MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 28 aprile 2000
Proroga dei termini di restituzione dei questionari per l'elaborazione degli studi di
settore, approvati con decreto del 26 novembre 1999.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da
parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di
attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio
di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a
fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per
l'elaborazione degli studi di settore;
Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del
1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria invia ai
contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministero delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per
la compilazione e l'invio all'amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di
settore;
Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22
marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i
termini di presentazione all'amministrazione dei questionari stessi;
Visto l'art. 9-bis, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n.
140, che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto
ministeriale;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che
individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento
nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, concernente i criteri per
l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 26 novembre 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
1999, con il quale sono stati approvati ventidue questionari per gli studi di settore
relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto dirigenziale
del 26 novembre 1999, che fissa, il termine del 29 febbraio 2000 per la consegna dei
questionari al centro di servizio competente, e quello del 31 marzo 2000 per la
restituzione dei predetti questionari da parte dei contribuenti con domicilio fiscale
nella provincia di Bolzano;
Visto l'art. 3, del citato decreto dirigenziale del 26
novembre 1999, in base al quale i dati contenuti nei questionari approvati con il medesimo
decreto dirigenziale dovevano essere trasmessi in via telematica entro il 12 maggio;
Considerata l'opportunita' di consentire una piu' agevole
restituzione dei questionari anche in via telematica;
Decreta:
Art. 1.
1. I questionari per la elaborazione degli studi di settore
approvati con decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, debitamente compilati e
sottoscritti, devono essere inviati entro il 15 giugno 2000 al centro di servizio delle
imposte dirette ed indirette di competenza.
2. Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche
e dalle Poste italiane S.p.a., che intendono trasmettere i dati contenuti nei questionari
per la elaborazione degli studi di settore indicati al comma precedente in via telematica,
effettuano la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili necessari per
l'elaborazione degli studi di settore entro il 12 luglio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.