MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n.1
Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della
produzione e commercializzazione del miele.
Alle amministrazioni pubbliche interessate
Alle organizzazioni professionali apicole
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo
Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n.
12 del 1o dicembre 1997, n. 4 del 28 maggio 1998 e n. 2 del 16 marzo 1999, si forniscono
le indicazioni e i chiarimenti necessari per l'applicazione del regolamento del Consiglio
n. 1221/97, del 25 giugno 1997 e del regolamento di attuazione della Commissione n.
2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e
la commercializzazione del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
apicoltore: chiunque detenga alveari;
produttore apistico: chiunque eserciti attivita' apistica a
fini economici e commerciali;
forme associate: le associazioni e loro unioni e
federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare
dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono
prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
Gli enti partecipanti trasmettono al Ministero - Direzione
generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni - Via XX Settembre
n. 20 - 00187 Roma, improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio
sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola azione, al fine
di consentire la predisposizione del programma nazionale da presentare all'Unione europea
entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione
dell'Unione europea il programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente
finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli organismi regionali presentino sottoprogrammi
il cui ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante
all'Italia, il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla
base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che abbiano presentato un
sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
Le regioni e province autonome che, in fase di ripartizione
dei fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento
comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi
riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di
ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie azioni. A partire da questa fase non e
piu' possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al
Ministero, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di
ogni anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi
modificati, provvedera' alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli
importi riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all'organismo pagatore.
Per organismo pagatore si intende: "l'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo - in liquidazione", nonche' quelli istituiti
e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di
seguito, per semplicita', si indichera' come "A.I.M.A.".
Ai sensi dell'articolo 4-bis del regolamento CE n. 2300/97
i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo
restando il massimale totale del programma annuo.
Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovra' costituire
oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvedera' a produrre, ove si dovesse
superare il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione dell'Unione europea
per la conseguente approvazione.
Il Ministero curera' la sollecita divulgazione alle parti
interessate delle decisioni mediante le quali l'esecutivo comunitario autorizza il
cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine
improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello della presentazione,
per consentire all'A.I.M.A. di effettuare l'iter amministrativo previsto entro il termine
del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.
Interventi ammessi Le azioni ammissibili sono quelle
individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1221/97, vale a dire:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di
smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e
di estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonche' il
miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di
analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;
e) collaborazione con organismi specializzati per la
realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
Possono essere considerate azioni ammissibili al
cofinanziamento tutte quelle misure che non abbiano gia' beneficiato di analoghi
finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del regolamento CE n.
1257/1999 sullo sviluppo rurale.
All'allegato 1 della presente circolare viene indicata la
codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al
cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica nonche' i soggetti
beneficiari.
All'allegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute
comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui
uso ed utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere
mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione,
idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta'.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per
arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad
uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell'anno di
riferimento del programma.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo
ai sensi del regolamento CE 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno
indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma (aa), la
provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo
univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle regioni.
I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento
della produzione e della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati
utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.
Ulteriori compiti di pertinenza degli organismi regionali
Gli organismi regionali provvedono:
a predisporre, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei
sottoprogrammi di competenza;
alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla
verifica della loro regolarita' e completezza;
alla valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento e
della titolarita' del richiedente il beneficio alle azioni richieste;
al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli
organismi riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione
alle domande presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;
ad inviare all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII, via
Palestro n. 81 - 00185 Roma, in un'unica soluzione, una copia delle domande loro
pervenute, entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni
anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull'apposito modello, nonche' il
relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall'A.I.M.A.; unitamente
al predetto elenco deve essere trasmesso l'elenco delle aziende sottoposte a controlli in
loco con annotato l'esito.
Compiti di pertinenza dell'A.I.M.A.
L'A.I.M.A. provvede:
alla ricezione delle copie delle domande;
alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei
beneficiari controllati;
al controllo finale sulla liquidazione degli importi da
erogare in funzione del finanziamento attribuito per singolo ente e di altre cause che
possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto di qualche
inadempienza;
ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti
le rendicontazioni regionali;
alla trasmissione alle regioni dell'elenco delle domande
che presentino anomalie ai fini dell'erogazione dei contributi, per consentire una
definizione delle stesse;
alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in
relazione alle somme erogate;
alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento
ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15
ottobre di ogni anno.
Ripartizione delle somme ammesseal cofinanziamento Ogni
anno, con apposite decisioni della Commissione, sono approvati i programmi presentati
dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15 milioni di euro, viene ripartito
in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'art. 3 del
regolamento CE n. 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno
successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro
purche' non antecedenti la data del 1o settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra
regioni e province autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione
degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del
numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle
singole regioni e province e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da
taluni enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di
formulare una previsione di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di
evitare sprechi di risorse finanziarie non piu' recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero
si riserva, di intesa con le regioni, l'adozione di misure tese ad una piu' razionale
distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
Presentazione delle domande di finanziamento Possono
accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici in
regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in possesso di partita IVA, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonche' gli
enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono
rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento
in triplice copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di
finanziamento deve essere indirizzata all'organismo regionale all'agricoltura in cui ha
sede legale il richiedente il beneficio.
