) avviano un accertamento per determinare l'entita' della
contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato
IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di
tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e ii) dichiarano contaminati il
materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui e' stato prelevato il
campione, nonche' i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti
e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto
col materiale vegetale elencato da cui e' stato prelevato il campione; dichiarano altresi'
contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di
produzione del vegetale nonche' il luogo o i luoghi di produzione dove e' stato raccolto
il materiale vegetale elencato e da cui e' stato prelevato il campione; inoltre, per i
campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i
terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli
appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui e' stato prelevato
il campione;
- iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile
derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo,
l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai
sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e iv) delimitano una zona in base alla
dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entita'
della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale propagazione
dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2,
punto i);
- b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle
menzionate nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la
produzione del materiale vegetale elencato:
- i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i),
e ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui e' stato
prelevato il campione, e iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e
delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera a), punti iii) e iv) e in
rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato;
- c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di
lavorazione industriali o di stabilimenti di imballaggio che manipolano materiale vegetale
elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione
del materiale vegetale elencato e' esposta ad un rischio di contaminazione attraverso
l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali:
- i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da
effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonche' sulle piante
spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entita' della contaminazione, e
ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni,
nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto i), e iii) determinano
l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione
di contaminazione di cui al punto ii), e alla possibile propagazione dell'organismo
nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V.
-
- 2. I SFR notificano immediatamente al Servizio
fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di
contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto
ii), nonche' i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1,
lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1, lettera c), punto iii).
- Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale
presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V.
-
- 3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base
agli elementi ivi menzionati, i SFR che hanno notificato al Servizio fitosanitario
centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera a), punto i), e, dove
applicabile, del comma 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori
azioni a norma dei commi 1 e 2.
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- Art. 6.
- Interventi fitosanitari
- 1. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano
la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono che detto materiale,
sotto il controllo dei SFR, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto
1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione
dell'organismo nocivo.
-
- 2. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano
la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii) - compreso il
materiale vegetale elencato per il quale e' stato individuato un rischio, prodotto in
luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto
iii) - e dispongono che, sotto il controllo dei SFR, sia destinato ad un impiego
appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata
l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.
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- 3. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR,
prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti,
nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati
contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente
contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) e lettera c), punto
iii), siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI,
punto 3.
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- 4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei paragrafi 1,
2 e 3, le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che, nelle zone
delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii),
sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2.
- I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al
Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.
-
- Art. 7.
- Interventi su cloni di patata da seme
- 1. I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai
requisiti della direttiva n.77/93/CEE del Consiglio e derivare direttamente da materiali,
ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle
sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto
controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II.
- Dette prove sono eseguite dai SFR:
- a) qualora sia stata confermata la presenza di R.s. nella
produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza:
- i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni,
compresa la selezione conale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di
tuberi-seme di patate di base, oppure ii) qualora sia stata accertata l'assenza di
relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi-seme di patate di
base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e b) negli
altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni
rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.
-
- Art. 8.
- D i v i e t i
- 1. E' vietata la detenzione e la manipolazione
dell'organismo nocivo R.s.
-
- Art. 9.
- D e r o g h e
- 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE
del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei SFR competenti
per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31
gennaio 1996 e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per lavori di
selezione varietale.
-
- Art. 10.
- Interventi supplementari
- 1. Per tutelare la propria produzione le regioni, sentiti i
SFR, possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o piu' rigorose
per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreche' siano
conformi alle disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE.
-
- 2. Tali misure sono notificate alle altre regioni ed al
Servizio fitoanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali che
provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E.
-
- Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed
entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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- Roma, 23 febbraio 2000
-
- Il Ministro: De Castro
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- Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2000 Registro
n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95
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- ALLEGATO I - Elenco delle piante ospiti di Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. di cui all'articolo 1 (pag. 30)
ALLEGATO II - Schema per la Diagnosi, il rilevamento e
l'identificazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (pag. 31)
Sezione I - Applicazione dello Schema
Sezione II - Diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e di verticillosi
batterica nelle piante di patata e di pomodoro
Sezione III - Rilevamento e identificazione di Ralstonia solanacearum in
campioni di tuberi di patata
Appendice 1 - Substrati nutritivi per l'isolamento e la
coltura di Ralstonia solanacearum (pag. 46)
Appendice 2 - Materiali per la preparazione del campione
----- Appendice 3 - Materiali per il saggio IF (pag. 47)
Appendice 4 - Determinazione del livello di contaminazione
nella prova IF (pag. 48)
Appendice 5 - Materiali per il saggio Elisa (pag.
49)
Appendice 6 - Materiali per la prova PCR (pag.
50)
Bibliografia (pag. 51)
Allegato III - Allegato
IV (pag. 52)
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII (pag. 58)