MINISTERO DELL'INTERNO
ORDINANZA 21 aprile 2000
Integrazioni all'ordinanza n. 3027 del 18 novembre 1999 concernente interventi urgenti di
protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999. (Ordinanza n.
3056).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 29 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il
quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999 e del 5 novembre 1999
concernenti le dichiarazioni di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;
Vista l'ordinanza n. 3027 in data 18 dicembre pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999;
Considerato che le regioni Piemonte, Toscana ed
Emilia-Romagna in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n.
3027/1999 nel predisporre il piano degli interventi infrastrutturali hanno segnalato la
necessita' di un'integrazione finanziaria necessaria per il superamento dell'emergenza;
Ritenuto di accogliere le istanze al fine di favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco
Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali
d'emergenza avviati in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.
3027/1999 e' concesso alle regioni indicate un contributo complessivo di lire 23 miliardi
cosi' ripartiti:
a) regione Emilia-Romagna, lire 6 miliardi;
b) regione Piemonte, lire 6 miliardi;
c) regione Toscana, lire 11 miliardi.
Art. 2.
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3027/1999, comma 1, lettera
f), dopo le parole "Pistoia e Pisa" aggiungere la seguente "Livorno".
2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3027/1999, le
parole "le regioni interessate" sono sostituite con "i soggetti
attuatori".
Art. 3.
1. All'onere relativo all'attuazione della presente
ordinanza si fa fronte con le disponibilita' del fondo di protezione civile, centro di
responsabilita' 20 capitolo 9339 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.