MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2000
Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al
trasporto di cose.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39), lettere d) e d-ter), in virtu' delle quali le tasse automobilistiche per i
rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono piu' da commisurarsi alla portata espressa
in quintali bensi' al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;
Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose
occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da
corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1o febbraio, 1o
giugno e 1o ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei
suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del regolamento recante
modalita' e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18
novembre 1998, n. 462;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che ha
differito per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il pagamento delle tasse
automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1o ed
il 30 aprile 2000 nonche' il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate
dal 1o gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;
Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il
quale attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di stabilire con proprio decreto
nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini
e le modalita' di pagamento del predetto tributo;
Decreta:
Art. 1.
Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di
pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, gia'
prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000, è ulteriormente prorogato
al periodo compreso tra il 1o ed il 30 giugno 2000. Nello stesso termine e' corrisposto il
versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000 con
scadenza anteriore al 30 giugno 2000, in base al regolamento adottato con decreto
ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.