- IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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- Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato;
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- Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale
e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato:
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- Vista la legge di riforma del bilancio dello Stato 5 agosto
1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
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- Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
in materia di giurisdizione e controlli della Corte dei conti;
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- Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino
del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle
capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura;
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- Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 1999, il quale prevede che le imprese ferroviarie, per il
rilascio della licenza sono tenute, all'atto di presentazione della domanda, al pagamento
di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria
e per il rilascio della stessa licenza;
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- Vista la valutazione effettuata dai competenti servizi
circa la determinazione dei costi amministrativi necessari;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. Il contributo a titolo di rimborso dei costi
amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa
ferroviaria, richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146, e' determinato nella misura di L. 6.000.000.
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- 2. Il pagamento del contributo di cui al comma 1, e'
effettuato mediante versamento alle sezioni di tesoreria provinciale. Le ricevute sono
allegate alle domande per il rilascio della licenza.
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- 3. Le somme di cui al comma 1, affluiscono nello stato di
previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 19.2.1, cap. 3570, titolo II,
categoria 11.
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- Roma, 22 marzo 2000
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- Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
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- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato