MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 14 febbraio 2000
Impegno della somma complessiva di L. 104.450.502 a favore della regione Friuli-Venezia
Giulia, per il 2000, a titolo di annualita' o parziale annualita' del limite d'impegno di
cui alla legge n. 403/1977.
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche di sviluppo e di coesione
Visto l'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite
d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;
Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale,
fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la
somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualita' 1977 del sopracitato limite
d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;
Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per
l'esercizio 2000;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto
ordinario previsti dalle disposizioni della tabella B allegata alla citata legge;
Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 2000, le
annualita', o parziali annualita', spettanti alle regioni a statuto speciale interessate
che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori
agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel
pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art.
2 della legge n. 403/1977;
Decreta:
Art. 1.
La somma di L. 104.450.502 e' impegnata, per il 2000, a
titolo di annualita' o parziale annualita' del limite d'impegno di cui all'art. 2 della
legge n. 403/1977, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalita' esposte
in premessa.
Art. 2
E' autorizzato il versamento di L. 104.450.502 a favore
della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al precedente art. 1 del presente decreto.
Art. 3.
L'onere relativo gravera' sul cap. 9110 (ex 7402) dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per il 2000.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale
del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verra pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.