MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 5 maggio 2000
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale
sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal
1o gennaio 1999;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa
in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli
per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n.
601253;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo
relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 maggio 2000 e' pari a
47.325 miliardi di lire (pari a 24.441 milioni di euro);
Decreta:
Per il 15 maggio 2000 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a
trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 2001 fino al limite massimo in
valore nominale di 6.000 milioni di euro.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del
Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre
1998 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore
13 del giorno 10 maggio 2000, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7
e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo
all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.