PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
PROVVEDIMENTO 4 maggio 2000
Ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico
a componente del "Comitato di garanti", di cui all'art. 21, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
L'anno 2000, addi' 3 e 4 del mese di maggio, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (sede di via
del Sudario n. 49), si e' riunita la Commissione elettorale centrale (d'ora in poi
denominata C.E.C.) di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
150/1999, istituita con decreto ministeriale (Funzione pubblica) 6 febbraio 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000,
per esaminare e valutare l'ammissibilita' delle candidature tempestivamente pervenute
secondo le disposizioni di dettaglio impartite e diramate con circolare del Ministro per
la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000.
Della odierna riunione e' stata data pubblicita', cosi'
come prescritto dall'art. 10, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 150/1999, mediante comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 94 del 21 aprile 2000.
Le funzioni di segretario della C.E.C. sono state svolte,
in assenza del dott. Romano Marabelli, dal dott. Sebastiano Piana, il quale ha provveduto
a siglare ognuna delle candidature pervenute.
Sono risultati presenti alla riunione i seguenti componenti
della C.E.C.: dott. Franco Massi, dott. Matteo Barada', dott. Sebastiano Piana, dott.
Federico Abatino. Sono risultati assenti il dott. Marcello Mauro ed il dott. Romano
Marabelli.
Sono risultati presenti, altresi', tutti i componenti della
task-force di cui ai punto 2 della circolare sopra indicata.
Alle ore 14 del 3 maggio 2000 sono pervenute le seguenti
candidature:
1) Negro Giuseppe, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento politiche sviluppo e coesione;
2) Leo Maurizio, Ministero delle finanze - Scuola centrale
tributaria "Ezio Vanoni";
3) Guida Antonio, Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto del Ministro;
4) Di Maio Lorenzo, Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Collegio sindacale I.N.P.S.;
5) Fagiani Pietro, Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento del tesoro;
6) Nesta Mauro, Ministero della giustizia - Ufficio
centrale giustizia minorile;
7) Roselli Vincenzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Cancelleria O.M.R.I.;
8) D'Errico Alberto, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della protezione civile;
9) Rossi Maria Rosaria, Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - Servizio controllo interno.
Il candidato Leo Maurizio ha trasmesso via fax due atti di
candidatura, uno in data 19 aprile 2000 ed un altro in data 26 aprile 2000, il secondo dei
quali sostituisce in toto il primo (per esplicita indicazione del candidato apposta in
calce al secondo documento).
Il candidato Fagiani Pietro ha trasmesso via fax, insieme
alla propria, anche la candidatura di Nesta Mauro.
Per l'esame di ammissibilita' delle candidature e dei
relativi sostenitori la C.E.C. ha acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il ruolo unico dei dirigenti, l'elenco
di tutti i dirigenti di prima fascia (per un totale di 389 nominativi) e di seconda fascia
(per un totale di 4333 nominativi) risultanti inseriti nel R.U.D. alla data del 18 aprile
2000 (elenco che resta conservato agli atti della C.E.C., presso la segreteria del citato
ufficio).
Esaminando nel merito ciascuna delle candidature sopra
elencate la C.E.C. ha osservato che:
1) per Negro Giuseppe - nulla;
2) per Leo Maurizio - uno dei 10 sostenitori, precisamente
Silvagni Saverio, non risulta negli elenchi dei dirigenti inseriti nel R.U.D. al 18 aprile
2000 e non puo', pertanto, ritenersi soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. La C.E.C. si e' data carico di
esaminare anche i nominativi dei sostenitori indicati nel primo atto di candidatura: in
disparte la considerazione che - per esplicita indicazione del candidato stesso - il
secondo atto di candidatura e' pienamente sostitutivo (e non meramente integrativo) del
primo cosi' da renderlo tamquam non esset (non potendosi dunque procedere ad una
sommatoria dei sostenitori non coincidenti indicati nei due atti), la C.E.C. osserva
comunque che anche fra i 10 sostenitori del primo atto figura Silvagni Saverio, di talche'
si conferma lo stesso identico impedimento giuridico per ritenere valida la candidatura;
3) per Guida Antonio - nulla;
4) per Di Maio Lorenzo - nulla;
5) per Fagiani Pietro - trattasi di dirigente di seconda
fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non
risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della
citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte);
6) per Nesta Mauro - trattasi di dirigente di seconda
fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non
risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della
citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte);
7) per Roselli Vincenzo - nulla;
8) per D'Errico Alberto - nell'atto di candidatura non
risulta indicata l'appartenenza dei candidato alla prima fascia della dirigenza pubblica
(qualifica richiesta dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999
quale presupposto giuridico per essere inserito nell'elettorato passivo, ma indicazione
non sancita in via formale per la materiale compilazione della candidatura) e
l'attestazione di autenticita' delle firme apposte dai sostenitori risulta effettuata dal
candidato con la semplice espressione "in fede" recata in calce all'elenco dei
sostenitori stessi (autenticazione ritenuta valida dalla C.E.C. in quanto sostanzialmente
equivalente alle espressioni di rito generalmente adottate, tenuto anche conto
dell'esplicito riferimento all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
150/1999 effettuato nel primo dei due fogli di cui si compone l'atto di candidatura);
9) per Rossi Maria Rosaria - trattasi di dirigente di
seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura
non risulta indicata alcuna delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della
citata circolare (ne' sono leggibili buona parte delle firme apposte).
In considerazione di quanto sopra esposto la C.E.C.
Delibera all'unanimita', di dichiarare:
a) ammissibili le candidature di Negro Giuseppe, Guida
Antonio, Di Maio Lorenzo, Roselli Vincenzo e D'Errico Alberto;
b) inammissibile la candidatura di Leo Maurizio poiche' la
stessa non risulta corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al
voto, cosi' come richiesto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
150/1999;
c) inammissibile la candidatura di Fagiani Pietro tanto
perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato
passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999)
quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle
generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la
funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili
buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di
controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;
d) inammissibile la candidatura di Nesta Mauro tanto
perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato
passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999)
quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle
generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la
funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili
buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di
controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;
e) inammissibile la candidatura di Rossi Maria Rosaria
tanto perche' trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato
all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
150/1999) quanto perche' nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna
delle generalita' dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la
funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (ne' sono leggibili
buona parte delle firme apposte) di talche' la C.E.C. non e' stata posta in condizioni di
controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999.
Alle ore 15,45 del 3 maggio 2000 e' intervenuto ed ha
assistito ai lavori della C.E.C. (fino alle 16,15) il candidato Roselli Vincenzo il quale
ha preso nota di tutte le candidature pervenute e delle osservazioni formulate dalla
C.E.C.