Per l'autentica della sottoscrizione della domanda di
contributo, il produttore e/o gli enti interessati devono fare riferimento alle norme
stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 6 luglio 1998, n.
191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.
403.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia
le regioni e le province autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia.
Controlli L'azione di controllo viene operata
dall'amministrazione che ha redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un
fascicolo per singolo beneficiario, che contenga:
la documentazione eventualmente richiesta
dall'amministrazione (documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione
all'ufficio IVA, ecc.);
copia conforme all'originale dei documenti contabili ed i
relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti
giustificativi, che dovra' essere successiva a quella di approvazione del programma
nazionale;
la documentazione relativa alla regolarita' degli statuti
di costituzione delle societa', dei libri dei soci e, se necessario, del certificato
antimafia; per le associazioni di produttori, il verbale del consiglio di amministrazione
dal quale risulti l'approvazione del programma;
il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci
di spesa approvate, nonche' le relative registrazioni contabili, ove prescritto, e la
corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione
esibita.
I rappresentanti dell'amministrazione regionale verificano
le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15) in
ordine:
alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro
completamento (se ultimati);
al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto
della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i
macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; che non
siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente
indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono
state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo
per il conseguimento delle finalita' perseguite e la durata connessa al periodo di
ammortamento;
all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente
sostenute e documentate (al netto dell'IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);
al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo
contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari;
alla corretta esecuzione, nonche' alla rispondenza tra
quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non
piu' controllabili;
alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni,
incorrera' nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I controlli presso enti e/o aziende beneficiarie si rendono
necessari per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste, nonche'
per acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle spese sostenute.
E' facolta' dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli
enti che partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli
amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli
impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la rispondenza delle
dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda, nonche' la presenza e
la corretta registrazione della documentazione contabile.
L'attivita' di controllo su materiale ed attrezzature
soggetti a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potra'
essere esercitata in collaborazione tra gli enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da
sopralluoghi in azienda nella misura ritenuta piu' opportuna e comunque non inferiore al
30% delle domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la
concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti
difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore potra' preavvisare, con un
margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o dell'ente, tramite
telegramma.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco e'
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti
parametri:
ammontare dei contributi;
numero degli alveari per i quali sono richiesti i
contributi;
esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla
base del modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovra' essere allegata una
relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il
nome e cognome del controllore, nonche' la data e l'ora del controllo stesso; esso deve
contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del
soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia
deve essere rilasciata all'azienda visitata, e l'originale e' trattenuto dall'organismo
regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e
controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso
l'ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda,
senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorita' competenti, si provvede
d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza
grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per
l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo.
Modalita' di rendicontazione Il fascicolo per singolo
beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e
quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; e'
necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del
programma in questione riporti la dicitura "ai sensi del regolamento CE n.
1221/97", in modo da risultare che la spesa documentata e' stata cofinanziata
dall'Unione europea e dallo Stato italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli enti di
competenza per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dall'Unione
europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno
gli enti interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII - gli elenchi
di liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e l'elenco dei
beneficiari sottoposti a controllo in loco con l'indicazione dell'esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo,
sottoscritto da un responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti
dall'A.I.M.A., che curera' direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli organismi partecipanti al
programma sul rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale
non risulta possibile attivare le procedure di rimborso dell'aiuto e il conseguente
addebito delle spese al FEOGA - sezione garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli organismi partecipanti al programma devono attuare le
procedure ed essere assoggettati ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1663/95,
relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA - sezione garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel piu' breve tempo possibile ad
informare le amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi
trasmessi.
Comunicazioni relative allo stato di attuazione ed alle
spese sostenute Gli organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e
all'A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del
sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in
considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi delle azioni
realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre
il 31 dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'art. 2,
comma 3, del regolamento CE n. 2300/97, che prescrive che lo Stato membro e' tenuto a
comunicare all'Unione europea entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate
alla lotta alla varroa, gli enti che abbiano incluso tale azione nel proprio
sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15 novembre di
ciascun anno.
Disposizioni finali Si richiama l'attenzione sulle scadenze
indicate nella presente circolare:
a) fase di programmazione:
15 marzo per l'invio dei programmi regionali e
ministeriali;
30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente
riformulati dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario;
b) fase di attuazione:
15 aprile per l'invio all'A.I.M.A. delle copie delle
domande pervenute;
10 settembre per la consegna all'A.I.M.A. degli elenchi di
liquidazione ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e
dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
31 agosto termine di effettuazione delle spese;
c) comunicazioni:
15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta
alla varroa;
31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E' condizione essenziale per l'approvazione del
sottoprogramma che gli enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla
consistenza, censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione
di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Roma, 21 febbraio 2000 Il Ministro: De Castro Registrata
alla Corte dei conti il 31 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio
n. 94
Acquisto di automezzi targati
Acquisto elaboratori elettronici
Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali
Spese di manutenzione e riparazione
Spese di trasporto per la consegna di materiali
IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile
Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili
Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento (*)
Stipendi per personale di amministrazioni pubbliche
Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari
finali
Acquisto di materiale usato
(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale
percentuale, tutte le spese devono essere documentate.